MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 novembre 1993 

  Revisione della misura  del  rimborso  delle  spese  sostenute  dai
concessionari  per  il compimento degli atti esecutivi regolati dalla
legge sulla riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato
e di altri enti pubblici.
(GU n.61 del 15-3-1994)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                                  E
                      IL MINISTRO DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di  altre
entrate  dello  Stato  e  di  altri  enti  pubblici, emanato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;
  Visto l'art. 61, comma 4, del citato decreto del  Presidente  della
Repubblica  n.  43, concernente il rimborso a carico dei contribuenti
delle spese delle procedure esecutive, in misura  determinata  per  i
diversi adempimenti cui sono tenuti i concessionari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  19 dicembre 1989, con il quale e'
stata approvata la tabella dei compensi, a  carico  dei  contribuenti
morosi,   da   percepirsi   dai   concessionari  del  servizio  della
riscossione per le procedure esecutive  regolate  dalla  legge  sulla
riscossione  dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri
enti pubblici;
  Visto  l'art.  61,  comma  8,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  gennaio  1988,  n.  43, che, al fine di assicurare la
permanenza  dell'equilibrio  economico  di  ogni  singola   gestione,
prevede  che  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze, emanato di
concerto  con  i  Ministri  del  tesoro  e  del  bilancio   e   della
programmazione   economica,   venga   effettuata,   con  periodicita'
biennale, tra l'altro, la revisione della misura dei rimborsi spese;
  Considerato che l'art. 14, comma 1, del  decreto-legge  23  gennaio
1993,  n.  16,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 24 marzo
1993, n. 75, esclude l'applicabilita' del citato art.  61,  comma  8,
del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  43  del  1988,
limitatamente all'anno 1992, per cui occorre procedere alla revisione
della misura dei rimborsi spese da valere per gli anni 1993 e 1994;
  Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia n. 392  del  24
novembre 1990, con il quale e' stato, tra l'altro, disposto l'aumento
di  un  terzo, rispetto alla previgente tariffa approvata con decreto
ministeriale del 31 ottobre 1985, della misura dei  diritti  e  delle
indennita'  spettanti ai procuratori legali per il compimento di atti
di esecuzione;
  Considerato che tale aumento di un terzo assorbe  quello  derivante
dall'applicazione dell'indice ISTAT;
  Considerata  la  corrispondenza tra le attivita' normalmente svolte
in sede di recupero coattivo del credito tributario  e  le  attivita'
indicate nella tariffa medesima;
  Ritenuto  che  debba  rimanere invariato quanto disposto dal citato
decreto del Ministro delle finanze 19 dicembre 1989  in  ordine  alla
categoria  di  spese  gravanti sui concessionari per quelle attivita'
che  devono  necessariamente  essere  compiute  con  l'intervento  di
soggetti   estranei,   mentre  risulta  necessario  procedere  ad  un
aggiornamento dei compensi per le spese relative agli atti  esecutivi
compiuti   direttamente  dal  concessionario,  nonche'  dei  relativi
coefficienti  applicativi,  adeguando  la  tabella  approvata  con il
decreto ministeriale  19  dicembre  1989  alla  nuova  tabella  degli
onorari e diritti dovuti ai procuratori legali;
  Sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia;
  Visto  il  conforme  parere  della  commissione consultiva prevista
dall'art. 1, comma 1, lettera h), della legge n. 657 del 1986, emesso
nella seduta del 24 febbraio 1992, che qui si  intende  integralmente
riportato;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  L'art.  1  del  decreto ministeriale 19 dicembre 1989 e' sostituito
dal seguente:
  "E' approvata la tabella dei compensi, a  carico  dei  contribuenti
morosi,   da   percepirsi   dai   concessionari  del  servizio  della
riscossione per le procedure esecutive  regolate  dalla  legge  sulla
riscossione  dei  tributi e delle entrate dello Stato e di altri enti
pubblici:
  1) Avviso di mora.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   L. 16.000
  2) Pignoramento mobiliare.  . . . . . . . . . . . . . .   "  16.000
  3) Pignoramento presso terzi. . . . . . . . . . . . . .   "  16.000
  4) Pignoramento immobiliare o di mobili registrati (navi,
automobili, aeromobili).  . . . . . . . . . . . . . . . .   "  16.000
  5) Surroga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "  16.000
  6) Istanza di insinuazione nelle procedure concorsuali
                                                            "  16.000
  7) Incanto mobiliare. . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   8.000
  8) Incanto immobiliare. . . . . . . . . . . . . . . . .   "  44.000
  9) Iscrizione di causa a ruolo. . . . . . . . . . . . .   "   4.000
10) Comparizione davanti al giudice dell'esecuzione
                                                            "   6.000
11) Istanza di attribuzione del ricavato. . . . . . . . .    " 16.000
12) Richiesta di registrazione. . . . . . . . . . . . . .    "  4.000
13) Asporto.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    " 20.000
  La misura dei diritti di cui al precedente  comma  si  riferisce  a
crediti fino a L. 500.000.
  Per i crediti da:
   L. 500.000 a L. 1.000.000 tali diritti sono aumentati del 75%;
   L. 1.000.001 a L. 3.000.000 del 200%;
   L. 3.000.001 a L. 5.000.000 del 250%;
   L. 5.000.001 a L. 10.000.000 del 300%;
   L. 10.000.001 a L. 50.000.000 del 400%;
   L. 50.000.001 a L. 100.000.000 del 500%;
   L. 100.000.001 a L. 200.000.000 del 700%;
   L. 200.000.001 a L. 500.000.000 del 900%;
   L. 500.000.001 a L. 1.000.000.000 del 1000%;
   L. 1.000.000.001 a L. 3.000.000.000 del 1200%;
   oltre L. 3.000.000.001 del 1400%".
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e verra'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 16 novembre 1993
                      Il Ministro delle finanze
                                GALLO
                      p. Il Ministro del tesoro
                               COLONI
                      Il Ministro del bilancio
                  e della programmazione economica
                              SPAVENTA
Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1994
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 193