MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 17 marzo 1994 

  Autorizzazione  alla BPM RAS vita S.p.a., in Milano, ad esercitare,
nel  territorio  della   Repubblica,   l'attivita'   assicurativa   e
riassicurativa nei rami I, III, V e VI vita.
(GU n.68 del 23-3-1994)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                     DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e  la  revisione  della  disciplina in materia di pubblico impiego, a
norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Vista   la  domanda  in  data  28  aprile  1993,  e  le  successive
integrazioni e modificazioni, con le quali la BPM  RAS  vita  S.p.a.,
con  sede  in  Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel
territorio   della    Repubblica,    l'attivita'    assicurativa    e
riassicurativa  nei  rami  I,  III,  V  e VI di cui al punto A) della
tabella  allegata  alla  legge  22  ottobre  1986,  n.  742,  nonche'
l'approvazione  di  tariffe  di  assicurazione  sulla  vita  e  delle
relative condizioni di polizza;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
  Viste le lettere n. 334510 del 14 dicembre 1993 e n. 430723  dell'8
marzo   1994   con   le  quali  l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  -   ISVAP,   ha
comunicato   il   proprio   parere   favorevole   sulla   domanda  di
autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;
  Vista  la  relazione  per  la   commissione   consultiva   per   le
assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;
  Sentito  il  parere  espresso  dalla  Commissione consultiva per le
assicurazioni private nella riunione dell'11 gennaio 1994;
  Vista la lettera n.  430141  del  19  gennaio  1994  con  la  quale
l'Istituto   per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha  comunicato  il  proprio  parere
favorevole  all'approvazione  delle  tariffe  e  delle  condizioni di
polizza presentate dalla richiamata impresa;
  Considerato che la Banca popolare di Milano - Soc. coop. r.l. e  la
Riunione Adriatica di sicurta' S.p.a., in qualita' di azionista della
BPM   RAS   vita   S.p.a.,   si   sono   impegnati  a  non  procedere
all'alienazione della propria partecipazione nel  primo  triennio  di
attivita',  nonche'  a ripianare le eventuali perdite che la societa'
dovesse subirne;
                              Decreta:
  La  BPM  RAS  vita  S.p.a.,  con  sede in Milano, e' autorizzata ad
esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attivita' assicurativa
e riassicurativa nei rami, I, III, V e VI di cui al  punto  A)  della
tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.
  La  Banca  popolare  di  Milano  -  Soc. coop. a r.l. e la Riunione
Adriatica di  sicurta'  S.p.a.,  potranno  procedere  all'alienazione
della   propria   partecipazione  azionaria  nel  primo  triennio  di
attivita', previa autorizzazione dell'ISVAP  ai  sensi  dell'art.  24
della legge 9 gennaio 1991, n. 20.
                               Art. 2.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione  generale  delle  assicurazioni  private  e  di   interesse
collettivo,  le  seguenti  tariffe  di  assicurazione sulla vita e le
condizioni speciali di polizza presentate dalla BPM RAS vita  S.p.a.,
con sede in Milano:
   1)  condizioni  generali  di  polizza, compresa l'integrazione per
assicurazioni con visita medica in assenza di
test HIV;
   2) condizioni particolari di carenza per  contratti  senza  visita
medica;
   3)  tariffa  di  assicurazione  temporanea  per il caso di morte a
premio annuo, comprese le condizioni di applicazione (tar. IIIa);
   4) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di  cui
al precedente punto 3);
   5)  tariffa  di  assicurazione  temporanea  per il caso di morte a
premio unico, comprese le condizioni di applicazione e  la  riduzione
del premio (tar. IIIu);
   6)  condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui
al precedente punto 5);
   7) tariffa  di  assicurazione  temporanea  per  il  caso  morte  a
capitale  decrescente  annualmente  -  decrescenza annuale di 1/n del
capitale  iniziale  -  ed  a  premio  annuo  limitato,  comprese   le
condizioni  di  applicazione  ed i coefficienti di conversione per la
decrescenza sub-annuale (tar. IIIad);
   8) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di  cui
al precedente punto 7);
   9)  tariffa  di  assicurazione  temporanea  per il caso di morte a
capitale decrescente annualmente - decrescenza  annuale  di  1/n  del
capitale  iniziale  -  ed  a  premio unico, comprese le condizioni di
applicazione  e  di  riduzione  del  premio  ed  i  coefficienti   di
conversione per decrescenza sub-annuale (tar. IIIud);
   10) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui
al precedente punto 9);
   11)  tariffa  di  assicurazione  temporanea  per  il caso morte di
rendita certa in caso di premorienza  ed  a  premio  annuo  limitato,
comprese   le   condizioni  di  applicazione  ed  i  coefficienti  di
conversione per decrescenza sub-annuale (tar. IIIar);
   12) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui
al precedente punto 11);
   13) tariffa di assicurazione temporanea per il caso  di  morte  di
rendita  certa  in caso di premorienza ed a premio unico, comprese le
condizioni  di  applicazione  e  di  riduzione  del   premio   ed   i
coefficienti di conversione per decrescenza sub-annuale (tar. IIIur);
   14) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui
al precedente punto 13);
   15)  tariffa  di  assicurazione  temporanea  per  il caso di morte
"garanzia di famiglia beneficio orfani", comprese  le  condizioni  di
applicazione - forma accessoria;
   16) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui
al precedente punto 15);
   17)  tariffa  di  assicurazione  temporanea per il caso di morte a
capitale decrescente annualmente - decrescenza  annuale  di  1/n  del
capitale  iniziale  -  ed  a premio annuo costante forma - accessoria
(tar. IIIcad);
   18) tariffa di assicurazione temporanea per il caso  di  morte  di
rendita  certa  in  caso  di  premorienza  ed a premio annuo costante
forma-accessoria (tar. IIIcar);
   19) condizioni speciali delle tariffe di cui ai  precedenti  punti
17) e 18);
   20)  tariffa  di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di
morte, comprese le condizioni di applicazione (tar. IIIG1);
   21) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui
al precedente punto 20);
   22) tariffa di assicurazione in caso di  morte  a  vita  intera  a
capitale  rivalutabile  ed  a  premio  annuo  costante,  comprese  le
condizioni di applicazione e di riduzione del premio  (tasso  tecnico
0%, 3%, 4% - tar. RIcost.);
   23)  condizioni  speciali  di  polizza,  compresa  la  clausola di
rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui  al  precedente  punto
22);
   24)  tariffa  di  assicurazione  in  caso di morte a vita intera a
capitale ed a premio annuo rivalutabili, comprese  le  condizioni  di
applicazione  e  di  riduzione del premio (tasso tecnico 0%, 3%, 4% -
tar. RI): i tassi di premio sono gli stessi della tariffa di  cui  al
precedente punto 22);
   25)  condizioni  speciali  di  polizza,  compresa  la  clausola di
rivalutazione da abbinare alla tariffa di  cui  al  precedente  punto
24);
   26)  tariffa  di  assicurazione  mista con terminal bonus a premio
annuo  costante  (tariffa  RXIIcost),  comprese  le   condizioni   di
applicazione e di riduzione del premio;
   27)  condizioni  speciali  di  polizza,  compresa  la  clausola di
rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui  al  precedente  punto
26);
   28)  tariffa  di assicurazione mista con terminal bonus a capitale
ed a premio annuo rivalutabili (tar. RXII), comprese le condizioni di
applicazione e di riduzione del premio: i tassi di  premio  sono  gli
stessi della tariffa di cui al precedente punto 26);
   29)  condizioni  speciali  di  polizza,  compresa  la  clausola di
rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui  al  precedente  punto
28);
   30)   tariffa   di   assicurazione   di   capitale  differito  con
controassicurazionea capitale rivalutabile ed a premio  unico  (tasso
tecnico  0%,  3%,  4%  -  tar.  RIXuc),  comprese  le  condizioni  di
applicazione e di riduzione del premio;
   31)  condizioni  speciali  di  polizza,  compresa  la  clausola di
rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui  al  precedente  punto
30);
   32)   tariffa   di   assicurazione   di   capitale  differito  con
controassicurazionea capitale rivalutabile ed a premio annuo costante
(tasso tecnico 0%, 3%, 4% - tar. RIXC cost.), comprese le  condizioni
di applicazione e di riduzione di premio;
   33)  condizioni  speciali  di  polizza,  compresa  la  clausola di
rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui  al  precedente  punto
32);
   34)   tariffa   di   assicurazione   di   capitale  differito  con
controassicurazionea capitale ed a premio annuo  rivalutabili  (tasso
tecnico   0%,  3%,  4%  -  tar.  RIXc),  comprese  le  condizioni  di
applicazione e di riduzione del premio: i tassi di  premio  sono  gli
stessi della tariffa di cui al precedente punto 32);
   35)  condizioni  speciali  di  polizza,  compresa  la  clausola di
rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui  al  precedente  punto
34);
   36)  tariffa  di  rendita  vitalizia  differita a premio unico con
controassicurazione, su teste di sesso maschile  e  femminile  (tasso
tecnico  0%,  3%,  4%  -  tar.  RVIIIuc),  comprese  le condizioni di
applicazione e di riduzione del premio;
   37) condizioni  speciali  di  polizza,  compresa  la  clausola  di
rivalutazione,  da  abbinare  alla tariffa di cui al precedente punto
36;
   38) tariffa di rendita vitalizia differita con controassicurazione
a premio annuo costante su teste di sesso maschile e femminile (tasso
tecnico 0%, 3%, 4%, - tar. RVIIIc cost.), comprese le  condizioni  di
applicazione e di riduzione del premio;
   39) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da
abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 38);
   40) tariffa di rendita vitalizia differita con controassicurazione
a  premio  annuo  rivalutabile su teste di sesso maschile e femminile
(tasso tecnico 0%, 3%, 4% - tar. RVIIIc), comprese le  condizioni  di
applicazione  e  di  riduzione del premio; i tassi di premio sono gli
stessi della tariffa di cui al precedente punto 38);
   41) condizioni  speciali  di  polizza,  compresa  la  clausola  di
rivalutazione,  da  abbinare  alla tariffa di cui al precedente punto
40);
   42) condizioni generali di polizza per  assicurazioni  di  rendita
vitalizia immediata;
   43)  tariffa  di  assicurazione di rendita vitalizia immedianta su
teste di sesso  maschile  e  femminile,  comprese  le  condizioni  di
applicazione e di riduzione del premio (tar. RVII);
   44)  condizioni  speciali  di  polizza,  compresa  la  clausola di
rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui  al  precedente  punto
43);
   45)  tariffa  di  assicurazione  di  rendita  vitalizia  immediata
pagabile in modo certo per i primi 5 o 10  anni  su  teste  di  sesso
maschile  e  femminile,  comprese  le condizioni di applicazione e di
riduzione del premio (tar. RVII 5 - RVII 10);
   46) condizioni  speciali  di  polizza,  compresa  la  clausola  di
rivalutazione,  da  abbinare  alla tariffa di cui al precedente punto
45);
   47)  tariffa  di  assicurazione di rendita vitalizia differita con
controassicurazione a premio annuo  su  teste  di  sesso  maschile  e
femminile  da  utilizzare per forme collettive (tasso tecnico 0%, 3%,
4%);
   48) tariffa di assicurazione di rendita  vitalizia  differita  con
controassicurazione  a  premio  unico  su  teste  di sesso maschile e
femminile da utilizzare per forme collettive (tasso tecnico  0%,  3%,
4%);
   49)  coefficienti  di  conversione  del  capitale al termine della
durata contrattuale in rendita vitalizia su teste di sesso maschile e
femminile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   50) coefficienti di conversione  del  capitale  al  termine  della
durata contrattuale in rendita vitalizia pagabile in modo certo per i
primi  5  o  10  anni  su  teste di sesso maschile e femminile (tasso
tecnico 0%, 3%, 4%);
   51) coefficienti di conversione del capitale  al  termine  in  una
rendita  vitalizia su due teste reversibile - testa primaria di sesso
maschile e testa reversionaria di sesso femminile  -  (tasso  tecnico
0%, 3%, 4%);
   52)  coefficienti di conversione di rendita vitalizia differita in
rendita vitalizia certa per cinque o dieci anni  su  teste  di  sesso
maschile e femminile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   53)  coefficiente di conversione di rendita vitalizia differita su
testa singola in rendita vitalizia  su  due  teste  reversibile,  per
testa  primaria  di  sesso  maschile  e  testa reversionaria di sesso
femminile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   54) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della
rendita corrisposta al termine  del  differimento  da  semestrale  ad
annuale o trimestrale o mensile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   55)  coefficienti  di  conversione  al termine del differimento da
rendita in capitale per teste di sesso maschile  e  femminile  (tasso
tecnico 0%, 3%, 4%);
   56)   coefficienti   di  differimento  automatico  della  scadenza
contrattuale della polizza (tasso tecnico 3%, 4%);
   57) condizioni speciali di polizza da applicare ai coefficienti di
cui al precedente punto 56);
   58) condizioni di applicazione alle collettive vita  non  di  puro
rischio,  delle  tariffe  approvate  per le assicurazioni individuali
sulla vita;
   59) tariffa di assicurazione mista potenziata a premio  unico  con
capitale espresso in quote del fondo comune di investimento mobiliare
'Gestiras"  da  utilizzare  nel  caso  di  versamenti  di  premio non
superiori a lire 5 milioni (tar. GXII-u), comprese le  condizioni  di
applicazione;
   60)  tariffa  di assicurazione mista potenziata a premio unico con
capitale espresso in quote del fondo comune di investimento mobiliare
"Gestiras" da utilizzare nel caso di versamenti di premio superiori a
lire 5 milioni (tar. GXII-u), comprese le condizioni di applicazione;
   61) condizioni speciali di polizza da abbinare alle tariffe di cui
ai precedenti punti 59) e 60);
   62) tariffa di capitalizzazione a  premio  annuo  costante  e  con
rivalutazione   mensile  del  capitale,  comprese  le  condizioni  di
applicazione (tar. C2);
   63)  condizioni di polizza, compresa la clausola di rivalutazione,
da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 62);
   64) addizionali di frazionamento del premio annuo delle tariffe  a
prestazioni   rivalutabili   nonche'  di  quelle  a  prestazioni  non
rivalutabili;
   65) tariffa di assicurazione  da  applicare  a  contratti  la  cui
durata ed eta' dell'assicurato siano espresse in anni non interi;
   66)  condizioni  di  polizza,  ad  integrazione del punto B) della
clausola di rivalutazione delle tariffe rivalutabili,  per  contratti
emessi con durata non intera;
   67) regolamento del fondo interno denominato "VITAGEST";
   68) regolamento del fondo interno denominato "VITACAP".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 17 marzo 1994
                                         Il direttore generale: CINTI