MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

DECRETO 15 novembre 1993 

  Modificazione al decreto ministeriale 14 febbraio 1990, concernente
approvazione  degli  schemi  tipo di convenzione per l'affidamento in
concessione della costruzione e gestione dei parcheggi.
(GU n.72 del 28-3-1994)

                             IL MINISTRO
                  PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122 recante:
"Disposizioni in materia di parcheggi,  programma  triennale  per  le
aree  urbane  maggiormente  popolate, nonche' modificazioni di alcune
norme del testo unico sulla disciplina della  circolazione  stradale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,
n. 393";
  Visto  l'art.  5  della predetta legge, con il quale viene disposto
che la concessione dei contributi previsti dalla  medesima  legge  e'
subordinata  alla  stipula  di  una  convenzione  redatta secondo gli
schemi-tipo predisposti  dal  Ministro  per  i  problemi  delle  aree
urbane, di concerto con il Ministro del tesoro;
  Visto  il decreto ministeriale 14 febbraio 1990 emanato di concerto
con  il  Ministro  del  tesoro,  con  il  quale  si   e'   provveduto
all'approvazione  degli  schemi-tipo di convenzione per l'affidamento
in concessione della costruzione e gestione dei  parcheggi  ai  sensi
della legge 24 marzo 1989, n. 122;
  Ritenuta  la  necessita'  di  modificare  l'art.  16  dei  predetti
schemi-tipo al fine di superare i problemi tecnici relativi alla loro
applicazione;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  L'art.  16  del  decreto  interministeriale   14   febbraio   1990,
concernente  l'approvazione  degli  schemi-tipo  di  convenzione  per
l'affidamento  in  concessione  della  costruzione  e   gestione   di
parcheggi  ai  sensi  della  legge  24  marzo  1989, n. 122, e' cosi'
sostituito:
  "A garanzia degli obblighi assunti  con  la  presente  convenzione,
circa   la   esecuzione   dell'opera  e  gestione  del  servizio,  il
concessionario, prima dell'inizio dei lavori, prestera' cauzione  per
complessive  lire . . . . . . . .. corrispondenti al 10% dell'importo
complessivo dei contributi quindicennali  concessi  dallo  Stato,  ai
sensi della legge n. 122/1989, nei seguenti modi:
    a)  presso  la  tesoreria  comunale,  in numerario o in titoli di
Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito;
    b) mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa  per  la
totale durata della concessione. La garanzia potra' essere frazionata
in  fidejussioni  o polizze biennali, tacitamente rinnovabili. Potra'
essere consentita la disdetta,  previo  preavviso  di  almeno  dodici
mesi.  La  concessionaria  dovra', comunque, garantire la continuita'
della copertura.
  A richiesta del concessionario la garanzia sara' liberata:
   fino  alla  concorrenza  del  50%  dell'importo  complessivo   dei
contributi, ad avvenuta certificazione di collaudo finale;
   di  un ulteriore 20% dell'importo complessivo dei contributi, dopo
il   pagamento   dell'ultima   rata   di   contributo,    da    parte
dell'Amministrazione statale.
  L'ulteriore  30%  restera'  come  garanzia  della gestione, sino al
termine finale della concessione.
  Lo svincolo avverra' con provvedimento del sindaco, notificato agli
istituti fidejubenti.
  In occasione dei rinnovi, la garanzia sara' aggiornata  sulla  base
dell'indice  ISTAT  relativo  al costo della vita per le retribuzioni
dei lavoratori nei settori dell'industria, commercio ed artigianato".
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 novembre 1993
                         Il Ministro delegato per le aree urbane
                                          SPINI
p. Il Ministro del tesoro
         COLONI
Registrato alla Corte dei conti il 1 marzo 1994
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 30