Autorizzazione alla BPM RAS vita S.p.a., in Milano, ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami I, III, V e VI vita.(GU n.68 del 23-3-1994)
IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Vista la domanda in data 28 aprile 1993, e le successive integrazioni e modificazioni, con le quali la BPM RAS vita S.p.a., con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami I, III, V e VI di cui al punto A) della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, nonche' l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza; Vista la documentazione allegata alla predetta istanza; Viste le lettere n. 334510 del 14 dicembre 1993 e n. 430723 dell'8 marzo 1994 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta; Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP; Sentito il parere espresso dalla Commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione dell'11 gennaio 1994; Vista la lettera n. 430141 del 19 gennaio 1994 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole all'approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa; Considerato che la Banca popolare di Milano - Soc. coop. r.l. e la Riunione Adriatica di sicurta' S.p.a., in qualita' di azionista della BPM RAS vita S.p.a., si sono impegnati a non procedere all'alienazione della propria partecipazione nel primo triennio di attivita', nonche' a ripianare le eventuali perdite che la societa' dovesse subirne; Decreta: La BPM RAS vita S.p.a., con sede in Milano, e' autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami, I, III, V e VI di cui al punto A) della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742. La Banca popolare di Milano - Soc. coop. a r.l. e la Riunione Adriatica di sicurta' S.p.a., potranno procedere all'alienazione della propria partecipazione azionaria nel primo triennio di attivita', previa autorizzazione dell'ISVAP ai sensi dell'art. 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 20. Art. 2. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza presentate dalla BPM RAS vita S.p.a., con sede in Milano: 1) condizioni generali di polizza, compresa l'integrazione per assicurazioni con visita medica in assenza di test HIV; 2) condizioni particolari di carenza per contratti senza visita medica; 3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione (tar. IIIa); 4) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 3); 5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio unico, comprese le condizioni di applicazione e la riduzione del premio (tar. IIIu); 6) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 5); 7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso morte a capitale decrescente annualmente - decrescenza annuale di 1/n del capitale iniziale - ed a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione ed i coefficienti di conversione per la decrescenza sub-annuale (tar. IIIad); 8) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 7); 9) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente - decrescenza annuale di 1/n del capitale iniziale - ed a premio unico, comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio ed i coefficienti di conversione per decrescenza sub-annuale (tar. IIIud); 10) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 9); 11) tariffa di assicurazione temporanea per il caso morte di rendita certa in caso di premorienza ed a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione ed i coefficienti di conversione per decrescenza sub-annuale (tar. IIIar); 12) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 11); 13) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita certa in caso di premorienza ed a premio unico, comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio ed i coefficienti di conversione per decrescenza sub-annuale (tar. IIIur); 14) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 13); 15) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte "garanzia di famiglia beneficio orfani", comprese le condizioni di applicazione - forma accessoria; 16) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 15); 17) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente - decrescenza annuale di 1/n del capitale iniziale - ed a premio annuo costante forma - accessoria (tar. IIIcad); 18) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita certa in caso di premorienza ed a premio annuo costante forma-accessoria (tar. IIIcar); 19) condizioni speciali delle tariffe di cui ai precedenti punti 17) e 18); 20) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte, comprese le condizioni di applicazione (tar. IIIG1); 21) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 20); 22) tariffa di assicurazione in caso di morte a vita intera a capitale rivalutabile ed a premio annuo costante, comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio (tasso tecnico 0%, 3%, 4% - tar. RIcost.); 23) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 22); 24) tariffa di assicurazione in caso di morte a vita intera a capitale ed a premio annuo rivalutabili, comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio (tasso tecnico 0%, 3%, 4% - tar. RI): i tassi di premio sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 22); 25) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 24); 26) tariffa di assicurazione mista con terminal bonus a premio annuo costante (tariffa RXIIcost), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio; 27) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 26); 28) tariffa di assicurazione mista con terminal bonus a capitale ed a premio annuo rivalutabili (tar. RXII), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio: i tassi di premio sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 26); 29) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 28); 30) tariffa di assicurazione di capitale differito con controassicurazionea capitale rivalutabile ed a premio unico (tasso tecnico 0%, 3%, 4% - tar. RIXuc), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio; 31) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 30); 32) tariffa di assicurazione di capitale differito con controassicurazionea capitale rivalutabile ed a premio annuo costante (tasso tecnico 0%, 3%, 4% - tar. RIXC cost.), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione di premio; 33) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 32); 34) tariffa di assicurazione di capitale differito con controassicurazionea capitale ed a premio annuo rivalutabili (tasso tecnico 0%, 3%, 4% - tar. RIXc), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio: i tassi di premio sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 32); 35) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 34); 36) tariffa di rendita vitalizia differita a premio unico con controassicurazione, su teste di sesso maschile e femminile (tasso tecnico 0%, 3%, 4% - tar. RVIIIuc), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio; 37) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 36; 38) tariffa di rendita vitalizia differita con controassicurazione a premio annuo costante su teste di sesso maschile e femminile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%, - tar. RVIIIc cost.), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio; 39) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 38); 40) tariffa di rendita vitalizia differita con controassicurazione a premio annuo rivalutabile su teste di sesso maschile e femminile (tasso tecnico 0%, 3%, 4% - tar. RVIIIc), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio; i tassi di premio sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 38); 41) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 40); 42) condizioni generali di polizza per assicurazioni di rendita vitalizia immediata; 43) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immedianta su teste di sesso maschile e femminile, comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio (tar. RVII); 44) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 43); 45) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni su teste di sesso maschile e femminile, comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio (tar. RVII 5 - RVII 10); 46) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 45); 47) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione a premio annuo su teste di sesso maschile e femminile da utilizzare per forme collettive (tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 48) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione a premio unico su teste di sesso maschile e femminile da utilizzare per forme collettive (tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 49) coefficienti di conversione del capitale al termine della durata contrattuale in rendita vitalizia su teste di sesso maschile e femminile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 50) coefficienti di conversione del capitale al termine della durata contrattuale in rendita vitalizia pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni su teste di sesso maschile e femminile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 51) coefficienti di conversione del capitale al termine in una rendita vitalizia su due teste reversibile - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - (tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 52) coefficienti di conversione di rendita vitalizia differita in rendita vitalizia certa per cinque o dieci anni su teste di sesso maschile e femminile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 53) coefficiente di conversione di rendita vitalizia differita su testa singola in rendita vitalizia su due teste reversibile, per testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 54) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 55) coefficienti di conversione al termine del differimento da rendita in capitale per teste di sesso maschile e femminile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 56) coefficienti di differimento automatico della scadenza contrattuale della polizza (tasso tecnico 3%, 4%); 57) condizioni speciali di polizza da applicare ai coefficienti di cui al precedente punto 56); 58) condizioni di applicazione alle collettive vita non di puro rischio, delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita; 59) tariffa di assicurazione mista potenziata a premio unico con capitale espresso in quote del fondo comune di investimento mobiliare 'Gestiras" da utilizzare nel caso di versamenti di premio non superiori a lire 5 milioni (tar. GXII-u), comprese le condizioni di applicazione; 60) tariffa di assicurazione mista potenziata a premio unico con capitale espresso in quote del fondo comune di investimento mobiliare "Gestiras" da utilizzare nel caso di versamenti di premio superiori a lire 5 milioni (tar. GXII-u), comprese le condizioni di applicazione; 61) condizioni speciali di polizza da abbinare alle tariffe di cui ai precedenti punti 59) e 60); 62) tariffa di capitalizzazione a premio annuo costante e con rivalutazione mensile del capitale, comprese le condizioni di applicazione (tar. C2); 63) condizioni di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 62); 64) addizionali di frazionamento del premio annuo delle tariffe a prestazioni rivalutabili nonche' di quelle a prestazioni non rivalutabili; 65) tariffa di assicurazione da applicare a contratti la cui durata ed eta' dell'assicurato siano espresse in anni non interi; 66) condizioni di polizza, ad integrazione del punto B) della clausola di rivalutazione delle tariffe rivalutabili, per contratti emessi con durata non intera; 67) regolamento del fondo interno denominato "VITAGEST"; 68) regolamento del fondo interno denominato "VITACAP". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 marzo 1994 Il direttore generale: CINTI