Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.69 del 24-3-1994)
Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Elle Effe Ti, con sede in S. Maria Nuova (Ancona) e unita' in S. Maria Nuova (Ancona), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 ottobre 1993 al 19 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 2 marzo 1994, e' autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie cavi sud, Azienda Alfa cavi tlc, dal 1 settembre 1993 Pirelli cavi S.p.a., unita' di Airola (Benevento), per il periodo dall'11 gennaio 1994 al 10 gennaio 1995. Le proroghe del trattamento del sopracitato comma non operano per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e all'art. 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236. I periodi di fruizione di cui al citato primo comma comportano la pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso. Con decreto ministeriale 2 marzo 1994, e' autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pirelli servocavi, con sede in Milano e unita' di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 14 aprile 1994 al 13 aprile 1995. Le proroghe del trattamento del sopracitato comma non operano per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e all'art. 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236. I periodi di fruizione di cui al citato primo comma comportano la pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso. Con decreto ministeriale 2 marzo 1994, e' autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie cavi sud, Azienda Meca, dal 1 settembre 1993 Pirelli cavi, unita' di Giovinazzo contrada Torre del Tuono, per il periodo dal 1 aprile 1994 al 31 marzo 1995. Le proroghe del trattamento del sopracitato comma non operano per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e all'art. 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236. I periodi di fruizione di cui al citato primo comma comportano la pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso. Con decreto ministeriale 2 marzo 1994, e' autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pirelli cavi, con sede ed unita' in Milano, per il periodo dal 28 aprile 1994 al 27 aprile 1995. Le proroghe del trattamento del sopracitato comma non operano per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e all'art. 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236. I periodi di fruizione di cui al citato primo comma comportano la pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso. Con decreto ministeriale 2 marzo 1994, e' autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, commi 2 e 3 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pirelli cavi, con sede in Milano e unita' in Livorno Ferraris (Vercelli), per il periodo dal 3 maggio 1994 al 2 maggio 1995. Le proroghe del trattamento del sopracitato comma non operano per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e all'art. 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236. I periodi di fruizione di cui al citato primo comma comportano la pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso. Con decreto ministeriale 2 marzo 1994, e' autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, commi 2 e 3 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Group Factor, con sede ed unita' in Milano, per il periodo dal 22 aprile 1994 al 21 aprile 1995. Le proroghe del trattamento del sopracitato comma non operano per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e all'art. 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236. I periodi di fruizione di cui al citato primo comma comportano la pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso. Con decreto ministeriale 2 marzo 1994, e' autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, commi 2 e 3 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Societa' italiana di partecipazione, con sede ed unita' in Milano, per il periodo dal 29 maggio 1994 al 28 maggio 1995. Le proroghe del trattamento del sopracitato comma non operano per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e all'art. 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236. I periodi di fruizione di cui al citato primo comma comportano la pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso. Con decreto ministeriale 2 marzo 1994, e' autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, commi 2 e 3 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pirelli informatica, con sede ed unita' in Milano, per il periodo dal 22 aprile 1994 al 21 aprile 1995. Le proroghe del trattamento del sopracitato comma non operano per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e all'art. 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236. I periodi di fruizione di cui al citato primo comma comportano la pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso. Con decreto ministeriale 2 marzo 1994, e' autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, commi 2 e 3 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Costruzioni meccaniche Cogliati, con sede ed unita' di S. Pietro all'Olmo (Milano), per il periodo dal 4 maggio 1994 al 3 maggio 1995. Le proroghe del trattamento del sopracitato comma non operano per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e all'art. 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236. I periodi di fruizione di cui al citato primo comma comportano la pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso. Con decreto ministeriale 2 marzo 1994, e' autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, commi 2 e 3 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Societa' pneumatici Pirelli, unita' di Villafranca Tirrena (Messina), per il periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 luglio 1994. Le proroghe del trattamento del sopracitato comma non operano per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e all'art. 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236. I periodi di fruizione di cui al citato primo comma comportano la pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso. Con decreto ministeriale 2 marzo 1994, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, comma 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 1993, n. 236, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla Societa' pneumatici Pirelli S.p.a. presso i centri servizi di Catania, Cagliari, Bari, Ancona, Verona, Padova e Napoli, per il periodo dal 17 dicembre 1993 al 16 dicembre 1994. Con decreto ministeriale 2 marzo 1994, e' autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, commi 2 e 3 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Societa' pneumatici Pirelli, con sede ed unita' in Tivoli (Roma), per il periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 luglio 1994. Le proroghe del trattamento del sopracitato comma non operano per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e all'art. 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236. I periodi di fruizione di cui al citato primo comma comportano la pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso. Con decreto ministeriale 2 marzo 1994, e' autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, quinto comma, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla Pirelli cavi S.p.a., con sede in Milano, ed unita' produttiva in Battipaglia (Salerno), per il periodo dal 20 marzo 1994 al 19 settembre 1994. Con decreto ministeriale 2 marzo 1994, e' autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, quinto e sesto comma, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla Servizi aziendali Pirelli - Societa' consortile p.a., con sede ed unita' in Milano, per il periodo dal 18 gennaio 1994 al 17 luglio 1994. Con decreto ministeriale 2 marzo 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Ferrara, con sede in Ferrara e unita' di Ferrara, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 gennaio 1993 al al 5 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 2 marzo 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Raphael, con sede in Aprilia (Latina) e unita' di Aprilia (Latina), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 gennaio 1993 al 27 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 2 marzo 1994, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carbon Valley Industry, con sede in Pisticci (Matera), stabilimento in Pisticci (Matera) e uffici di Gallarate (Milano), per il periodo dall'11 dicembre 1993 al 10 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 2 marzo 1994, il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 169, e dell'art. 3, comma 1, della legge 20 gennaio 1992, n. 22, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Azienda reimpiego Palermo, con sede in Palermo, assunti in base all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 169, e' prorogato al 30 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 2 marzo 1994, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Editrice Romana, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 29 maggio 1993 al 28 novembre 1993. Con decreto ministeriale 2 marzo 1994: 1) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: Ditta Fornace di Aloi Domenico, con sede in Reggio Calabria e unita' di Reggio Calabria e Saracinello (Reggio Calabria), per il periodo dal 24 maggio 1993 al 23 novembre 1993. Comitato tecnico del 16 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1993 con decorrenza 24 maggio 1993. Parere organo competente acquisito in data 5 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.