COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993 

  Direttive per gli interventi nel settore aeronautico.
(GU n.87 del 15-4-1994)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                        PER IL COORDINAMENTO
                     DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 808, recante provvedimenti  per
l'attuazione   degli   interventi   finalizzati   allo   sviluppo   e
all'accrescimento di  competitivita'  delle  industrie  operanti  nel
settore aeronautico;
  Vista  la  propria  deliberazione  del 15 aprile 1986 che, ai sensi
dell'art. 4 della predetta  legge,  ha  stabilito  le  condizioni  di
ammissibilita'  alle agevolazioni finanziarie dei programmi formulati
dalle imprese aeronautiche, ha indicato le priorita' e determinato  i
criteri per lo svolgimento dell'istruttoria dei programmi;
  Visto, in particolare, il secondo comma della legge n. 808/1985 che
demanda  a  questo  Comitato  il  compito  di  aggiornare, sulla base
dell'istruttoria del comitato tecnico per lo sviluppo  dell'industria
aeronautica,  gli  indirizzi e gli obiettivi generali per la politica
del settore;
  Visto l'art. 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237 che, ai commi 4, 5 e 6 dispone  il
rifinanziamento degli interventi per il settore aeronautico;
  Vista  la  nota  del  16  dicembre  1993  con  la quale il Ministro
dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato   ha   proposto
modifiche  ed  integrazioni  agli indirizzi a suo tempo stabiliti dal
Comitato, intese ad orientare l'intervento pubblico al  conseguimento
di  obiettivi  aventi  maggiore  qualificazione ed incidenza rispetto
allo sviluppo generale dell'industria aeronautica;
  Preso atto della  situazione  e  delle  prospettive  dell'industria
aeronautica  quali  risultano  dal  documento allegato alla relazione
previsionale e programmatica per l'anno 1994;
  Considerata l'opportunita' di individuare criteri di selezione e di
graduatoria, nonche' di  determinare  livelli  di  incentivazione  ai
finanziamenti  dei  programmi  aeronautici  con elementi maggiormente
rappresentativi della validita' economica e finanziaria delle imprese
e dello sviluppo del settore;
  Rilevato che le finalita' e le procedure stabilite per la legge  n.
808/1985  devono  considerarsi  specifiche  dell'intervento  pubblico
previsto  per  il  settore  senza  possibilita'  di   sovrapposizioni
procedurali con altri sistemi incentivanti;
  Ravvista  la  necessita' di modulare i livelli di incentivazione in
rapporto  alle  aree  territoriali,  delineate   recentemente   dalla
politica  comunitaria  e da quella nazionale, e alle esigenze attuali
dell'apparato produttivo nazionale;
  Udita la relazione del Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato;
                              Delibera:
  Il  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per
l'applicazione della legge n.  808/1985,  si  attiene  alle  seguenti
direttive:
1) Condizioni di ammissibilita'.
  1.1. La legge opera, con riferimento alla partecipazione di imprese
italiane  a  programmi  aeronautici in collaborazione internazionale,
per le seguenti attivita':
    a)  elaborazione  di programmi, esecuzione studi, progettazioni e
sviluppi,  realizzazioni  di  prototipi,  prove,   investimenti   per
l'industrializzazione   e   avviamento   alla   produzione   sino  al
raggiungimento delle condizioni produttive di regime;
    b) produzioni di serie;
    c) vendita dei prodotti ai clienti finali.
  1.2. Ai sensi dell'art. 1, ultimo comma  della  legge  n.  808/1985
sono   considerate  imprese  con  attivita'  principale  nel  settore
aeronautico quelle il cui fatturato medio dei tre esercizi precedenti
la domanda di ammissione ai benefici e' per oltre il  50%  dovuto  ad
attivita'  di  costruzione, trasformazione e revisione di aeromobili,
motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici nonche'  parti  degli
stessi.
  Per  i  rami  di  azienda  -  istituti  con  apposita deliberazione
legalmente  valida   che   attribuisca   agli   stessi   un'autonomia
organizzativa  ed  economica con contabilita' sezionali - la predetta
percentuale del 50%  sara'  verificata,  nell'ambito  delle  suddette
contabilita'  sezionali,  sulla  base  di  un'apposita  dichiarazione
rilasciata, su richiesta, dal certificatore aziendale.
  Nella fase di costituzione delle contabilita'  sezionali  si  fara'
riferimento   al  fatturato  risultante  dall'ultimo  bilancio  delle
aziende preesistenti.
  Analogamente, in via transitoria, nel caso di aziende derivanti  da
concentrazioni di altre aziende, preesistenti.
  1.3.  Le attivita' di cui al precedente punto 1.1. devono riferirsi
a progetti industriali relativi a  costruzione  o  trasformazione  di
aeromobili,   motori,   equipaggiamenti   e   materiali   aeronautici
realizzati nell'ambito di programmi di collaborazione  internazionale
sulla base di specifici accordi industriali.
  Tali programmi sono considerabili solo se:
   riferiti  a  nuovi  prodotti  aeronautici,  ovvero  a prodotti che
presentino un significativo e sostanziale miglioramento  di  prodotti
preesistenti;
   la partecipazione agli stessi delle aziende italiane non si limiti
ad un rapporto di mera fornitura.
  1.4.  Le  nuove  attivita' di programma devono essere avviate entro
tre mesi dal decreto  di  concessione  delle  agevolazioni  ai  sensi
dell'art. 4, ottavo comma della legge n. 808/1985;
  1.5.   I   programmi   avviati   anteriormente   alla   data  della
presentazione delle domande sono ammissibili, per la parte dei  costi
sostenuti  successivamente, purche' le attivita' ancora da realizzare
sulla  fase  di  programma  oggetto  della   domanda   stessa,   come
specificate nel successivo punto 3.1., non siano inferiori al 70% dei
costi totali della suddetta fase.
  1.6.  La concessione dei benefici per la partecipazione a programmi
internazionali potenzialmente concorrenti dovra' essere valutata  con
particolare attenzione soprattutto per quanto attiene ai contenuti ed
alle  ricadute  tecnologiche,  alle potenzialita' di penetrazione dei
mercati  ed  alle  possibilita'  di  incrementare  la  partecipazione
dell'industria italiana alle collaborazioni internazionali.
2) Criteri di selezione e graduatoria.
  Sono  considerati  prioritari,  ai  sensi dell'art. 4, terzo comma,
della legge n. 808/1985, quei programmi nei  quali  ricorrano  almeno
tre dei sottoindicati requisiti:
    a)  non  prevedano  corresponsione  di  quote d'ingresso da parte
dell'azienda  italiana  richiedente  a  vantaggio  del   partecipante
straniero;
    b)   accrescano   l'autonomia   tecnologica  italiana  in  quanto
riguardanti prodotti innovativi e di conseguenza caratterizzati da un
elevato rischio tecnologico;
    c)   prevedano   la   equilibrata   partecipazione   dell'azienda
richiedente  allo sviluppo completo del programma in tutte le diverse
fasi, fino alla certificazione finale dei prodotti;
    d) comportino  un  rilevante  grado  di  rischio  industriale  in
rapporto  ai  maggiori  tempi  di ritorno dell'investimento ed a piu'
elevati "coefficienti di pareggio" (intesi come rapporti fra punto di
pareggio finanziario e serie totali da produrre);
    e)  richiedano  adeguata  capacita'  gestionali  a   livello   di
integrazione di sistemi/sottosistemi complessi;
    f)   prevedano   un  utilizzo  diretto  in  prodotti  tipicamente
aeronautici per almeno il 50%  delle  serie  da  produrre  o  per  un
periodo  di  tempo  pari alla meta' della durata totale del programma
produttivo;
    g)  favoriscano   l'occupazione   qualificata   e   lo   sviluppo
tecnologico,  in particolare nelle strutture industriali aeronautiche
presenti nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale,
specificatamente nelle aree meridionali.
  La  data  di  ricezione   delle   istanze   presso   il   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato costituira' elemento
di  priorita'  solo  per quei programmi nei quali ricorrano lo stesso
numero di requisiti fra quelli sopraesposti.
3) Criteri per le modalita' dell'istruttoria.
  3.1. Le domande di cui all'art. 4, quinto  comma,  della  legge  n.
808/1985 sono presentate al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
  Le domande dovranno essere presentate separatamente con riferimento
alle  attivita'  precedentemente descritte al punto 1.1., lettere a),
b) e c).
  Le domdande presentate per le  attivita'  di  cui  al  punto  1.1.,
lettera  a), della presente delibera potranno essere presentate anche
separatamente per ciascuna delle seguenti fasi:
   esecuzione di studi e progettazione, sviluppo, prototipi e prove;
   industrializzazione;
   avviamento alla produzione.
  3.2. Sono esclusi dagli interventi di cui all'art. 3,  lettera  a),
della  legge, i costi relativi ad immobili, impianti generali, mobili
ed arredi, nonche' le  quote  di  programma  delle  imprese  italiane
subcommesse all'estero.
  Qualora la quota di programma dell'impresa italiana sia subcommessa
all'estero per oltre il 25%, il programma stesso non sara' agevolato.
  3.3.  Il  Comitato di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985, sulla
base dell'istruttoria predisposta dal  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, formula il proprio parere sul programma
presentato,  con  particolare  riferimento  ai  criteri  indicati  al
precedente paragrafo 2 della presente delibera.
  Il Comitato di cui all'art. 2  della  legge  n.  808/1985  esprime,
altresi',  la valutazione circa il livello "elevato", "medio", ovvero
"basso" da attribuire ai  singoli  programmi,  con  riferimento  alle
finalita'  indicate  dalla  legge  ed  agli  indirizzi  ed  obiettivi
stabiliti  da  questo  Comitato,  ai  sensi  anche  del  terzo  comma
dell'art. 4 della legge n. 808/1985.
  Ai fini dell'attribuzione del livello,  il  programma  -  impostato
secondo  parametri  ottimali  di  validita'  economico-commerciale  -
dovra' rispondere:
   per il livello "elevato": ad almeno cinque dei criteri di  cui  al
punto  2)  unitamente  al  perseguimento  del  saldo  positivo  della
bilancia dei pagamenti del settore;
   per il livello "medio": ad almeno quattro dei criteri  di  cui  al
punto 2).
  A  tali  valutazioni  corrisponderanno, in relazione ai benefici di
cui alle lettere a)  e  b)  dell'art.  3  della  legge  n.  808/1985,
differenti entita' d'intervento, e piu' precisamente:
   per  i  benefici  di  cui  all'art.  3, lettera a), della legge n.
808/1985, rispettivamente il 100%, 90% e 75% dei costi ammessi per le
iniziative localizzate nelle aree depresse e il 100%, l'80% ed il 60%
per quelle localizzate nelle restanti aree del territorio nazionale;
   per i benefici di cui all'art.  3,  lettera  b),  della  legge  n.
808/1985,  rispettivamente  contributi  pari al 70%, al 60% ed al 50%
del  tasso  di  riferimento  di  cui  all'art.  20  del  decreto  del
Presidente   della  Repubblica  9  novembre  1976,  n.  902,  per  le
iniziative localizzate nelle regioni in ritardo di sviluppo (ob.  1);
per  le  iniziative  localizzate  nelle  restanti  aree  la misura e'
rispettivamente del 60%, del 50% e del 40%.
  3.4. Per i programmi ammessi ai  benefici  della  legge  da  questo
Comitato,  i  cui  costi sono stati giudicati congrui dal Comitato ex
art. 2  della  legge  n.  808/1985,  il  Ministero  dell'industria  -
acquisita la documentazione giustificativa ritenuta necessaria - puo'
autorizzare   l'utilizzazione   della  quota  percentuale  del  costo
globale,  riservata  alla  voce  "imprevisti"   per   la   variazione
registrata a consuntivo da una singola voce di costo.
  Al  fine di assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi della
legge n. 808/1985, soprattutto nel particolare momento recessivo  del
settore,  saranno  autorizzati - limitatamente al periodo 1993/1996 -
direttamente  dagli  uffici  ministeriali,  acquisita  la  necessaria
documentazione giustificativa nonche' una analitica relazione tecnica
redatta  da  un  esperto  tecnico  esterno di notoria qualificazione,
trasferimenti   compensativi   -   che   risultano    coerenti    con
l'impostazione  iniziale  del  programma  - fra voci di costo sia nel
corso di un anno del programma che nell'arco dell'intero programma.
  Attesa la ricordata situazione di crisi del settore, gia'  in  atto
dal  1991,  le  procedure  di  cui  sopra  -  previa  la  valutazione
definitiva del Comitato ex art. 2 della legge n. 808/1985 -  potranno
essere   estese  alle  domande  riferite  a  programmi  ammessi  alle
agevolazioni a partire dal 1991.
   Roma, 28 dicembre 1993
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA
Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 47