UNIVERSITA' DI URBINO «CARLO BO»

DECRETO RETTORALE 19 maggio 1993 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.77 del 2-4-1994)

                             IL RETTORE
  Veduto  lo  statuto vigente dell'Universita' degli studi di Urbino,
approvato con regio decreto  8  febbraio  1925,  n.  230,  modificato
successivamente;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio  1980,
n. 382;
  Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Considerato  che  a  seguito  della  recente  istituzione  di nuove
facolta' e dello scorporo di alcuni corsi di  laurea  dalla  facolta'
nella  quale  gli  stessi  erano  incardinati,  si  rende  necessario
procedere alla riformulazione degli  articoli  1  e  13  del  vigente
statuto dell'Universita';
  Vedute le deliberazioni in argomento espresse dal senato accademico
e  dal  consiglio  di  amministrazione nelle riunioni del 18 dicembre
1992;
  Veduta la nota  n.  1234  in  data  5  maggio  1993  del  Ministero
dell'universita'   e   della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  -
Dipartimento istruzione universitaria - Ufficio II;
  Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;
                              Decreta:
  Lo  statuto  della  libera  Universita'  degli  studi  di   Urbino,
approvato  con  regio  decreto  8  febbraio  1925, n. 230, modificato
successivamente, viene ulteriormente modificato nel senso che  l'art.
1  del  capo  I "Della costituzione dell'Universita'" e l'art. 13 del
capo III "Dell'ordinamento generale degli studi" - Sezione I -  Norme
generali, sono soppressi e riformulati come segue:
                               CAPO I
                 DELLA COSTITUZIONE DELL'UNIVERSITA'
  Art.  1.  -  L'Universita'  degli  studi  di Urbino appartiene alla
categoria di cui al n. 2 dell'art. 1  del  testo  unico  delle  leggi
sull'istruzione  superiore,  approvato  con  regio  decreto 31 agosto
1933, n. 1592.
  Essa e' costituita dalle seguenti facolta':
   1) facolta' di giurisprudenza;
   2) facolta' di scienze politiche;
   3) facolta' di economia e commercio;
   4) facolta' di lettere e filosofia;
   5) facolta' di magistero;
   6) facolta' di lingue e letterature straniere;
   7) facolta' di sociologia;
   8) facolta' di farmacia;
   9) facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;
   10) facolta' di scienze ambientali.
  E' autonoma ed ha personalita'  giuridica  ai  sensi  del  predetto
decreto.
  E' disciplinata nel suo funzionamento dalle leggi e dai regolamenti
generali  e speciali sull'ordinamento universitario e dalle norme del
presente statuto.
  E'  sotto  la  vigilanza  dello  Stato  esercitata  dal   Ministero
dell'universita'e della ricerca scientifica e tecnologica a norma del
testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.
                              CAPO III
                      DELL'ORDINAMENTO GENERALE
                             DEGLI STUDI
                              SEZIONE I
                           Norme generali
  Art.  13.  -  La facolta' di giurisprudenza conferisce la laurea in
giurisprudenza.
  La facolta' di scienze politiche conferisce la  laurea  in  scienze
politiche.
  La  facolta'  di  economia  e  commercio  conferisce  la  laurea in
economia  e  commercio;  conferisce  altresi'  i   seguenti   diplomi
universitari:  economia  e  amministrazione  delle  imprese, gestione
delle  amministrazioni  pubbliche,  marketing  e   comunicazione   di
azienda.
  La facolta' di lettere e filosofia conferisce la laurea in lettere,
la laurea in filosofia, la laurea in conservazione dei beni culturali
(indirizzo  beni  archivistici  e  librari)  e  la  laurea in materie
letterarie (ad esaurimento).
  La facolta' di magistero conferisce  la  laurea  in  pedagogia,  la
laurea  in  scienze dell'educazione, la laurea in psicologia e il di-
ploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.
  La facolta' di lingue e letterature straniere conferisce la  laurea
in lingue e letterature straniere.
  La facolta' di sociologia conferisce la laurea in sociologia.
  La  facolta'  di  farmacia  conferisce  la  laurea in farmacia e la
laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.
  La facolta' di scienze matematiche, fisiche e  naturali  conferisce
la  laurea  in  fisica,  la  laurea  in chimica, la laurea in scienze
geologiche e la laurea in scienze biologiche.
  La facolta' di scienze ambientali conferisce la laurea  in  scienze
ambientali.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Urbino, 19 maggio 1993
                                                       Il rettore: BO