COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 16 marzo 1994 

  Definizione   delle  direttive  per  l'utilizzo  delle  sovvenzioni
globali finalizzate agli obiettivi dei piani di sviluppo regionale.
(GU n.69 del 24-3-1994)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche comunitarie  riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli
atti normativi comunitari e, in particolare  l'art.  2,  relativo  ai
compiti  del  C.I.P.E.  e  degli  altri Comitati interministeriali in
ordine alle azioni necessarie per armonizzare la  politica  economica
nazionale con le politiche comunitarie;
  Visto  il  decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, riguardante la
cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visti i regolamenti (CE) numeri  2080/1993,  2081/1993,  2082/1993,
2083/1993,  2084/1993 e 2085/1993 del Consiglio delle U.E., approvati
il 20 luglio 1993, che disciplinano l'attivita' dei Fondi  comunitari
a finalita' strutturale;
  Vista  la propria deliberazione del 19 ottobre 1993 con la quale e'
stato  approvato  il  Piano  globale  di   sviluppo   delle   regioni
dell'obiettivo  n.  1  contenente,  tra  l'altro,  le  procedure  per
l'attivazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali;
  Considerato che occorre finalizzare  le  sovvenzioni  globali  agli
obiettivi  dei piani di sviluppo regionale predisposti ai sensi degli
obiettivi 1, 2 e 5b, come definiti dai regolamenti  comunitari  sopra
richiamati;
                              Delibera:
  1. Entro un mese dall'approvazione di ciascun quadro comunitario di
sostegno  con  riferimento  agli obiettivi 1, 2 e 5b il Ministero del
bilancio e della programmazione economica attiva  le  amministrazioni
interessate  per  territorio  e  settore  a  formulare entro tre mesi
proposte per specificare ulteriormente gli obiettivi, con riferimento
a specifici assi prioritari di intervento, che si intende  conseguire
attraverso l'attuazione di sovvenzioni globali.
  Tali  proposte  potranno  indicare le soglie dimensionali minime di
ciascuna sovvenzione globale in termini  di  contributo  comunitario,
con  riferimento  ai  diversi  fondi  strutturali  e  ai singoli assi
prioritari di intervento.
  Entro i successivi due mesi dallo stesso termine il  Ministero  del
bilancio   e   della   programmazione  economica  di  intesa  con  il
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie  e  con
il  Ministero  del  tesoro-R.G.S.  emanera'  apposite  direttive  che
terranno conto delle compatibilita' finanziarie dei rispettivi quadri
comunitari di sostegno, e fissera' i  termini  per  la  presentazione
delle proposte da parte dei soggetti intermediari.
  In  casi  eccezionali,  la  procedura  di  cui  sopra,  puo' essere
sostituita con una determinazione unitaria che stabilisca  obiettivi,
criteri,  soglie  dimensionali  e  termini temporali di presentazione
delle proposte, determinazione che sara' assunta  dal  Ministero  del
bilancio  di  intesa con il Ministero del tesoro, Dipartimento per il
coordinamento  delle  politiche  comunitarie  e  le   amministrazioni
interessate per territorio o settore.
  2.  L'amministrazione  di  settore  o di territorio interessata, di
intesa con il Ministero del bilancio - e  del  Ministero  del  tesoro
laddove  sia  previsto  il  concorso di risorse collegate al bilancio
dello Stato - provvedera' all'esame delle proposte sulla  base  della
rispondenza  agli  obiettivi indicati, all'adeguatezza dell'organismo
intermediario, alla disponibilita' di risorse finanziarie  aggiuntive
rispetto  a quelle comunitarie, agli apporti dei soggetti beneficiari
e  alla  congruita'  del  costo  dei  servizi  resi   attraverso   la
sovvenzione.
  3.  Le sovvenzioni globali possono anche essere presentate da parte
di piu' soggetti intermediari  coordinati  insieme.  A  tal  fine  il
Ministero   del   bilancio,  d'intesa  con  il  Dipartimento  per  il
coordinamento delle  politiche  comunitarie,  con  il  Ministero  del
tesoro  e  con  le  amministrazioni  interessate per territorio o per
settore, puo' richiedere di organizzare e coordinare le  proposte  da
piu'   soggetti   intermediari   a   un  organismo  avente  finalita'
compatibili con la missione pubblica ad esso assegnata  e  competenza
operativa nelle aree interessate agli obiettivi 1, 2 e 5b.
  Le  proposte  selezionate saranno trasmesse alla Commissione a cura
del Ministero del bilancio  e  della  programmazione  economica,  cui
compete anche la trasmissione delle relative domande di pagamento.
  4.  Per  l'attuazione  delle sovvenzioni globali le amministrazioni
interessate per territorio o settore e il Ministero  del  bilancio  e
della  programmazione  economica, d'intesa con il Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie  e  con  il  Ministero  del
tesoro  provvederanno  a  stipulare  con  gli  organismi intermediari
appositi "contratti  di  programma"  o  "accordi  di  programma"  che
disciplineranno, tra l'altro:
   i  criteri  per  la  individuazione  dei  beneficiari finali e per
l'erogazione  delle  prestazioni  finanziate  con  le  risorse  della
sovvenzione globale;
   le regole per la verifica di congruita' del costo dei servizi resi
nell'ambito della sovvenzione globale;
   le   garanzie   fornite   all'amministrazione  pubblica  nazionale
competente da parte dell'organismo intermediario;
   la facolta' del  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
economica   di  intesa  con  il  Ministero  del  tesoro,  sentite  le
amministrazioni interessate per territorio o per settore, di proporre
alla Commissione la revoca totale o parziale delle risorse  destinate
alla   sovvenzione   globale   in  caso  di  inadempienze  o  ritardi
nell'attuazione da parte dell'organismo intermediario;
   le   regole   e   le   modalita'    di    controllo    da    parte
dell'amministrazione competente per materia;
   le  informazioni  che  dovranno  essere  fornite  al Ministero del
bilancio e della programmazione economica e al Ministero del tesoro o
a soggetti da questo indicati al fine di assicurare il monitoraggio e
la valutazione della sovvenzione globale.
  I contratti o gli accordi di programma possono essere  sottoscritti
anche  dalla  Commissione, e in tal caso sostituiscono le convenzioni
stipulate da questa con gli organismi intermediari.
   Roma, 16 marzo 1994
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA