Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Langhe" e proposta del relativo disciplinare di produzione.(GU n.61 del 15-3-1994)
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino "Langhe", gia' riconosciuta come indicazione geografica con decreto ministeriale 25 settembre 1987, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo - ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale - il testo del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della produzione agricola, Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Langhe" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Langhe", e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. La denominazione "Langhe" senza alcuna specificazione e' riservata al vino rosso o bianco ottenuto da uve provenienti da vigenti composti da uno o piu' tra i vitigni inseriti nella classificazione "raccomandati" ed "autorizzati" per la provincia di Cuneo, con l'esclusione dei vitigni a bacca aromatica. La denominazione "Langhe" seguita da una delle seguenti specificazioni: NEBBIOLO, FREISA, ARNEIS, FAVORITA, e' riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti esclusivamente dai corrispondenti vitigni. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la D.O.C. "Langhe" comprende l'intero territorio dei seguenti comuni della provincia di Cuneo: Alba, Albaretto Torre, Arguello, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Bastia Mondovi, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Briaglia, Camo, Canale d'Alba, Carru', Castagnito, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Cherasco, Ciglie', Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Dogliani, Farigliano, Feisoglio, Gorzegno, Govone, Grinzane Cavour Guarene, Igliano, La Morra, Lequio Berria, Levice, Magliano Alfieri, Mango, Marsaglia, Mombarcaro, Monchiero, Mondovi', Monforte d'Alba, Monta' d'Alba, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Murazzano, Narzole, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi d'Alba, Piozzo, Pocapaglia, Priocca, Prunetto, Roascio, Rocca Ciglie', Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, S. Benedetto Belbo, S. Michele Mondovi', S. Vittoria d'Alba, S. Stefano Belbo, S. Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva Perno, Torre Bormida, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba, Vicoforte. Fanno parte dell'albo vigneti del vino a D.O.C. "Langhe" senza altra specificazione i vigneti iscritti agli albi dei vini a D.O.C.: "Langhe Nebbiolo", "Langhe Freisa", "Langhe Arneis", "Langhe Favorita". Fanno parte dell'albo vigneti del vino a D.O.C. Langhe, con le specificazioni di cui appresso, i vigneti iscritti agli albi dei vini a D.O.C. e D.O.C.G. della provincia di Cuneo rispettivamente indicati, sempreche' rispondenti ai requisiti del presente disciplinare: Langhe Nebbiolo: Barolo, Barbaresco, Nebbilo d'Alba e Roero. Langhe Arneis: Roero-Arneis. E' facolta' del conduttore dei vigneti iscritti agli albi di cui al presente articolo, all'atto della denuncia annuale delle uve, effettuare rivendicazioni, anche per piu' denominazioni di origine, per uve provenienti dallo stesso vigneto. Nel caso di piu' rivendicazioni di denominazioni di origine, riferite a quote parti del raccolto di uve provenienti dallo stesso vigneto, la resa complessiva di uva per ettaro del vigneto non potra' superare il limite massimo piu' restrittivo tra quelli stabiliti dai disciplinari di produzione dei vini a D.O.C. o D.O.C.G. rivendicati. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerare idonei i terreni collinari soleggiati, di esposizione e giacitura adatte, con l'esclusione dei terreni di fondovalle, umidi o non sufficientemente soleggiati. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e/o deliberati dagli organi tecnici competenti e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Trascorso un anno dell'entrata in vigore del presente disciplinare, i vigneti di nuova iscrizione all'albo od oggetto di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.500. E' vietata ogni pratica di irrigazione o forzatura. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti: Titolo alcolometrico Resa volumico uva minimo Vini q.li/Ha naturale - - - "Langhe rosso" 100 11% "Langhe bianco" 100 10% "Langhe Nebbiolo" 90 11% "Langhe Freisa" 90 10,5% "Langhe Arneis" 110 9,5% "Langhe Favorita" 100 10% A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite massimo stabilito dal presente disciplinare. Art. 5. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona delimitata dall'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle provincie di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. Per i vini di cui all'art. 2 la resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Le eventuali maggiori rese non avranno diritti alla D.O.C. Il vino "Langhe" senza altra specificazione, tipologia rosso, non potra' essere immesso al consumo anteriormente al 1 settembre successivo all'annata di produzione delle uve. Il vino "Langhe" senza altra specificazione, tipologia bianco, non potra' essere immesso al consumo anteriormente al 1 marzo successivo all'annata di produzione delle uve. Qualora il vino "Langhe" tipologia bianco sia affinato in recipienti di legno, non potra' essere immesso al consumo anteriormente al 1 settembre successivo all'annata di produzione delle uve. E' consentito che i vini atti a divenire D.O.C.G. "Barolo" e "Barbaresco", siano posti in commercio, per il consumo, durante il periodo di invecchiamento, con le denominazioni "LANGHE" o "LANGHE NEBBIOLO" purche' corrispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, previa comunicazione del detentore alla competente C.C.I.A.A. ed ai servizi di vigilanza. Art. 6. I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Langhe rosso": colore: rubino, tendente al granato; odore: caratteristico, vinoso, intenso; sapore: asciutto, di buon corpo; tit. alc. vol. comp. min.: 11,5%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto: 22 per mille. "Langhe bianco": colore: bianco paglierino piu' o meno intenso; odore: delicato, fine, intenso; sapore: delicato, armonico; tit. alc. vol. comp. min.: 10,5%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto: 17 per mille. "Langhe Nebbiolo": colore: rosso rubino, talvolta con riflessi aranciati; odore: caratteristico, tenue e delicato; sapore: secco o amabile di buon corpo, vellutato, oppure vivace; tit. alc. vol. comp. min.: 11,5%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto: 22 per mille. "Langhe Fresia": colore: rosso rubino o rosso cerasuolo; odore: caratteristico, delicato; sapore: amabile, fresco, secco, morbido, oppure vivace; tit. alc. vol. comp. min.: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto: 22 per mille. "Langhe Arneis": colore: paglierino; odore: caratteristico, fine, intenso; sapore: asciutto, fresco, delicato; tit. alc. vol. comp. min.: 10,5%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto: 17 per mille. "Langhe Favorita": colore: paglierino; odore: caratteristico, delicato; sapore: secco con retrogusto amarognolo; tit. alc. vol. comp. min.: 10,5%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto: 17 per mille. Art. 7. Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari. E' altesi' vietato l'impiego di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, cascine, zone e localita' comprese nella zona delimitata dall'art. 3, nonche' l'uso della menzione "vigna" seguita dal toponimo, ad eccezione del vino a D.O.C. "Langhe" senza alcuna specificazione, per il quale e' invece consentito l'uso della sola menzione "vigna" seguita dal toponimo, purche' le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto. In questo caso la resa di uva per ettaro non puo' essere superiore a 80 q.li. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente. Per i vini di cui all'art. 2 la designazione "Langhe", immediatamente seguita dalla dicitura "denominazione di origine controllata", dovra' precedere immediatamente in etichetta la specificazione relativa al vitigno e dovra' essere riportata a caratteri di uguale colore e di dimensioni superiori o uguali a quelli utilizzati per indicare il vitigno. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 2 e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Tuttavia, per il vino a denominazione di origine "Langhe" senza alcuna specificazione detta indicazione e' facoltativa. I vini per i quali, all'atto della donuncia annuale delle uve, e' stata rivendicata la D.O.C. "Langhe" seguita da una delle seguenti specificazioni: NEBBIOLO FREISA, ARNEIS, FAVORITA, possono essere riclassificati, prima dell'imbottigliamento, con la D.O.C. "Langhe" senza alcuna specificazione aggiuntiva previa comunicazione del detentore agli organismi competenti. Art. 8. La regione Piemonte, sentiti gli organismi interessati, puo' stabilire con opportune metodologie, ivi compresa la pesatura delle uve, controlli sia quantitativi che qualitativi delle uve, anche in vigneto, dei mosti e dei vini sfusi od imbottigliati atti a fregiarsi della denominazione di origine controllata "Langhe".