DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 febbraio 1994 

  Autorizzazione  ad eseguire le opere progettate dal C.O.N.I. per lo
svolgimento nel 1994, presso il Foro Italico, in Roma, dei Campionati
internazionali di tennis.
(GU n.66 del 21-3-1994)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la  legge  1  giugno  1939, n. 1089, sulla tutela delle cose
d'interesse artistico e storico;
  Vista la legge 29 giugno 1939,  n.  1497,  sulla  protezione  delle
bellezze  naturali  e  panoramiche,  nonche'  il regolamento 3 giugno
1940, n. 1357, di applicazione della predetta legge;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, recante disposizioni  urgenti
per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale;
  Vista la legge regionale 16 marzo 1982, n. 13, recante disposizioni
urgenti  per l'applicazione nella regione Lazio della legge 29 giugno
1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali;
  Vista la domanda ed il progetto presentati dal C.O.N.I. in data 8 e
12  febbraio  1994,   intesi   ad   ottenere   l'autorizzazione   per
l'installazione  di  strutture  precarie  da montare nello stadio del
tennis al Foro Italico, sito in Roma, intervento  da  realizzarsi  in
area  sottoposta a vincolo di cui alla legge n. 1497/1939 per effetto
del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali in data 31
gennaio 1989;
  Considerato che si e' svolta in data 15 febbraio 1994 la conferenza
di servizi convocata con  telex  del  10  febbraio  1994,  cui  hanno
partecipato le seguenti amministrazioni: C.O.N.I.; Direzione generale
del  turismo  e sport; regione Lazio; Ministero delle finanze; comune
di Roma; commissione provinciale di  vigilanza  della  prefettura  di
Roma;   Ministero  per  i  beni  culturali  e  ambientali;  Ministero
dell'interno - Direzione generale della protezione civile  e  servizi
antincendi;
  Considerato  il  mancato raggiungimento di una decisione in sede di
conferenza dei servizi;
  Visto l'art. 14 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  comma  2-bis,
cosi'  come  integrato dall'art. 2, comma 13, della legge 24 dicembre
1993, n. 537;
  Considerato che dall'esame istruttorio eseguito e' risultato che le
opere previste in detto  progetto,  anche  per  l'interesse  pubblico
perseguito,  possono ritenersi compatibili con il contesto paesistico
e panoramico vincolato a condizione che le strutture di cui si chiede
l'installazione  siano  rimosse,  decorso   il   tempo   strettamente
necessario  allo svolgimento dei Campionati internazionali di tennis,
non  oltre  venti  giorni  da  tale  termine  per  lo  smontaggio   e
l'allontanamento dei materiali della struttura;
  Ritenuto   che   debbano  essere  salvaguardate  e  preservate  dal
danneggiamento le strutture esistenti, con  l'impegno  esplicito  che
eventuali  danni debbano essere risarciti a cura e spese del soggetto
che richiede l'autorizzazione, ed in particolare:
   che  vengano  adottate  tutte  le   precauzioni   necessarie   per
salvaguardare   i  materiali  esistenti,  soprattutto  nei  punti  di
contatto con le strutture metalliche in modo da garantire la  massima
protezione  della superficie di contatto, mediante l'uso di materiali
protettivi;
   che vengano protette le zone destinate al transito ed al passaggio
di persone, con opportuni accorgimenti e pavimentazioni provvisorie;
   che   vengano   salvaguardate   le  statue  esistenti  nella  zona
interessata dalle strutture provvisorie;
   che non vengano  danneggiate  le  alberature,  anche  in  fase  di
smontaggio e montaggio delle strutture provvisorie;
   che  le  strutture precarie siano realizzate nel rispetto di tutte
le norme di sicurezza vigenti sia per la messa a terra,  che  per  la
protezione civile;
   che,  al termine, vengano scrupolosamente ripristinati i luoghi ed
i materiali interessati dalle strutture metalliche;
  Ritenuto, altresi', che dovranno essere rigorosamente osservate  le
sottoelencate  prescrizioni, da estendersi anche a tutte le strutture
a servizio della  manifestazione  (villaggio  dell'ospitalita',  sala
stampa, ecc.):
   montaggio  delle  strutture  provvisorie per un tempo strettamente
necessario allo svolgimento dei Campionati,  prevedendo  inoltre  non
piu'  di  quaranta  giorni  per  montaggio  e  venti  giorni  per  lo
smontaggio. Il mancato rispetto di tali tempi comportera' una  penale
giornaliera   di   lire   500.000   garantita   da  apposita  polizza
fidejussoria;
   il  progetto  esecutivo  delle  strutture  dovra'  evidenziare  un
opportuno  materiale  protettivo  tra  gli  elementi  metallici  e la
superficie di contatto degli  stessi  con  le  parti  del  monumento.
Dovranno  essere  rappresentate  distintamente  nei  grafici le parti
costituenti  il  manufatto  tutelato  e  le  parti  della   struttura
metallica;
   dovranno  essere  previste  idonee misure di salvaguardia di tutte
quelle parti del monumento  che  saranno  soggette  al  transito  dei
previsti spettatori;
   tutte  le  parti metalliche dovranno prevedere la verniciatura con
materiale antiruggine, nonche' la messa a terra  secondo  le  vigenti
norme;
  Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  in data 17
febbraio 1993;
                              Autorizza
l'esecuzione  delle  opere  previste  nel  progetto  descritto  nelle
premesse ed alle condizioni in esse contenute.
   Roma, 21 febbraio 1994
                                                Il Presidente: CIAMPI
 Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1994
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 52