Anticipazione dei termini per la riscossione da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari e Brindisi del diritto annuale per l'anno 1994 a carico di tutte le ditte iscritte o annotate nel registro delle ditte tenuto da dette camere.(GU n.71 del 26-3-1994)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, con il quale a decorrere dall'anno 1982 e' stato istituito un diritto annuale a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sono stati individuati i soggetti tenuti al relativo pagamento; Visto il terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge 28 giugno 1987, n. 357, convertito nella legge 26 ottobre 1987, n. 435, secondo cui i criteri e le modalita' della riscossione di detto diritto sono stabiliti con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, con cui sono stati stabiliti detti criteri e dette modalita' ed in particolare l'art. 2 dello stesso con cui sono stati fissati il termine per l'emissione del bollettino di conto corrente postale ed il termine per il pagamento del diritto annuale da parte dei soggetti obbligati, rispettivamente al 31 maggio ed al 30 giugno di ciascun anno; Visto il comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito, con modificazioni, nella legge 18 giugno 1993, n. 191, con cui sono stati rideterminati i soggetti obbligati al pagamento di detto diritto; Viste le istanze presentate dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari e Brindisi; Ritenuto opportuno derogare dai termini previsti dal decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407 al fine di poter garantire alle suddette camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura una piu' tempestiva acquisizione delle risorse indispensabili per il proprio funzionamento e per l'espletamento dei compiti istituzionali; Decreta: 1. Limitatamente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari e Brindisi ed ai soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale a favore delle stesse, i termini di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, entro cui deve provvedersi all'emissione dei bollettini di conto corrente postale ed al pagamento del diritto annuale sono anticipati, per l'esazione del diritto annuale relativamente all'anno 1994, rispettivamente al 15 aprile 1994 ed al 15 maggio 1994. 2. I soggetti di cui al comma precedente che non abbiano ricevuto detto bollettino entro il 5 maggio 1994 sono tenuti ad acquisirne copia presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura territorialmente competente. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 marzo 1994 Il Ministro: SAVONA