MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.69 del 24-3-1994)

   Con   decreto   ministeriale  23  febbraio  1994,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Elle Effe Ti, con  sede
in  S.  Maria  Nuova (Ancona) e unita' in S. Maria Nuova (Ancona), e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 20 ottobre 1993 al 19 ottobre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 2 marzo 1994, e' autorizzata  la  proroga
della  corresponsione  del  trattamento straordinario di integrazione
salariale di cui all'art. 1,  commi  2  e  3,  del  decreto-legge  26
novembre  1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26
gennaio 1994, n. 56, nei confronti dei  lavoratori  dipendenti  dalla
S.p.a.  Industrie  cavi  sud,  Azienda Alfa cavi tlc, dal 1 settembre
1993 Pirelli cavi  S.p.a.,  unita'  di  Airola  (Benevento),  per  il
periodo dall'11 gennaio 1994 al 10 gennaio 1995.
   Le  proroghe del trattamento del sopracitato comma non operano per
i lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, commi  6  e
7,  della  legge  23  luglio 1991, n. 223 e all'art. 6, comma 10, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
   I  periodi di fruizione di cui al citato primo comma comportano la
pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita',
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso.
   Con  decreto  ministeriale 2 marzo 1994, e' autorizzata la proroga
della corresponsione del trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  di  cui  all'art.  1,  commi  2  e 3, del decreto-legge 26
novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge  26
gennaio  1994,  n.  56, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Pirelli servocavi, con sede in  Milano  e  unita'  di  Paderno
Dugnano  (Milano),  per  il  periodo  dal 14 aprile 1994 al 13 aprile
1995.
   Le proroghe del trattamento del sopracitato comma non operano  per
i  lavoratori  in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, commi 6 e
7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e all'art.  6,  comma  10,  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
   I periodi di fruizione di cui al citato primo comma comportano  la
pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso.
   Con decreto ministeriale 2 marzo 1994, e' autorizzata  la  proroga
della  corresponsione  del  trattamento straordinario di integrazione
salariale di cui all'art. 1,  commi  2  e  3,  del  decreto-legge  26
novembre  1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26
gennaio 1994, n. 56, nei confronti dei  lavoratori  dipendenti  dalla
S.p.a. Industrie cavi sud, Azienda Meca, dal 1 settembre 1993 Pirelli
cavi,  unita'  di Giovinazzo contrada Torre del Tuono, per il periodo
dal 1 aprile 1994 al 31 marzo 1995.
   Le  proroghe del trattamento del sopracitato comma non operano per
i lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, commi  6  e
7,  della  legge  23  luglio 1991, n. 223 e all'art. 6, comma 10, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
   I  periodi di fruizione di cui al citato primo comma comportano la
pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita',
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso.
   Con  decreto  ministeriale 2 marzo 1994, e' autorizzata la proroga
della corresponsione del trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  di  cui  all'art.  1,  commi  2  e 3, del decreto-legge 26
novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge  26
gennaio  1994,  n.  56, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Pirelli cavi, con sede ed unita' in Milano, per il periodo dal
28 aprile 1994 al 27 aprile 1995.
   Le proroghe del trattamento del sopracitato comma non operano  per
i  lavoratori  in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, commi 6 e
7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e all'art.  6,  comma  10,  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
   I periodi di fruizione di cui al citato primo comma comportano  la
pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso.
   Con decreto ministeriale 2 marzo 1994, e' autorizzata  la  proroga
della  corresponsione  del  trattamento straordinario di integrazione
salariale di cui all'art.  1,  commi  2  e  3  del  decreto-legge  26
novembre  1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26
gennaio 1994, n. 56, nei confronti dei  lavoratori  dipendenti  dalla
S.p.a.  Pirelli cavi, con sede in Milano e unita' in Livorno Ferraris
(Vercelli), per il periodo dal 3 maggio 1994 al 2 maggio 1995.
   Le proroghe del trattamento del sopracitato comma non operano  per
i  lavoratori  in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, commi 6 e
7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e all'art.  6,  comma  10,  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
   I periodi di fruizione di cui al citato primo comma comportano  la
pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso.
   Con decreto ministeriale 2 marzo 1994, e' autorizzata  la  proroga
della  corresponsione  del  trattamento straordinario di integrazione
salariale di cui all'art.  1,  commi  2  e  3  del  decreto-legge  26
novembre  1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26
gennaio 1994, n. 56, nei confronti dei  lavoratori  dipendenti  dalla
S.p.a. Group Factor, con sede ed unita' in Milano, per il periodo dal
22 aprile 1994 al 21 aprile 1995.
   Le  proroghe del trattamento del sopracitato comma non operano per
i lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, commi  6  e
7,  della  legge  23  luglio 1991, n. 223 e all'art. 6, comma 10, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
   I  periodi di fruizione di cui al citato primo comma comportano la
pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita',
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso.
   Con  decreto  ministeriale 2 marzo 1994, e' autorizzata la proroga
della corresponsione del trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  di  cui  all'art.  1,  commi  2  e  3 del decreto-legge 26
novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge  26
gennaio  1994,  n.  56, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Societa' italiana di partecipazione, con  sede  ed  unita'  in
Milano, per il periodo dal 29 maggio 1994 al 28 maggio 1995.
   Le  proroghe del trattamento del sopracitato comma non operano per
i lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, commi  6  e
7,  della  legge  23  luglio 1991, n. 223 e all'art. 6, comma 10, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
   I  periodi di fruizione di cui al citato primo comma comportano la
pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita',
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso.
   Con  decreto  ministeriale 2 marzo 1994, e' autorizzata la proroga
della corresponsione del trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  di  cui  all'art.  1,  commi  2  e  3 del decreto-legge 26
novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge  26
gennaio  1994,  n.  56, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Pirelli informatica, con sede ed  unita'  in  Milano,  per  il
periodo dal 22 aprile 1994 al 21 aprile 1995.
   Le  proroghe del trattamento del sopracitato comma non operano per
i lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, commi  6  e
7,  della  legge  23  luglio 1991, n. 223 e all'art. 6, comma 10, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
   I  periodi di fruizione di cui al citato primo comma comportano la
pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita',
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso.
   Con  decreto  ministeriale 2 marzo 1994, e' autorizzata la proroga
della corresponsione del trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  di  cui  all'art.  1,  commi  2  e  3 del decreto-legge 26
novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge  26
gennaio  1994,  n.  56, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla
S.r.l. Costruzioni meccaniche Cogliati, con  sede  ed  unita'  di  S.
Pietro  all'Olmo  (Milano),  per  il  periodo  dal 4 maggio 1994 al 3
maggio 1995.
   Le proroghe del trattamento del sopracitato comma non operano  per
i  lavoratori  in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, commi 6 e
7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e all'art.  6,  comma  10,  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
   I periodi di fruizione di cui al citato primo comma comportano  la
pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso.
   Con  decreto  ministeriale 2 marzo 1994, e' autorizzata la proroga
della corresponsione del trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  di  cui  all'art.  1,  commi  2  e  3 del decreto-legge 26
novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge  26
gennaio  1994,  n.  56, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Societa' pneumatici Pirelli,  unita'  di  Villafranca  Tirrena
(Messina), per il periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 luglio 1994.
   Le  proroghe del trattamento del sopracitato comma non operano per
i lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, commi  6  e
7,  della  legge  23  luglio 1991, n. 223 e all'art. 6, comma 10, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
   I  periodi di fruizione di cui al citato primo comma comportano la
pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita',
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso.
   Con   decreto   ministeriale  2  marzo  1994,  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  di  cui  all'art.  8,  comma 6 del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella  legge  18  luglio
1993,  n. 236, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla Societa'
pneumatici  Pirelli  S.p.a.  presso  i  centri  servizi  di  Catania,
Cagliari,  Bari,  Ancona, Verona, Padova e Napoli, per il periodo dal
17 dicembre 1993 al 16 dicembre 1994.
   Con decreto ministeriale 2 marzo 1994, e' autorizzata  la  proroga
della  corresponsione  del  trattamento straordinario di integrazione
salariale di cui all'art.  1,  commi  2  e  3  del  decreto-legge  26
novembre  1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26
gennaio 1994, n. 56, nei confronti dei  lavoratori  dipendenti  dalla
S.p.a.  Societa'  pneumatici  Pirelli,  con  sede ed unita' in Tivoli
(Roma), per il periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 luglio 1994.
   Le proroghe del trattamento del sopracitato comma non operano  per
i  lavoratori  in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, commi 6 e
7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e all'art.  6,  comma  10,  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
   I periodi di fruizione di cui al citato primo comma comportano  la
pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso.
   Con decreto ministeriale 2 marzo 1994, e' autorizzata  la  proroga
della  corresponsione  del  trattamento straordinario di integrazione
salariale di cui all'art.  8,  quinto  comma,  del  decreto-legge  20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236, nei confronti dei  lavoratori  dipendenti  dalla
Pirelli  cavi  S.p.a.,  con  sede  in Milano, ed unita' produttiva in
Battipaglia (Salerno), per  il  periodo  dal  20  marzo  1994  al  19
settembre 1994.
   Con  decreto  ministeriale 2 marzo 1994, e' autorizzata la proroga
della corresponsione del trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  di cui all'art. 8, quinto e sesto comma, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236, nei confronti dei  lavoratori  dipendenti  dalla
Servizi  aziendali  Pirelli  -  Societa' consortile p.a., con sede ed
unita' in Milano, per il periodo dal 18 gennaio  1994  al  17  luglio
1994.
   Con  decreto  ministeriale  2 marzo 1994, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l.  Consorzio  agrario  provinciale  di
Ferrara,  con  sede in Ferrara e unita' di Ferrara, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 6 gennaio 1993 al al 5 gennaio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 2 marzo 1994, in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l. Calzaturificio Raphael, con sede in Aprilia
(Latina)  e  unita'  di   Aprilia   (Latina),   e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 28 gennaio 1993 al 27 gennaio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale   2   marzo  1994,  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carbon
Valley Industry, con  sede  in  Pisticci  (Matera),  stabilimento  in
Pisticci  (Matera)  e  uffici  di  Gallarate (Milano), per il periodo
dall'11 dicembre 1993 al 10 giugno 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale   2   marzo   1994,   il  trattamento
straordinario di integrazione salariale concesso ai  sensi  dell'art.
4,  comma 4, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con
modificazioni, nella legge 1 giugno 1991,  n.  169,  e  dell'art.  3,
comma 1, della legge 20 gennaio 1992, n. 22, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Azienda  reimpiego  Palermo,  con  sede in
Palermo, assunti in base all'art. 4, comma 3,  del  decreto-legge  29
marzo  1991,  n.  108,  convertito,  con modificazioni, nella legge 1
giugno 1991, n. 169, e' prorogato al 30 giugno 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  2  marzo  1994,  e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Editrice
Romana,  con  sede  in  Roma  e unita' di Roma, per il periodo dal 29
maggio 1993 al 28 novembre 1993.
   Con decreto ministeriale 2 marzo 1994:
    1) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore   dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   Ditta  Fornace  di  Aloi  Domenico,  con sede in Reggio Calabria e
unita' di Reggio Calabria e Saracinello  (Reggio  Calabria),  per  il
periodo dal 24 maggio 1993 al 23 novembre 1993.
   Comitato tecnico del 16 febbraio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 23 giugno 1993 con decorrenza 24
maggio 1993.
   Parere organo competente acquisito in data 5 ottobre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.