Revisione della misura del rimborso delle spese sostenute dai concessionari per il compimento degli atti esecutivi regolati dalla legge sulla riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici.(GU n.61 del 15-3-1994)
IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657; Visto l'art. 61, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43, concernente il rimborso a carico dei contribuenti delle spese delle procedure esecutive, in misura determinata per i diversi adempimenti cui sono tenuti i concessionari; Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1989, con il quale e' stata approvata la tabella dei compensi, a carico dei contribuenti morosi, da percepirsi dai concessionari del servizio della riscossione per le procedure esecutive regolate dalla legge sulla riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici; Visto l'art. 61, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che, al fine di assicurare la permanenza dell'equilibrio economico di ogni singola gestione, prevede che con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, venga effettuata, con periodicita' biennale, tra l'altro, la revisione della misura dei rimborsi spese; Considerato che l'art. 14, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, esclude l'applicabilita' del citato art. 61, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, limitatamente all'anno 1992, per cui occorre procedere alla revisione della misura dei rimborsi spese da valere per gli anni 1993 e 1994; Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia n. 392 del 24 novembre 1990, con il quale e' stato, tra l'altro, disposto l'aumento di un terzo, rispetto alla previgente tariffa approvata con decreto ministeriale del 31 ottobre 1985, della misura dei diritti e delle indennita' spettanti ai procuratori legali per il compimento di atti di esecuzione; Considerato che tale aumento di un terzo assorbe quello derivante dall'applicazione dell'indice ISTAT; Considerata la corrispondenza tra le attivita' normalmente svolte in sede di recupero coattivo del credito tributario e le attivita' indicate nella tariffa medesima; Ritenuto che debba rimanere invariato quanto disposto dal citato decreto del Ministro delle finanze 19 dicembre 1989 in ordine alla categoria di spese gravanti sui concessionari per quelle attivita' che devono necessariamente essere compiute con l'intervento di soggetti estranei, mentre risulta necessario procedere ad un aggiornamento dei compensi per le spese relative agli atti esecutivi compiuti direttamente dal concessionario, nonche' dei relativi coefficienti applicativi, adeguando la tabella approvata con il decreto ministeriale 19 dicembre 1989 alla nuova tabella degli onorari e diritti dovuti ai procuratori legali; Sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia; Visto il conforme parere della commissione consultiva prevista dall'art. 1, comma 1, lettera h), della legge n. 657 del 1986, emesso nella seduta del 24 febbraio 1992, che qui si intende integralmente riportato; Decreta: Articolo unico L'art. 1 del decreto ministeriale 19 dicembre 1989 e' sostituito dal seguente: "E' approvata la tabella dei compensi, a carico dei contribuenti morosi, da percepirsi dai concessionari del servizio della riscossione per le procedure esecutive regolate dalla legge sulla riscossione dei tributi e delle entrate dello Stato e di altri enti pubblici: 1) Avviso di mora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 16.000 2) Pignoramento mobiliare. . . . . . . . . . . . . . . " 16.000 3) Pignoramento presso terzi. . . . . . . . . . . . . . " 16.000 4) Pignoramento immobiliare o di mobili registrati (navi, automobili, aeromobili). . . . . . . . . . . . . . . . . " 16.000 5) Surroga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 16.000 6) Istanza di insinuazione nelle procedure concorsuali " 16.000 7) Incanto mobiliare. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 8.000 8) Incanto immobiliare. . . . . . . . . . . . . . . . . " 44.000 9) Iscrizione di causa a ruolo. . . . . . . . . . . . . " 4.000 10) Comparizione davanti al giudice dell'esecuzione " 6.000 11) Istanza di attribuzione del ricavato. . . . . . . . . " 16.000 12) Richiesta di registrazione. . . . . . . . . . . . . . " 4.000 13) Asporto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 20.000 La misura dei diritti di cui al precedente comma si riferisce a crediti fino a L. 500.000. Per i crediti da: L. 500.000 a L. 1.000.000 tali diritti sono aumentati del 75%; L. 1.000.001 a L. 3.000.000 del 200%; L. 3.000.001 a L. 5.000.000 del 250%; L. 5.000.001 a L. 10.000.000 del 300%; L. 10.000.001 a L. 50.000.000 del 400%; L. 50.000.001 a L. 100.000.000 del 500%; L. 100.000.001 a L. 200.000.000 del 700%; L. 200.000.001 a L. 500.000.000 del 900%; L. 500.000.001 a L. 1.000.000.000 del 1000%; L. 1.000.000.001 a L. 3.000.000.000 del 1200%; oltre L. 3.000.000.001 del 1400%". Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 novembre 1993 Il Ministro delle finanze GALLO p. Il Ministro del tesoro COLONI Il Ministro del bilancio e della programmazione economica SPAVENTA Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1994 Registro n. 1 Finanze, foglio n. 193