MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 10 marzo 1994, n. 34 

  Variazioni  in  termini  di  competenza  e di cassa al bilancio  di
previsione  dello Stato per l'anno finanziario 1994. Assestamento del
bilancio (art. 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468).
(GU n.69 del 24-3-1994 - Suppl. Ordinario n. 51)
 
 Vigente al: 24-3-1994  
 

                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  A tutti i Ministeri
                                  A tutte le amministrazioni autonome
                                  A  tutte  le  ragionerie   centrali
                                  presso    i    Ministeri    e    le
                                  amministrazioni autonome
                                    e, per conoscenza:
                                  Alla Corte dei conti
1.    L'azione di risanamento della finanza  pubblica  ha  avuto  nel
decorso   1993  un  punto  di  svolta  importante,  con  l'attuazione
dell'imponente manovra di bilancio decisa dalle Camere: il fabbisogno
ha mostrato una  sensibile  riduzione  anche  in  valore  assoluto  e
l'avanzo  primario  e'  stato di circa 27.000  miliardi, pari all'1,7
per  cento  del  PIL,   nonostante   il   pronunciato   rallentamento
dell'attivita' economica.
   I provvedimenti adottati in piu' riprese - da ultimo con le misure
recate   dal   decreto-legge   n.   155   del  1993,  convertito  con
modificazioni nella legge  n.  243  del  1993,  hanno  consentito  il
contenimento   della   pressione  sul  fabbisogno,  che  ora  risulta
compatibile con gli  impegni  programmatici  assunti  anche  in  sede
internazionale.
   La  manovra  di  bilancio  posta  in  essere per il 1994 e per  il
triennio 1994-96,  approvata    tempestivamente      dal  Parlamento,
intende proseguire il processo di risanamento della finanza pubblica,
confermando gli obiettivi prefigurati nel documento di programmazione
economico-finanziaria.
   Il disegno  di   legge di  assestamento delle  previsioni 1994  si
inserisce  in  tale contesto, ai fini di un rigoroso contenimento del
fabbisogno,   mediante   la  corretta     esplicazione  della     sua
principale  funzione   di aggiustamento in corso  di  gestione  delle
originarie  dotazioni  del  bilancio;  in quanto tale, esso  si  pone
come  componente  significativa    della    complessiva  manovra   di
bilancio,  rappresentando  una  tappa  del percorso di rientro a  suo
tempo   prefigurato,   pur  nella  sua    attuale  configurazione  di
provvedimento di natura formale.
   In  definitiva,  l'assestamento  del bilancio appare  nel contempo
elemento importante della manovra in  atto  e  punto  di  riferimento
della manovra da attuare per il 1995 e per il triennio 1995-1997.
   Con  tali  premesse,   appare indispensabile che  il comportamento
propositivo di ciascuna Amministrazione sia  la  conseguenza  di  una
approfondita   e  consapevole    opera    di  riconsiderazione  e  di
rivisitazione di tutti   gli stanziamenti di  bilancio,  in  modo  da
evitare  la  formulazione  di  proposte    non  vagliate  con estrema
severita' e  selettivita'  ovvero  rispondenti  a  logiche  puramente
incrementali.
   Con  l'assestamento  delle  previsioni  1994,  pertanto      - nel
ribadire che  non  potranno  essere  assecondate  mere  richieste  di
maggiori  stanziamenti  - le Amministrazioni non dovranno limitarsi a
proporre variazioni di carattere compensativo, ma dovranno   altresi'
attivarsi,  previa  un'attenta opera di monitoraggio delle spese, per
segnalare  le  possibili  riduzioni da apportare   alle dotazioni  di
bilancio in conseguenza dell'innanzi cennata revisione.
   Una  responsabile     valutazione della reale congruita' dei mezzi
disponibili va effettuata per le spese per acquisto di beni e servizi
e per i trasferimenti di risorse ad altri soggetti,  che  individuano
aree  dove  esistono  piu'  ampi  margini     di discrezionalita'; si
appalesano  pertanto  maggiormente suscettibili di ridimensionamento,
oltre ai trasferimenti discrezionali, le spese di rappresentanza,  le
spese  per  l'organizzazione  e la partecipazione a convegni, mostre,
ecc., l'acquisto di riviste,  giornali  ed  altre  pubblicazioni,  le
spese per studi, i compensi per speciali incarichi.
   In particolare, vanno opportunamente rivisti tutti quei contributi
a  carattere  discrezionale  in  favore  di  enti ed associazioni: in
considerazione della delicata situazione della finanza pubblica,  non
puo' essere  piu'  riconosciuto  a  tali  contributi  quel  grado  di
necessita'   che  originariamente  fu  posto  alla  base  della  loro
determinazione.
   Un    agevole      supporto       alla richiesta   azione       di
contenimento  e  ridimensionamento delle spese per acquisto di beni e
servizi e' offerto dalla possibilita' redistributiva  prevista  dalle
disposizioni  di cui agli articoli 13, comma 16, e 24, comma 2, della
legge 24 dicembre 1993, n.  539,  di  approvazione  del  bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994.
2.      Il  provvedimento  legislativo  di assestamento dovra' essere
presentato  al Parlamento entro il prossimo 30 giugno, secondo quanto
stabilito dall'articolo 17, comma 1 della legge n. 468 del 1978.   Al
fine   di  pervenire  alla  piu'  corretta  predisposizione  di  tale
provvedimento,   tenuto conto anche delle     specifiche  indicazioni
della predetta normativa,  le valutazioni    non potranno prescindere
da  un attento e puntuale apprezzamento della consistenza dei residui
attivi e passivi   risultanti al 31 dicembre 1993.
   Le  variazioni  da  proporre   per   ciascun   capitolo   dovranno
distintamente riguardare:
a) la consistenza dei residui (Rs);
b) la previsione di competenza (Cp);
c) la previsione di cassa (CS);
e    dovranno  essere riportate   nelle   medesime "schede capitolo",
utilizzate per le proposte  di previsione relative all'anno 1995, che
le Ragionerie  Centrali  ritireranno  il  1  aprile  1991  presso  la
Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per  i Servizi
Speciali  e  la  Meccanizzazione  -  Via XX Settembre, n. 97 - per il
successivo inoltro, alle Amministrazioni competenti.
   In    dette  "schede-capitolo", oltre   a   numero,  denominazione
e  previsione iniziale 1994 di ciascun capitolo - sono riportate   le
variazioni conosciute dal Sistema informativo, in dipendenza di  atti
amministrativi,    intervenute  dal   1› gennaio c.a. alla data della
stampa delle schede medesime.
   Attesi  gli ulteriori adempimenti   dell'Ispettorato Generale  del
Bilancio  e i tempi tecnici per i successivi lavori di approntamento,
le Amministrazioni dovranno far pervenire alle coesistenti Ragionerie
Centrali entro il 23 aprile 1994 le richiamate "schede-capitolo", con
le proposte di assestamento per competenza e cassa, integrate:
- con le variazioni per atto amministrativo eventualmente intervenute
  successivamente alla stampa delle "schede-capitolo" o  non  esposte
  nelle schede stesse;
-  con      le  variazioni verificatesi nella consistenza dei residui
  sulla scorta del rendiconto 1993.
   Le    stesse Ragionerie Centrali  avranno  cura    di  inserire  -
contestualmente  alle  proposte  di  previsione  per  il 1995 - negli
archivi  del   Sistema Informativo R.G.S.   gli    elementi  relativi
all'assestamento      1994,    contenuti     nelle      summenzionate
"schede-capitolo", entro   il   4 maggio  1994  e  trasmetteranno  le
schede stesse a questo Ministero entro il 10 maggio 1994.
   Gli   stessi      adempimenti  devono   intendersi  riferiti anche
ai     capitoli     di       entrata      gestiti      dalle  singole
Amministrazioni.
   Con  l'occasione  si  precisa  che le Ragionerie Centrali potranno
procedere ad indicare nelle schede-capitolo le proposte di   modifica
dei    riferimenti    normativi,   ai     fini dell'aggiornamento del
"Nomenclatore degli atti",  indicando quanto previsto nella circolare
appositamente trasmessa (n› 24 del 23 febbraio c.a. prot. 120745) che
si richiama integralmente.
3. - Variazioni  alle previsioni di competenza
   Com'e' noto la legge finanziaria    stabilisce,  tra l'altro,    i
livelli  massimi  del  saldo  netto da finanziare e   del ricorso  al
mercato;  poiche'  detti limiti non  possono essere elevati   con  la
legge  di assestamento del bilancio, ne  consegue che in quest'ultima
non possono essere considerate variazioni che risultino  peggiorative
dei detti saldi approvati dal parlamento.
   Tale  esigenza,  peraltro, e' rafforzata  dalle condizioni attuali
della finanza pubblica ed appare imprescindibile ove si consideri  il
carattere meramente formale del provvedimento di assestamento.
   In   particolare,     eventuali  proposte       di      variazioni
aumentative  delle   dotazioni   di spesa non solo    debbono  essere
strettamente  correlate  e  contenute  nei limiti delle effettive  ed
inderogabili occorrenze,  ma      debbono        trovare    integrale
compensazione        in proposte   riduttive di stanziamenti di altri
capitoli dello stesso stato di  previsione, non aventi  carattere  di
spesa obbligatoria.
   Sembra,  inoltre, opportuno richiamare  l'attenzione degli  Uffici
competenti  sulla verifica della congruita'   degli stanziamenti  dei
capitoli  per spese per il personale in servizio e in quiescenza,  al
fine  di  evitare  il  verificarsi  di  eccedenze,  assicurando   nel
contempo    il   puntuale   versamento   delle   ritenute   erariali,
previdenziali e assistenziali.
   Le proposte di variazioni,   comunque  di carattere  compensativo,
dovranno  essere  corredate da dettagliate   "note illustrative"  che
valgano in particolare a giustificare  sia le sopravvenute  esigenze,
sia  i  motivi  che  consentono  di operare, in via definitiva,    le
corrispondenti   riduzioni. Parimenti andranno     illustrate      le
riduzioni    proposte   a   seguito dell'auspicata   riconsiderazione
di   tutte   le  dotazioni  di bilancio,  con   particolare  riguardo
alla  spesa   relativamente flessibile.
   E' appena  il  caso  di  avvertire,    poi,    che    nell'attuale
situazione   della  finanza  pubblica,      verranno  automaticamente
acquisite tutte quelle riduzioni proposte a  fronte  di  aumenti  per
sopravvenute       esigenze che non dovessero trovare accoglimento in
quanto non di carattere prioritario ed essenziale.
   Sempre   in   tema  di  spese,  si  ritiene  opportuno  richiamare
l'attenzione sull'articolo 11-ter, lettera c), della legge n. 468 del
1978, in materia di copertura di nuove o maggiori  spese,  ovvero  di
minori   entrate,   normativa   che  introduce  uno  speciale  regime
vincolistico  agli  stanziamenti  di  quei  capitoli  di  natura  non
obbligatoria utilizzati da leggi a fini di copertura.
   Per le entrate, specie quelle di natura tributaria, le proposte di
assestamento in termini di competenza dovranno essere formulate sulla
scorta, oltreche' delle intervenute modifiche legislative, delle piu'
aggiornate indicazioni sull'evoluzione tendenziale del gettito.
4. - Variazioni alle previsioni di cassa
   Le   "previsioni   assestate"   dei  residui  e  della  competenza
determinano, com'e' noto, i nuovi volumi delle  masse  acquisibili  e
spendibili (Rs + Cp) alle quali le Amministrazioni dovranno riferirsi
per proporre le variazioni alle previsioni di cassa per l'anno 1994.
   Per le entrate, le proposte di variazioni alle previsioni di cassa
dovranno   in   particolare   tener   conto  di  eventuali  rilevanti
scostamenti della consistenza dei residui rispetto a quella  presunta
assunta in sede di previsioni iniziali.
   Per  le  spese  e' da evidenziare, innanzitutto, che in passato si
sono rilevati notevoli scostamenti tra  autorizzazioni  di  pagamento
richieste  ed effettive realizzazioni. Peraltro occorre anche evitare
che per il 1995 possano verificarsi, per alcune  Amministrazioni,  le
difficolta'  di  pagamento insorte in decorsi esercizi, nonostante le
istruzioni impartite, a  seguito  di  una  errata  valutazione  della
consistenza presunta dei residui passivi.
   Premesso  quanto  sopra,  le varie Amministrazioni sono pregate di
procedere con estrema cura e meticolosita' alla determinazione  delle
autorizzazioni di cassa, da assegnare a ciascun capitolo, sulla base:
a)  delle  operazioni finora poste in essere e di particolari fattori
   amministrativi e legislativi che possano influenzare il volume dei
   pagamenti;
b) del grado di liquidabilita' delle spese in rapporto  alle  proprie
   capacita' operative;
c)  della  estensione  del  riesame  a  tutti i capitoli di bilancio,
   ancorche' non interessati da variazioni alla massa spendibile.
   In linea generale, le necessita' di maggiori previsioni in termini
di cassa, che dovessero presentarsi per  taluni  capitoli  di  spesa,
dovranno  essere  prioritariamente  soddisfatte con le disponibilita'
delle autorizzazioni gia' iscritte in  bilancio  e,  quindi,  trovare
compensazione nell'ambito dello stesso stato di previsione.
   Nel  caso in cui particolari, inderogabili motivi richiedessero di
superare detto limite  complessivo,  dovranno  essere  dettagliamente
illustrati  tali  motivi, che lo scrivente si riserva di valutare nel
quadro delle esigenze  generali  e  compatibilmente  con  le  risorse
disponibili.
   Si  avverte,  infine,  che  eventuali disfunzioni derivanti da una
errata valutazione dei residui passivi presunti al 31  dicembre  1994
non   potranno   che   essere  riferite  alla  responsabilita'  delle
Amministrazioni proponenti.
                                  *
                             *        *
   Tenuto conto della delicata importanza che la detta legge  n.  468
del  1978, attribuisce all'assestamento del bilancio e dell'attivita'
particolarmente impegnativa che l'adempimento richiede,  si  invitano
le  Ragionerie Centrali a prestare ogni possibile collaborazione alle
Amministrazioni.
   Si  ringrazia  e  si  resta  in  attesa  di  un  cortese  cenno di
assicurazione al riguardo.
                                                 Il Ministro: BARUCCI