Autorizzazione a costituire centri autorizzati di assistenza fiscale da parte di organizzazioni aderenti alla Confartigianato.(GU n.77 del 2-4-1994)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituite da almeno cinque anni, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese; Visto l'art. 78, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale le organizzazioni territoriali e/o di categoria aderenti alle associazioni sindacali precedentemente indicate possono essere autorizzate, con decreto del Ministro delle finanze, alla costituzione dei predetti centri autorizzati di assistenza fiscale previa delega della propria associazione nazionale; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale e' stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; Viste le richieste di autorizzazione alla costituzione di Centri autorizzati di assistenza fiscale, presentate dalle organizzazioni aderenti alla Confederazione generale italiana dell'artigianato - Confartigianato, distintamente indicate nell'articolo unico del presente decreto; Viste le deleghe, distintamente indicate nell'articolo unico del presente decreto, con le quali la Confederazione generale italiana dell'artigianato - Confartigianato, ha delegato le predette organizzazioni a costituire societa' per l'esercizio dell'attivita' di centro autorizzato di assistenza fiscale; Considerato che le organizzazioni richiedenti aderiscono alla Confederazione generale italiana dell'artigianato - Confartigianato, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 12 gennaio 1993 resa dal presidente della predetta Confederazione e che la medesima Confederazione generale italiana dell'artigianato - Confartigianato, e' rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro come documentato con nota del predetto Consiglio del 20 gennaio 1993; Decreta: Articolo unico Sono autorizzate a costituire centri autorizzati di assistenza fiscale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 78 della legge n. 413 del 1991, le seguenti organizzazioni territoriali aderenti alla Confartigianato: 1) A.S.A.I. - Associazione sindacale artigiani irpini, con sede in Mercogliano (Avellino), via Nazionale Torrette n. 15, legalmente rappresentata dal presidente sig. Francesco Mocella (richiesta autorizzazione del 3 gennaio 1994, presentata in data 24 gennaio 1994; delega del 5 novembre 1993); 2) Confartigianato F.A.M. - Famiglia artigiana modenese, con sede in Modena, via Puccini n. 107, legalmente rappresentata dal presidente sig. Franco Benzi (richiesta autorizzazione presentata in data 17 gennaio 1994; delega del 21 dicembre 1993); 3) Unione provinciale degli artigiani di Oristano, con sede in Oristano, via Cimarosa n. 42, legalmente rappresentata dal presidente sig. Silvio Pulisci (richiesta autorizzazione dell'8 febbraio 1994, presentata in data 21 febbraio 1994; delega del 25 maggio 1993); 4) Federazione regionale dell'artigianato sardo, con sede in Cagliari, via Mameli n. 96, legalmente rappresentata dal presidente sig. Felice Doro (richiesta autorizzazione del 21 febbraio 1994, presentata in data 25 febbraio 1994; delega del 2 settembre 1993). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 marzo 1994 Il Ministro: GALLO