UNIVERSITA' DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 26 ottobre 1993 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.68 del 23-3-1994)

                             IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto  il decreto del Presidente della Republica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990,  n.  34,  concernente  la  riforma
degli ordinamenti didattici;
  Visti  i decreti del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 ed
il decreto ministeriale  31  gennaio  1992,  con  i  quali  e'  stato
approvato  ed integrato il piano di sviluppo delle universita' per il
triennio 1991-93;
  Visto il decreto del Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  21 ottobre 1992, con il quale sono stati
modificati gli ordinamenti didattici dei corsi laurea  e  di  diploma
della  facolta'  di  scienze  statistiche,  demografiche e attuariali
trasformata in facolta' di scienze statistiche;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Padova;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti  nelle   deliberazioni   delle   predette   autorita'
accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Padova, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso.
  All'art.  1 dello statuto, comma primo, nell'elenco delle facolta',
la denominazione della facolta' di scienze statistiche,  demografiche
ed  attuariali  e'  soppressa  e sostituita dalla denominazione della
facolta' di di scienze statistiche.
  Gli articoli  da  48  a  56,  relativi  alla  facolta'  di  scienze
statistiche, demografiche e attuariali e ai suoi corsi di laurea e di
diploma sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli da 41
a   49,  relativi  alla  facolta'  di  scienze  statistiche,  con  il
conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.
  Art. 41 - FACOLTA' DI SCIENZE STATISTICHE (Norme comuni ai corsi di
laurea e di  diploma).  -  1.  La  facolta'  di  scienze  statistiche
conferisce:
   laurea in scienze statistiche, demografiche e sociali;
   laurea in scienze statistiche ed economiche;
   il diploma in statistica;
   il  diploma  in  statistica  e  informatica  per la gestione delle
imprese;
   il diploma in statistica  e  informatica  per  le  amministrazioni
pubbliche.
  2.  La durata dei corsi di laurea e' di quattro anni; la durata dei
corsi di diploma universitario e' di tre anni.
  3. Il numero degli iscrivibili al primo anno di corso  puo'  essere
stabilito  annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di
facolta', in base  alle  strutture  disponibili,  alle  esigenze  del
mercato  del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica  ai  sensi
dell'art.  9,  comma  4,  della legge n. 341/1990. Le modalita' delle
eventuali  prove  di  ammissione  sono  stabilite  dal  consiglio  di
facolta'.
  4.  Sono  titoli di ammissione, sia per i corsi di laurea che per i
corsi  di  diploma  universitario,  quelli  previsti  dalle   vigenti
disposizioni di legge.
  5.  Gli  insegnamenti  attivabili  nei corsi di laurea e di diploma
della facolta' di scienze statistiche sono:
   a) quelli indicati nel successivo art. 49, articolati  nelle  aree
seguenti:
    matematica;
    probabilita';
    statistica;
    statistica economica;
    statistica aziendale;
    demografia;
    statistica sociale;
    statistica biomedica;
    informatica;
    matematica per le decisioni economiche e finanziarie;
    matematica finanziaria e scienze attuariali;
    ricerca operativa;
    economia;
    aziendale;
    giuridica;
    sociologia;
    scienze biologiche e relative sottoaree;
   b) altri insegnamenti diversi da quelli dei punti precedenti, fino
ad  un  massimo  di  otto  per  ciascun  corso di laurea o di diploma
attivato presso la facolta'.
  6. Ai fini del conseguimento del diploma di laurea  e  del  diploma
universitario sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma
universitario  e  del  corso  di laurea seguiti e degli esami ad essi
relativi superati con esito positivo,  in  relazione  al  sistema  di
crediti  didattici  determinato  a  norma dell'art. 11 della legge n.
341/1990, a condizione  che  essi  siano  compatibili,  anche  per  i
contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura
didattica  per  il  corso  al  quale si chiede l'iscrizione. Dovranno
essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneita' di lingue.
  7. Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso  di  diploma,
il   riconoscimento   di   altre   attivita'  come  equivalenti  alle
esercitazioni pratiche non potra' superare le cento ore.
  8.  La  facolta'  determina  nel regolamento previsto dall'art. 11,
comma 2, della legge n. 341/1990, i  criteri  per  il  riconoscimento
degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi
di laurea. Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono
da considerarsi affini i corsi di laurea e di diploma della facolta'.
  Art. 42 (Norme relative ai corsi di laurea). - 1. Il piano di studi
di  ciascun  corso  di  laurea  comprende  insegnamenti fondamentali,
insegnamenti annuali caratterizzanti il corso di  laurea  stesso,  ed
altri insegnamenti, per un numero complessivo di ventidue annualita'.
  2.  Gli  insegnamenti  fondamentali,  in numero di otto, rispondono
alla esigenza di fornire agli studenti  i  fondamenti  concettuali  e
metodologici  basilari  per  ogni  laurea in scienze statistiche e le
conoscenze    essenziali    all'apprendimento    delle     discipline
caratterizzanti  e  degli  altri  insegnamenti  di  ciascun  corso di
laurea.
  3.  Nel  rigoroso  rispetto  delle  condizioni  di  cui  al   comma
precedente,  la facolta' attivera' tali insegnamenti scegliendoli tra
quelli che compaiono negli elenchi di  cui  all'art.  49  secondo  la
seguente  distribuzione  e  tenuto conto di quanto previsto dall'art.
41.5:
   tre nell'area matematica;
   uno nell'area probabilita';
   tre nell'area statistica;
   uno nell'area informatica.
  4. Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti  di
norma nei primi due anni di corso.
  5.  La  laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto
per gli insegnamenti di  cui  al  comma  1,  le  prove  di  idoneita'
richieste  (o  gli  esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi
del successivo punto 13) e l'esame di laurea.
  6. La facolta' stabilisce che, tra gli insegnamenti attivati, ve ne
siano almeno dodici compresi  nell'insieme  delle  aree  e  sottoaree
indicate  per  ciascun corso di laurea; predispone percorsi didattici
nel rispetto dei vincoli alla distribuzione  degli  insegnamenti  per
area e prevedendo adeguate possibilita' di scelta per gli studenti.
  7.    La    struttura    didattica    competente,    nel   rispetto
dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani  di
studio  e  indica gli eventuali indirizzi nel manifesto degli studi o
secondo le modalita' previste dal regolamento  di  cui  all'art.  11,
comma 2, della legge n. 341/1990.
  8.  Nell'ambito  del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della
legge n. 341/1990, la struttura didattica competente  puo'  assegnare
ai  corsi  denominazioni  aggiuntive  che ne specifichino i contenuti
effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con
contenuti diversi.
  9. Gli insegnamenti annuali comprendono di norma  settanta  ore  di
didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di
didattica.  La  struttura didattica competente stabilisce quali degli
insegnamenti  sono  svolti  con  corsi  annuali  e  quali  con  corsi
semestrali nel rispetto del numero complessivo di annualita' previste
nelle  varie  aree  e  sottoaree.  A  tutti  gli effetti e' stabilita
l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso
insegnamento annuale puo' essere articolato in due corsi  semestrali,
anche con distinte prove d'esame.
  10.  Ferma  restando  la  possibilita' di riconoscimento di crediti
didattici, fino a quattro corsi annuali o otto semestrali per ciascun
corso di laurea possono essere svolti coordinando moduli didattici di
durata piu' breve, svolti anche da docenti  diversi,  per  un  numero
complessivamente uguale di ore.
  11.  La struttura didattica competente puo' autorizzare lo studente
ad inserire nel proprio  piano  di  studi  fino  a  sei  insegnamenti
attivati  in altre facolta' dell'Universita', o in altre universita',
anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovra'
altresi'  determinare  la  categoria  e   l'area   o   sottoarea   di
appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto del punto
1 e degli altri vincoli dell'ordinamento.
  12.  La  struttura  didattica competente puo' stabilire che, per il
conseguimento della laurea, lo  studente  debba  anche  superare  una
prova di idoneita' in una lingua straniera moderna.
  13.   Possono  comunque  essere  attivati  insegnamenti  di  lingue
straniere moderne, anche articolati su piu'  corsi  annuali.  In  tal
caso  la  struttura  didattica competente puo' sostituire le prove di
idoneita' con esami di profitto, che si aggiungono a quelli  previsti
nel punto 1.
  14.  Le  prove di idoneita' possono essere sostenute anche senza la
frequenza ai corsi eventualmente attivati.
  15. La struttura didattica competente stabilisce le modalita' degli
esami di profitto e delle prove di idoneita'.
  16. L'esame di  laurea  consiste  nella  discussione  di  una  tesi
scritta  su  un  argomento,  scelto  dallo  studente  d'intesa con il
relatore, secondo le modalita' stabilite  dalla  struttura  didattica
competente.
  Art.  43  (Corso  di  laurea  in scienze statistiche demografiche e
sociali). - 1. Il corso di laurea in scienze statistiche demografiche
e sociali e' disciplinato,  oltre  che  dal  presente  articolo,  dai
precedenti articoli 41 e 42.
  2.  Il  piano di studi per il conseguimento della laurea in scienze
statistiche demografiche  e  sociali  deve  comprendere,  oltre  agli
insegnamenti   fondamentali   di   cui   all'art.  42.3,  i  seguenti
insegnamenti caratterizzanti:
   un insegnamento dell'area statistica;
   due insegnamenti dell'area demografia;
   un insegnamento dell'area statistica sociale;
   un insegnamento scelto dalle aree statistica economica, statistica
aziendale, demografia, statistica sociale e statistica biomedica;
   due insegnamenti della sottoarea sociologia generale;
   un insegnamento della sottoarea economia politica;
   un insegnamento dell'area giuridica.
  Art. 44 (Corso di laurea in scienze statistiche ed  economiche).  -
1.  Il  corso  di  laurea  in  scienze  statistiche  ed economiche e'
disciplinato,  oltre  che  dal  presente  articolo,  dai   precedenti
articoli 41 e 42.
  2.  Il  piano di studi per il conseguimento della laurea in scienze
statistiche ed economiche deve comprendere, oltre  agli  insegnamenti
fondamentali   di   cui   all'art.   42.3,  i  seguenti  insegnamenti
caratterizzanti:
   un insegnamento dell'area statistica;
   due insegnamenti dell'area statistica economica;
   un insegnamento scelto dalle aree statistica economica, statistica
aziendale, demografia, statistica sociale;
   un insegnamento della sottoarea economica politica;
   un insegnamento della sottoarea analisi economica;
   un insegnamento scelto dalle sottoaree economia politica o analisi
economica;
   un  insegnamento scelto dalle sottoaree economia politica, analisi
economica o dall'area aziendale.
  Art. 45 (Norme relative ai corsi di diploma universitario). - 1. Il
piano di studi di ciascun corso di  diploma  universitario  comprende
insegnamenti  fondamentali,  insegnamenti caratterizzanti il corso di
diploma universitario  stesso,  altri  insegnamenti,  per  un  numero
complessivo di 13 annualita'.
  2.  Gli  insegnamenti  fondamentali  rispondono  alla  esigenza  di
fornire  agli  studenti  i  fondamenti  concettuali  e   metodologici
basilari per ogni diploma universitario in statistica e le conoscenze
essenziali all'apprendimento delle discipline caratterizzanti e degli
altri insegnamenti di ciascun diploma universitario.
  3.   Nel  rigoroso  rispetto  delle  condizioni  di  cui  al  comma
precedente, la facolta' attivera' tali insegnamenti scegliendoli  tra
quelli  che  compaiono  negli  elenchi  di cui al successivo art. 49,
secondo la seguente distribuzione e tenuto conto di  quanto  previsto
dall'art. 41:
   uno dell'area matematica;
   due dell'area statistica;
   uno dell'area probabilita';
   uno dell'area informatica.
  4.  Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di
norma nel primo anno di corso.
  5. Il diploma universitario si  consegue  dopo  aver  superato  gli
esami di profitto per gli insegnamenti di cui al comma 1, le prove di
idoneita'  richieste  (o gli esami che eventualmente le sostituiscono
ai sensi del successivo punto 14) e il colloquio finale.
  6. La facolta' garantisce che, tra gli insegnamenti attivati, ve ne
siano almeno 10 compresi nell'insieme delle aree e sottoaree indicate
per ciascun  corso  di  diploma  universitario;  predispone  percorsi
didattici,   nel   rispetto  dei  vincoli  alla  distribuzione  degli
insegnamenti per area, prevedendo adeguate possibilita' di scelta per
gli studenti.
  7.  La  struttura  didattica  competente  individua,  nel  rispetto
dell'ordinamento,  i  criteri per la formazione dei piani di studio e
indica gli eventuali indirizzi, compresi quelli di cui al  successivo
art.  46,  nel  manifesto degli studi o secondo le modalita' previste
dal regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.
  8. Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma  2,  della
legge  n.  341/1990, la struttura didattica competente puo' assegnare
ai corsi denominazioni aggiuntive che  ne  specifichino  i  contenuti
effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con
contenuti  diversi.  La  struttura  didattica competente puo' inoltre
stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti  con  l'ausilio  di
laboratori, attivati anche mediante convenzioni.
  9.  Gli  insegnamenti  annuali comprendono di norma settanta ore di
didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di
didattica. La struttura didattica competente stabilisce  quali  degli
insegnamenti  sono  svolti  con  corsi  annuali  e  quali  con  corsi
semestrali nel rispetto del numero complessivo di annualita' previste
nelle varie aree e  sottoaree.  A  tutti  gli  effetti  e'  stabilita
l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso
insegnamento  annuale puo' essere articolato in due corsi semestrali,
anche con distinte prove d'esame.
  10. Ferma restando la possibilita'  di  riconoscimento  di  crediti
didattici,  fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali per corso
di diploma universitario possono  essere  svolti  coordinando  moduli
didattici  di durata piu' breve, svolti anche da docenti diversi, per
un numero complessivamente uguale di ore.
  11. Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti, la  struttura
didattica  competente  deve  riservare  non  meno  di duecento ore di
esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.
  12. La struttura didattica competente, per l'approfondimento  della
formazione    professionale    specifica   del   corso   di   diploma
universitario, puo' organizzare la permanenza degli  studenti,  sotto
la  sorveglianza  di  un  tutor,  presso  le  aziende,  enti  o altri
organismi per stages della durata da tre a sei mesi.
  13. La struttura didattica competente puo' autorizzare lo  studente
ad  inserire  nel  proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti
attivati in altre facolta' dell'universita', o in altre  universita',
anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovra'
altresi'   determinare   la   categoria   e  l'area  o  sottoarea  di
appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto del punto
1 e degli altri vincoli dell'ordinamento.
  14. La struttura didattica competente puo' stabilire  che,  per  il
conseguimento  del  diploma  universitario,  lo  studente debba anche
superare uno prova di idoneita' in una lingua straniera moderna.
  15. La struttura didattica  competente  definisce  l'organizzazione
didattica  del  laboratorio  statistico-informatico e le modalita' di
accertamento delle competenze in esso acquisite: stabilisce anche  le
modalita'  degli  esami  di  profitto  e  della  eventuale  prova  di
idoneita' nella lingua straniera.
  16. Il colloquio finale per il conseguimento del  diploma  consiste
in una discussione, con gli opportuni riferimenti alle discipline del
corso  di  diploma, di un tipico problema professionale, oppure in un
rapporto che documenti l'attivita' svolta nell'ambito del laboratorio
o  l'esperienza,  di  tirocinio  o  di  ricerca  applicata,  maturata
nell'eventuale stage.
  Art.  46  (Corso  di  diploma universitario in statistica). - 1. Il
diploma universitario di statistica e' disciplinato,  oltre  che  dal
presente articolo, dai precedenti articoli 41 e 45.
  2. Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario
in  statistica deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali
e al laboratorio  statistico-informatico  di  cui  all'art.  45.3,  i
seguenti insegnamenti caratterizzanti:
   un   insegnamento   scelto  dalle  aeree  statistica  economica  e
statistica aziendale;
   un insegnamento dell'area demografia;
   un insegnamento dell'area statistica sociale;
   due   insegnamenti   scelti   dalle   aree  statistica  economica,
statistica aziendale, demografia,  statistica  sociale  e  statistica
biomedica.
  3.  Nell'ambito del corso di diploma universitario in statistica la
struttura didattica competente, qualora siano disponibili le  risorse
necessarie, puo' deliberare l'attivazione di indirizzi corrispondenti
ai  corsi  di  diploma  universitario  di  cui agli articoli seguenti
qualora non siano attivati presso la facolta', con  la  denominazione
per essi prevista. I piani di studio dovranno in tal caso uniformarsi
ai   requisiti  stabiliti  per  i  corrispondenti  corsi  di  diploma
universitario. Dell'indirizzo seguito potra' essere data menzione nel
diploma.
  Art. 47 (Corso di diploma universitario in statistica e informatica
per la gestione delle imprese). -  1.  Il  diploma  universitario  in
statistica   e   informatica   per   la  gestione  delle  imprese  e'
disciplinato,  oltre  che  dal  presente  articolo,  dai   precedenti
articoli 41 e 45.
  2. Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario
in  statistica  e  informatica  per  la  gestione  delle imprese deve
comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali  e  al  laboratorio
statistico-informatico  di cui all'art. 45.3, i seguenti insegnamenti
caratterizzanti:
   due insegnamenti scelti dalle aeree economica e aziendale;
   due  insegnamenti  scelti  dalle  aree  statistica   economica   e
statistica aziendale;
   un insegnamento dell'area informatica.
  Art. 48 (Corso di diploma universitario in statistica e informatica
per  le  amministrazioni pubbliche). - 1. Il diploma universitario di
statistica  e  informatica  per  le  amministrazioni   pubbliche   e'
disciplinato,   oltre  che  dal  presente  articolo,  dai  precedenti
articoli 41 e 45.
  2. Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario
in statistica e informatica per  le  amministrazioni  pubbliche  deve
comprendere,  oltre  agli  insegnamenti fondamentali e al laboratorio
statistico-informatico di cui all'art. 45.3, i seguenti  insegnamenti
caratterizzanti:
   un  insegnamento  scelto  dalla  sottoaerea  economia  politica  o
dell'area aziendale;
   un insegnamento della sottoarea sociologia generale;
   due  insegnamenti  scelti  dalle  aree  demografia  e   statistica
sociale;
   un insegnamento dall'area giuridica.
 Art.   49  (Insegnamenti  attivabili  nella  facolta').  -  1.  Sono
discipline attivabili nella facolta':
  AREA MATEMATICA:
   algebra;
   algebra lineare;
   algebra ed elementi di geometria;
   logica matematica;
   geometria;
   geometria e algebra;
   analisi matematica;
   analisi funzionale;
   analisi superiore;
   istituzioni di analisi matematica;
   analisi numerica;
   matematica computazionale;
   metodi numerici per l'ottimizzazione;
   matematica generale.
  AREA PROBABILITA':
   calcolo delle probabilita';
   processi stocastici;
   statistica matematica;
   teoria dei giochi;
   teoria dell'affidabilita';
   teoria delle code;
   statistica e calcolo delle probabilita';
   teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie.
  AREA STATISTICA:
   analisi dei dati;
   analisi statistica multivariata;
   analisi statistica spaziale;
   didattica della statistica;
   metodi statistici di previsione;
   piano degli esperimenti;
   rilevazioni statistiche;
   statistica;
   statistica computazionale;
   statistica matematica;
   storia della statistica;
   tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
   teoria dei campioni;
   teoria dell'inferenza statistica;
   teoria statistica delle decisioni;
   metodi statistici di controllo della qualita';
   metodi statistici di misura;
   modelli stocastici e analisi dei dati;
   statistica applicata alle scienze fisiche;
   statistica e calcolo delle probabilita';
   statistica per la ricerca sperimentale;
   teoria e metodi statistici dell'affidabilita';
   teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie.
  AREA STATISTICA ECONOMICA:
   analisi statistico-economica territoriale;
   classificazione e analisi dei dati economici;
   contabilita' nazionale;
   gestione di basi di dati economici;
   metodi di valutazione di politiche economiche;
   modelli statistici del mercato del lavoro;
   modelli statistici di comportamento economico;
   rilevazione e controllo di dati economici;
   serie storiche economiche;
   statistica dei mercati monetari e finanziari;
   statistica economica.
  AREA STATISTICA AZIENDALE:
   analisi di mercato;
   controllo statistico della qualita';
   statistica aziendale;
   statistica industriale.
  AREA DEMOGRAFIA:
   analisi demografica;
   demografia;
   demografia bio-sanitaria;
   demografia della famiglia;
   demografia economica;
   demografia regionale;
   demografia sociale;
   demografia storica;
   modelli demografici;
   politiche della popolazione;
   rilevazioni e qualita' dei dati demografici;
   teorie della popolazione.
  AREA STATISTICA SOCIALE:
   indagini campionarie e sondaggi demoscopici;
   modelli statistici del mercato del lavoro;
   modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;
   modelli  statistici  per  l'analisi  e la valutazione dei processi
educativi;
   metodi statistici per  la  programmazione  e  la  valutazione  dei
servizi sociali e sanitari;
   rilevazioni statistiche e qualita' dei dati sociali e sanitari;
   statistica del turismo;
   statistica giudiziaria;
   statistica per la ricerca sociale;
   statistica psicometrica;
   statistica sociale.
  AREA STATISTICA BIOMEDICA:
   antropometria;
   biometria;
   epidemiologia;
   programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari;
   statistica applicata alle scienze biologiche;
   statistica medica e biometria;
   statistica per l'ambiente;
   statistica sanitaria.
  AREA INFORMATICA:
  Sottoarea - Informatica di base:
   basi di dati;
   fondamenti di informatica;
   intelligenza artificiale;
   sistemi informativi;
   basi di dati e sistemi informativi;
   informatica generale;
   linguaggi di programmazione;
   sistemi di elaborazione dell'informazione;
   programmazione;
  Sottoarea - Informatica applicata:
   statistica computazionale;
   gestione di basi di dati economici;
   elaborazione  automatica  dei  dati  per le decisioni economiche e
finanziarie.
  AREA MATEMATICA PER LE DECISIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE:
   metodi matematici per la gestione delle aziende;
   ricerca operativa per le scelte economiche;
   teoria delle decisioni;
   matematica per le decisioni della finanza aziendale;
   modelli matematici per i mercati finanziari;
   teoria matematica del portafoglio finanziario.
  AREA MATEMATICA FINANZIARIA E SCIENZE ATTUARIALI:
   economia e finanza delle assicurazioni;
   matematica attuariale;
   matematica finanziaria;
   statistica assicurativa;
   tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
   tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
   tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;
   teoria del rischio.
  AREA RICERCA OPERATIVA:
   metodi e modelli per il supporto alle decisioni;
   metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione;
   metodi e modelli per la pianificazione economica;
   metodi e modelli per la pianificazione territoriale;
   ottimizzazione;
   programmazione matematica;
   ricerca operativa;
   tecniche di simulazione;
   teoria dei giochi;
   ricerca operativa per le scelte economiche.
  AREA ECONOMIA:
  Sottoarea - Analisi economica:
   analisi economica;
   econometria;
   economia matematica;
   tecniche di previsione economica;
  Sottoarea - Economia politica:
   economia politica;
   istituzioni di economia;
   macroeconomia;
   microeconomia.
  Sottoarea - Politica economica:
   economia applicata;
   economia del lavoro;
   politica economica;
   programmazione economica;
  Sottoarea - Economia pubblica e scienza delle finanze:
   analisi costi-benefici;
   economia dell'ambiente;
   economia della sicurezza sociale;
   economia pubblica;
   economia sanitaria;
   scienza delle finanze;
  Sottoarea - Economia dello sviluppo e regionale:
   economia agraria;
   economia della popolazione;
   economia dello sviluppo;
   economia dei Paesi in via di sviluppo;
   economia regionale;
   pianificazione economica territoriale;
   geografia della popolazione;
   geografia economica;
   geografia politica ed economica;
   programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.
  AREA AZIENDALE:
   economia e direzione delle imprese;
   finanza aziendale;
   gestione della produzione e dei materiali;
   marketing;
   ragioneria generale ed applicata;
   revisione aziendale;
   direzione aziendale;
   organizzazione aziendale;
   organizzazione dei sistemi informativi aziendali;
   analisi e contabilita' dei costi;
   economia aziendale;
   economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
   economia delle aziende di assicurazione;
   economia degli intermediari finanziari;
   metodologie e determinazioni quantitative di azienda.
  AREA GIURIDICA:
   diritto di famiglia;
   diritto privato dell'economia;
   istituzioni di diritto privato;
   diritto commerciale;
   diritto delle assicurazioni;
   diritto commerciale internazionale;
   diritto degli intermediari finanziari;
   legislazione bancaria;
   diritto pubblico dell'economia;
   diritto regionale e degli enti locali;
   istituzioni di diritto pubblico;
   contabilita' di Stato e degli enti pubblici;
   sociologia del diritto;
   diritto della Comunita' europea;
   diritto internazionale.
  AREA SOCIOLOGIA:
  Sottoarea - Sociologia generale:
   metodologia e tecnica della ricerca sociale;
   politica sociale;
   sociologia;
   sociometria;
   teoria e metodi della pianificazione sociale;
  Sottoarea - Sociologia applicata:
   sociologia della comunicazione;
   sociologia della famiglia;
   sociologia dei servizi sociali;
   relazioni industriali;
   sociologia del lavoro;
   sociologia dell'organizzazione;
   sociologia dello sviluppo;
   sociologia economica;
   sociologia industriale;
   sociologia dei Paesi in via di sviluppo;
   sociologia dell'ambiente;
   sociologia urbana e rurale;
   sociologia dei movimenti collettivi;
   sociologia politica;
   sociologia della devianza.
  AREA SCIENZE BIOLOGICHE:
   antropometria;
   biometria;
   metodologia statistica in agricoltura;
   statistica applicata alle scienze biologiche;
   statistica informatica applicata alla produzione animale;
   antropologia;
   biologia delle popolazioni umane;
   ecologia umana;
   genetica;
   genetica di popolazioni;
   genetica quantitativa;
   antropologia sociale;
   antropologia economica.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Padova, 26 ottobre 1993
                                             Il rettore: BONSEMBIANTE