Individuazione delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti strategici ed alla concessione delle agevolazioni industriali.(GU n.60 del 14-3-1994)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazione, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto in particolare l'art. 1, comma 8, della sopracitata legge n. 488 il quale, per la realizzazione di progetti strategici funzionali agli investimenti nelle aree con maggiore ritardo di sviluppo, nonche' per la concessione delle agevolazioni industriali, autorizza il ricorso a mutui per un importo complessivo di lire 10.000 miliardi, entro i limiti delle risorse destinate dal CIPE; Vista la delibera CIPI del 22 aprile 1993, relativa alla concessione delle agevolazioni previste dalla normativa sopraindicata; Considerato, sulla base degli elementi attualmente disponibili, che nell'ultimo triennio e' emersa una maggiore utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alle agevolazioni industriali rispetto alle occorrenze relative ai progetti strategici; Ravvisata l'opportunita' di individuare i limiti delle risorse da destinarsi ai progetti strategici ed alle agevolazioni industriali con riferimento ai dati conoscitivi sopra richiamati; Udita la proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: Il limite massimo delle risorse da determinarsi ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, richiamata in premessa e' cosi' stabilito: lire 3.000 miliardi per la realizzazione di progetti strategici funzionali agli investimenti nelle aree con maggior ritardo di sviluppo; lire 7.000 miliardi per la concessione delle agevolazioni industriali previste dal comma 2 del citato art. 1. Roma, 28 dicembre 1993 Il Presidente delegato: SPAVENTA Registrata alla Corte dei conti il 10 gennaio 1994 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 3