MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 11 marzo 1994, n. 5 

  Istruzioni   per lo svolgimento da parte dei sostituti di imposta e
dei  C.A.A.F.  degli  adempimenti  previsti dall'assistenza  fiscale.
(Art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).
(GU n.83 del 11-4-1994 - Suppl. Ordinario n. 59)
 
 Vigente al: 11-4-1994  
 

                                  Alle  direzioni   regionali   delle
                                  entrate
                                  Alle direzioni delle entrate per le
                                  province   autonome   di  Trento  e
                                  Bolzano
                                  All'ispettorato     compartimentale
                                  delle imposte dirette di L'Aquila
                                  Agli   uffici   distrettuali  delle
                                  imposte dirette
                                  Ai centri di servizio delle imposte
                                  dirette
                                  Alle  direzioni   provinciali   del
                                  Tesoro
                                  Alle  ragionerie  provinciali dello
                                  Stato
                                  Al Comando generale  della  Guardia
                                  di finanza
                                  e, p.c.:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Ai Ministeri
                                  Alla  Ragioneria   generale   dello
                                  Stato
                                  Alle    Ragionerie    centrali   di
                                  Ministeri
                                  All'Istituto    nazionale     della
                                  previdenza sociale
                                  Alla   Direzione   generale   degli
                                  affari  generali  e  del  personale
                                  servizio ispettivo
                                  Al    Servizio    centrale    degli
                                  ispettori tributari
 
                           PARTE GENERALE
Soggetti ammessi all'assistenza fiscale
In attuazione dell'articolo 78, comma 18,  della  legge  30  dicembre
1991,   n.  413,  l'articolo  1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, stabilisce che i  possessori  di
redditi di lavoro dipendente, compresi i titolari di pensioni, i soci
delle  cooperative  di servizi, delle cooperative agricole e di prima
trasformazione dei prodotti agricoli, delle cooperative di produzione
e lavoro e delle cooperative della piccola pesca, nonche' i sacerdoti
per le remunerazioni di cui agli articoli 24, 33, lettera  a),  e  34
della  legge 20 maggio 1985, n. 222, possono adempiere all'obbligo di
dichiarazione  annuale  dei  redditi  mediante  la  presentazione  di
apposita  dichiarazione  redatta  su  modello  approvato  con decreto
ministeriale (Mod. 730), da consegnare al proprio datore di lavoro  o
Ente pensionistico.
Tale   facolta'   e'  esercitabile  dai  predetti  soggetti,  purche'
residenti  in  Italia  e  ancorche'  posseggano  i  seguenti  redditi
aggiuntivi:
- redditi fondiari inerenti ai terreni e ai fabbricati;
- utili, anche in natura, derivanti dalla partecipazione in societa'
  ed enti soggetti all'imposta sui redditi delle persone giuridiche;
- altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente diversi dai
  compensi  e dalle remunerazioni percepite dai soci di cooperative e
  dai sacerdoti;
- compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e
  continuativa, comprese le indennita' per la cessazione dei predetti
  rapporti non assoggettabili a tassazione separata;
- proventi derivanti dalla utilizzazione economica da parte
  dell'autore  o  inventore  di  opere  dell'ingegno,   di   brevetti
  industriali  e  di  processi,  formule  o  informazioni relativi ad
  esperienze  acquisite   in   campo   industriale,   commerciale   o
  scientifico, non conseguite nell'esercizio di imprese commerciali;
- redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo non esercitate
  abitualmente  o  dall'assunzione  di  obblighi  di fare, non fare o
  permettere.
Della assistenza fiscale ci si puo' avvalere  anche  nell'ipotesi  in
cui  il  dipendente intenda presentare dichiarazione congiunta con il
coniuge fiscalmente a  carico  e  non  legalmente  ed  effettivamente
separato, il quale possegga soltanto redditi fondiari.
In  alternativa  alla  richiesta  di  assistenza fiscale al datore di
lavoro o  Ente  pensionistico,  i  soggetti  sopra  indicati  possono
rivolgere  analoga  richiesta  ai  Centri  autorizzati  di assistenza
fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati (C.A.A.F.).
Si  ricorda  che  sono  obbligati  a  fornire  assistenza  fiscale  i
sostituti  di  imposta  con  piu' di 100 dipendenti e che comunque e'
possibile assolvere agli  obblighi  di  assistenza  anche  stipulando
convenzione  con  un  C.A.A.F.-  Imprese  o un C.A.A.F.- Dipendenti o
pensionati costituito da  sostituti d'imposta o dalle associazioni di
categoria presenti nel C.N.E.L. che associano anche  i  pensionati  o
dalle  organizzazioni  dei  pensionati ad esse aderenti. Il sostituto
d'imposta non  e',  inoltre,  obbligato  a  svolgere  l'attivita'  di
assistenza  fiscale  se  ha costituito un C.A.A.F di cui all'art. 78,
comma 20  della  legge  n.  413  del  1991.  In  entrambi  i  casi  i
conseguenti   adempimenti   sono   effettuati,   sotto   la   propria
responsabilita', dai detti centri di assistenza.
I lavoratori dipendenti che hanno chiesto con  il  modello  730/6  di
fruire  dell'assistenza  fiscale prestata dal datore di lavoro devono
presentare il modello 730/94  entro  il  31  marzo  1994.  Lo  stesso
termine  deve  essere  osservato  anche quando il datore di lavoro ha
stipulato apposita convenzione intesa a far svolgere  dal  Centro  le
operazioni di assistenza.
Un  diverso  e  piu'  ampio  termine e' invece previsto dall'art. 14,
comma 4, del Regolamento approvato con D.P.R. 4  settembre  1992,  n.
395  per  la  presentazione  del  modello  730  quando  il lavoratore
dipendente si rivolge ad un C.A.A.F. da lui  autonomamente  scelto  e
quindi  al di fuori di un rapporto convenzionale fra datore di lavoro
e C.A.A.F.; infatti in tal  caso  il  termine  di  presentazione  del
modello 730 e' stabilito al 30 aprile 1994.
Modalita' di svolgimento dell'assistenza fiscale
I sostituti d'imposta sono tenuti a prestare l'assistenza fiscale nei
riguardi  dei soggetti interessati che ne hanno fatto richiesta entro
il 15 gennaio 1994 ovvero entro il giorno lavorativo successivo al 15
gennaio, se tale giorno non era lavorativo per l'azienda o l'ente  al
quale e' stata richiesta l'assistenza.
Il  sostituto  stesso  e'  esonerato dall'obbligo di assistenza se le
predette comunicazioni gli sono  state  consegnate  ovvero  gli  sono
pervenute successivamente al predetto termine.
Resta comunque fermo, anche per i sostituti d'imposta non obbligati a
svolgere  l'attivita'  di  assistenza  fiscale,  l'obbligo  di tenere
conto, ai fini del conguaglio  da  effettuare  in  sede  di  ritenuta
d'acconto,  secondo le modalita' previste dall'art. 78 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, del  risultato  contabile  della  liquidazione
delle  dichiarazioni  dei  redditi presentate ai centri di assistenza
fiscale (anche per i lavoratori dipendenti ed i  pensionati  che  non
hanno effettuato la comunicazione di volersi avvalere dell'assistenza
fiscale).
Il sostituto d'imposta nell'assolvimento degli obblighi di assistenza
puo' avvalersi dell'opera di professionisti o di imprese esterne alla
propria  organizzazione.  In  tali  ipotesi  resta  comunque ferma la
responsabilita' del sostituto  d'imposta  conseguente  all'assistenza
prestata.
I  datori  di  lavoro o Enti pensionistici ed i C.A.A.F., ricevute le
dichiarazioni Mod. 730, devono:
- eseguire i controlli formali sulla base di dati ed elementi
  direttamente desumibili dalla dichiarazione prodotta;
- aggiungere i redditi di lavoro dipendente ed assimilati erogati
  direttamente dai datori e enti in qualita' di sostituti d'imposta e
  le relative ritenute;
- procedere alla liquidazione dell'imposta tenendo conto delle
  disposizioni che stabiliscono limiti alla deduzione e detraibilita'
  degli  oneri,  alle  detrazioni  e  ai  crediti   d'imposta,   alla
  liquidazione  del  contributo al Servizio Sanitario Nazionale e dei
  relativi acconti dovuti per il periodo di imposta successivo.
Dopo aver effettuato  le  operazioni  di  liquidazione  i  datori  di
lavoro,  gli  Enti  pensionistici e i C.A.A.F. dovranno rilasciare al
contribuente  o  ad  un  suo  incaricato  copia  della  dichiarazione
controllata  ed elaborata e il prospetto di liquidazione dell'imposta
e dell'eventuale Contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
I sostituti d'imposta che prestano l'assistenza devono  integrare  la
copia  da restituire al contribuente con i dati previsti nel quadro C
del mod. 730, relativi  ai  redditi  o  somme  da  loro  direttamente
erogati.
I sostituti d'imposta che hanno anche effettuato le ritenute relative
agli acconti per il 1993 devono integrare con i dati in loro possesso
il quadro F della copia da restituire al contribuente.
Se  il  dipendente  o  il  pensionato  ha presentato la dichiarazione
utilizzando il modello inviato dall'Amministrazione finanziaria con i
dati prestampati, nella copia da restituire  al  contribuente  devono
essere  riportati direttamente i dati aggiornati, tenendo conto delle
eventuali  integrazioni  e  variazioni  apportate  dal   contribuente
stesso.  Nella predetta copia non devono essere compilati i campi del
riquadro del "Coniuge e dei familiari a carico", del quadro A  e  del
quadro  B destinati ad accogliere le variazioni e non devono comunque
essere riportati i familiari che  non  risultano  piu'  a  carico,  i
terreni e i fabbricati ceduti nel 1992 o quelli che nel 1993 non sono
da considerare produttivi di reddito.
I  dati  rilevati  dalla dichiarazione Mod. 730, integrati con quelli
relativi ai redditi corrisposti e alle ritenute operate dal sostituto
d'imposta che presta l'assistenza fiscale,  e  quelli  contenuti  nel
prospetto  di  liquidazione  devono  essere  indicati nel modello 770
presentato dal datore di lavoro o Ente pensionistico, ovvero  debbono
essere   trasmessi   all'Amministrazione   Finanziaria   su  supporto
magnetico da parte dei C.A.A.F.
Di  seguito  vengono  fornite  le  indicazioni  sulle  modalita'   di
controllo  e  di  liquidazione del Mod. 730 da parte dei sostituti di
imposta e dei C.A.A.F.
Controllo delle dichiarazioni Mod. 730 e liquidazione dell'imposta  e
del contributo al Servizio Sanitario Nazionale
Nel  capitolo  che  segue  vengono  descritti  gli  adempimenti che i
sostituti di imposta ed i Centri Autorizzati  di  Assistenza  Fiscale
devono  effettuare ai sensi dell'art. 78, comma 13, lettere b) e c) e
comma 21, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Tali adempimenti, da effettuare secondo le modalita'  previste  dagli
artt.  3  e  15,  del  D.P.R.  4  settembre 1992, n. 395 e successive
modificazioni, riguardano il controllo  formale  delle  dichiarazioni
Mod.  730, la liquidazione della relativa imposta e del contributo al
Servizio Sanitario Nazionale.
Le operazioni  di  controllo  e  di  liquidazione  vengono  descritte
seguendo l'ordine di esposizione dei quadri contenuti nel Mod. 730.
Per ogni quadro vengono riportati:
- il dettaglio dei controlli formali da operare relativamente ai dati
  comunicati dal contribuente;
- le modalita' di calcolo per la determinazione dei redditi e della
  relativa imposta;
- le modalita' di calcolo dell'eventuale contributo al Servizio
  Sanitario Nazionale.
Nello  svolgimento  delle  operazioni  di  controllo e liquidazione i
campi  del  Mod.  730  che  contengono  un  importo  debbono   essere
considerati in migliaia di lire (senza gli zeri prestampati); i campi
che  contengono  una  percentuale  debbono  essere  arrotondati  alla
seconda cifra decimale.
Per ogni quadro vengono inoltre indicati i messaggi da utilizzare per
segnalare eventuali anomalie e/o incongruenze riscontrate durante  la
fase di controllo.
La   persistenza   di   anomalie  e/o  incongruenze  descritte  nelle
istruzioni relative ai singoli quadri,  comporta  di  norma,  la  non
effettuazione  delle operazioni di liquidazione e di conguaglio degli
importi da versare o da rimborsare.
La non effettuazione  delle  operazioni  di  cui  sopra  deve  essere
comunicata  all'assistito  unitamente alla indicazione delle anomalie
e/o  incongruenze  riscontrate   tramite   i   messaggi   di   errore
precedentemente   menzionati   e  comporta  l'obbligo  da  parte  del
contribuente di ripresentare al dichiarazione dei redditi nei termini
di cui all'art. 9, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  e  con  le  modalita'
previste dall'art. 12 dello stesso decreto.
Nell'ipotesi di interruzione dell'assistenza fiscale, i dati rilevati
dalla  dichiarazione  Mod.  730,  da  riportare  nel  modello 770 dal
sostituto d'imposta ovvero da trasmettere su supporto magnetico  all'
Amministrazione da parte dei C.A.A.F., devono essere integrati con la
segnalazione delle anomalie e/o incongruenze riscontrate, seguendo le
modalita'  previste  dalle  specifiche tecniche di fornitura dei dati
allegate al decreto ministeriale di approvazione del Mod.  730  (D.M.
13 dicembre 1993).
I  campi  che  risultano incongruenti con la struttura prevista dalle
suddette specifiche tecniche debbono  essere  impostati  a  zero,  se
numerici, o a spazi, se alfabetici o alfanumerici.
 
                     ISTRUZIONI PER IL CONTROLLO
                E LA LIQUIDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
                              MOD. 730
1.    DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA DEL DICHIARANTE
1.1   Controlli da effettuare
      Codice fiscale
      Il dato deve essere sempre presente.
      Il codice fiscale deve  essere  di  16  caratteri  a  struttura
      alfanumerica;  puo'  essere,  in  alcuni  casi  (codice fiscale
      provvisorio),  di  11  caratteri  a   struttura   completamente
      numerica.  Su tale dato va effettuata la verifica del carattere
      di  controllo  secondo  le  disposizioni  contenute nel D.M. 23
      dicembre 1976, riportato in allegato.
      Cognome e Nome
      I  dati  devono  essere  sempre  presenti  ed  avere  struttura
      alfanumerica.
      Sesso
      Il   dato   deve  avere  struttura  alfabetica;  puo'  assumere
      esclusivamente  i  valori  "M"  o  "F";   in   caso   contrario
      considerare il dato assente.
      Data di nascita
      Il  dato  deve  essere  sempre presente, a struttura numerica e
      nella forma giorno, mese, anno (ggmmaaaa).
      Comune (o stato Estero) di nascita
      Il  dato  deve  essere  sempre  presente  ed  avere   struttura
      alfanumerica.
      Provincia di nascita
      Il   dato  deve  essere  sempre  presente  ed  avere  struttura
      alfabetica.
      Per la provincia verificare che sia stata utilizzata  la  sigla
      automobilistica  ("RM"  per  i soggetti nati a Roma; "EE" per i
      soggetti nati all'estero).
      Comune di residenza
      Il dato deve avere struttura alfanumerica.
      Provincia di residenza
      Il dato deve avere struttura alfabetica.
      Per la provincia verificare che sia stata utilizzata  la  sigla
      automobilistica (RM per Roma).
      C.A.P.
      Il dato deve essere di 5 caratteri e avere struttura numerica.
      Frazione, via e numero civico
      Il dato deve avere struttura alfanumerica.
      Data di variazione della residenza
      Se  il  campo  e' compilato devono esserlo anche il comune e la
      provincia di residenza, l'indirizzo e il relativo C.A.P.
      - Mese di variazione
      Il mese deve avere struttura numerica; puo' assumere  i  valori
      compresi tra 1 e 12.
      - Anno di variazione
      L'anno  deve  avere struttura numerica; i valori possibili sono
      l'anno di imposta o l'anno di presentazione.
      In assenza del mese di variazione  verificare  che  l'anno  sia
      quello di presentazione.
      Residenza variata da meno di 60 giorni
      Se  la  casella  e'  barrata  deve  essere compilata la data di
      variazione della residenza.
      Telefono
      Il dato deve avere struttura numerica.
      Stato civile
      Se il dato e' presente verificare  che  sia  barrata  una  sola
      delle  caselle  previste  nel  modello 730 (1, 2, 3, 4 o 5); in
      caso contrario il dato e' da considerare assente.
1.2   Anomalie ed incongruenze
      Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate sulla base  dei
      controlli precedentemente descritti relativi a:
      - codice fiscale
      - cognome e nome
      - data, comune e provincia di nascita
      - variazione della residenza anagrafica (Comune e provincia,
        frazione,  via  e  numero  civico, variazione di residenza da
        meno di 60 giorni)
      devono essere comunicate al contribuente mediante il  messaggio
      "Dati  anagrafici  o  di  residenza  del dichiarante mancanti o
      errati".
2.    CONIUGE E FAMILIARI A CARICO
2.1   Controlli da effettuare
      Per ogni rigo compilato del riquadro  "Coniuge  e  familiari  a
      carico" verificare:
      - se e' barrata la casella "F" della relazione di parentela, la
        presenza dei mesi a carico e la misura della detrazione;
      - se e' barrata la casella "A" della relazione di parentela, la
        presenza dei mesi a carico.
      Relazione di parentela
      Verificare  che  per  ogni  rigo  relativo  ai  figli  o  altri
      famigliari del  quadro  sia  barrata  una  sola  delle  caselle
      previste  (F  o A); in caso contrario il dato e' da considerare
      assente.
      Codice fiscale
      Il codice fiscale deve  essere  di  16  caratteri  a  struttura
      alfanumerica.
      Puo' essere, in alcuni casi (codice fiscale provvisorio), di 11
      caratteri a struttura completamente numerica.
      Se   lo  stesso  codice  fiscale  e'  indicato  su  piu'  righe
      verificare che la somma dei relativi  mesi  a  carico  non  sia
      superiore a 12.
      Mesi a carico
      Il  dato deve avere struttura numerica e puo' assumere i valori
      compresi tra 1 e 12.
      Misura delle detrazioni
      Il dato deve avere struttura numerica.
      Se come relazione di parentela e' stata barrata la casella  "F"
      il dato puo' assumere i valori 1, 2 e 3.
      Se  come relazione di parentela e' stata barrata la casella "A"
      nel campo puo' essere indicata  una  percentuale  inferiore  al
      100%,  se  e'  indicata  una percentuale del 100% il dato e' da
      considerare assente.
      Variazioni
      Questa colonna  deve  essere  compilata  dai  contribuenti  che
      utilizzano  il modello inviato dall'Amministrazione finanziaria
      per indicare le  eventuali  variazioni  relativamente  ai  dati
      prestampati.
      In  tal  caso,  il campo mesi a carico puo' essere barrato, per
      indicare che il familiare in oggetto non e' piu' a carico.
2.2   Anomalie ed incongruenze
      Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate sulla base  dei
      controlli precedentemente descritti relativi a:
      - relazione di parentela
      - mesi a carico
      - misura delle detrazioni (ad eccezione dei casi in cui per gli
        altri  familiari  a  carico e' stata indicata una percentuale
        del 100%)
      - variazione mesi a carico
      - variazione misura delle detrazioni
      devono essere comunicate al contribuente mediante il  messaggio
      "Dati del coniuge o dei familiari a carico mancanti o errati".
3     REDDITI DEI TERRENI (Quadro A)
3.1   Controlli da effettuare
      I controlli devono essere effettuati relativamente ad ogni rigo
      del Quadro A compilato.
      Reddito dominicale
      Il dato deve avere struttura numerica.
      Titolo
      Deve  essere  sempre  presente e avere struttura numerica; puo'
      assumere i valori 1, 2, 3 o 4 (vedere tabella 1 in allegato).
      Reddito agrario
      Il dato deve avere struttura numerica.
      Possesso
      Giorni: il dato deve essere sempre presente e  avere  struttura
      numerica.
      Puo' assumere valori compresi tra 1 e 365.
      Per  gli immobili indicati su piu' righi, il totale dei periodi
      di possesso non puo' superare 365.
      Percentuale: il  dato  deve  essere  sempre  presente  e  avere
      struttura numerica.
      Nel campo deve essere indicata una percentuale non superiore al
      100%.
      Canone di affitto in regime vincolistico
      Deve  essere presente solo se il campo "Titolo" (col. 2) assume
      il valore 2.
      Il dato deve avere struttura numerica.
      Casi particolari
      Il dato deve avere struttura numerica e puo' assumere i  valori
      da 1 a 3 (vedere tabella 2 in allegato).
      Se  il  campo  assume il valore 3 il campo titolo puo' assumere
      esclusivamente i valori 1 o 4.
      Variazioni dei redditi dei terreni
      Questo  riquadro  deve  essere  compilato  dai contribuenti che
      utilizzano il modello inviato dall'Amministrazione  finanziaria
      per indicare le eventuali variazioni dei dati prestampati.
      In  tal  caso,  il campo giorni di possesso puo' essere barrato
      per indicare terreni ceduti nel  corso  del  1992  e  non  piu'
      posseduti  nel  1993  o  che non sono considerati produttivi di
      reddito imponibile (ad esempio:  terreni  adibiti  a  parchi  e
      giardini   aperti   al  pubblico  o  la  cui  conservazione  e'
      riconosciuta di pubblico interesse).
3.2   Anomalie ed incongruenze
      Le  anomalie  e/o  incongruenze  individuate  sulla  base   dei
      controlli  precedentemente  descritti  sui  dati  contenuti nel
      Quadro A devono essere comunicate al contribuente  mediante  il
      messaggio  "Dati  relativi  al  Quadro  A - Redditi dei terreni
      mancanti o errati".
3.3   Modalita' di calcolo
3.3.1 Determinazione del reddito dominicale
      a) Il reddito dominicale e' determinato nel modo seguente:
         Quota spettante del reddito dominicale =
         Reddito dominicale (col. 1) x Giorni di possesso (col. 4)  /
         365 x Percentuale di possesso (col. 5) / 100.
      b) Se il campo "Titolo" (col. 2) assume il valore 2 calcolare
         la quota spettante del Canone di affitto come segue:
         Canone  di  affitto (col. 6) x Percentuale di possesso (col.
         5) / 100.
         Se la quota spettante del Canone  di  affitto  e'  inferiore
         all'80%   della   quota  spettante  del  reddito  dominicale
         calcolato secondo quanto descritto alla  precedente  lettera
         a),  il  reddito e' dato dalla quota spettante del Canone di
         affitto,  altrimenti  dalla  quota  spettante  del   reddito
         dominicale di cui alla precedente lettera a).
      c) se il campo "Titolo" (col. 2) assume il valore 4 il reddito
         dominicale e' zero.
         Se i dati relativi ad uno stesso terreno sono stato indicati
         su piu' righi (casella di colonna 8 barrata) e nella colonna
         2 di almeno un rigo e' stato indicato il codice 2:
         1) determinare il totale delle quote del reddito dominicale
            calcolate  per ciascun rigo secondo quanto descritto alla
            precedente lettera a);
         2) determinare il totale delle quote del canone di affitto
            calcolate per ciascun rigo secondo quanto descritto  alla
            precedente lettera b);
         3)  se  il  totale  delle  quote  del  canone  di affitto e'
         inferiore
            all'80% del totale delle quote del reddito dominicale  il
            reddito  e'  dato  dal  totale  delle quote dei canoni di
            affitto, in caso contrario e' pari al totale delle  quote
            del reddito dominicale.
3.3.1.1 Casi particolari
      Qualora  risulti impostato il campo "Casi particolari" (col. 7)
      il reddito dominicale determinato come sopra descritto:
      - e' ridotto al 30% se il campo assume il valore 1;
      - e' ridotto a zero se il campo assume il valore 2.
      Se i dati relativi ad uno stesso terreno sono stati indicati in
      piu'  righi  e  nella  colonna  7 sono riportati codici diversi
      procedere come di seguito descritto.
      Calcolare la quota relativa al singolo rigo,  proporzionalmente
      al corrispondente periodo di possesso, come segue:
                                  Reddito dominicale complessivo
                                  del terreno (calcolato come
                                  descritto al punto 3.3.1) x
                                  Giorni di possesso del singolo rigo
Quota relativa   =            _______________________________________
al singolo rigo                  Giorni di possesso totali
      Applicare a ciascuna quota di reddito relativa ai singoli righi
      cosi'  ottenuta la riduzione corrispondente al caso particolare
      evidenziato nella colonna 7.
      Calcolare il reddito del terreno  sommando  rispettivamente  le
      singole quote di reddito opportunamente ridotte.
3.3.1.2 Reddito dominicale totale
      La  somma dei redditi dominicali cosi' determinati va riportata
      nel rigo 1 del Riepilogo dei redditi del Mod. 730-3  "Prospetto
      di liquidazione".
3.3.2 Determinazione del reddito agrario
      Se  il campo "Titolo" (col. 2) assume i valori 2 o 3 il reddito
      agrario e' zero.
      Il reddito agrario e' determinato nel modo seguente:
      Quota spettante del reddito agrario = Reddito agrario (col.  3)
      x  Giorni  di possesso (col. 4) / 365 x Percentuale di possesso
      (col. 5) / 100.
3.3.2.1 Casi particolari
      Se risulta impostato il campo "Casi particolari"  (col.  7)  il
      reddito agrario:
      - e' ridotto al zero se il campo assume i valori 1 o 2;
      - e' pari a:
      Reddito agrario (col. 3) x Giorni di possesso (col. 4) / 365 se
      il campo assume il valore 3.
3.3.2.2 Reddito agrario totale
      La  somma dei redditi agrari cosi' determinati va riportata nel
      rigo 2 del Riepilogo dei redditi del Mod. 730-3  "Prospetto  di
      liquidazione".
4     REDDITI DEI FABBRICATI (Quadro B)
4.1   Controlli da effettuare
      I controlli devono essere effettuati relativamente ad ogni rigo
      del Quadro B compilato.
      Per ogni rigo compilato la rendita deve essere sempre presente.
      Rendita
      Il dato deve avere struttura numerica.
      In  caso  di  dati  di  uno  stesso fabbricato indicati su piu'
      righi, la rendita deve essere la stessa per ogni rigo.
      Utilizzo
      Il  campo  deve  essere  sempre  presente  e  avere   struttura
      numerica.    Puo'  assumere  i  valori  da  1 a 5 o il valore 9
      (vedere tabella 3 in allegato).
      Il valore 1 puo' comparire in relazione a piu' di un fabbricato
      esclusivamente se la somma dei rispettivi  giorni  di  possesso
      non supera 365.
      Il  valore 5 puo' essere presente esclusivamente se e' presente
      almeno un fabbricato per il quale e' indicato il valore 1.
      In tal caso il periodo di possesso di ciascuna  pertinenza  non
      puo'  essere  superiore  a quello indicato complessivamente per
      l'abitazione principale.
      Possesso
      Giorni: il dato deve essere sempre presente e  avere  struttura
      numerica.
      Puo' assumere un valore compreso tra 1 e 365.
      Per  i fabbricati indicati su piu' righi, il totale dei periodi
      di possesso non puo' superare 365.
      Percentuale: il  dato  deve  essere  sempre  presente  e  avere
      struttura numerica.
      Nel campo deve essere indicata una percentuale non superiore al
      100%.
      Reddito effettivo
      Se  il campo "Utilizzo" (col. 2) assume i valori 3 o 4 il campo
      deve essere sempre presente.
      Non deve essere presente negli altri casi.
      Il dato deve avere struttura numerica.
      Variazioni dei redditi dei fabbricati
      Questo riquadro deve  essere  compilato  dai  contribuenti  che
      utilizzano  il modello inviato dall'Amministrazione finanziaria
      per indicare le eventuali variazioni dei dati prestampati.
      In tal caso, il campo giorni di possesso  puo'  essere  barrato
      per  indicare  fabbricati  ceduti nel corso del 1992 e non piu'
      posseduti nel 1993 o che non  sono  considerati  produttivi  di
      reddito  imponibile  (ad  esempio:  fabbricati destinati ad usi
      culturali,  fabbricati  anche  ad  uso  diverso  da  quello  di
      abitazione   per   i   quali  sono  state  rilasciate  licenze,
      concessioni  o   autorizzazioni   per   restauro,   risanamento
      conservativo   o  ristrutturazione  edilizia  limitatamente  al
      periodo  di  validita'  del  provvedimento  durante  il   quale
      l'unita' immobiliare non e' comunque utilizzata).
      Casi particolari
      Il dato deve avere struttura numerica.
      Puo' assumere i valori 1 o 2.
      I valore 1 puo' essere presente solo se nel campo "Utilizzo" e'
      indicato il valore 9.
4.2   Anomalie ed incongruenze
      Eventuali  anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei
      controlli precedentemente  descritti  sui  dati  contenuti  nel
      Quadro  B  devono essere comunicate al contribuente mediante il
      messaggio "Dati relativi al Quadro B - Redditi  dei  fabbricati
      mancanti o errati".
4.3   Modalita' di calcolo
      Le  modalita'  di  calcolo  del  reddito  dei  fabbricati  sono
      diversificate  in  funzione  del  valore  assunto   dai   campi
      "Utilizzo" (col. 2) e "Casi particolari" (col. 6).
4.3.1 Dati dello stesso fabbricato indicati su un solo rigo
      Campo "Utilizzo" impostato ad 1, 5 e 9
      Il  reddito  corrisponde  alla  quota  di  rendita  determinata
      secondo le modalita' di seguito descritte:
      a) Rendita (col. 1) x Giorni di possesso (col. 3) / 365 x
         Percentuale di possesso (col. 4) /100.
      Campo "Utilizzo" impostato a 2
      Il  reddito  e'  determinato  secondo  le  modalita' di seguito
      indicate:
      b) (Rendita (col. 1) x Giorni di possesso (col. 3) / 365 x
         Percentuale di possesso (col. 4) / 100) x 4/3.
      Campo "Utilizzo" impostato a 3
      Il reddito corrisponde al maggiore  tra  la  Quota  di  rendita
      calcolata come alla precedente lettera a) e la quota di reddito
      effettivo  calcolata  come  segue: Reddito effettivo (col. 5) x
      Percentuale di possesso (col. 4) / 100.
      Campo "Utilizzo" impostato a 4
      c) Il reddito e' determinato secondo le  modalita'  di  seguito
      indicate:
      d)  Reddito  effettivo (col. 5) x Percentuale di possesso (col.
      4) / 100.
4.3.2 Dati dello stesso fabbricato indicati su piu' righi
      Di seguito vengono esposte le modalita' per  la  determinazione
      del  reddito  quando  i  dati relativi ad uno stesso fabbricato
      sono indicati su piu' righi.
      Se per  nessuno  dei  righi  che  si  riferiscono  allo  stesso
      fabbricato  e'  impostata  la  colonna 5 "Reddito effettivo" il
      reddito del fabbricato  e'  dato  dal  totale  delle  quote  di
      rendita  calcolate  come descritto alle precedenti lettere a) e
      b).
4.3.2.1 Presenza del "Reddito effettivo"
      Se la colonna 5  "Reddito  effettivo"  di  almeno  un  rigo  e'
      impostata, per ciascun rigo occorre determinare:
      - la Quota di rendita calcolata secondo quanto descritto alla
        precedente lettera a) del punto 4.3.1, se il campo "Utilizzo"
        assume i valori 1, 3, 4, 5 o 9;
      - la Quota di reddito calcolato secondo quanto descritto alla
        precedente lettera b) del punto 4.3.1, se il campo "Utilizzo"
        assume il valore 2;
      - la Quota di reddito effettivo calcolata come segue:
        Reddito effettivo (col. 5) x Percentuale di possesso (col. 4)
        / 100, se il campo "Utilizzo" assume i valori 3 o 4;
      - il totale delle quote di rendita e delle quote di reddito
        effettivo.
      Se  nel campo "Utilizzo" (col. 2) di almeno un rigo e' indicato
      il codice 3 il reddito e' dato dal maggiore tra il totale delle
      quote di rendita e il totale delle quote di reddito effettivo.
      Se nel campo "Utilizzo" (col. 2) di almeno un rigo e'  indicato
      il  codice  4  e  il  reddito e' dato dal totale delle quote di
      reddito effettivo.
      In caso di contemporanea presenza del codice 4 e del  codice  3
      nelle  colonne  2  dei diversi righi, il reddito e' determinato
      secondo quanto previsto in relazione al codice 3.
4.3.3   Casi particolari
      Se il campo "Casi particolari" (col. 6) e' impostato  a  1,  il
      reddito dei fabbricati e' ridotto a zero.
      Se  il  campo  e'  impostato a 2 il reddito del fabbricato deve
      essere  utilizzato  per  l'esatto  calcolo   della   deduzione,
      prevista  dal  Piano  Energetico  Nazionale  a  fronte di spese
      sostenute per il contenimento dei consumi  energetici  indicata
      al  rigo  E13  (vedere  istruzioni  al riguardo al punto 8.3.2,
      lettera b).
4.3.4 Deduzione per il fabbricato utilizzato come abitazione
      principale e relative pertinenze
      Se vi sono fabbricati  utilizzati  come  abitazione  principale
      (campo  "Utilizzo"  impostato  ad  1)  deve essere calcolata la
      deduzione prevista per tali  fabbricati  e  le  loro  eventuali
      pertinenze.
      La deduzione deve essere calcolata come segue:
      Deduzione  =  1.000.000  x  Giorni di possesso (col. 3) / 365 x
      Percentuale di possesso (col. 4) / 100.
      Se il fabbricato e' indicato su piu' righi oppure sono presenti
      piu' fabbricati con il campo "Utilizzo" impostato ad 1:
      - i Giorni di possesso si intendono pari al totale dei giorni
        indicati nella colonna 3 dei diversi righi  per  i  quali  e'
        stato indicato 1 nel campo "Utilizzo";
      - la Percentuale di possesso e' pari alla media ponderata delle
        percentuali  indicate nella colonna 4 dei diversi righi per i
        quali e' stato indicato 1  nel  campo  "Utilizzo",  calcolata
        sommando il prodotto delle diverse percentuali per i relativi
        giorni  di  possesso e dividendo tale risultato per il totale
        dei giorni di possesso indicati nella colonna 3  dei  diversi
        righi.
      Nel  calcolare  la  deduzione  non  devono essere considerati i
      fabbricati che pur essendo  stati  utilizzati  come  abitazione
      principale per una parte dell'anno devono essere assoggettati a
      tassazione  sulla  base  del  reddito effettivo (secondo quanto
      descritto al punto 4.3.2.1).
4.3.5 Reddito dei fabbricati totale
      Calcolare il totale dei redditi dei fabbricati determinati come
      descritto nei precedenti punti 4.3.1, 4.3.2 e 4.3.3.
      Calcolare la somma dei redditi dei fabbricati  utilizzati  come
      abitazione   principale  e  delle  relative  pertinenze  (campo
      "Utilizzo" uguale a 1 e 5), esclusi quelli che  debbono  essere
      assoggettati a tassazione in base al reddito effettivo.
      Se il fabbricato e' stato utilizzato come abitazione principale
      solo  per una parte dell'anno, va considerata esclusivamente la
      quota di reddito relativa al periodo  per  il  quale  e'  stato
      utilizzato come abitazione principale.
      Sottrarre al totale dei redditi dei fabbricati il minore tra la
      Deduzione  calcolata  secondo  quanto  descritto  al precedente
      punto 4.3.4 e la somma dei redditi  dei  fabbricati  utilizzati
      come   abitazione   principale  e  delle  relative  pertinenze,
      calcolata come sopra descritto.
      Riportare infine il risultato nel  rigo  3  del  Riepilogo  dei
      redditi del Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".
 
5     REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI (Quadro C)
5.1   Controlli da effettuare
      I controlli devono essere effettuati relativamente ad ogni rigo
      del Quadro C compilato.
      Se l'assistenza e' fornita da un C.A.A.F. almeno un rigo  della
      sezione I del quadro C deve essere compilato.
      Per ogni rigo compilato deve essere sempre presente il reddito.
5.1.1 Sez. I - Lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 47,
      comma 1, lettera a), c), d), e), 1) del T.U.I.R.
      Redditi
      Il dato deve avere struttura numerica.
      Ritenute
      Il dato deve avere struttura numerica.
      Rapporti iniziati e/o cessati nell'anno
      - Inizio (giorno, mese): i dati devono essere a struttura
        numerica e nella forma giorno, mese (ggmm).
      -  Fine  (giorno,  mese):  I  dati  devono  essere  a struttura
      numerica e
        nella forma giorno, mese (ggmm).
      La data di fine rapporto deve  essere  maggiore  di  quella  di
      inizio.
5.1.2 Sez. II - Assimilati di cui all'art. 47, comma 1, lettere f),
      g), h), i) dei T.U.I.R.
      Redditi
      Il dato deve avere struttura numerica.
      Ritenute
      Il  dato  deve  avere struttura numerica e deve essere presente
      solo se sono presenti i redditi.
5.1.3 Dati per la determinazione del Contributo al Servizio
      Sanitario Nazionale
      Ammontare Imponibile
      Il dato deve avere struttura numerica.
      Redditi non assoggettati a C.S.S.N.
      Il dato deve avere struttura numerica.
5.2   Anomalie e/o incongruenze
      Le  anomalie  e/o  incongruenze  individuate  sulla  base   dei
      controlli precedentemente descritti sui dati relativi a:
      - redditi
      - ritenute
      - rapporti iniziati o cessati nell'anno
      - assenza di redditi di lavoro dipendente di cui alla
        Sezione I del quadro C, ad eccezione di quelli che non devono
        essere  indicati dal contribuente, perche' erogati e indicati
        dal sostituto che presta l'assistenza fiscale
      devono essere comunicate al contribuente mediante il  messaggio
      "Dati  relativi  al  Quadro  C  -  Redditi di lavoro dipendente
      mancanti o errati".
5.3   Modalita' di calcolo
      Relativamente  alle Sezioni I e II la somma dei redditi e delle
      ritenute va riportata rispettivamente nel rigo 4  del  riquadro
      "Riepilogo  dei  redditi"  e  nel rigo 18 del riquadro "Calcolo
      dell'IRPEF" del Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".
      Nei predetti righi 4 e 18 vanno anche riportati gli importi dei
      redditi corrisposti e delle ritenute operate  direttamente  dal
      datore  di  lavoro o Ente pensionistico che presta l'assistenza
      fiscale; i suddetti redditi e ritenute  vanno  anche  riportati
      nel  quadro  C della copia della dichiarazione da restituire al
      contribuente.
      I  sostituti  di  imposta  che  prestano  l'assistenza  fiscale
      dovranno   sommare   agli   eventuali  importi  dichiarati  dal
      contribuente  nel  rigo  C8  del   modello   730,   l'ammontare
      imponibile ai fini del C.S.S.N. e i redditi non assoggettati al
      contributo  per  il  S.S.N.  relativi  agli  emolumenti da loro
      erogati.
      Tali somme dovranno essere riportate nel medesimo rigo C8 della
      copia della dichiarazione da restituire al contribuente.
6.    DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERA' IL CONGUAGLIO
      Il controllo del presente riquadro deve essere effettuato  solo
      in caso di assistenza da parte di un C.A.A.F..
6.1   Controlli da effettuare
      Cognome o Denominazione del sostituto d'imposta
      Il  dato  deve  essere  sempre  presente e deve avere struttura
      alfanumerica.
      Nome
      Se  il  codice  fiscale  e'  di  16   caratteri   a   struttura
      alfanumerica,  il dato deve essere sempre presente e deve avere
      struttura alfanumerica.
      Codice fiscale
      Il dato deve essere sempre presente.
      Il codice fiscale deve essere di 16 caratteri e avere struttura
      alfanumerica  o  di  11  caratteri  a  struttura  completamente
      numerica.
      Su  tale  dato  va  effettuata  la  verifica  del  carattere di
      controllo  secondo  le  disposizioni  contenute  nel  D.M.   23
      dicembre 1976, riportato in allegato.
      Comune
      Il   dato  deve  essere  sempre  presente  ed  avere  struttura
      alfanumerica.
      Provincia
      Il  dato  deve  essere  sempre  presente  ed  avere   struttura
      alfabetica.
      Per  la  Provincia verificare che sia stata utilizzata la sigla
      automobilistica (RM per Roma).
      C.A.P.
      Il dato deve essere di 5 caratteri a struttura numerica.
      Indirizzo
      Il  dato  deve  essere   sempre   presente   ed   a   struttura
      alfanumerica.
6.2   Anomalie ed incongruenze
      Eventuali  anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei
      controlli precedentemente descritti sui dati relativi a:
      - cognome o denominazione
      - nome (in caso di codice fiscale di 16 caratteri)
      - codice fiscale
      -  comune e provincia di domicilio fiscale
      - indirizzo
      devono  essere comunicate al contribuente mediante il messaggio
      "Dati del sostituto d'imposta mancanti o errati".
7. ALTRI REDDITI (Quadro D)
7.1 Controlli da effettuare
      I controlli devono essere effettuati relativamente ad ogni rigo
      del Quadro D compilato.
      Per ogni rigo compilato il reddito deve essere sempre presente.
      Redditi e somme percepite
      Il dato deve avere struttura numerica.
      Crediti di imposta
      Il dato deve avere struttura numerica.
      Verificare che il credito non sia superiore ai nove  sedicesimi
      del  Reddito  (col.  1); se superiore deve essere ricondotto al
      suddetto limite.
      In tal caso deve esserne  data  comunicazione  al  contribuente
      mediante  apposito  messaggio  nel  quale  deve essere indicato
      l'importo originariamente indicato dal contribuente.
      Spese
      Il dato deve avere struttura numerica.
      Verificare che le spese non siano superiori  al  reddito  (col.
      1), se superiori vanno ricondotte a tale limite.
      In  tal  caso  deve  esserne data comunicazione al contribuente
      mediante apposito messaggio  nel  quale  deve  essere  indicato
      l'importo originariamente indicato dal contribuente.
      Ritenute d'acconto
      Il dato deve avere struttura numerica.
      Imposte ed oneri rimborsati
      Il dato dei righi D6 e D7 deve avere struttura numerica.
7.2   Anomalie e/o incongruenze
      Eventuali  anomalie e/o incongruenze Individuate sulla base dei
      controlli precedentemente  descritti  sui  dati  contenuti  nel
      Quadro  D  devono essere comunicate al contribuente mediante il
      messaggio "Dati relativi al Quadro D'Altri redditi  mancanti  o
      errati".
7.3 Modalita' di calcolo
      Reddito
      Il  reddito  deve  essere  determinato  sommando gli importi di
      colonna 1 dal rigo D1 al rigo D5 e sottraendo da tale risultato
      l'importo di colonna 2 del  rigo  D5,  il  5%  dell'importo  di
      colonna  1   del rigo D2 e il 25% dell'importo di colonna 1 del
      rigo D4.
      Il reddito cosi' determinato deve essere riportato nel  rigo  5
      del  riquadro "Riepilogo dei redditi" contenuto nel Mod.  730-3
      "Prospetto di liquidazione".
      Si evidenzia  che  i  dati  esposti  nei  righi  D6  e  D7  non
      concorrono  alla determinazione del reddito complessivo ai fini
      IRPEF.
      Ritenute
      Le ritenute devono essere determinate sommando gli  importi  di
      colonna 3 dei righi da D1 a D5.
      Le ritenute cosi' determinate devono essere sommate a quelle di
      lavoro dipendente e riportate nel rigo 18 del riquadro "Calcolo
      dell'IRPEF"    contenuto   nel   Mod.   730-3   "Prospetto   di
      liquidazione".
      Crediti di imposta
      I crediti di imposta di colonna 2 del rigo D1  vanno  riportati
      nel rigo 7 del riquadro "Calcolo dell'IRPEF" contenuto nel Mod.
      730-3 "Prospetto di liquidazione"; lo stesso risultato va anche
      riportato  nel  successivo  rigo  19  unitamente agli eventuali
      crediti per imposte pagate all'estero.
      Deduzioni
      Le  deduzioni  applicate  ai  righi  D2  e  D4  debbono  essere
      comunicate  al  contribuente  mediante il messaggio: "Deduzione
      relativa al rigo D.: L. ....000".
8.    ONERI (Quadro E)
8.1   Controlli da effettuare
      Importi
      Per ogni rigo compilato il dato deve avere struttura numerica.
8.2   Anomalie ed incongruenze
      Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate sulla base  dei
      controlli precedentemente descritti devono essere comunicate al
      contribuente mediante il messaggio "Dati relativi al Quadro E -
      Oneri mancanti o errati".
8.3   Modalita' di calcolo
8.3.1  Sez.  I  -  Oneri per i quali e' riconosciuta la detrazione di
imposta
      a) Spese mediche di rigo E1 e E2
      Gli importi di rigo E1 e E2 concorrono nella loro  interezza  a
      formare la base di calcolo delle detrazioni per gli oneri.
      b) Interessi passivi per mutui su immobili adibiti ad
         abitazione principale di rigo E3
         L'importo di rigo E3 non puo' superare Lit. 7.000.000;
         pertanto,   se   il   contribuente  ha  indicato  una  somma
         superiore, l'importo di tale rigo deve essere  riportato  al
         suddetto   limite  comunicandolo  al  contribuente  mediante
         apposito messaggio nel quale deve essere indicato  l'importo
         originariamente indicato dal contribuente.
      c) Interessi passivi per mutui su immobili di rigo E4
         Se  al  rigo  E3 non e' indicato alcun importo, l'importo di
         rigo E4 non puo' superare Lire  4.000.000;  pertanto  se  il
         contribuente  ha  indicato  una somma superiore l'importo di
         tale rigo deve essere riportato al suddetto limite.
         Se l'importo  indicato  al  rigo  E3  e'  superiore  a  Lire
         4.000.000,  l'importo  di  rigo  E4 non puo' concorrere alla
         base per il calcolo della detrazione, pertanto  deve  essere
         ricondotto a zero.
         Se  l'importo  indicato  al  rigo  E3  e'  inferiore  a lire
         4.000.000, il totale degli importi di rigo E3 e di rigo
         E4 non puo' comunque  essere  superiore  a  lire  4.000.000,
         pertanto  l'importo  di  rigo  E4 deve essere opportunamente
         ridotto, in modo che la somma dei due righi  non  superi  il
         suddetto limite.
         In caso di abbattimento dell'importo di rigo E4 deve esserne
         data   comunicazione   al   contribuente  mediante  apposito
         messaggio  nel  quale   deve   essere   indicato   l'importo
         originariamente indicato dal contribuente.
      d) Interessi passivi per mutui agrari di rigo E5
         L'importo di rigo E5 non puo' essere superiore al totale dei
         redditi   dei  terreni  (dominicali  e  agrari)  dichiarati,
         pertanto se il contribuente ha indicato una somma  superiore
         l'importo  di  tale  rigo  deve essere riportato al suddetto
         limite.
         In tal caso deve esserne data comunicazione al  contribuente
         mediante  apposito  messaggio nel quale deve essere indicato
         l'importo originariamente indicato dal contribuente.
      e) Assicurazioni e contributi volontari di rigo E6
         L'importo del  rigo  E6  non  puo'  comunque  superare  Lire
         2.500.000;   pertanto,   in   caso  contrario,  deve  essere
         riportato a tale limite.
         In tal caso deve esserne data comunicazione al  contribuente
         mediante  apposito  messaggio nel quale deve essere indicato
         l'importo originariamente indicato dal contribuente.
      f) Spese funebri di rigo E7
         L'importo di rigo E7 concorre nella sua interezza a  formare
         la base di calcolo delle detrazioni per gli oneri.
      g) Spese per la frequenza di corsi di istruzione ed altri
         oneri per i quali spetta la detrazione dei righi E8 ed E9
         Gli  importi  dei  righi  E3  ed  E9  concorrono  nella loro
         interezza a formare la base di calcolo delle detrazioni  per
         gli oneri.
         La  detrazione per Oneri di cui al rigo 15 del Mod. 730-3 e'
         pari al 27% del totale degli oneri  determinati  come  sopra
         descritto.
8.3.2 Sez. II - Oneri deducibili dal reddito complessivo
      a) Contributi in favore delle comunita' ebraiche di rigo E11
         L'importo  di  rigo E11 non puo' superare ii 10% del reddito
         complessivo di rigo 6 del Mod. 730-3 e, in ogni  caso,  Lire
         7.500.000;  pertanto,  se  il  contribuente  ha indicato una
         somma superiore, l'importo di rigo E11 deve essere riportato
         entro i suddetti limiti.
         In tal caso deve esserne data comunicazione al  contribuente
         mediante  apposito  messaggio nel quale deve essere indicato
         l'importo originariamente indicato dal contribuente.
      b) Deduzione per il piano energetico nazionale di rigo E13
         Il rigo E13 deve essere compilato solo se nel quadro  B  per
         almeno un fabbricato e' stato indicato "2" nella col.  6 dei
         "Casi particolari".
         L'importo  di  rigo  E13  non  puo' superare l'ammontare dei
         redditi  (calcolati  secondo  le  modalita'   indicate   nel
         precedente capitolo 4.3) dei fabbricati per i quali e' stato
         indicato  "2"  nella  colonna  6  dei "Casi particolari" del
         quadro B, in caso contrario va riportato a detto limite.
         In tal caso deve esserne data comunicazione al  contribuente
         mediante  apposito  messaggio nel quale deve essere indicato
         l'importo originariamente indicato dal contribuente.
         Per i fabbricati utilizzati come  abitazione  principale  il
         reddito  si intende al lordo della deduzione di cui al punto
         4.3.4.
         Per  i  fabbricati  tenuti  a  disposizione  il  reddito  va
         considerato al netto della maggiorazione di un terzo.
      c) Contributi per i paesi in via di sviluppo di rigo E14
         L'importo di rigo E14 non puo' superare il  2%  della  somma
         del  reddito  complessivo  di  rigo  6  del Mod.730/3. Se il
         contribuente ha indicato una somma superiore,  l'importo  di
         rigo E14 deve essere ricondotto a tale limite.
         In  tal caso deve esserne data comunicazione al contribuente
         mediante apposito messaggio nel quale deve  essere  indicato
         l'importo originariamente indicato dal contribuente.
      d) Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori,
         erogazioni liberali a favore di istituzione religiose, spese
         mediche  e  di  assistenza  dei portatori di handicap per la
         parte che eccede L. 500.000 ed altri  oneri  deducibili  dal
         reddito complessivo (righi E10, E12, E15 ed E16).
      Gli  importi  di  tali  oneri concorrono a costituire il totale
      degli oneri deducibili nella loro interezza.
      La somma degli  oneri  indicati  dal  rigo  E10  al  rigo  E16,
      determinati  come  sopra,  va riportata nel rigo 8 del riquadro
      "Calcolo   dell'"IRPEF"   del   Mod.   730-3   "Prospetto    di
      liquidazione"
 
9.    ALTRI DATI (Quadro F)
9.1   Controlli da effettuare
      I controlli devono essere effettuati relativamente ad ogni rigo
      compilato.
9.2   Sez. I - versamenti di acconto effettuati nell'anno 1993
      Data del versamento
      Il dato deve avere struttura numerica  e  nella  forma  giorno,
      mese, anno (ggmmaa).
      Codice del versamento
      Il dato deve avere struttura numerica.
      Importo del versamento
      Il dato deve avere struttura numerica.
9.3   Sez. II - Eccedenze di imposta risultanti dalla precedente
      dichiarazione
      Gli importi devono avere struttura numerica.
9.4   Sez. III - Acconti per il 1994
      Gli importi devono avere struttura numerica.
      Verificare  che  non  sia  stata  contemporaneamente barrata la
      casella e indicato il relativo importo.
9.5   Sez. IV - Dati relativi ai redditi prodotti all'estero
      I  dati  devono  avere  struttura  numerica  e  possono  essere
      presenti  solo se e' stato compilato dal contribuente il quadro
      C Sez. I e/o il quadro D (righi da D1 a D5).
9.6   Sez. V - Quota fissa individuale annua per l'assistenza
      medica di base
      Data del versamento
      Il dato deve avere struttura numerica e deve essere nella forma
      giorno, mese, anno (ggmmaa).
      Importo del versamento
      Il dato deve avere struttura numerica.
9.7   Anomalie e/o incongruenze
      Le  anomalie  e/o  incongruenze  individuate  sulla  base   dei
      controlli precedentemente descritti sui dati relativi a:
      - importo dei versamenti di acconto IRPEF e al contributo
        al Servizio Sanitario Nazionale effettuati nel 1993;
      - eccedenze IRPEF ed ILOR risultanti dalla precedente
        dichiarazione
      - redditi prodotti all'estero;
      - quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di
        base;
      - versamenti di acconto richiesti in misura inferiore
      devono  essere comunicate al contribuente mediante il messaggio
      "Dati relativi al Quadro F mancanti o errati".
9.8   Modalita' di calcolo
      La somma degli importi di rigo F1 (colonne 3 e 6) e la somma di
      quelli  di  rigo  F2  (colonne   3   e   6)   vanno   riportate
      rispettivamente  nei righi 22 e 26 del Mod. 730-3 "Prospetto di
      liquidazione".
      Gli   importi  "IRPEF"  e  "CONTRIBUTO  AL  SERVIZIO  SANITARIO
      NAZIONALE" della Sez. III vanno utilizzati per il calcolo della
      prima e seconda rata di acconto secondo le modalita'  descritte
      nel successivo punto 11.
10.   LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA E DEL CONTRIBUTO AL SERVIZIO
      SANITARIO NAZIONALE E COMPILAZIONE DEL MOD. 730-3 "PROSPETTO DI
      LIQUIDAZIONE"
10.1  Dati identificativi del sostituto d'imposta o del C.A.A.F. e
      dei dichiaranti
      Sostituto d'imposta
      Indicare:
      - il codice fiscale, il cognome e il nome, se trattasi di
        persona fisica;
      - il codice fiscale e la denominazione se trattasi di
        persona  giuridica  o  societa' di persone o soggetti ad esse
        equiparate.
      C.A.F.F.
      Indicare il codice fiscale, la denominazione  e  il  numero  di
      iscrizione  all'"Albo  dei  Centri  autorizzati  di  assistenza
      fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati" o all'"Albo dei
      Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale alle imprese" (in caso
      di convenzione).
      Dichiaranti
      Riportare  il  codice  fiscale,  il  cognome  e  il  nome   del
      dichiarante  e, in caso di dichiarazione congiunta, del coniuge
      dichiarante, rilevati dal Mod. 730.
10.2  Riepilogo dei redditi
      Al  rigo  1  devono  essere  riportati  i  totali  dei  redditi
      dominicali   dei  terreni,  determinati  sulla  base  dei  dati
      rilevati dal Quadro A del Mod. 730.
      Al rigo 2 devono essere riportati i totali dei redditi  agrari,
      determinati  sulla base dei dati rilevati dal Quadro A del Mod.
      730.
      Al rigo 3 devono essere riportati  i  totali  dei  redditi  dei
      fabbricati  determinati sulla base dei dati rilevati dal Quadro
      B del Mod. 730.
      Al rigo 4 deve essere riportata la somma dei redditi di  lavoro
      dipendente  ed  assimilati  dichiarati nelle sezioni I e II del
      Quadro C del modello 730. In tale rigo i sostituti  di  imposta
      che  prestano  l'assistenza  fiscale  devono  anche  sommare  i
      redditi  di  lavoro  dipendente  direttamente  corrisposti   al
      dipendente o pensionato e da questi non indicati nel quadro C.
      Al  rigo  5 deve essere riportato il totale degli altri redditi
      calcolato sulla base dei dati indicati nel Quadro  D  del  Mod.
      730.
10.3  Calcolo dell'IRPEF
      Reddito complessivo
      A  colonna  1 del rigo 6 va riportata la somma degli importi di
      colonna 1 dei righi da 1 a 5; a colonna 2 del medesimo  rigo  6
      va  riportata  la somma degli importi della colonna 2 dei righi
      da 1 a 3.
      Crediti d'imposta sui dividendi
      Al rigo 7 va riportato il  totale  dei  crediti  d'imposta  sui
      dividendi  del Dichiarante indicati nella colonna 2 del rigo D1
      del  Quadro  D  tenendo  conto  degli  eventuali   abbattimenti
      effettuati in sede di controllo.
      Oneri deducibili
      Alle  colonne  1  e 2 del rigo 8 vanno riportate le somme degli
      oneri deducibili dichiarati rispettivamente dal  Dichiarante  e
      dal  Coniuge  dichiarante  nella  Sez. II del Quadro E, tenendo
      conto  degli  eventuali  abbattimenti  effettuati  in  sede  di
      controllo.
      Reddito imponibile
      A  colonna 1 del rigo 9 va riportata la differenza tra la somma
      degli importi delle colonne 1 dei righi 6 e 7 e l'importo della
      colonna 1 di rigo 8, se  la  differenza  e'  negativa  indicare
      zero;  a  colonna  2  del  medesimo  rigo  9  va  riportata  la
      differenza tra l'importo di colonna 2 del rigo 6  e  quello  di
      colonna  2  del  rigo  8, se la differenza e' negativa indicare
      zero.
      Imposta lorda
      Alle  colonne  1  e  2  del  rigo  10  va  indicato   l'importo
      dell'imposta   lorda   calcolata   sugli   importi  di  rigo  9
      utilizzando la tabella 5 riportata in allegato.
      Detrazioni d'imposta per familiari a carico
      Le detrazioni spettanti per i familiari a carico debbono essere
      rapportate ai mesi dell'anno in cui  i  familiari  stessi  sono
      rimasti a carico, cosi' come risulta dall'apposito riquadro del
      Mod. 730.
      Al  rigo  11 va indicata la detrazione per il coniuge a carico,
      spettante nella misura di lire 757.500 annue.
      Al rigo 12 va indicata la  detrazione  per  i  figli  a  carico
      spettante sulla base del codice indicato per ciascun figlio nel
      campo "Misura delle detrazioni" del Mod. 730.
      In particolare, in relazione al ciascun figlio:
      - se nel campo e' riportato il codice 1, spetta la detrazione
        di lire 87.500 annue;
      - se nel campo e' riportato il codice 2, la detrazione
        spetta  in  misura  doppia  ed  e' quindi pari a lire 175.000
        annue;
      - se nel campo e' riportato il codice 3, spetta la detrazione
        di lire 757.500 annue, prevista per il coniuge a carico.
      Al rigo 13 va indicata la detrazione per ogni altro familiare a
      carico, spettante per ciascuno nella  misura  di  lire  121.000
      annue.  Detto  importo,  per  ciascun  familiare a carico, deve
      essere moltiplicato per  la  percentuale  riportata  nel  campo
      "Misura  delle  detrazioni", del Mod. 730; la detrazione spetta
      per intero se la percentuale non e' indicata.
      Detrazioni di imposta per lavoro dipendente
      Le detrazioni per lavoro dipendente spettano solo per i redditi
      indicati nella Sezione I del Quadro C del Mod. 730 e per quelli
      dello stesso tipo erogati dal sostituto di imposta  che  presta
      l'assistenza fiscale.
      Le  detrazioni devono essere rapportate al periodo, espresso in
      giorni, di lavoro o di pensione  nell'anno  (anno  intero  365)
      determinato  sulla  base  di quanto risulta dalle colonne 4 e 5
      della Sez. I del Quadro C del Mod. 730 e dei medesimi dati  che
      risultano  al  sostituto  di  imposta  che  presta direttamente
      l'assistenza.
      Al  rigo  14  va  indicata la somma delle detrazioni per lavoro
      dipendente (spese per la produzione  del  reddito  e  ulteriore
      detrazione)  spettante  nella  misura  indicata  nella seguente
      tabella:
      reddito di lavoro dipendente:
      - fino a L. 13.900.000                        L. 994.000
      - oltre  L. 13.900.000 e fino a L. 14.000.000 L. 955.000
      - oltre  L. 14.000.000 e fino a L. 14.100.000 L. 877.000
      - oltre  L. 14.100.000 e fino a L. 60.000.000 L. 797.000
      - oltre  L. 60.000.000 e fino a L. 60.060.000 L. 777.000
      - oltre  L. 60.060.000 e fino a L. 60.120.000 L. 747.000
      - oltre  L. 60.120.000                        L. 727.000
      Detrazione d'imposta per gli oneri
      Al rigo 15 va indicata la detrazione per gli oneri della Sez. I
      del quadro E.
      La detrazione e'  pari  al  27%  del  totale  di  detti  oneri,
      calcolato tenendo conto degli eventuali abbattimenti effettuati
      in sede di controllo del quadro E.
      Totale detrazioni di imposta
      Al  rigo  16 va indicato il totale delle detrazioni d'imposta e
      cioe' il totale delle detrazioni per:
      - i familiari a carico (somma degli importi dei righi da 11
        a 13);
      - i redditi di lavoro dipendente e di pensione (importo del
        rigo 14);
      - gli oneri (importo di rigo 15).
      Imposta Netta
      Al rigo 17 va indicata  l'imposta  netta,  ottenuta  sottraendo
      dall'importo  di  rigo  10  quello  di rigo 16; se il risultato
      negativo indicare zero.
      A colonna 3 del medesimo rigo 17 riportare l'importo di colonna
      1 o, in caso di dichiarazione congiunta, la somma degli importi
      di colonna 1 e 2.
      Ritenute
      Al rigo 18  deve  essere  riportata  la  somma  delle  ritenute
      indicate  nelle  Sezioni  I  e  II  del Quadro C e nel Quadro D
      (righi da D1 a D5) del Mod. 730, nonche' delle ritenute operate
      dal sostituto d'imposta che presta l'assistenza, escluse quelle
      sui redditi a tassazione separata.
      Crediti d'imposta
      Al rigo 19 va riportato il totale  dei  crediti  d'imposta  sui
      dividendi  di  rigo  7  e  dei  crediti  per  le imposte pagate
      all'estero.
      Il credito per le imposte pagate all'estero e' pari all'importo
      della colonna 2 del rigo F5, con  il  limite  determinato  come
      segue:
      Imposta  lorda  (col.  1  di rigo 10) x totale redditi prodotti
      all'estero (rigo F5 col. 1)
      _______________________________________________________________
      Reddito complessivo (col. 1 di rigo 6) + Crediti d'imposta  sui
      dividendi (rigo 7)
      In  pratica il minore tra l'importo della colonna 2 del rigo F5
      e il risultato della suddetta operazione.
      Differenza
      Al rigo 20 va indicata la differenza tra l'importo di colonna 3
      del rigo 17 e la somma degli importi dei righi 18 e 19.
      Eccedenze d'imposta risultanti dalla precedente dichiarazione
      Al rigo 21 va riportata la somma delle eccedenze IRPEF ed  ILOR
      risultanti dalla precedente dichiarazione, indicate nel rigo F3
      (col.  1 e 2) del Mod. 730 e in caso di dichiarazione congiunta
      la somma delle eccedenze risultanti dal rigo F3 del Dichiarante
      e dal rigo F3 del Coniuge dichiarante.
      Acconti versati
      Al rigo 22 va riportata la somma degli importi  della  prima  e
      seconda  rata di acconto IRPEF indicati nelle colonna 3 e 6 del
      rigo F1 del Quadro F del Mod. 730;  in  caso  di  dichiarazione
      congiunta  vanno  sommati  anche  gli  acconti  effettuati  dal
      Coniuge dichiarante.
      Se l'assistenza e' prestata dallo  stesso  sostituto  d'imposta
      che  ha  effettuato  le  trattenute  degli  acconti relativi ai
      redditi del 1993, al rigo 22 va indicato l'ammontare  di  detti
      acconti  e  vanno  riportati  gli  importi  della prima e della
      seconda rata rispettivamente alle colonne 3 e  6  del  rigo  F1
      della copia del Mod. 730 da restituire al contribuente.
10. 4 Calcolo del contributo al Servizio Sanitario Nazionale
      Il  contributo  al  Servizio  Sanitario  Nazionale  deve essere
      calcolato nei seguenti casi:
      - presenza di redditi dominicali, agrari, dei fabbricati
        (colonne 1 dei righi 1, 2 e 3 del Mod. 730/3) e  di  capitale
        (rigo  D1  del  Mod.  730)  complessivamente superiori a lire
        4.000.000;
      - presenza di redditi di lavoro dipendente non assoggettati
        a contribuzione (indicati a colonna 2 del rigo C8 del  quadro
        C  del  Mod.  730  e  quelli  dello  stesso  tipo erogati dal
        sostituto che presta l'assistenza fiscale).;
      - presenza di redditi assimilati al lavoro dipendente
        indicati nella sez. II del quadro C;
      - presenza degli altri redditi indicati ai righi D2, D3, D4
        e D5 del quadro D del Mod. 730.
      Di  seguito,  quando  viene  fatto  riferimento   all'ammontare
      imponibile  di  lavoro  dipendente  ai  fini  del  C.S.S.N., si
      intende   sempre   la   somma   dell'importo   dichiarato   dal
      contribuente  nel  quadro C (rigo C8, col. 1 del Mod. 730) e di
      quello relativo ai redditi erogati  dal  sostituto  che  presta
      l'assistenza.
      Il   contributo   non  deve  essere  calcolato  se  l'ammontare
      imponibile  di  lavoro  dipendente  ai  fini  del  C.S.S.N.  e'
      maggiore o uguale a 100 milioni.
      Reddito imponibile
      Al rigo 23 va indicato il reddito da assoggettare al contributo
      al Servizio Sanitario Nazionale.
      Se  l'ammontare  imponibile  di  lavoro  dipendente ai fini del
      C.S.S.N. e' inferiore a Lire  100.000.000  per  determinare  il
      reddito   imponibile   da   indicare   al   rigo   23,  occorre
      preventivamente calcolare la somma dei seguenti importi:
      -  Ammontare  imponibile  di  lavoro  dipendente  ai  fini  del
      C.S.S.N;
      - Totale degli altri redditi di cui al rigo 5 del Mod. 730/3;
      - Totale dei redditi dominicali, agrari e dei fabbricati
        (righi 1, 2 e 3, col. 1 del Mod. 730/3);
      - Redditi di lavoro dipendente non assoggettati al C.S.S.N.
        (rigo C8, col. 2 del Mod. 730);
      - Redditi assimilati al lavoro dipendente  della  Sez.  II  del
      Quadro C del Mod. 730.
      A  tale  somma va sottratto il minore tra il totale dei redditi
      dominicali, agrari, dei fabbricati e di capitale (rigo  D1  del
      Mod. 730) e Lire 4.000.000.
      La  predetta  operazione  non va effettuata quando i redditi di
      lavoro dipendente non assoggettati al contributo sono  pari  al
      totale dei redditi di lavoro dipendente di cui alla sez.  I del
      Quadro  C e il contribuente non e' pensionato e non e' presente
      l'ammontare  imponibile  di  lavoro  dipendente  ai  fini   del
      C.S.S.N..
      Se  la differenza calcolata come sopra descritto e' superiore a
      Lire 100.000.000 va ricondotta a tale limite.
      A tale differenza, eventualmente ricondotta a lire 100.000.000,
      va sottratto l'ammontare imponibile  di  lavoro  dipendente  ai
      fini del C.S.S.N..
      L'importo,  ottenuto come sopra descritto, va riportato al rigo
      23 quale reddito imponibile per il contributo al S.S.N..
      Contributo
      Al fine del calcolo del contributo occorre determinare le fasce
      di reddito imponibile da assoggettare alle aliquote fissate per
      la contribuzione (5,4% 4,6%).
1 caso: Ammontare imponibile di lavoro dipendente ai fini del
      C.S.S.N. non superiore a Lire 40.000.000
      a) calcolare la differenza tra 40.000.000 e l'ammontare
         imponibile di lavoro dipendente ai fini del C.S.S.N.;
      b) se la differenza calcolata alla lettera a) e' superiore al
         reddito imponibile  di  rigo  23  il  contributo  dovuto  da
         indicare al rigo 24 e' pari al 5,4% dell'importo di rigo 23;
      c) se la differenza calcolata alla lettera a) e' inferiore o
         uguale al reddito imponibile di rigo 23 il contributo dovuto
         da indicare al rigo 24 e' pari a:
      5,4%  della  differenza,  calcolata  alla lettera a) + 4,6 % di
      (importo di rigo 23  - differenza calcolata alla lettera a)).
2 caso: Ammontare imponibile di lavoro dipendente ai fini del
      C.S.S.N. superiore a Lire 40.000.000
      Il contributo dovuto da indicare al rigo 24  e'  pari  al  4,6%
      dell'importo di rigo 23.
      Esempio:
      Ammontare imponibile di lavoro
      dipendente ai fini del C.S.S.N.             Lire 32.000.000
      Reddito dei fabbricati                      Lire  2.500.000
      Reddito di capitale                         Lire  3.500.000
      Altri redditi                               Lire 11.000.000
      Imponibile  complessivo  = 32.000.000 + 2.500.000 + 3.500.000 +
      11.000.000  -  4.000.000  =  45.000.000   (inferiore   a   lire
      100.000.000)
      Reddito  imponibile  (rigo  23) = 45.000.000   -  32.000.000  =
      13.000.000
      Ammontare imponibile di lavoro dipendente inferiore a Lire
      40.000.000
      40.000.000 -  32.000.000  =  8.000.000  (inferiore  al  reddito
      imponibile di rigo 23)
      Contributo  dovuto  (rigo  24)  5,4%.  di  8.000.000  +  4,6 di
      5.000.000 = Lire 662.000.
      Eccedenza   del   contributo   risultante   dalla    precedente
      dichiarazione
      Al  rigo  25 va riportata l'eccedenza del contributo risultante
      dalla precedente dichiarazione rigo F3 col. 3 del Mod. 730.
      Acconti versati
      Al rigo 26 va riportata la somma degli importi  della  prima  e
      seconda rata di acconto del Contributo al S.S.N. indicati nelle
      colonne 3 e 6 del rigo F2 Quadro F del Mod. 730.
      Se  l'assistenza  e'  prestata dallo stesso sostituto d'imposta
      che ha effettuato  le  trattenute  degli  acconti  relativi  ai
      redditi  dal  1993  al rigo 26 va indicato l'ammontare di detti
      acconti, e vanno riportati gli  importi  della  prima  e  della
      seconda  rata  rispettivamente  alle  colonne 3 e 6 del rigo F2
      della copia del Mod. 730 da restituire al contribuente.
 
11.   IRPEF E CONTRIBUTO AL S.S.N. DA VERSARE O DA RIMBORSARE
      Per stabilire le imposte da versare  o  da  rimborsare  occorre
      determinare  i relativi importi a debito e/o a credito, nonche'
      quelli di acconto per l'anno d'imposta successivo.
11.1  IRPEF
      Imposta da versare
      Se l'importo di rigo 20  e'  maggiore  di  zero,  calcolare  la
      differenza tra detto importo e la somma degli importi dei righi
      21 e 22. Se il risultato di tale operazione e' maggiore di zero
      riportare  l'importo a colonna 1 del rigo 27, se, viceversa, il
      risultato  della  precedente,  operazione  e'  minore  di  zero
      riportare l'importo a colonna 1 del rigo 28.
      Se,  invece,  l'importo  di rigo 20 e' minore od uguale a zero,
      sommare a detto importo, gli eventuali importi dei righi  21  e
      22 e riportare il risultato a colonna 1 del rigo 28.
      Acconto per l'anno 1994
      Se  l'importo di rigo 20 non e' maggiore di lire 100.000 non e'
      dovuto alcun acconto.
      Se viceversa l'importo di rigo 20 e' maggiore di  lire  100.000
      l'acconto e' dovuto nella misura del 98% di detto importo.
      L'acconto,  come sopra determinato, va comunque ridotto in base
      alle indicazioni fornite dal contribuente nella sez.   III  del
      quadro F del modello 730.
      L'acconto  cosi'  determinato  deve essere corrisposto in unica
      soluzione, a novembre. se l'importo e' inferiore a lire 502.000
      Se il predetto importo, invece,  e'  maggiore  o  pari  a  lire
      502.000 l'acconto va ripartito in due rate di cui la prima pari
      al 40% e la seconda pari al restante 60%.
      Gli  importi  della  prima  e  seconda  rata  di  acconto vanno
      riportati alla colonna 1 rispettivamente dei righi 29 e 30.
      Il contribuente puo' comunque richiedere al  proprio  sostituto
      d'imposta  la  riduzione  della seconda rata di acconto tramite
      apposita comunicazione.
11.2  Contributo al Servizio Sanitario Nazionale
      Calcolare differenza tra l'importo di rigo 24 e la somma  degli
      importi  dei  righi 25 e 26; se il risultato di tale operazione
      e' maggiore di zero l'importo va riportato alla colonna  2  del
      rigo  27. Se, viceversa, il risultato dell'operazione e' minore
      di zero, l'importo va riportato a colonna 2 del rigo 28.
      Acconto per l'anno 1994
      Se l'importo di rigo  24 non supera lire 100.000 non e'  dovuto
      acconto, altrimenti e' dovuto acconto da determinare secondo le
      modalita' di seguito riportate.
      Occorre  calcolare  il contributo che sarebbe dovuto sulla base
      dei redditi 1993 tenendo conto delle modifiche al limite per il
      quale il contributo e' dovuto e alle aliquote  previste  per  i
      redditi del 1994.
      Occorre  quindi  ripetere  i  calcoli  descritti nel precedente
      punto 10.4 sostituendo il limite di lire 100.000.000  con  lire
      150.000.006 e l'aliquota del 5,4% con il 5,6%.
      L'acconto  e'  dovuto  nella  misura  del  98% dell'importo del
      contributo cosi' ricalcolato.
      L'acconto, come sopra determinato, va comunque ridotto in  base
      alle  indicazioni  fornite dal contribuente nella sez.  III del
      quadro F del modello 730.
      L'acconto cosi' determinato deve essere  corrisposto  in  unica
      soluzione,   a   novembre,  se  l'importo  complessivamente  e'
      inferiore a lire 502.000.
      Se il predetto importo, invece, e' maggiore  o  uguale  a  lire
      502.000 l'acconto va ripartito in due rate di cui la prima pari
      al 40% e la seconda pari al restante 60%.
      Gli  importi  della  prima  e  seconda  rata  di  acconto vanno
      riportati alla colonna 2 rispettivamente dei righi 29 e 30.
      Il contribuente puo' comunque richiedere al  proprio  sostituto
      d'imposta  la  riduzione  della seconda rata di acconto tramite
      apposita comunicazione.
12.   CONIUGE DICHIARANTE
      Per i dati relativi al coniuge dichiarante  valgono  le  stesse
      modalita' di controllo e di calcolo del dichiarante.
12.1  Anomalie e/o incongruenze
      Se  il totale dei redditi IRPEF del coniuge dichiarante risulta
      superiore a lire 5.100.000, quest'ultimo non e'  fiscalmente  a
      carico,  pertanto  vengono  meno  le  condizioni per il diritto
      all'assistenza  del  coniuge.  Tale  caso   comporta   la   non
      effettuazione  delle operazioni di liquidazione e di conguaglio
      degli importi da versare o da rimborsare.
      L'anomalia deve essere comunicata al contribuente  mediante  il
      messaggio:  "Dichiarazione  congiunta  non consentita - Coniuge
      non a carico".
      In tal caso  i  dati  rilevati  dalla  dichiarazione  Mod.  730
      debbono  comunque  essere  riportati nel Mod. 770 dal sostituto
      d'imposta,  ovvero  debbono  essere   trasmessi   su   supporto
      magnetico all'Amministrazione finanziaria da parte dei C.A.A.F.
      ed   integrati   con  la  segnalazione  dell'anomalia,  tramite
      l'impostazione del campo previsto  per  la  segnalazione  delle
      incongruenze   riscontrate   nella  compilazione  del  riquadro
      relativo al coniuge e ai familiari a  carico,  descritto  nelle
      specifiche di fornitura dei dati.
   Si  prega  di  dare  la  massima diffusione possibile al contenuto
della presente circolare.
   Le Direzioni Regionali delle Entrate  accuseranno  ricevuta  della
presente   circolare   al  Dipartimento  delle  Entrate;  gli  Uffici
Distrettuali delle Imposte  Dirette  e  i  Centri  di  Servizio  alle
rispettive Direzioni Regionali delle Entrate.
                                                IL DIRETTORE GENERALE
                                                  (firme illeggibili)
                                                             ALLEGATI
 TABELLE
REDDITI DEI TERRENI - QUADRO A
Tabella 1    -  Titolo
 ___________________________________________________________________
| COD. DESCRIZIONE                                                  |
|                                                                   |
| 1  Proprietario del terreno                                       |
| 2  Proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale  |
|    di determinazione del canone                                   |
| 3  Proprietario del terreno concesso in affitto in regime non     |
|    legale di determinazione del canone                            |
| 4  Conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario  |
|___________________________________________________________________|
Tabella 2 - Casi particolari
 ___________________________________________________________________
| COD. DESCRIZIONE                                                  |
|                                                                   |
| 1 Mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata    |
|   agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del   |
|   fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni        |
|   qualificati come coltivabili a prodotti annuali.                |
|   Rientrano in questa ipotesi altresi' i casi di ritiro dei       |
|   seminativi dalla produzione in base al Regolamento C.E.E.       |
|   n. 797/85 del 12 marzo 1985, attuato con D.M. 19 febbraio       |
|   1991, n. 63, sempreche' i terreni costituenti il fondo rustico  |
|   siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata        |
|   agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra,       |
|   diversa coltivazione.                                           |
| 2 Perdita per eventi naturali di almeno il 30% del prodotto       |
|   ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato     |
|   ha denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale l'evento dannoso     |
|   entro tre mesi dalla data in cui si e' verificato ovvero, se    |
|   la data non sia determinabile, almeno 15 giorni prima           |
|   dell'inizio del raccolto.                                       |
| 3 Terreno in conduzione associata.                                |
|___________________________________________________________________|
REDDITI DEI FABBRICATI - QUADRO B
Tabella 3    -  Utilizzo
 ___________________________________________________________________
| COD. DESCRIZIONE                                                  |
|                                                                   |
| 1  Unita' immobiliare utilizzata come abitazione principale       |
| 2  Unita' immobiliare tenuta a disposizione per la quale si       |
|    applica l'aumento di un terzo                                  |
| 3  Unita' immobiliare locata                                      |
| 4  Unita' immobiliare locata in regime legale di determinazione   |
|    del canone                                                     |
| 5  Unita' immobiliare costituente pertinenza dell'abitazione      |
|    principale (box, cantine, ecc.) se iscritta in catasto con     |
|    autonoma rendita                                               |
| 9  Unita' immobiliare che non rientra nei precenti casi           |
|___________________________________________________________________|
Tabella 4 - Casi particolari
 ___________________________________________________________________
| COD. DESCRIZIONE                                                  |
|                                                                   |
| 1 Fabbricati distrutti o inagibili, a seguito degli eventi        |
|   sismici che per legge siano stati esclusi da imposizioni, a     |
|   condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune   |
|   attestante la distruzione ovvero l'inagibilita' del fabbricato. |
| 2 Fabbricati per i quali sono state sostenute spese per il        |
|   contenimento dei consumi energetici per le quali si richiede    |
|   la deduzione dal reddito complessivo.                           |
|___________________________________________________________________|
                   TABELLA 5 - CALCOLO DELL'IRPEF
 ____________________________________________________________________
|                                          | Aliquota  |Imposta dovut
|    REDDITO (PER SCAGLIONI)               |    per    |sull'ammontar
|                                          | scaglioni |  massimo
|__________________________________________|___________|_____________
|                                          |           |
| fino a lire 7.200.000                    |    10 %   |    720.000
|                                          |           |
| da lire     7.200.001 a lire  14.400.000 |    22 %   |  2.304.000
|                                          |           |
| da lire    14.400.001 a lire  30.000.000 |    27 %   |  6.516.000
|                                          |           |
| da lire    30.000.001 a lire  60.000.000 |    34 %   | 16.716.000
|                                          |           |
| da lire    60.000.001 a lire 150.000.000 |    41 %   | 53.616.000
|                                          |           |
| da lire   150.000.001 a lire 300.000.000 |    46 %   |122.616.000
|                                          |           |
|oltre lire 300.000.000                    |    51 %   |
|__________________________________________|___________|_____________
Segue
 ____________________________________________________
|                                                    |
|   Imposta dovuta sui redditi intermedi             |
|          compresi negli scaglioni                  |
|____________________________________________________|
|                                                    |
|             10 % sull'interno ammontare            |
|                                                    |
|    720.000 + 22 % della parte eccedente   7.200.000|
|                                                    |
|  2.304.000 + 27 % della parte eccedente  14.400.000|
|                                                    |
|  6.516.000 + 34 % della parte eccedente  30.000.000|
|                                                    |
| 16.716.000 + 41 % della parte eccedente  60.000.000|
|                                                    |
| 53.616.000 + 46 % della parte eccedente 150.000.000|
|                                                    |
|122.616.000 + 51 % della parte eccedente 300.000.000|
|____________________________________________________|
DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.
Sistemi  di  codificazione  dei  soggetti  da  iscrivere all'anagrafe
tributaria.
                     IL MINISTRO PER LE FINANZE
   Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre
1973,   n.   605,   concernente  disposizioni  relative  all'anagrafe
tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;
   Visto l'art. 2, comma primo,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   2  novembre  1976,  n.  784,  recante  modificazioni  ed
integrazioni al citato decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 605;
   Considerato  che  si  rende  necessario  stabilire  i  sistemi  di
codificazione da adottare per la iscrizione  all'anagrafe  tributaria
delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                      Sistemi di codificazione
   Le   persone   fisiche,  le  persone  giuridiche  e  le  societa',
associazioni ed altre organizzazioni di persone o di  beni  prive  di
personalita'  giuridica sono iscritte all'anagrafe tributaria secondo
appositi sistemi di codificazione.
                               Art. 2.
           Numero di codice fiscale delle persone fisiche
  Il numero di codice fiscale delle persone fisiche e' costituito  da
una espressione alfanumerica di sedici caratteri.
  I  primi  quindici caratteri sono indicativi dei dati anagrafici di
ciascun soggetto secondo l'ordine seguente
  tre caratteri alfabetici per il cognome;
  tre caratteri alfabetici per il nome;
  due caratteri numerici per l'anno di nascita;
  un carattere alfabetico per il mese di nascita;
  due caratteri numerici per il giorno di nascita ed il sesso;
  quattro caratteri (uno alfabetico e tre  numerici)  per  il  comune
  italiano o per lo Stato estero di nascita.
Il sedicesimo carattere, alfabetico, ha funzione di controllo.
                               Art. 3.
                  Caratteri indicativi del cognome
  I  cognomi che risultano composti da piu' parti o comunque separati
od interrotti, vengono considerati come se  fossero  scritti  secondo
un'unica ed ininterrotta successione di caratteri.
  Per   i   soggetti  di  sesso  femminile  coniugati  si  prende  in
considerazione soltanto il cognome da nubile.
  Se il cognome contiene tre o piu' consonanti, i  tre  caratteri  da
rilevare   sono,  nell'ordine,  la  prima,  la  seconda  e  la  terza
consonante.
   Se il cognome contiene due consonanti, i tre caratteri da rilevare
sono, nell'ordine, la prima  e  la  seconda  consonante  e  la  prima
vocale.
  Se  il  cognome  contiene una consonante e due vocali, si rilevano,
nell'ordine, quella consonante e  quindi  la    prima  e  la  seconda
vocale.
  Se  il cognome contiene una consonante e una vocale, si rilevano la
consonante e la vocale, nell'ordine, e si assume come terzo carattere
la lettera x (ics).
  Se ii cognome e' costituito da due sole vocali, esse  si  rilevano,
nell'ordine, e si assume come terzo carattere la lettera x (ics).
                               Art. 4.
                    Caratteri indicativi del nome
   I  nomi  doppi,  multipli o comunque composti, vengono considerati
come scritti per esteso in ogni loro  parte  e  secondo  un'unica  ed
ininterrotta successione di caratteri.
  Se  il  nome  contiene quattro o piu' consonanti i tre caratteri da
rilevare  sono,  nell'ordine,  la  prima,  la  terza  e   la   quarta
consonante.
  Se  il  nome  contiene  tre consonanti, i tre caratteri da rilevare
sono, nell'ordine, la prima, la seconda e la terza consonante.
  Se il nome contiene due consonanti  i  tre  caratteri  da  rilevare
sono,  nell'ordine,  la  prima  e  la  seconda  consonante e la prima
vocale.
  Se il nome contiene una consonante e due vocali, i tre caratteri da
rilevare sono, nell'ordine, quella consonante e quindi la prima e  la
seconda vocale.
  Se  il  nome  contiene  una consonante e una vocale, si rilevano la
consonante e la vocale, nell'ordine, e si assume come terzo carattere
la lettera x (ics).
  Se il nome e' costituito da  due  sole  vocali,  esse  si  rilevano
nell'ordine, e si assume come terzo carattere la lettera x (ics).
                               Art. 5.
                   Data, sesso e luogo di nascita
  I  due  caratteri  numerici  indicativi  dell'anno di nascita sono,
nell'ordine, e  la  cifra  delle  decine  e  la  cifra  delle  unita'
dell'anno stesso.
Il  carattere  alfabetico corrispondente al mese di nascita e' quello
stabilito per ciascun mese nella seguente tabella:
          Gennaio  = A Maggio = E Settembre = P
          Febbraio = B Giugno = H Ottobre   = R
          Marzo    = C Luglio = L Novembre  = S
          Aprile   = D Agosto = M Dicembre  = T
   I due caratteri numerici indicativi del giorno di  nascita  e  del
sesso vengono determinati nel modo seguente:
   per i soggetti maschili il giorno di nascita figura invariato, con
i  numeri  da  uno  a  trentuno, facendo precedere dalla cifra zero i
giorni del mese dall'uno al nove. Per i soggetti femminili il  giorno
di  nascita  viene  aumentato di quaranta unita', per cui esso figura
con i numeri, da quarantuno a settantuno.
  I quattro caratteri alfanumerici indicativi del comune  italiano  o
dello  Stato estero di nascita, costituiti da un carattere alfabetico
seguito da tre caratteri numerici, si  rilevano  rispettivamente  dal
volume  "Codice dei comuni d'Italia" o dal volume "Codice degli Stati
esteri", redatti a cura della Direzione generate del  catasto  e  dei
servizi tecnici erariali.
  All'aggiornamento dei volumi di cui al precedente comma provvede la
Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.
                               Art. 6.
        Persone fisiche con identica espressione alfanumerica
   Quando    l'espressione  alfanumerica  relativa  ai primi quindici
caratteri del codice  risulta  comune  a  due  o  piu'  soggetti,  si
provvede  a  differenziarla  per  ciascuno dei soggetti successivi al
primo soggetto codificato. A tal fine, si effettuano, nell'ambito dei
sette   caratteri   numerici   contenuti   nel  codice,  sistematiche
sostituzioni di una o piu' cifre a partire da quella di  destra,  con
corrispondenti caratteri alfabetici secondo la seguente tabella:
                    0  =   L      5  =  R
                    1  =   M      6  =  S
                    2  =   N      7  =  T
                    3  =   P      8  =  U
                    4  =   A      9  =  V
                               Art. 7.
                  Carattere alfabetico di controllo
   Il  sedicesimo  carattere  ha  funzione  di controllo della esatta
trascrizione dei primi quindici caratteri.   Esso  viene  determinato
nel  modo  seguente:  ciascuno  degli anzidetti quindici caratteri, a
seconda che occupi posizione di ordine pari  o  posizione  di  ordine
dispari,  viene  convertito  in  un  valore  numerico  in  base  alle
corrispondenze indicate rispettivamente ai successivi punti 1) e 2).
   1) Per la conversione dei sette caratteri con posizione di  ordine
pari:
                    A o zero =  zero    O =  14
                    B o  1   =   1      P =  15
                    C o  2   =   2      Q =  16
                    D o  3   =   3      R =  17
                    E o  4   =   4      S =  18
                    F o  5   =   5      T =  19
                    G o  6   =   6     U  =  20
                    H o  7   =   7     V  =  21
                    I o  8   =   8     W  =  22
                    J o  9   =   9     X  =  23
                    K        =  10     Y  =  24
                    L        =  11     Z  =  25
                    M        =  12     _     _
                    N        =  13     _     _
2) Per la conversione degli otto caratteri con posizione di ordine
dispari:
                    A o zero =  1   O  =  11
                    B o 1    =  0   P  =   3
                    C o 2    =  5   Q  =   6
                    D o 3    =  7   R  =   8
                    E o 4    =  9   S  =  12
                    F o 5    = 13   T  =  14
                    G o 6    = 15   U  =  16
                    H o 7    = 17   V  =  10
                    I o 8    = 19   W  =  22
                    J o 9    = 21   X  =  25
                    K        =  2   Y  =  24
                    L        =  4   Z  =  23
                    M        = 18   _      _
                    N        = 20   _      _
   I valori numerici cosi' determinati vengono addizionati e la somma
divide per il numero 26.
  Il  carattere  di controllo si ottiene convertendo il resto di tale
divisione nel  carattere  alfabetico  ad  esso  corrispondente  nella
sottoindicata tabella:
                    zero =  A     14  =  O
                    1    =  B     15  =  P
                    2    =  C     16  =  Q
                    3    =  D     17  =  R
                    4    =  E     18  =  S
                    5    =  F     19  =  T
                    6    =  G     20  =  U
                    7    =  H     21  =  V
                    8    =  I     22  =  W
                    9    =  J     23  =  X
                    10   =  K     24  =  Y
                    11   =  L     25  =  Z
                    12   =  M     _      _
                    13   =  N     _      _
                               Art. 8.
 Numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche
  Il  numero  di  codice  fiscale  dei soggetti diversi dalle persone
fisiche e' costituito da una espressione numerica di undici cifre. Le
prime sette cifre rappresentano il numero di matricola  del  soggetto
nell'ambito  della provincia in cui ha sede l'ufficio che attribuisce
il numero di codice fiscale; esso si ottiene, per  ciascun  soggetto,
incrementando  di  una unita' il numero di matricola stabilito per il
soggetto che immediatamente lo precede.
  Le tre  cifre  dall'ottava  alla  decima  rappresentano  il  codice
identificativo   della   provincia  in  cui  ha  sede  l'ufficio  che
attribuisce il numero di codice fiscale.
  L'undicesimo  carattere  ha  funzione  di   controllo   dell'esatta
trascrizione delle prime dieci cifre.
                               Art. 9.
                   Carattere numerico di controllo
  Il carattere di controllo viene determinato nel modo seguente:
    si  sommano  i  valori  di  ciascuna delle cinque cifre di ordine
dispari, partendo da sinistra;
  si raddoppia ogni cifra di ordine pari e, se  il  risultato  e'  un
numero  di  due  cifre,  esso si riduce ad una sola sommando la cifra
relativa alle decine e quella relativa alle unita'; si sommano quindi
tutti i precedenti risultati;
  si determina il totale delle due somme di cui sopra;
  si sottrae da dieci la cifra relativa alle  unita'  del  precedente
totale.  Il  carattere  di controllo e' la cifra relativa alle unita'
del risultato.
                              Art. 10.
                Numero di codice fiscale provvisorio
  L'Amministrazione finanziaria puo' attribuire un numero  di  codice
fiscale provvisorio.
  Il  numero  di  codice fiscale provvisorio delle persone fisiche ha
struttura e composizione uguali a quelle di cui al precedente art. 8.
Le prime  sette  cifre  rappresentano  il  numero  di  matricola  del
soggetto; le cifre dall'ottava alla decima identificano l'ufficio che
attribuisce il numero di codice fiscale provvisorio e l'undicesima e'
il  carattere di controllo, che viene determinato con le modalita' di
cui all'art. 9.
  Ha inoltre validita' di numero di  codice  fiscale  provvisorio  il
numero  di  codice  fiscale  attribuito  a  soggetti persone fisiche,
avente struttura e composizione conformi agli articoli da 2 a  7  del
presente decreto, in corrispondenza del quale siano errati uno o piu'
dati  anagrafici  che concorrono alla formazione del numero di codice
fiscale stesso.
Si  applicano  in  tal  caso  le disposizioni di cui agli articoli 5,
secondo comma, e 19 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  2
novembre 1976, n. 784.
  Il  numero di codice fiscale provvisorio dei soggetti diversi dalle
persone fisiche ha struttura uguale a quella  del  numero  di  codice
fiscale definitivo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 23 dicembre 1976
                                                          Il Ministro
                                                             PANDOLFI