Direttive per gli interventi nel settore aeronautico.(GU n.87 del 15-4-1994)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 808, recante provvedimenti per l'attuazione degli interventi finalizzati allo sviluppo e all'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti nel settore aeronautico; Vista la propria deliberazione del 15 aprile 1986 che, ai sensi dell'art. 4 della predetta legge, ha stabilito le condizioni di ammissibilita' alle agevolazioni finanziarie dei programmi formulati dalle imprese aeronautiche, ha indicato le priorita' e determinato i criteri per lo svolgimento dell'istruttoria dei programmi; Visto, in particolare, il secondo comma della legge n. 808/1985 che demanda a questo Comitato il compito di aggiornare, sulla base dell'istruttoria del comitato tecnico per lo sviluppo dell'industria aeronautica, gli indirizzi e gli obiettivi generali per la politica del settore; Visto l'art. 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237 che, ai commi 4, 5 e 6 dispone il rifinanziamento degli interventi per il settore aeronautico; Vista la nota del 16 dicembre 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto modifiche ed integrazioni agli indirizzi a suo tempo stabiliti dal Comitato, intese ad orientare l'intervento pubblico al conseguimento di obiettivi aventi maggiore qualificazione ed incidenza rispetto allo sviluppo generale dell'industria aeronautica; Preso atto della situazione e delle prospettive dell'industria aeronautica quali risultano dal documento allegato alla relazione previsionale e programmatica per l'anno 1994; Considerata l'opportunita' di individuare criteri di selezione e di graduatoria, nonche' di determinare livelli di incentivazione ai finanziamenti dei programmi aeronautici con elementi maggiormente rappresentativi della validita' economica e finanziaria delle imprese e dello sviluppo del settore; Rilevato che le finalita' e le procedure stabilite per la legge n. 808/1985 devono considerarsi specifiche dell'intervento pubblico previsto per il settore senza possibilita' di sovrapposizioni procedurali con altri sistemi incentivanti; Ravvista la necessita' di modulare i livelli di incentivazione in rapporto alle aree territoriali, delineate recentemente dalla politica comunitaria e da quella nazionale, e alle esigenze attuali dell'apparato produttivo nazionale; Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Delibera: Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'applicazione della legge n. 808/1985, si attiene alle seguenti direttive: 1) Condizioni di ammissibilita'. 1.1. La legge opera, con riferimento alla partecipazione di imprese italiane a programmi aeronautici in collaborazione internazionale, per le seguenti attivita': a) elaborazione di programmi, esecuzione studi, progettazioni e sviluppi, realizzazioni di prototipi, prove, investimenti per l'industrializzazione e avviamento alla produzione sino al raggiungimento delle condizioni produttive di regime; b) produzioni di serie; c) vendita dei prodotti ai clienti finali. 1.2. Ai sensi dell'art. 1, ultimo comma della legge n. 808/1985 sono considerate imprese con attivita' principale nel settore aeronautico quelle il cui fatturato medio dei tre esercizi precedenti la domanda di ammissione ai benefici e' per oltre il 50% dovuto ad attivita' di costruzione, trasformazione e revisione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici nonche' parti degli stessi. Per i rami di azienda - istituti con apposita deliberazione legalmente valida che attribuisca agli stessi un'autonomia organizzativa ed economica con contabilita' sezionali - la predetta percentuale del 50% sara' verificata, nell'ambito delle suddette contabilita' sezionali, sulla base di un'apposita dichiarazione rilasciata, su richiesta, dal certificatore aziendale. Nella fase di costituzione delle contabilita' sezionali si fara' riferimento al fatturato risultante dall'ultimo bilancio delle aziende preesistenti. Analogamente, in via transitoria, nel caso di aziende derivanti da concentrazioni di altre aziende, preesistenti. 1.3. Le attivita' di cui al precedente punto 1.1. devono riferirsi a progetti industriali relativi a costruzione o trasformazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici realizzati nell'ambito di programmi di collaborazione internazionale sulla base di specifici accordi industriali. Tali programmi sono considerabili solo se: riferiti a nuovi prodotti aeronautici, ovvero a prodotti che presentino un significativo e sostanziale miglioramento di prodotti preesistenti; la partecipazione agli stessi delle aziende italiane non si limiti ad un rapporto di mera fornitura. 1.4. Le nuove attivita' di programma devono essere avviate entro tre mesi dal decreto di concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 4, ottavo comma della legge n. 808/1985; 1.5. I programmi avviati anteriormente alla data della presentazione delle domande sono ammissibili, per la parte dei costi sostenuti successivamente, purche' le attivita' ancora da realizzare sulla fase di programma oggetto della domanda stessa, come specificate nel successivo punto 3.1., non siano inferiori al 70% dei costi totali della suddetta fase. 1.6. La concessione dei benefici per la partecipazione a programmi internazionali potenzialmente concorrenti dovra' essere valutata con particolare attenzione soprattutto per quanto attiene ai contenuti ed alle ricadute tecnologiche, alle potenzialita' di penetrazione dei mercati ed alle possibilita' di incrementare la partecipazione dell'industria italiana alle collaborazioni internazionali. 2) Criteri di selezione e graduatoria. Sono considerati prioritari, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge n. 808/1985, quei programmi nei quali ricorrano almeno tre dei sottoindicati requisiti: a) non prevedano corresponsione di quote d'ingresso da parte dell'azienda italiana richiedente a vantaggio del partecipante straniero; b) accrescano l'autonomia tecnologica italiana in quanto riguardanti prodotti innovativi e di conseguenza caratterizzati da un elevato rischio tecnologico; c) prevedano la equilibrata partecipazione dell'azienda richiedente allo sviluppo completo del programma in tutte le diverse fasi, fino alla certificazione finale dei prodotti; d) comportino un rilevante grado di rischio industriale in rapporto ai maggiori tempi di ritorno dell'investimento ed a piu' elevati "coefficienti di pareggio" (intesi come rapporti fra punto di pareggio finanziario e serie totali da produrre); e) richiedano adeguata capacita' gestionali a livello di integrazione di sistemi/sottosistemi complessi; f) prevedano un utilizzo diretto in prodotti tipicamente aeronautici per almeno il 50% delle serie da produrre o per un periodo di tempo pari alla meta' della durata totale del programma produttivo; g) favoriscano l'occupazione qualificata e lo sviluppo tecnologico, in particolare nelle strutture industriali aeronautiche presenti nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, specificatamente nelle aree meridionali. La data di ricezione delle istanze presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato costituira' elemento di priorita' solo per quei programmi nei quali ricorrano lo stesso numero di requisiti fra quelli sopraesposti. 3) Criteri per le modalita' dell'istruttoria. 3.1. Le domande di cui all'art. 4, quinto comma, della legge n. 808/1985 sono presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le domande dovranno essere presentate separatamente con riferimento alle attivita' precedentemente descritte al punto 1.1., lettere a), b) e c). Le domdande presentate per le attivita' di cui al punto 1.1., lettera a), della presente delibera potranno essere presentate anche separatamente per ciascuna delle seguenti fasi: esecuzione di studi e progettazione, sviluppo, prototipi e prove; industrializzazione; avviamento alla produzione. 3.2. Sono esclusi dagli interventi di cui all'art. 3, lettera a), della legge, i costi relativi ad immobili, impianti generali, mobili ed arredi, nonche' le quote di programma delle imprese italiane subcommesse all'estero. Qualora la quota di programma dell'impresa italiana sia subcommessa all'estero per oltre il 25%, il programma stesso non sara' agevolato. 3.3. Il Comitato di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985, sulla base dell'istruttoria predisposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, formula il proprio parere sul programma presentato, con particolare riferimento ai criteri indicati al precedente paragrafo 2 della presente delibera. Il Comitato di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985 esprime, altresi', la valutazione circa il livello "elevato", "medio", ovvero "basso" da attribuire ai singoli programmi, con riferimento alle finalita' indicate dalla legge ed agli indirizzi ed obiettivi stabiliti da questo Comitato, ai sensi anche del terzo comma dell'art. 4 della legge n. 808/1985. Ai fini dell'attribuzione del livello, il programma - impostato secondo parametri ottimali di validita' economico-commerciale - dovra' rispondere: per il livello "elevato": ad almeno cinque dei criteri di cui al punto 2) unitamente al perseguimento del saldo positivo della bilancia dei pagamenti del settore; per il livello "medio": ad almeno quattro dei criteri di cui al punto 2). A tali valutazioni corrisponderanno, in relazione ai benefici di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 della legge n. 808/1985, differenti entita' d'intervento, e piu' precisamente: per i benefici di cui all'art. 3, lettera a), della legge n. 808/1985, rispettivamente il 100%, 90% e 75% dei costi ammessi per le iniziative localizzate nelle aree depresse e il 100%, l'80% ed il 60% per quelle localizzate nelle restanti aree del territorio nazionale; per i benefici di cui all'art. 3, lettera b), della legge n. 808/1985, rispettivamente contributi pari al 70%, al 60% ed al 50% del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, per le iniziative localizzate nelle regioni in ritardo di sviluppo (ob. 1); per le iniziative localizzate nelle restanti aree la misura e' rispettivamente del 60%, del 50% e del 40%. 3.4. Per i programmi ammessi ai benefici della legge da questo Comitato, i cui costi sono stati giudicati congrui dal Comitato ex art. 2 della legge n. 808/1985, il Ministero dell'industria - acquisita la documentazione giustificativa ritenuta necessaria - puo' autorizzare l'utilizzazione della quota percentuale del costo globale, riservata alla voce "imprevisti" per la variazione registrata a consuntivo da una singola voce di costo. Al fine di assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi della legge n. 808/1985, soprattutto nel particolare momento recessivo del settore, saranno autorizzati - limitatamente al periodo 1993/1996 - direttamente dagli uffici ministeriali, acquisita la necessaria documentazione giustificativa nonche' una analitica relazione tecnica redatta da un esperto tecnico esterno di notoria qualificazione, trasferimenti compensativi - che risultano coerenti con l'impostazione iniziale del programma - fra voci di costo sia nel corso di un anno del programma che nell'arco dell'intero programma. Attesa la ricordata situazione di crisi del settore, gia' in atto dal 1991, le procedure di cui sopra - previa la valutazione definitiva del Comitato ex art. 2 della legge n. 808/1985 - potranno essere estese alle domande riferite a programmi ammessi alle agevolazioni a partire dal 1991. Roma, 28 dicembre 1993 Il Presidente delegato: SPAVENTA Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1994 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 47