MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 marzo 1994 

  Esclusione   dalla   base  imponibile  del  servizio  di  trasporto
predisposto dai datori di lavoro.
(GU n.66 del 21-3-1994)

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  503,
recante  norme  per  il  riordinamento  del sistema previdenziale dei
lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art.  3  della  legge  23
ottobre 1992, n. 421;
  Visto   in  particolare  il  comma  1  del  predetto  articolo  che
stabilisce che a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del
1 gennaio 1994, sono, tra l'altro, esclusi dalla base imponibile  per
il  computo  dei  contributi di previdenza e assistenza sociale e per
gli effetti relativi alle conseguenti  prestazioni  il  corrispettivo
del  servizio  di  trasporto  predisposto  dal  datore  di lavoro con
riguardo alla generalita' dei lavoratori per  esigenze  connesse  con
l'attivita' lavorativa, nonche' il relativo importo sostitutivo;
  Visto l'art. 11, comma 24 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che
modifica  l'art.  17,  comma  1,  del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, inserendo alla  fine  del  primo  periodo  le  seguenti
parole: ", entro determinati tetti stabiliti con decreto del Ministro
del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro";
  Considerate le modalita' attraverso cui i datori di lavoro  possono
apprestare il servizio di trasporto per la generalita' dei lavoratori
per esigenze connesse con l'attivita' lavorativa;
  Considerata  l'esigenza  di  determinare,  ai  fini  della predetta
esclusione,  il  tetto  con  riguardo  all'importo  sostitutivo   del
servizio di trasporto predisposto, previsto in sede contrattuale o da
accordi integrativi per chi non usufruisce del servizio stesso;
  Ritenuto  di  individuare,  ai  fini  della predetta esclusione, un
tetto massimo dell'importo sostitutivo del servizio di trasporto  per
la  generalita'  dei lavoratori per esigenze connesse con l'attivita'
lavorativa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' escluso dalla base imponibile, per il computo dei contributi  di
previdenza  e  di  assistenza sociale e per gli effetti relativi alle
conseguenti prestazioni:
   1) il corrispettivo del  servizio  di  trasporto  predisposto  dai
datori di lavoro;
   2)  l'importo  sostitutivo  del  servizio di trasporto predisposto
previsto in sede contrattuale  o  da  accordi  integrativi  entro  un
valore massimo di lire 25.000 mensili.
  Detto  importo e' annualmente modificato in misura percentuale pari
alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi  al  consumo
per le famiglie degli operai e degli impiegati.
   Roma, 3 marzo 1994
                                          Il Ministro del lavoro
                                         e della previdenza sociale
                                                   GIUGNI
 p. Il Ministro del tesoro
         COLONI