COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993 

  Revisione ed aggiornamento del programma  triennale  di  interventi
della regione Campania.
(GU n.60 del 14-3-1994)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visti gli articoli 35, 36 e 38, della legge 14 marzo 1981,  n.  219
ed, in particolare, gli articoli 4 e 5 della legge 18 aprile 1984, n.
80,  concernenti,  rispettivamente,  la predisposizione, attuazione e
finanziamento dei piani regionali di sviluppo da realizzarsi mediante
programmi pluriennali di interventi;
  Vista la propria deliberazione del 2 maggio 1985 con la quale  sono
stati  approvati  i  programmi  triennali di intervento 1985-87 delle
regioni  Campania  e  Basilicata,  proposti,   rispettivamente,   dal
Consiglio regionale della Basilicata e, per la Campania, dal Ministro
per  gli  interventi  straordinari nel Mezzogiorno nell'esercizio dei
poteri sostitutivi previsti dal secondo comma dell'art. 4 della legge
n. 80/84, essendo la regione  Campania  decaduta  dalla  facolta'  di
proposta  per  l'inutile trascorrere del termine perentorio di cui al
primo comma dell'art. 4 della legge n. 80/84;
  Vista, altresi', la propria deliberazione 30 dicembre 1992, con  la
quale,  nell'assegnare  alla regione Campania la residua somma di 135
miliardi stanziati con la legge finanziaria 1990 (n.  407/89)  si  e'
fatta  riserva di approvare l'aggiornamento del programma triennale a
seguito di puntuale esame della  proposta  all'uopo  formulata  dalla
giunta  regionale  della  Campania  e  sulla quale ha deliberato, con
modificazioni, il consiglio  regionale  della  Campania  in  data  22
gennaio 1993;
  Ritenuto  che  la  proposta  di  revisione  del programma triennale
formulata dalla regione Campania non appare commisurabile a  definiti
indirizzi  di  sviluppo  e di assetto territoriale nel tempo espressi
dalla regione e, pertanto, essa non risulta compatibile con i criteri
e con gli obiettivi della normativa di riferimento  e  che,  in  ogni
caso,  si rende indispensabile una riconsiderazione dell'impostazione
e dei contenuti del programma alla luce del tempo trascorso  dal  suo
avvio;
  Visto,  tra l'altro, che l'art. 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 398, convertito nella legge  4  dicembre  1993,  n.  493,  recante
disposizioni   per  l'accelerazione  degli  investimenti  a  sostegno
dell'occupazione, stabilisce che il CIPE  riesamini  i  programmi  di
interventi  previsti  dalla  normativa  vigente al fine di verificare
l'esecutivita' dei singoli progetti, di confermarne le priorita' e di
accelerarne l'attuazione, anche  mediante  modifica  delle  procedure
applicabili   con   facolta'   di  revoca  e  di  riassegnazione  dei
finanziamenti;
  Considerato che la Campania e' caratterizzata da una situazione  di
crisi  dell'apparato  produttivo  particolarmente grave, specialmente
per i rilevanti effetti sui  livelli  di  disoccupazione,  mediamente
oltre  il  22%,  tali  da richiedere urgenti e mirate azioni da parte
dell'intervento pubblico, per cui appare  urgente  ed  indispensabile
provvedere  al  piu'  celere  riavvio  dell'attuazione  del programma
triennale ex lege n. 80/84, il quale, piu'  direttamente  finalizzato
ad  obiettivi di sviluppo, concorra anche a valorizzare le iniziative
volte a far fronte alle riconosciute, maggiori  situazioni  di  crisi
produttiva ed occupazionale esistenti nell'area regionale;
  Tenuto  conto,  altresi',  delle  intese  di programma sottoscritte
dalla regione Campania e  dai  Ministri  interessati,  su  iniziativa
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri - Commissione per lo
sviluppo dell'occupazione, volte ad attivare interventi  urgenti  per
fare  fronte  alle  situazioni  di maggiore emergenza occupazionale e
dell'apparato produttivo in Campania;
  Sentito  il  Presidente  della  giunta  regionale  della  Campania,
all'uopo chiamato a partecipare alla seduta di questo Comitato;
  Sulla  proposta  del  Ministro  del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1. Gli interventi compresi nel programma  triennale  1985-87  della
regione  Campania  non  risultanti attuati o in corso sono sospesi ai
fini della verifica della rispettiva fattibilita' e della revisione e
aggiornamento complessivo del programma stesso.
  2. Il Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
d'intesa  con  il  presidente  della giunta regionale della Campania,
entro novanta giorni dalla presente deliberazione, presenta  al  CIPE
la proposta di revisione complessiva e di aggiornamento del programma
triennale  di  interventi  1985-87 da attuare nel triennio 1994-96 in
base ai criteri ed alle direttive e obiettivi di seguito indicati.
  3. La revisione e  l'aggiornamento,  sono  improntati  ai  seguenti
criteri:  della  diretta  riconnessione  delle  azioni da attivare ai
prioritari indirizzi di sviluppo economico e sociale  riconosciuti  a
suo  tempo  come  tali  in  sede regionale e della attuabilita' degli
interventi entro l'arco triennale di riferimento.
  4.  In  particolare,  la   revisione   del   programma   triennale,
nell'assicurare   il  massimo  riscontro  alle  istanze  di  sviluppo
regionale, con riferimento agli indirizzi in tal senso espressi dalla
regione Campania per settori ed  ambiti  territoriali  richiamati  al
successivo   punto   6,   tiene  conto  (a)  del  tempo  trascorso  e
dell'evoluzione subita dal contesto sociale ed economico-territoriale
di riferimento, anche  per  effetto  delle  stesse  iniziative  della
ricostruzione  post-terremoto;  (b)  della completezza ed unitarieta'
degli interventi; (c) della diretta misurabilita'  dei  loro  effetti
economico-sociali;  (d)  della efficienza della azione amministrativa
dei vari soggetti  istituzionali  interessati.  Nel  quadro  di  tali
direttive l'iniziativa di rilancio del processo di sviluppo regionale
deve  in  special  modo  armonizzarsi  con  l'esigenza di (e) offrire
immediate  risposte  ai  piu'  rilevanti  aspetti  della  particolare
situazione di crisi produttiva ed occupazionale della regione.
  5.  Il  programma  triennale  1994-96  si  articola  in  azioni  di
intervento, anche costituite da un complesso di attivita' e/o  opere,
dirette  ad  uno  specifico  obiettivo tecnicamente ed economicamente
valutabile con riferimento alle finalita'  ed  all'articolazione  del
programma stesso. La relativa proposta da sottoporre al CIPE ai sensi
del  precedente  punto  2  indica i contenuti delle singole azioni, i
soggetti interessati  e  il  soggetto  responsabile  dell'attuazione,
l'ammontare  di massima della spesa di parte pubblica occorrente alla
loro attuazione.
  6. Il programma  triennale  1994-96  di  interventi  nella  regione
Campania,  di  cui  alla  legge  n.  80/84,  e'  articolato in azioni
direttamente  commisurate  ai   seguenti   indirizzi   ed   obiettivi
prioritari dello sviluppo regionale:
   riequilibrio    economico-territoriale,   nelle   sue   essenziali
componenti del decongestionamento della conurbazione costiera e dello
sviluppo delle aree interne; in questo ambito si pongono con  maggior
rilievo,  nelle  aree disastrate dal sisma, quello della integrazione
territoriale e funzionalizzazione dei collegamenti con i nuovi nuclei
di insediamento industriale; nelle aree interne appenniniche,  quello
della  rottura  delle  residue  condizioni  di  isolamento; nell'area
metropolitana  di  Napoli,  la  razionalizzazione  del   sistema   di
mobilita' e della riqualificazione dei principali servizi pubblici;
   salvaguardia  delle  risorse  naturali e dell'ambiente, che appare
prioritariamente perseguibile attraverso gli interventi piu'  urgenti
di   bonifica   e  riqualificazione  delle  aree  degli  insediamenti
industriali dismessi o in via di dismissione e la  dismissione  degli
impianti  a  maggiore rischio ambientale; il riassetto gestionale dei
maggiori impianti di  depurazione,  anche  al  fine  della  economica
utilizzazione  delle  acque  restituite;  il  riordino funzionale del
sistema degli approvvigionamenti idrici nell'area conurbata  costiera
e  l'integrazione  delle  infrastrutture  acquedottistiche nelle aree
interne; l'avvio a realizzazione  del  sistema  regionale  di  parchi
naturali ed ambientali;
   valorizzazione   delle   risorse  localizzate,  che  comprende  in
particolare:
    il recupero  dell'agricoltura  ad  un  ruolo  piu'  significativo
nell'equilibrio  economico  regionale,  con  speciale  riferimento al
riordino delle produzioni orticole e frutticole; al  potenziamento  e
razionalizzazione dell'irrigazione regionale attraverso la estensione
delle  risorse  irrigue  nelle aree collinari interne, l'introduzione
della irrigazione di soccorso nei  bacini  montani,  l'ammodernamento
dell'irrigazione nelle pianure costiere;
    la   riqualificazione  ed  il  rilancio  dell'offerta  turistica,
essenzialmente incentrata  sulla  realizzazione  di  mete  attrezzate
alternative  alle  tradizionali  mete  di concentrazione dell'offerta
turistica, atte ad orientare la domanda del turismo di  escursione  e
del  tempo libero; sul potenziamento dei porti turistici, in raccordo
con il riordino del sistema degli approdi; sulla realizzazione  delle
attrezzature     complementari    alle    strutture    ricettive    e
sull'ampliamento dell'offerta turistica al  complesso  delle  risorse
ambientali  fruibili  nelle  aree  di  piu' antico sviluppo turistico
della penisola sorrentina e della costiera  amalfitana  di  cui  alla
legge regionale n. 35/1987;
   sostegno   dell'apparato  produttivo  industriale  esistente,  con
particolare  riferimento  al  rafforzamento  delle  piccole  e  medie
industrie e delle imprese artigiane, che riguarda innanzitutto, nelle
aree  disastrate,  il  recupero di funzionalita' ed il sostegno degli
insediamenti industriali di recente costituzione;  nelle  altre  aree
regionali,   l'attuazione   di   progetti  per  il  sostegno  e/o  la
riconversione  delle  piccole  e  medie  industrie  dell'indotto  dei
maggiori  comparti  industriali in crisi; il sostegno e la promozione
mercantile  delle   strutture   produttive   tipiche   nel   comparto
agro-alimentare e degli altri comparti rilevanti per il ruolo assolto
nell'assetto produttivo ed occupazionale della regione;
   innesco  di  nuove  occasioni  di  sviluppo  produttivo  capaci di
determinare  nuove  occasioni  di  investimento  e   di   occupazione
concernenti   essenzialmente   il  rilancio  dei  centri  di  ricerca
applicata nei settori aerospaziale ed  agro-alimentare,  nonche',  in
particolare,   l'avvio  a  realizzazione  dei  parchi  scientifici  e
tecnologici.
  7. I progetti e/o i programmi operativi delle azioni programmatiche
sono presentati dai  soggetti  responsabili,  per  il  tramite  della
regione  Campania,  al  Ministro  del bilancio e della programmazione
economica  il  quale,  sentito  il  nucleo   di   valutazione   degli
investimenti  pubblici  nei  casi  opportuni,  li propone al CIPE per
l'assegnazione del  finanziamento  occorrente,  anche  coordinando  i
singoli  progetti  con altri interventi a valere sui programmi per lo
sviluppo delle aree depresse  e  quelli  oggetto  di  cofinanziamento
comunitario.  Nell'ambito  delle risorse riprogrammabili ai sensi del
precedente punto 2 una quota non superiore al 2,5%  e'  riservata  ai
costi  di  predisposizione dei progetti e/o programmi operativi degli
interventi.
  8. Il CIPE provvede all'assegnazione dei finanziamenti alle singole
azioni di intervento sulla base dei relativi progetti  e/o  programmi
operativi,  tenuto  conto  della  loro congruenza tecnico-economica e
della loro funzionalita'  rispetto  agli  obiettivi  di  riferimento.
Entro  trenta giorni dalla deliberazione di cui al precedente punto 2
il Ministro del bilancio e della programmazione  economica  provvede,
altresi', alla erogazione della residua quota finanziaria di cui alla
deliberazione CIPE del 30 dicembre 1992.
  9. All'attuazione dei progetti puo' procedersi mediante accordi tra
i  soggetti  pubblici  interessati  ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero tra i  soggetti
pubblici  e  privati, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli
11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  10. La realizzazione di opere e'  in  ogni  caso  subordinata  alla
determinazione  ed attivazione del soggetto competente ad assicurarne
la gestione con la relativa disciplina.
  11. Il Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
provvede   alla   costituzione,  presso  la  Direzione  generale  per
l'attuazione della programmazione economica, di un  comitato  tecnico
di  coordinamento  per  l'attuazione della presente deliberazione, al
quale  partecipano  funzionari  all'uopo  designati   dalla   regione
Campania. Per il programma nel suo complesso e per ciascuna azione il
Ministro del bilancio e della programmazione economica, di intesa con
il  presidente  della  giunta regionale della Campania, adotta idonee
iniziative per assicurare il  sistematico  monitoraggio  e  controllo
dell'attuazione.
   Roma, 28 dicembre 1993
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA
 Registrata alla Corte dei conti il 18 febbraio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 19