MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
   denominazioni  di  origine e delle indicazioni geografiche tipiche
   dei vini sulla domanda di riconoscimento  della  denominazione  di
   origine  controllata  dei  vini  "Langhe"  e proposta del relativo
   disciplinare di produzione.
(GU n.61 del 15-3-1994)

   Il Comitato nazionale per la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di  origine  e delle indicazioni geografiche e tipiche
dei vini, istituito a norma dell'art.  17  della  legge  10  febbraio
1992,   n.   164,   esaminata   la  domanda  intesa  ad  ottenere  il
riconoscimento della denominazione di origine  controllata  del  vino
"Langhe",  gia'  riconosciuta come indicazione geografica con decreto
ministeriale 25 settembre 1987, ha espresso parere favorevole al  suo
accoglimento,  proponendo  -  ai  fini  dell'emanazione  del relativo
decreto ministeriale - il testo del disciplinare di produzione di cui
trattasi come di seguito riportato.
  Le eventuali istanze e controdeduzioni alla  suddetta  proposta  di
riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate
dagli  interessati  al Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali - Direzione generale della produzione  agricola,  Divisione
VI,  entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
      Proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione
      del vino a denominazione di origine controllata "Langhe"
                               Art. 1.
   La denominazione di origine controllata "Langhe", e' riservata  ai
vini  che  rispondono  alle  condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   La denominazione "Langhe" senza alcuna specificazione e' riservata
al vino rosso  o  bianco  ottenuto  da  uve  provenienti  da  vigenti
composti  da  uno o piu' tra i vitigni inseriti nella classificazione
"raccomandati" ed  "autorizzati"  per  la  provincia  di  Cuneo,  con
l'esclusione dei vitigni a bacca aromatica.
   La   denominazione   "Langhe"   seguita   da  una  delle  seguenti
specificazioni: NEBBIOLO, FREISA, ARNEIS, FAVORITA, e'  riservata  ai
vini  ottenuti  da  uve  di  vigneti  costituiti  esclusivamente  dai
corrispondenti vitigni.
                               Art. 3.
   La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad
essere designati con la D.O.C. "Langhe" comprende l'intero territorio
dei seguenti comuni della provincia di Cuneo:
    Alba, Albaretto Torre, Arguello, Baldissero  d'Alba,  Barbaresco,
Barolo,   Bastia   Mondovi,  Belvedere  Langhe,  Benevello,  Bergolo,
Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Briaglia, Camo,  Canale
d'Alba,   Carru',   Castagnito,   Castellinaldo,  Castellino  Tanaro,
Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto  Langhe,
Cherasco, Ciglie', Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia,
Cossano   Belbo,  Cravanzana,  Diano  d'Alba,  Dogliani,  Farigliano,
Feisoglio, Gorzegno, Govone, Grinzane  Cavour  Guarene,  Igliano,  La
Morra,  Lequio  Berria,  Levice,  Magliano Alfieri, Mango, Marsaglia,
Mombarcaro, Monchiero,  Mondovi',  Monforte  d'Alba,  Monta'  d'Alba,
Montaldo  Roero,  Montelupo  Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba,
Murazzano, Narzole, Neive, Neviglie,  Niella  Belbo,  Niella  Tanaro,
Novello,  Perletto,  Pezzolo  Valle  Uzzone,  Piobesi d'Alba, Piozzo,
Pocapaglia, Priocca,  Prunetto,  Roascio,  Rocca  Ciglie',  Rocchetta
Belbo,  Roddi,  Roddino,  Rodello,  S.  Benedetto  Belbo,  S. Michele
Mondovi', S. Vittoria d'Alba, S. Stefano  Belbo,  S.  Stefano  Roero,
Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva Perno,
Torre   Bormida,  Treiso,  Trezzo  Tinella,  Verduno,  Vezza  d'Alba,
Vicoforte.
   Fanno parte dell'albo vigneti del vino  a  D.O.C.  "Langhe"  senza
altra  specificazione i vigneti iscritti agli albi dei vini a D.O.C.:
"Langhe  Nebbiolo",  "Langhe  Freisa",   "Langhe   Arneis",   "Langhe
Favorita".
   Fanno  parte  dell'albo  vigneti  del vino a D.O.C. Langhe, con le
specificazioni di cui appresso, i vigneti iscritti agli albi dei vini
a  D.O.C.  e  D.O.C.G.  della  provincia  di  Cuneo   rispettivamente
indicati,   sempreche'   rispondenti   ai   requisiti   del  presente
disciplinare:
   Langhe Nebbiolo: Barolo, Barbaresco, Nebbilo d'Alba e Roero.
   Langhe Arneis: Roero-Arneis.
   E' facolta' del conduttore dei vigneti iscritti agli albi  di  cui
al  presente  articolo,  all'atto  della  denuncia annuale delle uve,
effettuare rivendicazioni, anche per piu' denominazioni  di  origine,
per uve provenienti dallo stesso vigneto.
   Nel  caso  di  piu'  rivendicazioni  di  denominazioni di origine,
riferite a quote parti del raccolto di uve provenienti  dallo  stesso
vigneto, la resa complessiva di uva per ettaro del vigneto non potra'
superare  il limite massimo piu' restrittivo tra quelli stabiliti dai
disciplinari di produzione dei vini a D.O.C. o D.O.C.G. rivendicati.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione   dei   vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere  quelle
tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte  a  conferire
alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'.
   Sono   pertanto   da   considerare   idonei  i  terreni  collinari
soleggiati, di esposizione e giacitura adatte, con  l'esclusione  dei
terreni di fondovalle, umidi o non sufficientemente soleggiati.
   I  sesti  di  impianto,  le  forme  di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e/o deliberati dagli
organi tecnici competenti e,  comunque,  atti  a  non  modificare  le
caratteristiche delle uve e dei vini.
   Trascorso   un   anno   dell'entrata   in   vigore   del  presente
disciplinare, i vigneti di nuova iscrizione all'albo  od  oggetto  di
reimpianto  dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro,
calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.500.
   E' vietata ogni pratica di irrigazione o forzatura.
   Le  rese  massime  di  uva  ad  ettaro  di  vigneto   in   coltura
specializzata  per  la  produzione  dei  vini  di cui all'art. 2 ed i
titoli alcolometrici volumici  minimi  naturali  delle  relative  uve
destinate   alla  vinificazione,  devono  essere  rispettivamente  le
seguenti:
                                                       Titolo
                                                   alcolometrico
                           Resa                       volumico
                           uva                         minimo
      Vini                q.li/Ha                     naturale
        -                    -                            -
"Langhe rosso"              100                          11%
"Langhe bianco"             100                          10%
"Langhe Nebbiolo"            90                          11%
"Langhe Freisa"              90                          10,5%
"Langhe Arneis"             110                           9,5%
"Langhe Favorita"           100                          10%
   A  detto  limite,  anche  in annate eccezionalmente favorevoli, le
rese dovranno essere riportate attraverso una accurata cernita  delle
uve,  purche'  la  produzione  non  superi  del 20% il limite massimo
stabilito dal presente disciplinare.
                               Art. 5.
   Le  operazioni   di   vinificazione   devono   essere   effettuate
all'interno della zona delimitata dall'art. 3.
   Tuttavia,   tenuto   conto   delle   situazioni   tradizionali  di
produzione,  e'  consentito  che  tali  operazioni  siano  effettuate
nell'intero  territorio  delle provincie di Alessandria, Asti, Cuneo,
Torino.
   Nella vinificazione sono ammesse soltanto le  pratiche  enologiche
atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   Per  i vini di cui all'art. 2 la resa massima dell'uva in vino non
deve essere superiore al 70%. Le eventuali maggiori rese non  avranno
diritti alla D.O.C.
   Il  vino "Langhe" senza altra specificazione, tipologia rosso, non
potra'  essere  immesso  al  consumo  anteriormente  al  1  settembre
successivo all'annata di produzione delle uve. Il vino "Langhe" senza
altra  specificazione, tipologia bianco, non potra' essere immesso al
consumo anteriormente al 1 marzo successivo all'annata di  produzione
delle uve.
   Qualora   il  vino  "Langhe"  tipologia  bianco  sia  affinato  in
recipienti  di  legno,  non  potra'   essere   immesso   al   consumo
anteriormente  al  1  settembre  successivo  all'annata di produzione
delle uve.
   E' consentito che i vini  atti  a  divenire  D.O.C.G.  "Barolo"  e
"Barbaresco",  siano  posti  in commercio, per il consumo, durante il
periodo di invecchiamento, con le denominazioni  "LANGHE"  o  "LANGHE
NEBBIOLO"  purche'  corrispondano  alle  condizioni  ed  ai requisiti
stabiliti   dal   presente   disciplinare   di   produzione,   previa
comunicazione  del detentore alla competente C.C.I.A.A. ed ai servizi
di vigilanza.
                               Art. 6.
   I vini di cui  all'art.  2  all'atto  dell'immissione  al  consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
  "Langhe rosso":
    colore: rubino, tendente al granato;
    odore: caratteristico, vinoso, intenso;
    sapore: asciutto, di buon corpo;
    tit. alc. vol. comp. min.: 11,5%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto: 22 per mille.
  "Langhe bianco":
    colore: bianco paglierino piu' o meno intenso;
    odore: delicato, fine, intenso;
    sapore: delicato, armonico;
    tit. alc. vol. comp. min.: 10,5%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto: 17 per mille.
  "Langhe Nebbiolo":
    colore: rosso rubino, talvolta con riflessi aranciati;
    odore: caratteristico, tenue e delicato;
    sapore: secco o amabile di buon corpo, vellutato, oppure vivace;
    tit. alc. vol. comp. min.: 11,5%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto: 22 per mille.
  "Langhe Fresia":
    colore: rosso rubino o rosso cerasuolo;
    odore: caratteristico, delicato;
    sapore: amabile, fresco, secco, morbido, oppure vivace;
    tit. alc. vol. comp. min.: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto: 22 per mille.
  "Langhe Arneis":
    colore: paglierino;
    odore: caratteristico, fine, intenso;
    sapore: asciutto, fresco, delicato;
    tit. alc. vol. comp. min.: 10,5%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto: 17 per mille.
  "Langhe Favorita":
    colore: paglierino;
    odore: caratteristico, delicato;
    sapore: secco con retrogusto amarognolo;
    tit. alc. vol. comp. min.: 10,5%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto: 17 per mille.
                               Art. 7.
   Alla  denominazione  di  cui  all'art.  1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione, ivi compresi  gli  aggettivi  extra,  fine,
scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.
   E'  altesi'  vietato  l'impiego  di  indicazioni  geografiche  che
facciano riferimento  a  comuni,  frazioni,  aree,  cascine,  zone  e
localita'  comprese  nella zona delimitata dall'art. 3, nonche' l'uso
della menzione "vigna" seguita dal toponimo, ad eccezione del vino  a
D.O.C.  "Langhe"  senza alcuna specificazione, per il quale e' invece
consentito l'uso della sola menzione "vigna"  seguita  dal  toponimo,
purche'  le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto. In questo
caso la resa di uva per ettaro non puo' essere superiore a 80 q.li.
   E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi
o ragioni sociali o marchi privati, purche' non  abbiano  significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.
   Per   i   vini   di  cui  all'art.  2  la  designazione  "Langhe",
immediatamente  seguita  dalla  dicitura  "denominazione  di  origine
controllata",   dovra'   precedere  immediatamente  in  etichetta  la
specificazione relativa  al  vitigno  e  dovra'  essere  riportata  a
caratteri  di  uguale  colore  e  di  dimensioni superiori o uguali a
quelli utilizzati per indicare il vitigno.
   Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art.  2  e'
obbligatoria  l'indicazione  dell'annata  di  produzione  delle  uve.
Tuttavia, per il vino  a  denominazione  di  origine  "Langhe"  senza
alcuna specificazione detta indicazione e' facoltativa.
   I  vini per i quali, all'atto della donuncia annuale delle uve, e'
stata rivendicata la D.O.C. "Langhe" seguita da  una  delle  seguenti
specificazioni:  NEBBIOLO  FREISA,  ARNEIS,  FAVORITA, possono essere
riclassificati, prima dell'imbottigliamento, con la  D.O.C.  "Langhe"
senza  alcuna  specificazione  aggiuntiva  previa  comunicazione  del
detentore agli organismi competenti.
                               Art. 8.
   La regione  Piemonte,  sentiti  gli  organismi  interessati,  puo'
stabilire  con  opportune metodologie, ivi compresa la pesatura delle
uve, controlli sia quantitativi che qualitativi delle uve,  anche  in
vigneto, dei mosti e dei vini sfusi od imbottigliati atti a fregiarsi
della denominazione di origine controllata "Langhe".