MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 26 marzo 1994 

  Autorizzazione ai presidi  ospedalieri  di  Castelfranco  Veneto  e
Montebelluna dell'unita' sanitaria locale n. 13 di Asolo ad avvalersi
della  facolta' di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche  prodotte
a partire dal 1 gennaio 1970.
(GU n.90 del 19-4-1994)

                             IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
  Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  11
settembre  1974  recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei
documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;
  Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del  tesoro  e
con  il  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in
data  29  marzo  1979,  con  il  quale  sono   state   approvate   le
caratteristiche   della  pellicola  destinata  alla  fotoriproduzione
sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche
amministrazioni;
  Visto l'art. 8  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
dicembre 1975, n. 805;
  Vista  la richiesta n. 8885/P del 26 agosto 1992 dell'unita' locale
socio sanitaria  n.  13  di  Asolo,  relativa  alla  fotoriproduzione
sostitutiva  delle cartelle cliniche prodotte dai presidi ospedalieri
di Castelfranco Veneto e di Montebelluna, e - a  completamento  -  la
successiva nota n. 13079/P del 24 dicembre 1992;
  Considerato  che gli atti e i documenti - oggetto della richiesta -
non sono compresi  nelle  categorie  escluse  dalla  fotoriproduzione
sostitutiva  ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;
  Udito  il  comitato  di  settore  per  i   beni   archivistici   in
sostituzione  della  commissione  di  cui all'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
  Sentito il Ministro della sanita';
                              Decreta:
                           Articolo unico
  I presidi ospedalieri di Castelfranco  Veneto  e  di  Montebelluna,
sono autorizzati ad avvalersi della facolta' di cui all'art. 25 della
legge  4  gennaio  1968,  n.  15, per le cartelle cliniche prodotte a
partire dal 1 gennaio 1970.
  Le modalita' di riproduzione  e  i  procedimenti  tecnici  dovranno
essere  corrispondenti  a  quelli previsti dal decreto del Presidente
del Consiglio  dei  Ministri  11  settembre  1974,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 306 del 25 novembre 1974.
  La  pellicola  da  usare,  fermo  restando  che sara' costituito un
originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi  e  per  gli
effetti  dell'art.  25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti
riprodotti, dovra' possedere le caratteristiche  tecniche  prescritte
dal  decreto  ministeriale  29  marzo  1979 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979.
  Gli originali cartacei dei documenti, di cui e' stata effettuata la
fotoriproduzione  sostitutiva,  possono  essere   distrutti   se   si
riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 marzo 1994
                                                 Il Ministro: RONCHEY