MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

COMUNICATO

Comunicato  relativo  ai criteri e ai parametri di riferimento per le
verifiche di congruita' economica degli appalti e  delle  concessioni
di  lavori  pubblici  da  eseguirsi ai sensi del comma 19 dell'art. 6
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
(GU n.66 del 21-3-1994)

   Il Consiglio superiore dei lavori pubblici con  voto  25  febbraio
1994,  n. 38, ha formulato i criteri e i parametri di riferimento per
le  verifiche  di  congruita'  economica  degli   appalti   e   delle
concessioni  di  lavori  pubblici  da eseguirsi ai sensi del comma 19
dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  che  si  riportano
qui di seguito.
   Il  criterio ritenuto piu' idoneo ad essere assunto nell'immediato
dagli organi tecnici per le prescritte verifiche di congruita' per  i
contratti  e le concessioni, ivi compresi i relativi atti aggiuntivi,
per i quali non sia ancora intervenuta l'approvazione  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  legge,  e'  quello di porre a confronto i
prezzi  di  contratto  piu'  significativi  ed  economicamente   piu'
rilevanti  nel  contesto  dell'opera  da realizzare e che coinvolgano
almeno il 70 per cento  del  totale  dell'importo  contrattuale,  con
quelli  stabiliti,  per  le  varie categorie di lavoro, nel prezzario
ufficiale di riferimento, definito come appresso.
   Per le opere di competenza delle regioni, di enti regionali  e  di
enti  territoriali  sub-regionali,  i prezzi ufficiali di riferimento
sono quelli delle regioni ove ricadono le opere.
   Per le opere di competenza delle  amministrazioni  dello  Stato  e
degli  enti  pubblici  nazionali  i prezzi di riferimento sono quelli
indicati dai provveditorati alle opere pubbliche  della  regione  ove
ricadono le opere.
   A tal fine le regioni ed i provveditorati devono preliminarmente e
tempestivamente  verificare  che i prezzari vigenti siano rispondenti
agli attuali valori di mercato. Qualora dovesse valutarsi un  divario
tra  i  prezzi  ufficiali e quelli effettivamente praticati ovvero si
dovesse riscontrare l'assenza di voci significative o la presenza  di
voci  improprie,  le  regioni  ed  i  provveditorati,  provvedono  ai
necessari adeguamenti ed aggiornamenti.
   Per quanto riguarda  l'eventuale  aggiornamento  dei  prezzi  puo'
procedersi  sia in via analitica, sia in via sintetica, applicando in
quest'ultimo caso ai valori  degli  attuali  prezzari  una  riduzione
forfettaria sulla base dei ribassi mediamente praticati nella regione
relativamente ad un periodo di tempo ritenuto significativo.
   Le  regioni  ed  i  provvedimenti rendono noti con tempestivita' i
rispettivi prezzari.
   Qualora la regione non disponga di un proprio prezzario ufficiale,
si deve fare riferimento a quello del provveditorato  della  medesima
regione.
   Qualora  il  provveditorato non disponga di un prezzario ufficiale
deve provvedervi tempestivamente e renderlo noto.
   Per le voci  non  contemplate  nel  prezzario  ufficiale  l'organo
tecnico incaricato della verifica di congruita' determina i prezzi di
riferimento  delle varie categorie di lavoro assumendo, nelle analisi
dei prezzi di progetto opportunamente vagliate, i  prezzi  elementari
unitari correnti dei materiali, della mano d'opera e dei noli vigenti
al  momento  della  verifica,  come rilevabili dagli appositi listini
pubblicati a cura delle camere di commercio.
   Le amministrazioni e gli enti pubblici, limitatamente alle opere o
lavori  specialistici  di  propria  pertinenza,  qualora tali opere e
lavorazioni non siano contemplate nei prezzari ufficiali, in  assenza
di specifiche attendibili analisi, possono fare riferimento ai propri
specifici   prezzari,   verificando   che  i  relativi  prezzi  siano
rispondenti agli attuali valori di mercato.
   Pertanto, nel caso di  contratti  ancora  non  approvati,  ove  il
parametro  costituito dal costo dell'opera (ovvero di una aliquota di
esso non inferiore al 70% ) determinato, come sopra  indicato,  sulla
base  dei  prezzi  del  prezzario  ufficiale  di  riferimento o delle
analisi  aggiornate,  risulti   superiore   all'importo   determinato
dall'applicazione  dei  prezzi  di  contratto, la verifica risultera'
compiuta con esito positivo.  In  caso  contrario  si  provvede  alla
revisione  applicando  a tutti i prezzi del contratto stesso un'unica
aliquota riduttiva tale da ricondurre il costo globale del  contratto
nel  limite  sopra  indicato,  sempre  che  ci  sia  l'accordo  della
controparte (commi 19-21 dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n.
537).