MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 febbraio 1994 

  Tasso  di riferimento  da applicare, nel periodo 15 marzo 14 aprile
1994, alle operazioni  di  credito  all'esportazione  previste  dalla
legge 24 maggio 1977, n. 227.
(GU n.60 del 14-3-1994)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227,
recante  disposizioni  sull'assicurazione  e  sul  finanziamento  dei
crediti all'esportazione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 1 marzo 1988, n. 123, recante
condizioni, modalita' e tempi di intervento del Mediocredito centrale
nelle operazioni di credito inerenti alle  esportazioni  di  merci  e
servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli
articoli   13  e  14  riguardanti  la  determinazione  del  tasso  di
riferimento da assumere come base  dell'intervento  del  Mediocredito
centrale  sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma
dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;
  Visto l'art.  3  del  decreto  ministeriale  del  9  gennaio  1989,
registrato  alla  Corte  dei  conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1
Tesoro, foglio n. 285,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale e' stata
fissata  nella  misura  dello   0,50   per   cento   la   commissione
onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri
relativi  alle  operazioni  di  credito  agevolato  con  dilazione di
pagamento uguale o superiore ai 24  mesi  di  cui  alle  disposizioni
sopracitate;
  Visto il decreto ministeriale del 28 gennaio 1994, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 36 del 14 febbraio
1994, con il quale e' stato fissato nella misura del 10,60 per  cento
il tasso di riferimento per il periodo 15 febbraio-14 marzo 1994;
  Vista  la  comunicazione  con  la  quale la Banca d'Italia, ai fini
della  determinazione  del  tasso  di   riferimento   relativo   alle
operazioni  sopra indicate per il periodo 15 marzo-14 aprile 1994, ha
reso noto che il costo medio della provvista dei  fondi  e'  pari  al
9,30 per cento;
  Ritenuta  valida  la  predetta  comunicazione  e dovendosi, quindi,
provvedere in merito;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi  per  le  operazioni
creditizie  previste  dalle disposizioni indicate in premessa, per il
periodo 15 marzo-14 aprile 1994, e' pari al 9,30 per cento.
  In conseguenza,  tenuto  conto  della  commissione  onnicomprensiva
riconosciuta   nella  misura  dello  0,50  per  cento,  il  tasso  di
riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il  periodo  15
marzo-14 aprile 1994, e' pari al 9,80 per cento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 25 febbraio 1994
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO