MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 marzo 1994 

  Rideterminazione  dei  limiti di spesa per i pasti da consumare per
incarichi di missione per il personale dei Ministeri.
(GU n.80 del 7-4-1994)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.
395, recante "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo
intercompartimentale  di  cui  all'art.  12  della  legge-quadro  sul
pubblico   impiego  29  marzo  1983,  n.  93,  relativo  al  triennio
1988-1990";
  Visto l'art. 5 del citato decreto del Presidente della  Repubblica,
che consente, tra l'altro, di rimborsare al dipendente in missione la
spesa  per  uno  o  due  pasti  giornalieri entro limiti rivalutabili
annualmente in relazione agli aumenti  intervenuti  nel  costo  della
vita in base agli indici ISTAT;
  Visto  l'art.  72  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
come sostituito dall'art. 36  del  decreto  legislativo  23  dicembre
1993, n. 546;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12  marzo  1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 del 31 maggio 1993, con il
quale si e' provveduto a rideterminare, a  decorrere  dal  1  gennaio
1993,  in  L.  38.700  il limite massimo di spesa rimborsabile per il
primo pasto ed in L. 77.200 quello rimborsabile per i due pasti;
  Visto l'art. 3, comma 36, della legge 24  dicembre  1993,  n.  537,
concernente la proroga, per il triennio 1994-1996, delle disposizioni
di  cui  all'art.  7, comma 6, del decreto-legge 9 settembre 1992, n.
384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992,  n.
438,  che  consente  la  rivalutazione dei rimborsi spese connessi al
trattamento  di   missione   nei   limiti   del   tasso   programmato
d'inflazione;
  Vista  la  legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
  Considerato che in sede di relazione previsionale  e  programmatica
il  tasso  d'inflazione  per l'anno 1993 e' stato fissato nel 4,5 per
cento;
  Ritenuto che, in analogia a quanto previsto dall'art. 1 della legge
26 luglio 1978, n. 417, e del decreto del Presidente della Repubblica
16 gennaio 1978, n. 513,  sugli  importi  aumentati  occorre  operare
l'arrotondamento per eccesso a lire 100;
                              Decreta:
  A  decorrere  dal  1  gennaio 1994 i limiti di spesa per i pasti da
consumare per incarichi di missione aventi  durata  non  inferiore  a
otto ore sono rideterminati come segue:
   da lire 38.700 a lire 40.500 per un pasto;
   da lire 77.200 a lire 80.700 per due pasti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 10 marzo 1994
                                               Il Ministro del tesoro
                                                       BARUCCI
Il Ministro per la funzione pubblica
              CASSESE