AUTORITA' PER L' INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 24 marzo 1994, n. 4 

  Art.  8  del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39: richieste
di   parere   all'Autorita'   per   l'informatica   nella    pubblica
amministrazione sugli schemi dei contratti per l'acquisizione di beni
e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati.
(GU n.75 del 31-3-1994)
 
 Vigente al: 31-3-1994  
 

                                  Ai    responsabili    dei   sistemi
                                  informativi   automatizzati   delle
                                  amministrazioni    centrali   dello
                                  Stato e  degli  enti  pubblici  non
                                  economici
                                      e, p.c.:
                                  Al   Dipartimento   della  funzione
                                  pubblica
                                  Al Consiglio di Stato
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  Alla  ragioneria   generale   dello
                                  Stato
                                  Alla Corte dei conti
  Con  circolare n. 14/AIPA del 2 aprile 1993, sono stati forniti, da
parte di questa Autorita', i primi chiarimenti circa gli  adempimenti
posti   a  carico  delle  amministrazioni  destinatarie  del  decreto
legislativo n. 39/1993, ai fini  dell'emissione  del  parere  di  cui
all'art.  8 del citato decreto legislativo, sugli schemi di contratto
per l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi  informativi
automatizzati.
  Sulla  base  dell'esperienza finora maturata, dopo la fase di avvio
del proprio  funzionamento,  questa  Autorita''  dirama  le  seguenti
ulteriori direttive.
  A  partire  dalla  data  di  pubblicazione della presente circolare
nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  al  fine  di
razionalizzare l'attivita' di vigilanza affidata dalla legge a questa
Autorita'  e  avuto anche riguardo a quanto disposto dall'art. 17 del
sopra citato decreto legislativo in materia di procedura semplificata
per l'approvazione e la gestione degli studi di  fattibilita'  e  dei
progetti  di  sviluppo  da  avviare nel corso degli anni 1993 e 1994,
tutte le amministrazioni centrali e gli enti pubblici  non  economici
sono  tenuti  a  trasmettere  all'Autorita'  medesima  gli  schemi di
contratto relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici  di
importo   superiore   a   L.   120.000.000,   inclusa  IVA,  ai  fini
dell'emissione del predetto parere.
  Per i contratti di valore complessivo  inferiore  al  limite  sopra
indicato,   le   amministrazioni   in   indirizzo  potranno  disporre
autonomamente l'acquisizione di beni e servizi, senza  il  preventivo
parere  di  questa  Autorita',  alla  quale  dovra'  comunque  essere
trasmessa copia dei relativi atti contrattuali nel termine di  trenta
giorni dalla sottoscrizione.
  Resta  fermo  il  divieto  di  frazionamento  delle  forniture e di
acquisto parziale di sistemi o parti di essi; cio' anche quando  tali
forniture  e  acquisti  potrebbero  trovare  completamento  in  epoca
successiva.
  Cio' premesso, in attesa che vengano definiti i capitolati previsti
dall'art. 12, comma  1,  del  richiamato  decreto  legislativo  e  le
clausole  generali  dei  contratti,  cui  le  singole amministrazioni
dovranno attenersi in caso di stipula, le amministrazioni stesse sono
tenute a seguire le sottoindicate modalita':
  1.  Gli  schemi  di contratto dovranno essere corredati di tutta la
documentazione necessaria per porre l'Autorita' nella  condizione  di
effettuare  la  valutazione  tecnico-economica,  senza  il ricorso ad
ulteriore corrispondenza  per  l'integrazione  documentale.  A  detta
documentazione dovra' altresi' essere allegata una scheda informativa
di  sintesi,  nella  quale  dovranno  essere  specificati  i seguenti
elementi:
   oggetto  del  contratto,  distintamente  individuato  secondo  che
concerna  l'acquisizione  di  servizi, di beni strumentali; gli uni e
gli altri  suddivisi  per  tipologia  secondo  la  codifica  indicata
nell'allegato 1;
   eventuale  riferimento  dell'oggetto  del contratto ad un progetto
esecutivo o studio di fattibilita' che definiscano con chiarezza  gli
obiettivi perseguiti;
   durata del contratto;
   importo  contrattuale  complessivo  e  sua specificazione per ogni
singola fornitura, al netto di IVA;
   importo contrattuale presunto nel caso di  procedura  contrattuale
di gara;
   modalita'  di  scelta  del  contraente,  dando conto dell'avvenuto
rispetto della normativa comunitaria;
   criteri di individuazione delle singole componenti di costo e  del
costo complessivo;
   criteri    di    svolgimento    dell'attivita''    di    vigilanza
sull'esecuzione  del  contratto,  dei  collaudi  sia   parziali   che
definitivi,  nonche'  sull'attivita'  di  verifica  dei  risultati in
termini di efficacia, efficienza e qualita' delle prestazioni;
   le modalita'' di esecuzione  dell'attivita'  di  monitoraggio  cui
sono  sottoposti i contratti di grande rilievo ai sensi dell'art. 13,
comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993, specificando se ad  essa
l'amministrazione  intenda  provvedere  direttamente  ovvero  intenda
avvalersi di una societa' specializzata. A tal fine  si  rinvia  alle
prime   indicazioni   fornite  da  questa  Autorita'  in  materia  di
monitoraggio con circolare n. AIPA/CR/3 del 28 ottobre 1993, che  qui
si intende integralmente richiamata;
   le  penali  per  i  ritardi  ed,  eventualmente,  per  il  mancato
raggiungimento  degli  obiettivi  perseguiti,  nonche'   le   ipotesi
previste  per  l'esercizio  dei  poteri  amministrativi di decadenza,
risoluzione e/o sostituzione dell'aggiudicatario;
   precisazione dell'eventuale obbligo di  acquisire  il  parere  del
Consiglio di Stato;
   specifica elencazione degli allegati trasmessi.
  2.  Le  richieste  di  parere  - da inoltrarsi a cura del dirigente
responsabile dei sistemi informativi automatizzati, come  individuato
a  termini  dell'art.  10  del decreto legislativo n. 39/1993 e della
circolare  n.  18/4  AIPA  del  29  marzo  1993  -  dovranno   essere
accompagnate,  inoltre,  da  una  relazione  di sintesi contenente le
valutazioni e  l'avviso  del  predetto  responsabile  sull'iniziativa
contrattuale  attivata.  In  essa  dovranno  trovare esplicitazione i
seguenti elementi informativi:
   definizione  delle  problematiche  e  dei  fabbisogni  informatici
dell'Amministrazione, che si intendano soddisfare con il contratto, e
puntualizzazione  circa  la compatibilita' dell'iniziativa stessa con
il piano;
   descrizione del progetto di massima della soluzione proposta;
   analisi   delle   implicazioni   di   ordine   organizzativo,  con
particolare riferimento alla gestione delle risorse umane, interne ed
esterne;
   indicazione   degli   interventi   di   carattere   formativo    e
addestrativo;
   criteri   di  esecuzione  dei  servizi  di  manutenzione  relativi
all'hardware e al software di base;
   analisi dei costi diretti ed indiretti;
   esposizione dei benefici previsti.
  3. Le richieste di parere  devono  essere  trasmesse  all'Autorita'
prima  dell'espletamento  della  gara  e dovranno contenere, oltre al
bando di gara ed  alla  eventuale  lettera  di  invito  a  presentare
l'offerta  (procedura  ristretta), i relativi capitolati tecnici e lo
schema di contratto che sara' utilizzato per l'aggiudicazione.
  L'Autorita' potra' riservarsi di richiedere alle amministrazioni le
risultanze della gara e lo  schema  definitivo  del  contratto  prima
della sua sottoscrizione.
  In  ogni  caso,  si  fa  carico alle amministrazioni, per ravvisate
necessita'  a  fini  statistici  e  informativi,  di  far   pervenire
all'Autorita', con le risultanze della gara espletata, anche la copia
dei contratti stipulati.
  Nell'ipotesi   di  trattativa  privata,  le  richieste  di  parere,
corredate  dal  capitolato  tecnico  e  dallo  schema  di  contratto,
dovranno  essere  trasmesse  all'Autorita',  a  trattativa espletata,
prima della sottoscrizione del contratto.
  4. Una particolare attenzione dovra' essere posta alle modalita' di
determinazione del prezzo dei beni o servizi da acquisire.
  Al proposito, si rammenta che l'art.  6  della  legge  24  dicembre
1993,  n.  537, mentre ha disciplinato (comma 2) in maniera del tutto
innovativa il procedimento per la rilevazione e la determinazione dei
prezzi di  riferimento,  ai  quali  dovranno  adeguarsi  i  contratti
stipulati  dalle  pubbliche  amministrazioni per l'acquisto di beni e
servizi, ha prescritto (comma 3) che i contratti stessi devono essere
sottoposti a  giudizio  di  congruita'  in  relazione  ai  prezzi  di
riferimento.
  In  attesa  che  il  meccanismo  dei  prezzi  di  riferimento venga
attivato e vengano, comunque, risolti i dubbi circa  l'applicabilita'
dell'ipotizzato  meccanismo  di rilevazione dei prezzi di riferimento
anche alle forniture informatiche, attesa la  loro  sottoposizione  a
vigilanza  da parte di un'autorita' amministrativa indipendente in un
quadro  normativo  di  diritto  speciale,  e'   necessario   che   le
amministrazioni  provvedano  a consultare questa Autorita' al fine di
individuare il prezzo di mercato ovvero il prezzo, eventualmente piu'
basso,  rappresentativo  dei  prezzi  effettivamente   pagati   dalle
amministrazioni  stesse.  Cio',  ovviamente, senza pregiudizio per il
parere di congruita' tecnico-economica demandato a  questa  Autorita'
dal citato art. 8 del decreto legislativo n. 39/1993.
  In   relazione,   poi,   alla  necessita',  anch'essa  sancita  dal
legislatore, con riferimento ai contratti ad esecuzione  periodica  o
continuata  (art.  6  cit.,  comma  6)  di  una  costante verifica di
corrispondenza tra il prezzo convenuto e quello  di  riferimento,  le
amministrazioni  in  indirizzo sono invitate ad instaurare con questa
Autorita' un flusso di informazioni sulle modalita' di esecuzione del
contratto, modulabili  secondo  l'importanza  e  l'entita'  economica
dello stesso. Al riguardo, questa Autorita' si riserva, in esito alle
esperienze che si andranno a maturare, di meglio definire modalita' e
quantita'   dei  flussi  informativi,  di  volta  in  volta  ritenuti
necessari.
  5. Qualora, dalla documentazione trasmessa, non fosse  posta  nella
condizione  di  poter  effettuare una compiuta valutazione economica,
oltre  che  tecnica,   sulla   fornitura,   l'Autorita'   sospendera'
l'emissione  del  parere  in  attesa  che la richiesta documentazione
venga opportunamente integrata.
  Si  precisa  a  questo  riguardo  che,  ove  l'incompletezza  della
documentazione   determinasse  l'esigenza  di  richieste  istruttorie
suppletive da parte di questa Autorita', il tempo occorrente al  loro
espletamento non potra' essere apprezzato ai fini del disposto di cui
all'art. 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  Tutta  la  documentazione  dovra'  pervenire  in  due  copie, oltre
l'originale.
  Resta  confermata  la  necessita',  di  osservare,  in  materia  di
procedimenti  contrattuali,  la  normativa  comunitaria  -  di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio  1992,  n.  358,  e
alla  direttiva  n.  93/36  del  14  giugno  1993  per i contratti di
fornitura, e alla direttiva n. 92/50  del  18  giugno  1992  per  gli
appalti pubblici di servizi - nonche' la normativa sulla contabilita'
generale  dello  Stato,  per  i  contratti  sopra indicati, di valore
complessivo inferiore a quello  indicato  dalla  suddetta  disciplina
comunitaria.
                                                   Il presidente: REY
           Classificazione prodotti e servizi informatici
                        (derivata da CPATECO)
Prodotti Hardware (30.02.0)
   * sistemi di elaborazioni dati
    13.00 grandi sistemi (1)
    13.10 mini sistemi (2)
    12.01 workstations
    12.03 personal computers portatili
    12.09 personal computers non portatili
   * unita' di imput/output
    14.30 Unita' di uscita: stampanti e plotter
    14.50 Unita' di entrata: scanner, digitalizzatori
    14.73 Schemi video (monitor)
    14.78 Terminali video
    14.79 Altre unita' di entrata e di uscita
   * unita' di memoria
    15.30 Unita' di memoria centrali
    15.55 Unita' di memoria a dischi magnetici
    15.57 Unita' di memoria a dischi ottici
    15.70 Unita' di memoria a nastri
    15.90 Altre unita' di memoria
   * altre apparecchiature kw, parti e accessori
    16.00 Altre apparecchiature kw
    17.00 parti ed accessori
   * installazione hardware
    90.00 Installazione di elaboratori, sistemi e di altre
           apparecchiature per l'informatica
   * Sistemi e componenti per trasmissione dati (32.20.2)
    20.00 Sistemi e componenti per reti locali
    30.00 Sistemi e componenti per reti geografiche
   Prodotti software (72)
    20.0.21.1 Software di base
    20.0.21.2 Strumenti di sviluppo (application development tools)
    20.0.22 Soluzioni applicative
   Servizi (72)
   * servizi professionali
    20.0.31 Consulenza in materia di sistemi e aspetti tecnici
    20.0.32 Sviluppo di software personalizzato (custom software)
    20.0.33 Servizi di analisi e di programmazione di sistemi
    20.0.34 Manutenzione delle applicazioni software
    20.0.35 Altri servizi professionali
    20.0.36 Formazione e addestramento
   * servizi di elaborazione dati
    30.0.10 Gestione di sistemi di elaborazione dati (facilities
             management)
    30.0.21 Elaborazione di dati
    30.0.22 Immissione dati
    30.0.23 Altri servizi di elaborazione dati
   * altri servizi
    40.0.10 servizi di banche dati
    50.0.12 Manutenzione hardware
    60.2.10 Altri servizi connessi all'informatica
             (1)  secondo  la  classificazione Assinform 1993: CPU da
          oltre 350 milioni o configurazione minima superiore ai  700
          milioni.
             (2)  CPU  fino  a 350 milioni o configurazione minima di
          sistema compresa tra 12 e 700 milioni.