Regolamento di cui all'art. 3 delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia approvate dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia il 16 marzo 1992 e successivamente modificate ed integrate.(GU n.66 del 21-3-1994 - Suppl. Ordinario n. 48)
Testo del Regolamento delle Cassa di compensazione e garanzia S.p.A. del 27 maggio 1992 coordinato con le successive modifiche ed integrazioni (1) La Consob e la Banca d'Italia, visto l'art. 1, comma 4 delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia, hanno approvato le modifiche ed integrazioni al regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 162 dell'11 luglio 1992, n. 293 del 14 dicembre 1992 e n. 63 del 17 marzo 1993. Capo I NORME GENERALI Art. 1. F o n t i 1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 1, comma 4 e 3, comma 1, delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia, emanate d'intesa dalla Consob e dalla Banca d'Italia. 2. Il presente regolamento costituisce parte integrante della disciplina che regola i rapporti fra la Cassa e gli aderenti. Art. 2. Circolari applicative 1. La Cassa ha facolta' di emanare circolari applicative per definire gli aspetti operativi della propria attivita'. Capo II MERCATO DEI CONTRATTI UNIFORMI A TERMINE SU TITOLI DI STATO Art. 3. Definizioni 1. Nel presente capo si intendono per: a) "Decreto": il decreto del Ministro del tesoro dell'8 febbraio 1988, successivamente modificato ed integrato da ultimo con decreto del Ministro del tesoro del 18 febbraio 1992 e successive modificazioni ed integrazioni; b) "Disposizioni": le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia, emanate d'intesa dalla Consob e dalla Banca d'Italia il 16 marzo 1992 e modificate ed integrate, da ultimo, in data 5 novembre 1993; c) "aderenti generali", "aderenti individuali" ed "aderenti indiretti": i soggetti indicati nell'art. 4, commi 1, 2, 3, e 4, delle "Disposizioni"; d) "margine di variazione": il margine di cui all'art. 13 delle "Disposizioni"; e) "contratto": i contratti uniformi a termine futures e options su titoli di Stato approvati dal Ministro del tesoro di cui all'art. 10) del "Decreto"; ________________ (1) AVVERTENZA. - Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dalla Cassa di compensazione e garanzia al solo fine di facilitarne la lettura. f) "Banca incaricata": la Banca incaricata dall'aderente di effettuare, nei confronti della Cassa, i movimenti tramite conto di gestione e/o le operazioni presso la stanza di compensazione dei valori mobiliari; g) serie di futures: contratti uniformi a termine futures con la medesima scadenza aventi per oggetto lo stesso valore mobiliare (attivita' sottostante); h) serie di options: contratti uniformi a termine options, aventi come oggetto la medesima attivita' sottostante, il medesimo prezzo di esercizio, la medesima scadenza e il medesimo tipo di diritto (call o put); i) classe: serie di contratti uniformi a termine (futures oppure options) relativi allo stesso schema contrattuale; l) gruppo di classi: insieme di classi di contratti uniformi a termine (futures e options) relativi agli stessi schemi contrattuali; m) gruppo di prodotti: due o piu' gruppi di classi per le quali le relative attivita' sottostanti hanno tra loro una correlazione di prezzo ritenuta sufficientemente significativa dalla Cassa per assoggettarle a margini iniziali ordinari calcolati in modo integrato; n) ampiezza del margine: la variazione percentuale massima giornaliera del prezzo di chiusura, sia in aumento sia in diminuzione - riferita al valore nominale dei contratti futures - che la Cassa, tenute presenti le condizioni di mercato, considera appropriata per garantirsi dalle oscillazioni del prezzo di mercato nel caso di chiusura dei contratti in essere; o) posizioni futures straddle: le posizioni futures della stessa classe di segno contrario su scadenze diverse; p) "Prezzo di soglia": il prezzo stabilito dalla Cassa in base al prezzo di chiusura dell'attivita' sottostante a partire dal quale i contratti uniformi - options vengono automaticamente esercitati alla scadenza, salvo diverse istruzioni da parte del detentore dell'options. Art. 4. Procedura e condizioni per l'adesione 1. I soggetti che intendono aderire alla Cassa quali aderenti generali o individuali sottoscrivono l'apposito atto, secondo i rispettivi schemi allegati al presente regolamento, dimostrando il possesso dei seguenti requisiti patrimoniali e organizzativi: a) patrimonio netto di cui all'art. 4 delle "Disposizioni"; b) disponibilita' di un conto di gestione, ovvero esistenza di un accordo con una banca incaricata; c) disponibilita' di un conto accentrato in titoli, ovvero dichiarazione della societa' mediante la quale si intendono movimentare i conti accentrati in titoli; d) adesione ad una stanza di compensazione dei valori mobiliari ovvero esistenza di un accordo con una banca incaricata; e) ammissione al mercato di cui all' art. 7 del "Decreto". 2. Ciascun aderente puo' avvalersi per i movimenti sul conto di gestione di cui agli articoli 14, 16 e 17 di una sola banca incaricata che deve essere aderente generale o individuale. 3. La Cassa indica la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di cui al comma 1. La Cassa puo' altresi' chiedere l'integrazione della documentazione presentata dal richiedente. 4. La Cassa, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione completa, comunica al richiedente e al Comitato di gestione l'esito della domanda, motivando in caso di rigetto della stessa. Art. 5. Procedura di adesione per gli aderenti indiretti 1. Il richiedente l'adesione che intende assumere la qualita' di aderente indiretto deve sottoscrivere l'apposito atto di cui allo schema allegato al presente regolamento e dimostrare il possesso del requisito di cui al precedente art. 4, lettera e). Il richiedente deve altresi' allegare l'accordo di cui allo schema allegato al presente regolamento, previamente stipulato con un aderente generale per la gestione delle proprie posizioni contrattuali ai sensi dell'art. 9, comma 1, delle "Disposizioni". 2. Ogni nuovo accordo concluso dall'aderente indiretto con altro aderente generale deve pervenire alla Cassa entro il giorno precedente a quello in cui ha effetto la sostituzione. 3. Tutte le comunicazioni previste all'art. 9 delle "Disposizioni" devono essere effettuate per iscritto. Art. 6. Sussistenza dei requisiti 1. L'aderente e' tenuto a fornire le informazioni ed i documenti richiesti dalla Cassa ai sensi dell'art. 4, comma 6, delle "Disposizioni" entro 24 ore dalla richiesta, salvo diversa indicazione della Cassa stessa. In caso di mancata ottemperanza, la Cassa provvede a diffidare per iscritto l'aderente, assegnando un termine per la risposta. Copia della diffida e' contestualmente inviata al Comitato di gestione. 2. La mancata ottemperanza dell'aderente alla richiesta di fornire le informazioni ed i documenti a seguito della diffida di cui al comma 1 puo' essere considerata dalla Cassa equivalente alla perdita dei requisiti necessari per l'adesione, agli effetti di cui all'art. 4, comma 6, delle "Disposizioni". 3. Tutte le comunicazioni di cui all'art. 4, comma 6, delle "Disposizioni" devono essere effettuate per iscritto. Art. 7. R e c e s s o 1. Ogni aderente puo' recedere dall'adesione mediante apposita comunicazione scritta alla Cassa, indicando il termine da cui intende recedere e gli aderenti disposti ad assumere le posizioni contrattuali in essere alla data del recesso, ai sensi dell' art. 20. 2. La Cassa, verificato l'ammontare delle posizioni contrattuali in essere a nome dell'aderente che intende recedere, puo' stabilire particolari modalita' per la sistemazione delle posizioni stesse. 3. Il recesso dell'aderente produce in ogni caso effetto ad avvenuta sistemazione delle posizioni contrattuali in essere. Art. 8. Quote e commissioni 1. Le quote fisse annuali di adesione sono stabilite in lire 30.000.000 per gli aderenti generali, in Lire 15.000.000 per gli aderenti individuali e in Lire 5.000.000 per gli aderenti indiretti. 2. L'importo delle commissioni dovute alla Cassa da ciascuna controparte e' fissato in: L. 1.000 per ogni contratto uniforme a termine futures stipulato sul mercato di cui al presente capo; L. 2.000 per ogni contratto uniforme a termine options stipulato sul mercato di cui al presente capo. 3. La commissione dovuta alla Cassa per la copertura dei costi di gestione di titoli costituiti a garanzia a norma del successivo art. 13 e' pari allo 0,02% per mese o frazione di mese calcolato sul saldo massimo del valore nominale dei titoli depositati da ciascun aderente nel mese di riferimento. 4. L'importo delle commissioni dovute alla Cassa da ciascun aderente per ogni contratto uniforme a termine futures di ciascuna serie, rimasto aperto al termine dell'ultimo giorno di contrattazione e' fissato in L. 15.000 (quindicimila) con un massimo di Lit. 300.000 (trecentomila). 5. L'importo delle commissioni dovute alla Cassa per l'esercizio di ogni contratto uniforme a termine options e' pari a L. 2.000 Art. 9. Segnalazione delle posizioni 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 10, delle "Disposizioni", a fronte di ogni negoziazione di contratti uniformi a termine - options, gli aderenti segnalano alla Cassa se la negoziazione apre o chiude una posizione sul conto terzi di cui all'art. 11, commi 1 e 2, delle "Disposizioni". 2. Dette segnalazioni sono effettuate per il tramite del sistema telematico di contrattazioni al momento della negoziazione, salvo eventuali rettifiche da apportare nei quindici minuti successivi alla chiusura del mercato. 3. La Cassa stabilisce altresi' ulteriori modalita' e tempi per eventuali modifiche alle segnalazioni effettuate ai sensi del presente articolo. Art. 10. Margini iniziali La Cassa calcola i margini iniziali relativi al "Gruppo di classi" con le modalita' che seguono. A) Margini iniziali per il Gruppo di classi Per gli aderenti generali ed individuali, le posizioni lorde lunghe per ciascuna serie di futures e ciascuna serie di options sono compensate nell'ambito di ciascun conto con le posizioni lorde corte della stessa serie. I margini iniziali sono dovuti sulle posizioni nette, lunghe o corte, per ciascuna serie di futures ed options. A.1) Margini futures straddle Sulla "posizione futures straddle" viene applicato il margine iniziale straddle nella misura definita dalla Cassa. La "posizione futures straddle" e' pari al numero di posizioni piu' basso risultante dal confronto tra il numero complessivo delle posizioni nette in acquisto e il numero complessivo delle posizioni nette in vendita per le diverse scadenze. A.2) Margini futures su posizioni in consegna Le posizioni contrattuali futures che restano aperte alla fine dell'ultimo giorno di contrattazioni determinano la "posizione in consegna" sulla quale viene applicato il margine su consegna nella misura stabilita dalla Cassa. Le "posizioni in consegna" non concorrono al calcolo ne' delle posizioni straddle di cui al precedente punto 1), ne' delle posizioni ordinarie di cui al successivo punto 3). A.3) Margini su "posizioni ordinarie" futures e su posizioni nette options Le posizioni nette lunghe e/o corte in futures che non concorrono a formare la posizione straddle o la posizione in consegna, sono de- nominate "posizioni ordinarie". Sulle "posizioni ordinarie" futures (lunghe o corte) e sulle posizioni nette di ciascuna serie di options (lunghe o corte), facenti parte dello stesso gruppo di classi, si applicano margini iniziali ordinari calcolati come segue. La Cassa calcola il valore teorico di liquidazione dei predetti contratti nell'eventualita' di una variazione dei prezzi di ciascuna serie di futures tale da renderlo pari: al prezzo di chiusura maggiorato dell'ampiezza del margine (limite superiore); al prezzo di chiusura diminuito dell'ampiezza del margine (limite inferiore); ad ogni prezzo di esercizio di contratti options compreso tra il limite superiore ed il limite inferiore dell'ampiezza del margine. La Cassa determina per ciascun prezzo (individuato ai sensi del comma precedente) la differenza tra il corrispondente valore teorico di liquidazione e quello effettivo dato dal prezzo di chiusura dei contratti futures ed options, assegnando, per le posizioni lunghe, un debito a carico dell'aderente in caso di differenza negativa e un credito in caso di differenza positiva e viceversa per le posizioni corte. I crediti e i debiti relativi a ciascun prezzo determinati come sopra sono algebricamente sommati. Se il "gruppo di classi" non fa parte di un "gruppo di prodotti", il margine iniziale ordinario per il "gruppo di classi" e' uguale al debito piu' elevato risultante dai calcoli di cui al presente comma relativi a ciascun prezzo ovvero, al margine minimo eventualmente stabilito dalla Cassa se superiore. Se tutte le somme algebriche di crediti e debiti relativi a ciascun prezzo esprimono un credito netto, il margine iniziale ordinario e' pari a zero. A.4) Ammontare complessivo dei margini iniziali per il "gruppo di classi" La Cassa, sulla base della misura percentuale di correlazione ritenuta appropriata stabilisce con proprie circolari quali gruppi di classi concorrono a formare un "gruppo di prodotti". Se il "gruppo di classi" non fa parte di un "gruppo di prodotti", i margini iniziali complessivi sono uguali alla somma algebrica dei: a) margini straddle calcolati come previsto al sub A.1); b) margini su consegna calcolati come previsto al sub A.2); c) margini ordinari calcolati come previsto al sub A.3) B) Margini iniziali per il "gruppo di prodotti" Se un "gruppo di classi" fa parte di un "gruppo di prodotti", il margine iniziale ordinario viene calcolato a livello di "gruppo di prodotti" come segue: a) tutte le variazioni a credito del "gruppo di classi" vengono ridotte nella misura determinata dalla Cassa, per lo specifico gruppo di prodotti; b) le variazioni massime a debito calcolate per il "gruppo di prodotti" e quelle massime a credito ridotte come indicato al punto sub a), sono sommate algebricamente per ottenere le variazioni massime nette a debito e/o a credito; c) Il margine iniziale ordinario per il "gruppo di prodotti" e' uguale alla variazione netta a debito piu' elevata tra quelle calcolate in base al punto sub b), qualora detta variazione sia maggiore dell'importo dell'eventuale margine iniziale minimo calcolato secondo quanto previsto al successivo punto d); in caso contrario il margine iniziale ordinario per il "gruppo di prodotti" e' uguale al predetto margine minimo; d) Il margine iniziale minimo per il "gruppo di prodotti" e' uguale alla somma dei margini iniziali ordinari minimi fissati per i "gruppi di classe" che compongono il "gruppo di prodotti". I margini iniziali complessivi per il "gruppo di prodotti" e' pari alla somma dei: margini straddle per i rispettivi "gruppi di classi"; margini su consegna per i rispettivi "gruppi di classi"; margini ordinari calcolati come indicato nel presente comma. La Cassa con apposite circolari, comunica i parametri utilizzati per il calcolo dei margini deliberati ai sensi dell'art. 12, comma 11, delle "Disposizioni". Art. 11. Calcolo dei margini di variazione giornalieri 1. Il margine di variazione per ciascuna serie e' pari a: a) per le posizioni contrattuali in essere alla fine della giornata di contrattazione precedente e ancora in essere, alla differenza tra il valore al prezzo di chiusura della giornata e quello al prezzo di chiusura della giornata precedente; b) per le posizioni contrattuali in essere alla fine della giornata di contrattazione precedente e chiuse nella giornata di contrattazione, alla differenza tra il valore al prezzo di negoziazione e il valore al prezzo di chiusura della giornata precedente; c) per le posizioni contrattuali aperte nel corso della giornata di contrattazione, alla differenza tra il valore al prezzo di negoziazione e il valore al prezzo di chiusura della giornata stessa; d) per le posizioni contrattuali aperte e chiuse nel corso della giornata di contrattazione, alla differenza tra i valori ai prezzi di negoziazione. Ai fini del calcolo di cui alle lettere a), b), c) e d), la posizione netta ha segno negativo se la posizione e' in vendita e segno positivo se e' in aquisto. Il margine di variazione ha segno positivo se deve essere ricevuto dall'aderente e segno negativo se deve essere versato alla Cassa. 2. Il prezzo di chiusura relativo ai contratti uniformi a termine futures e options e' stabilito dalla Cassa alla chiusura di ogni giornata di contrattazioni. Esso e' pari alla media ponderata dei prezzi dei contratti conclusi nell'ultimo minuto di contrattazioni. In mancanza, il prezzo di chiusura e' pari all'ultimo prezzo concluso, purche' compreso tra le ultime migliori proposte in denaro e in lettera o, diversamente, alla media delle ultime migliori proposte in denaro e in lettera. Per le options che sono state precedentemente scambiate e per le quali non esistono ne' quotazione ne' contrattazioni, il prezzo di chiusura e' fissato dalla Cassa sulla base della volatilita' implicita del prezzo di chiusura dell'opzione "at the money". Se la Cassa ritiene che il prezzo come sopra determinato non e' rappresentativo delle condizioni di mercato al momento della conclusione delle contrattazioni, essa puo' determinare un diverso prezzo di chiusura. I prezzi di chiusura come sopra determinati sono comunicati dalla Cassa agli aderenti dopo la conclusione delle contrattazioni, tramite il sistema usato per le contrattazioni stesse. Al fine del calcolo di cui al presente articolo, per i contratti a termine futures nell'ultimo giorno di contrattazioni, il prezzo di chiusura e' pari al prezzo di regolamento alla consegna calcolato dal Comitato di gestione. Art. 12. Attivita' ammesse per la costituzione dei margini 1. I margini iniziali dovuti dagli aderenti generali e individuali alla Cassa a garanzia delle posizioni in essere possono essere costituiti da titoli di stato o da contante. Le specie di titoli ammessi, l'ammontare minimo ammesso e il relativo scarto di garanzia sono stabiliti dalla Cassa e comunicati con apposita circolare. 2. Il margine di variazione e' dovuto in contante. Art. 13. Margini iniziali costituiti da titoli 1. I titoli costituiti a garanzia, depositati in uno dei conti accentrati in titoli di cui al comma 2 aperti a nome della Cassa, sono utilizzabili per coprire i margini iniziali dovuti, calcolati dalla Cassa alla chiusura delle contrattazioni a partire dal giorno di costituzione della garanzia stessa. La Cassa puo' stabilire il termine a partire dal quale gli stessi non costituiscono piu' valida garanzia. I titoli sono trasferiti dal conto accentrato dell'aderente al corrispondente conto accentrato della Cassa secondo le modalita' stabilite dalla Cassa stessa. 2. Per ogni aderente generale ed individuale la Cassa dispone di un conto accentrato in titoli "proprio" e/o di un conto "terzi" dove vengono registrati i titoli costituiti a garanzia ai sensi del presente articolo. Per gli aderenti generali, nel conto "terzi" vengono registrati anche i titoli costituiti a garanzia delle posizioni relative ai conti di cui all'art. 11, comma 2, delle "Disposizioni". 3. Ai fini del calcolo delle garanzie costituite, la Cassa registra nella propria procedura i titoli contabilizzati nei conti accentrati in titoli di cui al comma 2, mantenendo la distinzione tra conti "proprio" e "terzi". Il valore dei titoli costituiti a garanzia su un conto eccedenti l'importo necessario non possono essere utilizzati per coprire i margini iniziali dovuti dall'aderente sull'altro conto. 4. Se il valore dei titoli costituiti a garanzia in un conto e' di ammontare superiore ai margini iniziali dovuti, l'aderente, entro le ore 11, puo' chiedere alla Cassa la restituzione dei titoli eccedenti o il loro trasferimento all'altro conto accentrato in titoli di cui al comma 2. 5. Le cedole maturate e le somme eventualmente derivanti dal rimborso a scadenza dei titoli costituiti a garanzia nei conti accentrati in titoli "proprio" e "terzi" di cui al presente articolo vengono accreditate dalla procedura sul conto accentrato in lire dell'aderente ovvero sul conto di gestione della banca incaricata. Art. 14. Costituzione di depositi in contante 1. Se il contante viene costituito dall'aderente entro le ore 11 mediante deposito sul conto di gestione della Cassa, lo stesso e' utilizzabile per coprire gli importi dovuti alla Cassa alla chiusura delle contrattazioni del giorno di deposito. Il deposito avviene secondo le modalita' stabilite dalla Cassa stessa. 2. La Cassa registra le somme cosi' depositate nelle proprie pro- cedure aprendo a nome di ogni aderente generale ed individuale, un conto "proprio" e/o un conto "terzi". Per gli aderenti generali, le disponibilita' depositate sul conto "terzi" possono essere utilizzate anche per far fronte agli oneri derivanti dai conti di cui all'art. 11, comma 2, delle "Disposizioni". 3. Le disponibilita' cosi' costituite possono essere utilizzate unicamente per far fronte agli oneri derivanti dai conti "proprio" e "terzi" di cui all'art. 11, comma 1, delle "Disposizioni", secondo quanto stabilito dai successivi articoli 15 e 16. Le disponibilita' in essere su un conto non possono essere usate per far fronte agli oneri relativi all'altro conto. 4. L'aderente, entro le ore 11, puo' chiedere alla Cassa la restituzione del contante depositato in un conto che eccede quello necessario a coprire i margini iniziali dovuti ai sensi dell'art. 15, o il suo trasferimento all'altro conto di cui al comma 2. I movimenti vengono effettuati lo stesso giorno in cui vengono richiesti. 5. Sulle disponibilita' costituite ai sensi del presente aricolo, la Cassa puo' riconoscere un interesse, la cui misura viene comunicata periodicamente. Art. 15. Margini iniziali costituiti da contante 1. Se il valore dei titoli costituiti a garanzia non e' sufficiente per coprire interamente il margine iniziale dovuto, le disponibilita' in contante esistenti nei singoli conti di cui all'art. 14, comma 2, vengono utilizzate per coprire gli importi dovuti a titolo di margine iniziale nei corrispondenti conti "proprio" e "terzi". Art. 16. Contante da versare giornalmente 1. Alla fine di ogni giornata di contrattazioni la Cassa calcola l'ammontare complessivo che ogni aderente generale e individuale deve versare o ricevere. Questo ammontare viene calcolato distintamente per i conti "proprio" e "terzi" e comunicato agli aderenti, per il tramite del sistema di contrattazione. Per gli aderenti generali nel conto "terzi" confluiscono anche gli importi relativi ai conti di cui all'art. 11, comma 2, delle "Disposizioni". Per il conto "proprio" e il conto "terzi" devono essere effettuati pagamenti distinti. 2. Per la determinazione del contante da versare di cui al comma precedente vengono presi in considerazione gli importi derivanti dal calcolo dei margini di variazione a credito o a debito dell'aderente e, periodicamente, secondo quanto stabilito dalla Cassa con proprie circolari, i premi relativi alle opzioni, le commissioni, le quote di adesione, gli eventuali interessi di cui all'art. 14, comma 5, e le eventuali somme ad altro titolo dovute alla Cassa. Viene inoltre computata l'integrazione del margine iniziale dovuta nei casi in cui risultino insufficienti il valore dei titoli costituiti a garanzia e le disponibilita' in contante, secondo quanto descritto agli artt. 13, 14 e 15. La parte delle disponibilita' costituite ai sensi dell'art. 14 che eccede l'importo necessario a coprire i margini iniziali e' utilizzata per far fronte ad eventuali pagamenti relativi al margine di variazione, alle commissioni, alle quote di adesione e alle eventuali altre somme ad altro titolo dovute alla Cassa. 3. I pagamenti di cui al presente articolo vengono effettuati dagli aderenti sul conto di gestione della Cassa stessa. I pagamenti agli aderenti vengono effettuati dalla Cassa mediante accreditamenti sul conto di gestione dell'aderente stesso ovvero su quello della banca incaricata. 4. I pagamenti effettuati dagli aderenti o l'utilizzo delle disponibilita' in contante in eccesso vengono imputate nell'ordine alle commissioni, alle quote di adesione, alle altre somme eventualmente dovute alla Cassa, nonche' all'integrazione del margine iniziale, ai margini di variazione e ai premi sulle opzioni. Art. 17. Margini aggiuntivi infragiornalieri 1. Ai sensi dell'art. 14 delle "Disposizioni", la Cassa ha la facolta' di richiedere margini aggiuntivi infragiornalieri agli aderenti generali ed individuali da essa determinati in relazione alla entita' delle perdite calcolate in base alle posizioni contrattuali valorizzate ai prezzi registrati sul mercato in un dato momento fissato dalla Cassa. 2. L'importo dei margini aggiuntivi infragiornalieri dovuto e' pari ai margini iniziali e di variazione calcolati secondo quanto stabilito agli articoli 10 e 11, in base alle posizioni contrattuali in essere valorizzate ai prezzi registrati sul mercato nel momento di volta in volta stabilito dalla Cassa. 3. I margini aggiuntivi infragiornalieri sono dovuti in contante entro il termine di volta in volta stabilito dalla Cassa. Tuttavia, per i soggetti che hanno depositato presso la Cassa titoli a garanzia, ai sensi dell'art. 13, i margini aggiuntivi infragiornalieri possono essere dalla Cassa imputati, sul valore dei titoli eccedenti i margini iniziali dovuti, applicando lo scarto di garanzia ai sensi dell'art. 12, comma 1. Art. 18. Segnalazioni agli aderenti 1. Dopo la chiusura di ogni giornata di negoziazioni la Cassa in- via, tramite il sistema di contrattazione, una serie di tabulati ad ogni aderente generale ed individuale. Questi tabulati evidenziano, separatamente per ciascun conto, gli estremi delle operazioni effettuate durante la giornata, la posizione netta di fine giornata e della giornata precedente i contratti uniformi a termine options esercitati ovvero assegnati, il dettaglio delle garanzie in titoli e del contante costituiti, i margini iniziali dovuti, i margini di variazione e il dettaglio di come e' stato determinato il contante da versare di cui all'art. 16. Art. 19. Annullamento delle operazioni concluse 1. Le operazioni concluse sul mercato di cui al presente capo sono annullate dalla Cassa, ai sensi dell'art. 10, comma 6, delle "Disposizioni", a seguito di un'apposita comunicazione del Comitato di gestione che specifichi le controparti e gli estremi delle operazioni stesse. Art. 20. Trasferimento delle posizioni 1. Ai sensi dell'art. 10, comma 7, delle "Disposizioni", e' consentito il trasferimento di posizioni contrattuali registrate nel conto di un aderente presso la Cassa in quello di un altro aderente. Questo trasferimento e' consentito solo tra i conti "terzi" e/o i conti "terzi - aderente indiretto" di cui all'art. 11, commi 1 e 2, delle "Disposizioni", ovvero da un conto terzi di un aderente ad un conto proprio di un altro aderente e non viceversa. Non sono invece consentiti trasferimenti dai e nei conti "proprio" o "proprio - aderente indiretto" di cui all'art. 11, commi 1 e 2, delle "Disposizioni". 2. Al fine di effettuare il trasferimento di cui al comma 1, l'intestatario del conto dal quale la posizione deve essere trasferita e quello del conto nel quale la posizione stessa deve essere trasferita devono fare una comunicazione scritta alla Cassa che precisi rispettivamente il conto dal quale e nel quale le posizioni vengono trasferite. Per le richieste pervenute alla Cassa entro le ore 11.00 il trasferimento e' effettuato dalla Cassa stessa nel medesimo giorno e viene evidenziato alle due parti interessate nelle segnalazioni fatte dalla Cassa stessa ai sensi dell'art. 18. L'operazione si ritiene confermata in mancanza di contestazioni che devono pervenire alla Cassa entro le ore 13.00 del giorno successivo all'effettuazione del trasferimento. 3. Se un aderente indiretto raggiunge un accordo ai sensi dell'art. 9 delle "Disposizioni" e dell'art. 5, comma 2, del presente Regolamento, con un nuovo aderente generale, sara' l'aderente indiretto stesso a richiedere alla Cassa il trasferimento delle posizioni esistenti sul o sui conti di cui all'art. 11, comma 2, delle "Disposizioni" al nuovo aderente generale con il preventivo accordo di quest'ultimo, che deve essere comunicato alla Cassa. Si applica quanto previsto nel comma 2 riguardo alla conferma dell'operazione. Art. 21. Registrazione delle posizioni degli aderenti indiretti da parte degli aderenti generali 1. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, delle "Disposizioni", gli aderenti generali devono registrare le posizioni di cui ai conti "terzi - aderente indiretto" in piu' conti, in ognuno dei quali vengono registrate le operazioni concluse dall'aderente indiretto per conto di un determinato committente. Il committente dell'aderente indiretto puo' essere identificato con il solo numero di conto. Le operazioni di cui ai conti "proprio - aderente indiretto" sono registrate dall'aderente generale in un apposito conto. Le registrazioni di cui al presente comma sono effettuate in base alle comunicazioni fatte, ai sensi dell'art. 10, comma 1, delle "Disposizioni", dagli aderenti indiretti all'aderente generale tramite il sistema telematico di contrattazione. 2. I margini iniziali dovuti dall'aderente indiretto all'aderente generale sono calcolati in base alla somma delle posizioni aperte in acquisto o in vendita, espresse in valore assoluto, in essere alla chiusura della giornata in ciascuno dei conti tenuti dall'aderente generale stesso di cui al comma precedente. Alle posizioni aperte cosi' calcolate vengono applicati i margini iniziali nella misura e secondo le modalita' indicate all'art. 10. 3. Fino al 25 novembre 1994, al fine di consentire agli aderenti generali di ottenere l'ammontare dei margini di cui al comma 2, le posizioni di cui ai conti "terzi - aderente indiretto" potranno essere registrate alternativamente in uno dei modi descritti nelle seguenti lettere a) e b). Queste registrazioni saranno fatte in base ad apposite segnalazioni giornaliere effettuate dall'aderente indiretto all'aderente generale dopo la chiusura delle contrattazioni. Queste segnalazioni dovranno contenere tutte le informazioni necessarie alla tenuta dei conti di cui alle seguenti lettere. Le forme, i tempi e le modalita' di tali segnalazioni saranno concordate tra le parti. a) I contratti conclusi sul mercato dagli aderenti indiretti che determinano l'apertura di posizioni per conto dei propri clienti sono registrati dall'aderente generale in un conto "terzi - posizioni aperte aderente indiretto". I contratti conclusi sul mercato dagli aderenti indiretti per conto dei propri clienti che determinano la chiusura delle posizioni precedentemente poste in essere sono registrati dall'aderente generale in un conto "terzi - posizioni chiuse aderente indiretto". La registrazione puo' limitarsi ad evidenziare l'ammontare complessivo giornaliero di tali operazioni. L'ammontare dei margini iniziali e' calcolato in base alle posizioni aperte risultanti alla fine della giornata precedente alla quale vengono sommate le operazioni di apertura e sotratte le operazioni di chiusura effettuate nella giornata. b) I contratti conclusi sul mercato dagli aderenti indiretti per conto dei propri clienti sono registrati dall'aderente generale in un conto "terzi - posizioni lunghe aderente indiretto" o in conto "terzi - posizione corte aderente indiretto". In questi due conti vengono rispettivamente riportate le posizioni aperte in acquisto e in vendita complessive risultanti a fine giornata. Queste posizioni vengono determinate dall'aderente indiretto sommando le posizioni in acquisto e in vendita rimaste aperte a fine giornata in ciascuno dei conti intestati ai propri committenti. Art. 22. Procedura in caso di inadempimento 1. Al fine di realizzare le posizioni contrattuali di un aderente inadempiente, secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), delle "Disposizioni", la Cassa: a) sospende l'aderente stesso e verifica le posizioni nette in essere registrate nei conti dell'aderente inadempiente; b) incarica un aderente di realizzare tali posizioni nette sul mercato, effettuando operazioni distinte se piu' conti sono interessati dalla procedura; c) chiude, in base alle comunicazioni effettuate dall'aderente di cui alla lettera precedente, i conti dell'aderente inadempiente trasferendo i contratti conclusi ai sensi della lettera b) sul o sui conti dell'aderente inadempiente; d) calcola l'ammontare dovuto complessivamente dall'aderente inadempiente per ciascun conto, derivante dalla somma algebrica degli importi relativi alle operazioni di cui alle lettere b) e c), degli importi non pagati che hanno dato luogo all'inadempienza stessa e delle spese sostenute dalla Cassa. 2. Per coprire l'ammontare dovuto dall'aderente, calcolato ai sensi della lettera d) del comma precedente, la Cassa utilizza eventuali disponibilita' in contante costituite dall'aderente stesso ai sensi dell'art. 14. In caso di insufficienza di queste, la Cassa procede alla vendita dei titoli costituiti a garanzia ai sensi dell'art. 13. 3. Le operazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate distintamente per il conto "proprio" e "terzi" dell'aderente. Per gli aderenti generali, nell'ambito del conto "terzi" vengono inclusi anche i debiti e/o i crediti derivanti dall'eventuale chiusura dei conti di cui all'art. 11, comma 2, delle "Disposizioni". Se le disponibilita' in contante e le garanzie in titoli costituite nel conto "terzi" dell'aderente non sono sufficienti a coprire l'ammontare dovuto alla Cassa, possono essere usate a questo fine eventuali garanzie in titoli o contante costituite nel conto "proprio" dell'aderente, che eccedono l'importo necessario a coprire l'ammontare dovuto alla Cassa relativamente a quest'ultimo conto. Non possono essere invece usate eventuali garanzie in eccesso o disponibilita' in contante costituite nel conto "terzi" per coprire debiti derivanti dalla chiusura del conto "proprio". 4. Qualora un aderente non adempia agli obblighi di liquidazione del contratto quando questo comporti la consegna titoli, la Cassa utilizza le disponibilita' di cui al comma 2 per acquistare i titoli da consegnare in luogo dell'aderente inadempiente. 5. Al termine delle procedure di cui al presente articolo, le garanzie in contanti e in titoli eccedenti l'importo necessario a coprire l'ammontare di cui al comma 1, lettera d), vengono restituite dalla Cassa all'aderente inadempiente. Art. 23. Inadempimento di un aderente indiretto 1. Nei casi di cui all'art. 15, comma 3, lettera c), delle "Disposizioni", l'aderente generale da' immediata comunicazione alla Cassa dell'inadempimento chiedendo la sospensione dell'aderente indiretto. Questa comunicazione deve specificare se l'aderente generale e' disposto ad assumersi le posizioni incluse nel conto "terzi - aderente indiretto". 2. La Cassa comunica all'aderente generale l'avvenuta sospensione dell'aderente indiretto e le posizioni nette esistenti sul o sui conti di quest'ultimo. A seguito di tale comunicazione, l'aderente generale procede alla realizzazione delle posizioni di cui al conto "proprio - aderente indiretto", effettuando le necessarie operazioni di compravendita sul mercato a valere sul proprio conto "terzi". L'aderente generale comunica quindi gli estremi di tali operazioni alla Cassa. 3. Se l'aderente generale e' disposto ad assumersi le posizioni contrattuali registrate nel conto "terzi - aderente indiretto", esse vengono trasferite ai sensi dell'art. 20, comma 3. Se l'aderente generale non intende assumersi queste posizioni contrattuali, la chiusura del conto da parte dell'aderente generale viene differita per il tempo necessario alla Cassa alla verifica della disponibilita' di altri aderenti ad assumersi tali posizioni, ai sensi dell'art. 15, comma 3, lettera c), delle "Disposizioni". Questo periodo di tempo non puo' tuttavia superare 3 ore. La Cassa comunica quindi all'aderente generale l'esito di tale verifica, autorizzandolo alla chiusura della posizione contrattuale in base a quanto previsto al comma 2 ovvero informandolo che tale posizione verra' trasferita ad altro aderente. 4. Nel caso in cui, a seguito di quanto previsto al comma 3, la posizione contrattuale inclusa nel conto "terzi - aderente indiretto" passi ad altro aderente generale, l'aderente generale originario trasmette all'aderente generale che si assume tali posizioni contrattuali i titoli e il contante costituiti a garanzia dall'aderente indiretto inadempiente a valere sulla sua operativita' per conto terzi. Art. 24. Esercizio anticipato 1. L'aderente che intenda esercitare anticipatamente rispetto alla scadenza un contratto uniforme a termine - options deve notificarlo alla Cassa per il tramite del sistema telematico di contrattazione entro l'orario di chiusura del mercato. 2. I contratti uniformi a termine - options possono essere esercitati soltanto per una unita' di contrattazione, cosi' come definita negli schemi negoziali, o per suoi multipli. 3. La notifica di esercizio e' considerata nulla qualora la negoziazione con la quale si e' aperta la posizione venga annullata, ai sensi dell'art. 10, comma 6, delle "Disposizioni", nello stesso giorno in cui e' stata inviata la notifica. 4. La notifica di esercizio correttamente inviata alla Cassa e' accettata con decorrenza dalla stessa data di invio, con conseguente assegnazione dell'attivita' sottostante il giorno stesso della notifica. Le notifiche di esercizio accettate dalla Cassa saranno assegnate secondo criteri casuali agli aderenti che alla fine della giornata di contrattazione abbiano posizioni corte aperte della stessa serie di contratti uniformi a termine - options a cui si riferisce la notifica di esercizio, rilevate sulla base delle segnalazioni di cui al precedente art. 9. 5. Gli avvisi di assegnazione saranno inviati agli aderenti interessati entro l'orario di apertura del mercato del giorno lavorativo successivo a quello di ricezione da parte della Cassa della notifica di esercizio. Art. 25. Esercizio alla scadenza 1. Alla data di scadenza dei contratti uniformi a termine - options, immediatamente dopo la chiusura del mercato, la Cassa invia agli aderenti generali ed individuali una "segnalazione di esercizio" indicante separatamente per ciascuno dei conti di cui all'art. 11, commi 1 e 2, delle "Disposizioni", tutti i contratti uniformi a termine - options in scadenza e il prezzo di chiusura dell'attivita' sottostante, evidenziando le posizioni che, salvo quanto previsto al comma successivo, saranno automaticamente esercitate. 2. Ricevuta la "segnalazione di esercizio" l'aderente puo' fornire alla Cassa stessa istruzioni per l'esercizio delle posizioni in scadenza, ovvero di rinuncia dell'esercizio - "esercizio per eccezione" - diverse da quanto risulta dalla stessa "segnalazione di esercizio", per il tramite del sistema telematico di negoziazione entro il termine, successivo alla chiusura del mercato, stabilito dalla Cassa. 3. In assenza di istruzioni da parte dell'aderente la Cassa procedera' all'esercizio automatico delle opzioni, cosi' come indi- cate nella "segnalazione di esercizio", che abbiano un prezzo di esercizio inferiore - nel caso di un call - o superiore - nel caso di un put - al "prezzo di soglia". 4. Il "prezzo di soglia" e' pari al prezzo di chiusura dell'attivita' sottostante diminuito, per le opzioni call, ed aumentato, per le opzioni put, di un centesimo per le posizioni in conto proprio e di due centesimi per le posizioni in conto terzi. 5. Nel caso di esercizio automatico ovvero di "esercizio per eccezioni", le assegnazioni dell'attivita' sottostante avvengono il giorno stesso dell'esercizio. 6. Nei casi di cui al comma 2, la Cassa assegna secondo criteri casuali una controparte che abbia posizioni corte aperte della stessa serie di contratti uniformi a termine options. Art. 26. Procedura di consegna dei titoli 1. Gli aderenti con posizioni contrattuali futures in essere, che al termine dell'ultimo giorno di contrattazioni presentano posizioni aperte, sono tenuti al regolamento delle operazioni per il tramite delle stanze di compensazione dei valori mobiliari, secondo quanto stabilito dall'art. 7, comma 8, del "Decreto". 2. Nell'ultimo giorno di negoziazione dei contratti uniformi a termine futures, entro le tre ore successive alla chiusura del mercato, gli aderenti generali ed individuali segnalano alla Cassa le posizioni lorde complessive, sia in acquisto sia in vendita, sottostanti alla posizione netta finale; gli aderenti che presentano posizioni aperte in vendita devono altresi' segnalare quali, tra i titoli compresi nel paniere di cui al contratto uniforme a termine futures, intendono consegnare. Le indicazioni fornite impegnano irrevocabilmente l'aderente. Qualora i titoli da consegnare siano piu' di uno, la Cassa procede all'abbinamento delle posizioni in consegna e in ritiro secondo criteri casuali. 3. Entro le ore 9 del terzo giorno antecedente quello di liquidazione, la Cassa comunica agli aderenti che presentano posizioni aperte in vendita ovvero alla banca incaricata gli estremi dei titoli che l'aderente deve ricevere, calcolato secondo i criteri previsti dallo schema contrattuale. 4. Entro le ore 9 del terzo giorno antecedente quello di liquidazione, la Cassa comunica agli aderenti che presentano posizioni aperte in acquisto ovvero alla banca incaricata gli estremi dei titoli che l'aderente deve ritirare e il controvalore che l'aderente deve pagare calcolato secondo i criteri previsti dallo schema contrattuale. 5. Le segnalazioni, in contropartita con la Cassa, vengono presentate con riferimento alla liquidazione giornaliera coincidente con la data di liquidazione prevista nei contratti. 6. Lo scambio dei titoli e del contante avviene secondo le modalita' e i tempi previsti nell'ambito delle liquidazioni giornaliere. Capo III FONDI DI GARANZIA DELLE LIQUIDAZIONI MENSILE E A CONTANTE GARANTITA Art. 27 Commissioni e quote di partecipazione ai Fondi di garanzia delle liquidazioni, mensile e contante garantita 1. I partecipanti alla liquidazione mensile e/o a contante garantita dei valori mobiliari sono tenuti a pagare alla Cassa, per la gestione dei Fondi di cui agli articoli 17 e 25 delle "Disposizioni", una quota annua di partecipazione. 2. I soggetti di cui agli articoli 17, commi 2 e 3, e art. 25, comma 1, delle "Disposizioni" sono inoltre tenuti al pagamento di una commissione in ragione delle segnalazioni giornaliere acquisite dalla Cassa. 3. I soggetti di cui agli articoli 17, commi 2 e 3, e 25, comma 1 delle "Disposizioni" che assolvono agli obblighi degli stessi articoli 17 e 25 per il tramite di fideiussioni cauzionali, sono tenuti a corrispondere alla Cassa anche una commissione annua su ciascuna fideiussione ed una commissione a fronte di ogni singola variazione eventualmente apportata alla fideiussione medesima. 4. La misura delle quote e delle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e' stabilita dalla Cassa ed approvata dalla Consob e dalla Banca d'Italia. Art. 28. Versamento dei margini in contante 1. I soggetti di cui agli articoli 17, commi 2 e 3, e 25, comma 1, sono tenuti a stipulare, dandone comunicazione alla Cassa, un accordo con una banca incaricata per il versamento dei margini in contante, secondo le modalita' e nei termini stabiliti dalla delibera Consob n. 7523 del 17 novembre 1993. Art. 29. Interesse sui margini 1. Sui margini costituiti in contante ai sensi degli articoli 17 e 25 delle "Disposizioni", la Cassa riconosce un interesse la cui misura viene comunicata periodicamente. Art. 30. Criteri e modalita' di rilascio ed utilizzo delle fideiussioni cauzionali 1. I criteri e le modalita' di rilascio ed utilizzo delle fideiussioni cauzionali di cui alla delibera della Consob n. 7523 del 17 novembre 1993 sono stabiliti dalla Cassa con proprie circolari ap- plicative. SCHEMI DI ADESIONE ALLA CASSA Modulo Aderente Generale ed Individuale CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.p.A. ATTO DI ADESIONE La/Il .................................................. con sede in .............................. via ............................... iscritta/o al Tribunale di..................... n. ................, partita IVA ......................., in persona di .................. nella qualita' di ................................................... chiede di aderire alla Cassa di compensazione e garanzia S.p.A. in qualita' di aderente ........................................ (1) al fine di operare sul mercato telematico per la negoziazione dei contratti uniformi a termine, relativi a titoli di stato, di cui all'art. 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 ed al decreto del Ministro del Tesoro dell'8 febbraio 1988 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito definito "Decreto Ministeriale", alle seguenti condizioni: 1) L'aderente dichiara di ben conoscere, il "Decreto Ministeriale", le Disposizioni della CONSOB e della Banca d'Italia concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia del 16 marzo 1992 (G.U. n. 73 del 27/3/92), come successivamente modificate ed integrate in data 17 giugno 1992 (G.U. n. 175 del 27/7/92) e in data 5 novembre 1993 (G.U. n. 268 del 15/11/93), di seguito definite "Disposizioni", nonche' il Regolamento della Cassa di compensazione e garanzia (G.U. n. 162 dell'11/7/92, n. 293 del 14/12/92 e n. 63 del 17/3/93), di seguito definito "Regolamento"; 2) L'aderente dichiara di accettare tutte le norme di cui all'art. 1, sia singolarmente, sia nel loro complesso, ivi comprese le loro successive modificazioni, impegnandosi a rispettarle senza eccezione alcuna; 3) L'aderente dichiara inoltre: a) di essere titolare di un conto accentrato in titoli presso la Banca d'Italia; ovvero a) di avere stipulato accordo, allegato al presente atto, con un soggetto titolare di conto accentrato in titoli, presso la Banca d'Italia, per gli adempimenti derivanti dall'adesione alla Cassa (2); b) di essere titolare di un conto accentrato in lire presso la Banca d'Italia; ovvero b) di aver stipulato apposito accordo, allegato al presente atto, con una banca incaricata, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f) del Regolamento (2); c) di aderire alla stanza di compensazione dei valori mobiliari di ........................................... ovvero c) di aver stipulato apposito accordo, allegato al presente atto, con una banca incaricata, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f) del Regolamento (2); d) di essere stato ammesso al mercato telematico per la negoziazione dei contratti uniformi a termine, relativi ai titoli di stato, di cui all'art. 23, comma 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 ed al "Decreto Ministeriale" come risulta dalla documentazione allegata; e) di possedere un patrimonio netto, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 19 marzo 1983 n. 72, di L. .............................., come risulta dall'allegata attestazione, vistata da una Societa' di revisione; __________________ (1) Indicare se generale oppure individuale. (2) Barrare la lettera che interessa. 4) L'aderente conviene che potra' recedere dall'adesione alla Cassa, nell'ipotesi di modificazione e/o di integrazione delle norme di cui all'art. 1, nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 7 del Regolamento; 5) L'aderente dichiara che tutti i dati indicati al n. 3 corrispondono a verita' e si impegna a rispettare quanto previsto all'art. 4 delle Disposizioni e 7 del Regolamento; 6) L'aderente si impegna ad effettuare il regolare versamento presso la Cassa dei margini iniziali, di variazione ed aggiuntivi di cui agli artt. 12, 13 e 14 delle Disposizioni, secondo le modalita' ed i tempi stabiliti dal Regolamento; 7) L'aderente si impegna a fare fronte, con la tempestivita' richiesta, agli obblighi che discendono dalla procedura da porre in essere in caso di inadempimento, di cui all'art. 15 delle Disposizioni, gestite dalla Cassa secondo le modalita' e i tempi fissate dal Regolamento; 8) L'aderente da' atto e conviene con la Cassa che, nel rispetto di quanto previsto dal "Decreto ministeriale" e secondo gli schemi negoziali approvati dal Ministero del Tesoro, la Cassa assumera' nei suoi confronti la stessa posizione contrattuale della controparte con la quale ha contrattato nel mercato, restando l'aderente, per le obbligazioni che ha assunto verso quest'ultimo, vincolato nei confronti della Cassa; 9) L'aderente, nella sua qualita' di aderente generale, da' atto e conviene con la Cassa che quanto previsto al n. 8 varra' anche per le posizioni contrattuali assunte nel mercato dagli aderenti indiretti che ad esso fanno capo; 10) L'aderente si impegna a non far valere nei confronti della Cassa le eventuali cause di invalidita' e di inefficacia delle obbligazioni relative alle operazioni concluse sul mercato, ai sensi ed agli effetti dell'art. 10, comma 5 delle Disposizioni; 11) L'aderente prende atto che non opera la compensazione nelle ipotesi descritte dall'art. 11, comma 4 delle Disposizioni e negli articoli del Regolamento; 12) Nei casi di trasferimento delle posizioni di cui all'art. 20 del Regolamento le eventuali contestazioni dell'aderente di cui al secondo comma dell'articolo citato devono essere effettuate per iscritto, in caso contrario si considerano come non effettuate; 13) L'aderente dichiara di essere a conoscenza ed approvare che la Cassa si avvale della collaborazione della SIA SpA, Societa' Interbancaria per l'Automazione con sede in Milano, per la gestione sistemistica ed informatica del sistema di compensazione e garanzia; 14) L'aderente conviene che la Cassa non e' responsabile, fatti salvi i casi di cui all'art. 1229 c.c., per danni diretti ed indiretti causati da possibili interruzioni o malfunzionamenti del sistema di negoziazione e di gestione delle posizioni contrattuali, a qualunque causa imputabili e quindi la Cassa non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale pregiudizio economico, anche a titolo di mancato guadagno, che possa prodursi per operativita' errata o assente; 15) L'aderente elegge domicilio in ....................... ai fini del ricevimento delle comunicazioni della Cassa previste dalle Disposizioni e dal Regolamento ed a tutti gli effetti dei rapporti fra l'aderente medesimo e la Cassa. Eventuali variazioni saranno comunicate alla Cassa a mezzo raccomandata A.R. ed avranno effetto trascorsi 5 giorni dalla data in cui la comunicazione sia pervenuta alla Cassa medesima; 16) L'aderente riconosce che ai rapporti con la Cassa, che discendono dal presente atto e dalla sua accettazione, si applica la legge italiana anche per quanto riguarda le obbligazioni che ne derivano e la loro esecuzione. ............, li' ................ Firma .......................... L'aderente sottoscritto approva specificatemente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 Codice civile le clausole di cui agli articoli 1, 2, 5, 9, 10, 12, 14, 16. ............, li' ................ Firma .......................... Allegati Ai sensi dell'art. 3 si allegano: .................................................................... .................................................................... .................................................................... Modulo Aderente Indiretto CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.p.A. ATTO DI ADESIONE La/Il .................................................. con sede in .............................. via ............................... iscritta/o al Tribunale di..................... n. ................, partita IVA ......................., in persona di .................. nella qualita' di ................................................... chiede di aderire alla Cassa di compensazione e garanzia S.p.a. in qualita' di aderente indiretto al fine di operare sul mercato telematico per la negoziazione dei contratti uniformi a termine, relativi a titoli di stato, di cui all'art. 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 ed al decreto del Ministro del tesoro dell' 8 febbraio 1988 e suc- cessive modificazioni ed integrazioni, di seguito definito "Decreto ministeriale", alle seguenti condizioni: 1) L'aderente dichiara di ben conoscere il "Decreto ministeriale", le Disposizioni della Consob e della Banca d'Italia concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia del 16 marzo 1992 (G.U. n. 73 del 27 marzo 1992), come successivamente modificate ed integrate in data 17 giugno 1992 (G.U. n. 175 del 27 luglio 1992) e in data 5 novembre 1993 (G.U. n. 268 del 15 novembre 1993) di seguito definite "Disposizioni", nonche' il Regolamento della Cassa di compensazione e garanzia (G.U. n. 162 dell'11 luglio 1992, n. 293 del 14 dicembre 1992 e n. 63 del 17 marzo 1993), di seguito definito "Regolamento"; 2) L'aderente dichiara di accettare tutte le norme di cui all'art. 1, sia singolarmente, sia nel loro complesso, ivi comprese le loro successive modificazioni, impegnandosi a rispettarle senza eccezione alcuna; 3) L'aderente dichiara inoltre: a) di aver stipulato l'accordo con l'aderente generale ai sensi dell'art. 9, comma 1 delle Disposizioni che si allega in originale, firmato da entrambe le parti; b) di essere stato ammesso al mercato telematico per la negoziazione dei contratti uniformi a termine, relativi ai titoli di stato, di cui all'art. 23, comma 5 della legge 2 gennaio 1991 n. 1 ed al decreto ministeriale, come risulta dalla documentazione allegata; 4) L'aderente conviene che potra' recedere dall'adesione alla Cassa, nell'ipotesi di modificazione e/o di integrazione delle norme di cui all'art. 1, nelle forme e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento; 5) L'aderente dichiara che tutti i dati indicati al n. 3 corrispondono a verita' e si impegna a rispettare quanto previsto all'art. 4 delle Disposizioni e all'art. 7 del Regolamento; 6) L'aderente dichiara di essere a conoscenza degli effetti che discendono dalla mancata osservanza di quanto previsto dall' art. 15 delle Disposizioni, in ordine alle procedure di inadempimento gestite dalla Cassa; 7) L'aderente non puo' far valere nei confronti sia dell'aderente generale sia della Cassa le eventuali cause di invalidita' e di inefficacia delle obbligazioni relative alle operazioni concluse sul mercato, ai sensi ed agli effetti dell'art. 10, comma 5 delle Disposizioni; 8) Nei casi di trasferimento delle posizioni di cui all'art. 20 del Regolamento le eventuali contestazioni da parte dell'aderente di cui al secondo comma dell'articolo citato devono essere effettuate per iscritto, in caso contrario si considerano come non effettuate; 9) L'aderente dichiara che la Cassa di compensazione e garanzia e' estranea rispetto ai propri rapporti contrattuali intrattenuti con l'aderente generale di cui al n. 3 e conseguentemente non potra' far valere nei confronti della Cassa qualsiasi pretesa derivante dalla propria negoziazione dei contratti uniformi a termine, relativi a titoli di Stato, di cui all'art. 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 ed al decreto ministeriale; 10) L'aderente elegge domicilio in ............................... ai fini del ricevimento delle comunicazioni della Cassa previste dalle Disposizioni e dal Regolamento ed a tutti gli effetti dei rapporti fra l'aderente medesimo e la Cassa. Eventuali variazioni saranno comunicate alla Cassa a mezzo raccomandata A.R. ed avranno effetto trascorsi 5 giorni dalla data in cui la comunicazione sara' pervenuta alla Cassa medesima; 11) L'aderente riconosce che ai rapporti con la Cassa, che discendono dal presente atto e dalla sua accettazione, si applica la legge italiana anche per quanto riguarda le obbligazioni che ne derivano e la loro esecuzione. ................., li' ............. Firma .......................... L'aderente sottoscritto approva specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 Codice civile le clausole di cui agli articoli 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11. ................., li' ............. Firma .......................... Allegati Ai sensi dell'art. 3 si allegano: .................................................................... .................................................................... .................................................................... __________________ N.B. - Il presente testo contiene i soli elementi essenziali dell'accordo aderente generale/aderente indiretto, a cui le parti possono aggiungere ulteriori clausole CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.p.A. ACCORDO FRA ADERENTE GENERALE ED INDIRETTO FRA ......................., in qualita' di aderente generale alla Cassa di compensazione e garanzia S.p.A. sul mercato dei contratti uniformi a termine, relativi ai titoli di stato, in forza del rapporto di adesione di cui alla comunicazione in data .......................... di accettazione, della domanda di adesione inoltrata, da parte della Cassa (art. 4, comma 4 del Regolamento). In seguito denominato Aderente generale. ........................................, in qualita' di richiedente l'adesione (ovvero di aderente indiretto) alla Cassa sul mercato .................................................................... In seguito denominato Aderente indiretto. premesso - che entrambi gli Aderenti dichiarano di ben conoscere il decreto del Ministro del tesoro dell'8 febbraio 1988 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito definito "Decreto Ministeriale", le Disposizioni della Consob e della Banca d'Italia concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia del 16 marzo 1992 (G.U. n. 73 del 27 marzo 1992), come successivamente modificate ed integrate in data 17 giugno 1992 (G.U. n. 175 del 27 luglio 1992) e in data 5 novembre 1993 (G.U. n. 268 del 15 novembre 1993), di seguito definite "Disposizioni", nonche' il Regolamento della Cassa di compensazione e garanzia (G.U. n. 162 dell'11 luglio 1992, n. 293 del 14 dicembre 1992 e n. 63 del 17 marzo 1993), di seguito definito "Regolamento"; - che entrambi gli Aderenti dichiarano di voler regolare i propri rapporti in conformita' alle norme sopra citate, che sono da intendersi qui integralmente trascritte ed accettate, anche nelle successive modificazioni ed integrazioni, nelle parti relative ai reciproci diritti ed obblighi. CONVENGONO QUANTO SEGUE 1) l'Aderente indiretto si impegna a non avvalersi sul presente mercato di altro Aderente generale. 2) Gli Aderenti prendono atto che non possono far reciprocamente valere la compensazione legale nelle ipotesi descritte all'art. 11, comma 5 delle Disposizioni e negli articoli del Regolamento; 3) L'aderente indiretto conviene che non puo' far valere le eventuali cause di invalidita' e di inefficacia delle obbligazioni relative alle operazioni concluse sul mercato, ai sensi ed agli effetti dell'art. 10, comma 5 delle Disposizioni. 4) Tra le parti si conviene che l'aderente generale assumera' automaticamente, nel rispetto degli schemi negoziali approvati dal Decreto Ministeriale, nei confronti dell'aderente indiretto la stessa posizione contrattuale della controparte con la quale l'aderente indiretto ha contrattato nel mercato, restando quest'ultimo vincolato nei confronti dell'aderente generale per le obbligazioni che ha assunto verso detta controparte. 5) Le parti dichiarano che nessuna clausola del presente accordo e' stata redatta ne' intesa quale deroga alle responsabilita' che incombono alle parti stesse, ed in particolare in capo all'aderente generale secondo quanto previsto nel Decreto Ministeriale, nelle Disposizioni, nel Regolamento che in ogni caso prevalgono sul presente accordo. .......................................... .......................................... .......................................... ............., li ................. Firma ............................ Firma ............................