MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 marzo 1994 

  Anticipazione  dei termini per la riscossione da parte delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari e Brindisi
del diritto annuale per l'anno  1994  a  carico  di  tutte  le  ditte
iscritte o annotate nel registro delle ditte tenuto da dette camere.
(GU n.71 del 26-3-1994)

                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art.  34  del  decreto-legge  22  dicembre  1981,  n. 786,
convertito nella legge 26 febbraio  1982,  n.  51,  con  il  quale  a
decorrere  dall'anno  1982  e'  stato  istituito un diritto annuale a
favore  delle  camere  di   commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura  e  sono  stati individuati i soggetti tenuti al relativo
pagamento;
  Visto il terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge 28 giugno  1987,
n. 357, convertito nella legge 26 ottobre 1987, n. 435, secondo cui i
criteri  e  le  modalita'  della  riscossione  di  detto diritto sono
stabiliti con decreto del Ministero dell'industria, del  commercio  e
dell'artigianato;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, con cui
sono  stati  stabiliti  detti  criteri  e  dette  modalita'   ed   in
particolare  l'art.  2  dello  stesso  con  cui sono stati fissati il
termine per l'emissione del bollettino di conto corrente  postale  ed
il termine per il pagamento del diritto annuale da parte dei soggetti
obbligati,  rispettivamente  al  31 maggio ed al 30 giugno di ciascun
anno;
  Visto il comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 19 aprile  1993,  n.
113,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 18 giugno 1993, n.
191, con  cui  sono  stati  rideterminati  i  soggetti  obbligati  al
pagamento di detto diritto;
  Viste  le  istanze presentate dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Bari e Brindisi;
  Ritenuto  opportuno  derogare  dai  termini  previsti  dal  decreto
ministeriale  17  settembre  1987,  n. 407 al fine di poter garantire
alle  suddette  camere  di  commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura   una   piu'   tempestiva   acquisizione   delle  risorse
indispensabili per il proprio funzionamento e per l'espletamento  dei
compiti istituzionali;
                              Decreta:
  1. Limitatamente alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Bari e Brindisi ed ai soggetti tenuti al pagamento del
diritto  annuale  a  favore  delle  stesse, i termini di cui al primo
comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407,
entro cui deve provvedersi  all'emissione  dei  bollettini  di  conto
corrente postale ed al pagamento del diritto annuale sono anticipati,
per  l'esazione  del  diritto  annuale  relativamente  all'anno 1994,
rispettivamente al 15 aprile 1994 ed al 15 maggio 1994.
  2. I soggetti di cui al comma precedente che non  abbiano  ricevuto
detto  bollettino  entro  il  5 maggio 1994 sono tenuti ad acquisirne
copia presso  la  camera  di  commercio,  industria,  artigianato  ed
agricoltura territorialmente competente.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 marzo 1994
                                                  Il Ministro: SAVONA