Rideterminazione dei limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione per il personale delle Forze armate e per quello delle Forze di polizia.(GU n.80 del 7-4-1994)
IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Visto il decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, concernente "Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990 nonche' disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147; Visti l'art. 3 della legge n. 21/1991 e l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147/1990 che consentono, tra l'altro, di rimborsare ai militari delle Forze armate, con esclusione dei gradi di generale e dei colonnelli, ed agli appartenenti alle Forze di polizia, esclusi i dirigenti, inviati in missione la spesa sostenuta per uno o due pasti giornalieri, entro limiti rivalutabili annualmente in relazione agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT; Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 del 31 maggio 1993, con il quale si e' provveduto a rideterminare, a decorrere dal 1 gennaio 1993, in L. 36.300 il limite massimo di spesa rimborsabile per il primo pasto ed in L. 72.600 quello rimborsabile per i due pasti; Visto l'art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente la proroga, per il triennio 1994-1996, delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 6, del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, che consente la rivalutazione dei rimborsi spese connessi al trattamento di missione nei limiti del tasso programmato d'inflazione; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Considerato che in sede di relazione previsionale e programmatica il tasso d'inflazione per l'anno 1993 e' stato fissato nel 4,5 per cento; Ritenuto che, in analogia a quanto previsto dall'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, sugli importi aumentati occorre operare l'arrotondamento per eccesso a lire 100; Decreta: A decorrere dal 1 gennaio 1994 i limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione aventi durata non inferiore a otto ore sono rideterminati come segue: da lire 36.300 a lire 38.000 per un pasto; da lire 72.600 a lire 75.900 per due pasti. La relativa spesa verra' posta a carico dei pertinenti capitoli dei bilanci di previsione dei Ministeri competenti per l'anno 1994. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 marzo 1994 Il Ministro del tesoro BARUCCI Il Ministro per la funzione pubblica CASSESE