Esclusione dalla base imponibile del servizio di trasporto predisposto dai datori di lavoro.(GU n.66 del 21-3-1994)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto in particolare il comma 1 del predetto articolo che stabilisce che a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1994, sono, tra l'altro, esclusi dalla base imponibile per il computo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni il corrispettivo del servizio di trasporto predisposto dal datore di lavoro con riguardo alla generalita' dei lavoratori per esigenze connesse con l'attivita' lavorativa, nonche' il relativo importo sostitutivo; Visto l'art. 11, comma 24 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che modifica l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, inserendo alla fine del primo periodo le seguenti parole: ", entro determinati tetti stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro"; Considerate le modalita' attraverso cui i datori di lavoro possono apprestare il servizio di trasporto per la generalita' dei lavoratori per esigenze connesse con l'attivita' lavorativa; Considerata l'esigenza di determinare, ai fini della predetta esclusione, il tetto con riguardo all'importo sostitutivo del servizio di trasporto predisposto, previsto in sede contrattuale o da accordi integrativi per chi non usufruisce del servizio stesso; Ritenuto di individuare, ai fini della predetta esclusione, un tetto massimo dell'importo sostitutivo del servizio di trasporto per la generalita' dei lavoratori per esigenze connesse con l'attivita' lavorativa; Decreta: Art. 1. E' escluso dalla base imponibile, per il computo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni: 1) il corrispettivo del servizio di trasporto predisposto dai datori di lavoro; 2) l'importo sostitutivo del servizio di trasporto predisposto previsto in sede contrattuale o da accordi integrativi entro un valore massimo di lire 25.000 mensili. Detto importo e' annualmente modificato in misura percentuale pari alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Roma, 3 marzo 1994 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale GIUGNI p. Il Ministro del tesoro COLONI