Entrata in vigore degli emendamenti alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare Solas 74/83.(GU n.91 del 20-4-1994 - Suppl. Ordinario n. 63)
Si riporta qui di seguito, in lingua inglese con traduzione non ufficiale in lingua italiana, il testo degli emendamenti alla Convenzione Solas 74/83 concernenti la Risoluzione MSC 22(59) adottata il 23 maggio 1991. I sunnominati emendamenti, di cui si riporta qui di seguito il testo, sono entrati in vigore, a norma dell'art. VIII (b) (vii) (2) della Convenzione, il 1 gennaio 1994. TRADUZIONE NON UFFICIALE RISOLUZIONE MSC.22(59) ADOTTATA IL 23 MAGGIO 1991 ADOZIONE DEGLI EMENDAMENTI (E91) ALLA SOLAS 74 IL COMITATO DELLA SICUREZZA MARITTIMA (MSC), RICHIAMANDO l'art. 28(b) della Convenzione IMO riguardanti le funzioni del Comitato, NOTANDO l'art. VIII(b) della Solas 74, di qui in avanti chiamata "la Convenzione" concernente le procedure per gli emendamenti all'Annesso alla Convenzione, diversi dalle prescrizioni del Capitolo I (NdT per gli emendamenti al cap. I della Solas, trattandosi di prescrizioni di tipo amministrativo, e' necessaria una vera e propria convenzione -vds Prot78 e Prot.88- mentre per gli altri capitoli essendo di natura prettamente tecnica e' sufficiente la 'tacita accettazione'), AVENDO PRESO IN CONSIDERAZIONE, durante la sua 59a sessione, gli emendamenti alla Convenzione proposti e fatti circolare secondo l'art. VIII(b)(i): 1. ADOTTA, in applicazione dell'art. VIII(b)(iv) della Convenzione, gli emendamenti alla Convenzione, i cui testi sono riportati in Annesso alla presente risoluzione; 2. DETERMINA, in applicazione dell'art. VIII(b)(iv)(2)(bb) della Convenzione, che gli emendamenti devono essere accettati il 1 luglio 1993 a meno che, prima di tale data, piu' di un terzo dei Governi Contraenti la Convenzione, o Governi Contraenti le cui flotte mercantili sommate siano non meno del 50 % della stazza lorda del totale della flotta mercantile mondiale, non abbiano presentato obiezioni agli emendamenti stessi; 3. INVITA i Governi Contraenti a notare che, in applicazione dell'art. VIII(b)(vii)(2) della Convenzione, gli emendamenti devono entrare in vigore il 1 gennaio 1994 su loro accettazione in applicazione del succitato paragrafo 2; 4. RICHIEDE al Segretario-Generale, in conformita' dell'art. VIII(b)(v) della Convenzione, di trasmettere copie autenticate della presente risoluzione ed il testo degli emendamenti in Annesso a tutti i Governi Contraenti la Solas 74; 5. RICHIEDE INOLTRE al Segretario-Generale di trasmettere copie della risoluzione ai Membri IMO che non sono Governi Contraenti la Convenzione. ANNESSO EMENDAMENTI 91 ALLA SOLAS 74, COME EMENDATA CAPITOLO II-2 COSTRUZIONE - PROTEZIONE, RILEVAZIONE ED ESTINZIONE INCENDI Regola 20 Piani per la difesa contro gli incendi Il titolo esistente e' sostituito dal seguente: "Piani per la difesa contro gli incendi ed esercitazioni antincendio". Il seguente testo e' inserito dopo il titolo: "La presente regola si applica a tutte le navi". Il seguente nuovo paragrafo 3 e' aggiunto dopo il 2: "3 Le esercitazioni antincendio devono essere condotte secondo le prescrizioni della Reg.III/18". Regola 21 Possibilita' di rapida utilizzazione degli impianti di estinzione incendio Il seguente testo e' inserito dopo il titolo: "La presente regola si applica a tutte le navi". Il testo esistente della presente regola e' sostituito dal seguente: "I mezzi antincendio (NdT: intesi come tutti gli impianti) devono essere mantenuti in buono stato ed essere disponibili per l'uso immediato in qualsiasi momento". Regola 28 Mezzi di sfuggita Il seguente testo e' inserito dopo il titolo: "(Il paragrafo 1.8 della presente regola si applica alle navi costruite il 1 gennaio 1994 o posteriormente)". Il seguente nuovo sottoparagrafo 1.8 e' aggiunto dopo l'esistente sottoparagrafo 1.7: ".8 Allorquando spazi pubblici si estendono per tre o piu' ponti e contengono materiali combustibili come per esempio mobili e spazi chiusi come per esempio negozi, uffici e ristoranti, ciascun livello entro detto spazio pubblico deve disporre di due mezzi di sfuggita, uno dei quali deve dare accesso diretto ad un mezzo di sfuggita verticale chiuso che soddisfi alle prescrizioni del paragrafo 5". Regola 32 Impianti di ventilazione Il seguente testo e' inserito dopo il titolo: "(Il paragrafo 1.7 della presente regola si applica alle navi costruite il 1 gennaio 1994 o posteriormente)". Il seguente nuovo paragrafo 1.7 e' inserito tra quelli esistenti 1,6 e 2: "1.7 Allorquando spazi pubblici si estendono per tre o piu' ponti e contengono materiali combustibili come per esempio mobili e spazi chiusi come per esempio negozi, uffici e ristoranti, lo spazio pubblico stesso deve essere attrezzato con un impianto di estrazione fumi. Detto impianto di estrazione deve essere attivato dal prescritto impianto di rivelazione fumi e poter essere comandato manualmente. I ventilatori devono essere dimensionati in modo tale che l'intero volume compreso nello spazio possa essere esaurito in 10 minuti o meno". Regola 36 Impianti fissi di rivelazione e segnalazione incendi. Sistema automatico sprinkler, rivelazione e segnalazione incendi Il seguente testo e' inserito dopo il titolo: "(Il paragrafo 2 si applica alle navi costruite il 1 gennaio 1994 o posteriormente)". Il paragrafo esistente e' numerato come 1, ed il seguente nuovo paragrafo e' aggiunto dopo il nuovo 1: "2 Allorquando spazi pubblici si estendono per tre o piu' ponti e contengono materiali combustibili come per esempio mobili e spazi chiusi come per esempio negozi, uffici e ristoranti, l'intera zona verticale principale contenente tale spazio pubblico deve essere protetta mediante un sistema automatico sprinkler conforme alla Reg.12". Regola 40 Servizi ronda, impianti di segnalazione e di allarme incendi, impianti di altoparlanti Il seguente testo e' inserito dopo il titolo: "(Il paragrafo 7 si applica alle navi costruite il 1 gennaio 1994 o posteriormente)". Il seguente nuovo paragrafo 7 e' aggiunto dopo l'esistente 6: "7 Allorquando spazi pubblici si estendono per tre o piu' ponti e contengono materiali combustibili come per esempio mobili e spazi chiusi come per esempio negozi, uffici e ristoranti, l'intera zona verticale principale contenente tale spazio pubblico deve essere protetta mediante un impianto di rivelazione fumi conforme alla Regola 13, fatta eccezione per il paragrafo 1.9". CAPITOLO III MEZZI DI SALVATAGGIO REGOLA 18 Abbandono nave, addestramento ed esercitazioni Il titolo ed il testo esistenti della presente regola sono sostituiti dai seguenti: "Addestramento ed esercitazioni per i casi di emergenza 1 La presente regola si applica a tutte le navi. 2 Manuali Un manuale per l'addestramento conforme alle prescrizioni della Reg.51 deve essere sistemato in ciascuna mensa equipaggio e nella saletta di ricreazione od in ciascuna cabina equipaggio. 3 Pratica degli appelli e delle esercitazioni 3.1 Ciascun membro dell'equipaggio deve partecipare almeno una volta al mese ad una esercitazione di abbandono nave e di incendio a bordo. Le esercitazioni dell'equipaggio devono essere effettuate entro 24 ore dalla partenza della nave da un porto se piu' del 25% dell'equipaggio nel mese precedente non ha partecipato all'esercitazione di abbandono nave ed incendio a bordo di quella particolare nave. L'Amministrazione, quando cio' non sia praticabile, puo' accettare altre soluzioni che siano almeno equivalenti per quelle classi di navi. 3.2 Su una nave adibita a viaggi internazionali che non siano viaggi internazionali brevi, gli appelli dei passeggeri devono essere fatti entro 24 ore dall'imbarco. I passeggeri devono essere istruiti sull'uso delle cinture di salvataggio e sulle azioni da intraprendere in caso di emergenza. Se, dopo l'appello predetto, imbarca in un porto un ridotto numero di passeggeri, invece di eseguire un nuovo appello, sara' sufficiente attirare l'attenzione di questi passeggeri sulle istruzioni di emergenza prescritte dalle regole 8.2 e 8.4. 3.3 Su una nave adibita a viaggi internazionali brevi, se l'appello dei passeggeri non e' stato eseguito alla partenza, l'attenzione degli stessi deve essere attirata sulle istruzioni di emergenza prescritte dalle regole 8.2 e 8.4. 3.4 Ciascuna esercitazione di abbandono deve comprendere: -1 la chiamata dei passeggeri e dell'equipaggio ai punti di riunione usando l'allarme richiesto dalla regola 6.4.2 ed il controllo che essi siano in grado di capire l'ordine di abbandono nave come indicato sul ruolo di appello; -2 il raggiungimento dei punti di riunione e la preparazione per assolvere ai compiti descritti sul ruolo di appello; -3 la verifica che i passeggeri e l'equipaggio siano vestiti in modo appropriato; -4 la verifica che le cinture di salvataggio siano indossate correttamente; -5 l'ammainata di almeno una imbarcazione di salvataggio dopo aver eseguito la necessaria preparazione per l'ammaina stessa; -6 la messa in moto e la manovra del motore dell'imbarcazione di salvataggio; -7 la manovra delle gru usate per la messa in mare delle zattere di salvataggio. 3.5 Differenti imbarcazioni di salvataggio devono, per quanto possibile, essere ammainate durante le successive esercitazioni in conformita' alle prescrizioni del paragrafo 3.4.5. 3.6 Ciascuna imbarcazione di salvataggio deve essere ammainata con l'equipaggio assegnato a farla funzionare e manovrata in mare almeno una volta ogni tre mesi nel corso di una esercitazione di abbandono nave. L'Amministrazione puo' accettare per le navi adibite a viaggi internazionali brevi che le imbarcazioni di salvataggio di un lato non siano messe in mare quando gli apprestamenti dell'ormeggio in porto e la natura dei viaggi della nave non permettono la messa in mare delle imbarcazioni di salvataggio di quel lato. Tuttavia, tutte queste imbarcazioni devono essere ammainate almeno una volta ogni tre mesi e messe a mare almeno una volta l'anno. 3.7 Per quanto sia pratico e ragionevole, i battelli di emergenza diversi dalle imbarcazioni di salvataggio che sono anche battelli di emergenza, devono essere messi in mare almeno una volta al mese con l'equipaggio assegnato per farli funzionare e manovrati in acqua. In ogni caso questa prescrizione deve essere osservata almeno una volta ogni tre mesi. 3.8 Se le esercitazioni di ammaina delle imbarcazioni di salvataggio e dei battelli di emergenza sono eseguite con nave in navigazione, esse devono essere eseguite, per i rischi che comportano, solo in zone di mare riparato e sotto la supervisione di un ufficiale esperto in questo tipo di esercitazioni. 3.9 L'illuminazione di emergenza per la riunione ed abbandono nave deve essere provata in occasione di ciascuna esercitazione di abbandono nave. 3.10 Ciascuna esercitazione antincendio deve comprendere: -1 il raggiungimento dei punti di riunione e la preparazione per assolvere ai compiti descritti nel ruolo di appello della regola 8.3; -2 la messa in moto di una pompa antincendio usando almeno i due getti di acqua richiesti per dimostrare che l'impianto funziona in modo appropriato; -3 la prova degli equipaggiamenti da vigile del fuoco e le altre attrezzature personali di soccorso; -4 la prova delle attrezzature principali delle comunicazioni; -5 la prova di funzionamento delle porte stagne, delle porte tagliafuoco e delle serrande tagliafuoco; -6 la prova delle attrezzature necessarie per il successivo abbandono nave. 3.11 Le esercitazioni antincendio dovrebbero essere programmate in maniera tale da tenere in debita considerazione la prassi normale per le varie emergenze che possono verificarsi in relazione al tipo di nave ed al tipo di carico. 3.12 Le attrezzature usate durante le esercitazioni devono essere immediatamente riportate nelle precedenti condizioni di piena operativita' e qualsiasi manchevolezza e difetto evidenziati durante le esercitazioni devono essere corretti quanto prima possibile. 3.13 Le esercitazioni devono essere eseguite, per quanto possibile, come se si trattasse di una reale emergenza. 4 Addestramento ed istruzioni a bordo 4.1 L'addestramento e l'istruzione a bordo sull'uso dei mezzi di salvataggio, comprese le dotazioni dei mezzi collettivi di salvataggio, nonche' sull'impiego dei mezzi di estinzione incendio devono essere eseguiti il piu' presto possibile ma non oltre due settimane dal momento in cui il membro dell'equipaggio e' giunto a bordo. Tuttavia, se il membro dell'equipaggio e' in turni regolari di imbarco l'addestramento predetto deve essere eseguito non oltre due settimane dopo il primo imbarco su quella nave stessa. L'istruzione individuale puo' riguardare parti differenti dei mezzi di salvataggio e di estinzione incendio della nave, ma su tutti i mezzi di salvataggio e di estinzione incendio della nave devono essere date istruzioni ogni due mesi. 4.2 A ciascun membro dell'equipaggio devono essere date istruzioni comprendenti gli argomenti seguenti, anche se non necessariamente limitati a questi: -1 manovra ed uso delle zattere di salvataggio gonfiabili della nave; -2 problemi relativi alla ipotermia e relativo trattamento di pronto soccorso ed altre appropriate procedure di pronto soccorso; -3 istruzioni speciali necessarie per l'impiego dei mezzi di salvataggio della nave nel caso di avverse condizioni meteorologiche e di mare agitato; -4 manovra ed impiego dei mezzi di estinzione incendio. 4.3 L'addestramento a bordo sull'uso delle zattere di salvataggio di tipo ammainabile mediante gru deve essere fatto ad intervalli non superiori a quattro mesi su ogni nave dotata di queste attrezzature. Ogni qualvolta sia fattibile l'addestramento deve includere il gonfiamento e l'ammainata di una zattera di salvataggio. Questa zattera di salvataggio puo' essere una zattera speciale destinata unicamente allo scopo dell'addestramento e che non faccia parte della dotazione di mezzi di salvataggio della nave; tale zattera speciale deve essere adeguatamente contrassegnata. 5 Annotazioni Le date in cui vengono eseguiti gli appelli, i particolari delle esercitazioni di abbandono nave ed incendio, le esercitazioni sugli altri mezzi di salvataggio e l'addestramento a bordo devono essere annotati su un apposito giornale di bordo secondo le eventuali prescrizioni dettate dall'Amministrazione. Se un completo appello, esercitazione o addestramento non si espletano entro il tempo stabilito, deve essere fatta una annotazione sul giornale di bordo che indichi le circostanze e l'estensione dell'appello, esercitazione o addestramento eseguito." CAPITOLO V SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE Regola 17 Scalette ed apparecchiature meccaniche per l'imbarco dei piloti Il titolo ed il testo esistente della presente regola sono sostituiti dai seguenti: "Sistemazioni per il trasferimento dei piloti (a) Applicazione (i) Le navi adibite a viaggi nel corso dei quali e' probabile che vengano impiegati piloti devono essere dotate di sistemazioni per il trasferimento dei piloti stessi. (ii) Le dotazioni e le sistemazioni per il trasferimento dei piloti che sono installate il 1 gennaio 1994 o posteriormente devono soddisfare alle prescrizioni della presente regola e devono essere prese in debita considerazione le norme adottata dalla Organizzazione.(*) (iii) Le dotazioni e le sistemazioni per il trasferimento dei piloti installate a bordo prima del 1 gennaio 1994 devono soddisfare almeno alle prescrizioni della regola 17 in vigore prima di quella data e devono essere prese in debita considerazione le norme adottate dalla Organizzazione prima di quella data. (**) (iv) Le dotazioni e le sistemazioni che vengono sostituite dopo il 1 gennaio 1994 devono soddisfare, per quanto pratico e ragionevole, alle prescrizioni di questa regola. ____________________ (*) Si fa riferimento alla Recommendation on Pilot Transfer Arrangements adottata dall'IMO con Risoluzione A.667(16). (**) Si fa riferimento alla Recommendation on Performance Standards for Mechanical Pilot Hoists adottata dall'IMO con Risoluzione A.275(VIII) ed alla Recommendation on Arrangements for Embarking and Disembarking Pilots in Very Large Ships adottata dall'IMO con Risoluzione A.426(XI). (b) Generalita' (i) Tutte le sistemazioni usate per il trasferimento del pilota devono servire con efficacia al loro scopo per consentire l'imbarco e lo sbarco del pilota in tutta sicurezza. I dispositivi devono essere tenuti puliti, manutenzionati e stivati in maniera appropriata e regolarmente ispezionati al fine di garantire la loro sicurezza nell'impiego. Devono essere usati unicamente per l'imbarco e lo sbarco del personale. (ii) Il montaggio delle sistemazioni per il trasferimento del pilota e l'imbarco e lo sbarco del pilota devono essere sorvegliati da un ufficiale responsabile che disponga di mezzi di comunicazione con il ponte di comando e che deve anche provvedere a far accompagnare il pilota lungo un percorso sicuro per o dal ponte di comando. Il personale impegnato per il montaggio e per il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura meccanica deve essere istruito circa le procedure di sicurezza da adottare e la apparecchiatura stessa deve essere provata prima dell'uso. (c) Sistemazioni per il trasferimento (i) Devono essere previste sistemazioni per consentire al pilota di imbarcare e sbarcare in tutta sicurezza da ciascun lato della nave. (ii) Su tutte le navi dove la distanza dal livello del mare al punto di accesso a bordo, od uscita, sia superiore a 9 m, e qualora si intenda imbarcare e sbarcare i piloti per mezzo della scala reale, o per mezzo di apparecchiature meccaniche o altro mezzo ugualmente sicuro ed agevole unitamente ad una scaletta a tarozzi, tale attrezzatura deve essere disponibile a bordo su ciascun lato della nave, a meno che l'attrezzatura medesima non possa essere trasferita per l'uso su un lato o sull'altro della nave stessa. (iii) Un sicuro ed agevole accesso od uscita dalla nave devono essere previsti da: (1) una scaletta a tarozzi che richieda una salita di non meno 1,5 m e non piu' di 9 m sopra la superficie dell'acqua posizionata ed assicurata in modo che: (aa) essa sia lontana da qualsiasi scarico fuoribordo dalla nave; (bb) essa si trovi entro la lunghezza del corpo cilindrico della nave e, per quanto praticabile, entro meta' lunghezza della nave nella zona mediana; (cc) ogni scalino rimanga fermamente appoggiato contro il fianco della nave; qualora sistemazioni strutturali, come per esempio bottazzi, potrebbero impedire la applicazione della presente prescrizione, devono essere previste speciali sistemazioni a soddisfazione della Amministrazione atte ad assicurare che le persone siano in grado di imbarcare e sbarcare in tutta sicurezza; (dd) la singola lunghezza di scaletta a tarozzi sia in grado di raggiungere l'acqua da punto di accesso o uscita dalla nave e sia fatto debito conto di tutte le condizioni di caricazione e di assetto della nave e di uno sfavorevole sbandamento di 15; gli attacchi per il fissaggio, le maniglie ed i cavi di fissaggio devono avere robustezza almeno uguale a quella dei cavi laterali; (2) una scala reale insieme alla scaletta a tarozzi od altri mezzi ugualmente sicuri ed agevoli qualora la distanza dalla superficie della acqua al punto di accesso a bordo sia maggiore di 9 m. La scala reale deve essere sistemata in modo da far via verso poppa. Quando viene usata la scala reale, la sua estremita' inferiore deve rimanere fermamente appoggiata contro il fianco della nave entro la lunghezza del corpo cilindrico della nave e, per quanto fattibile, entro meta' lunghezza della nave nella zona mediana e libera da qualsiasi scarico fuoribordo dalla nave; oppure (3) un'apparecchiatura meccanica per l'imbarco pilota sistemata in maniera tale che sia entro la lunghezza del corpo cilindrico della nave e, per quanto fattibile, entro meta' lunghezza della nave nella zona mediana e libera da qualsiasi scarico fuoribordo dalla nave. (d) Accesso al ponte della nave Dispositivi devono essere previsti per assicurare un passaggio sicuro, agevole e senza ostacoli a qualsiasi persona che si imbarchi o sbarchi dalla nave sistemati tra la testata della scaletta a tarozzi o della scala reale o di qualsiasi altro mezzo di accesso a bordo ed il ponte della nave. Quando tale passaggio e' fatto per mezzo di: (i) un varco attraverso la ringhiera o nel parapetto, devono essere sistemati adeguati tientibene; (ii) una scaletta da parapetto, devono essere sistemate due sbarre per tientibene rigidamente assicurate alla struttura della nave alla loro base o vicino ad essa ed anche in punti piu' alti. La scaletta da parapetto deve essere collegata in maniera sicura alla nave allo scopo di prevenire un capovolgimento. (e) Portelli di murata I portelli di murata impiegati per il trasferimento del pilota non devono aprirsi verso l'esterno. (f) Dispositivi meccanici per imbarco pilota (i) Il dispositivo meccanico per l'imbarco del pilota e le sue dotazioni ausiliarie devono essere di tipo approvato dalla Amministrazione. Tale dispositivo deve essere progettato per funzionare come una scala mobile per far salire o scendere una o piu' persona lungo il fianco della nave. Deve essere tale che il progetto e la costruzione assicurino che il pilota possa essere imbarcato e sbarcato in maniera sicura, compreso un passaggio sicuro dal dispositivo al ponte e viceversa. Tale passaggio deve essere effettuato direttamente da una piattaforma protetta con sicurezza mediante tientibene. (ii) Efficiente dispositivo manuale deve essere previsto per far scendere o recuperare la persona o persone trasportate e deve essere tenuto pronto all'uso nel caso di mancanza di energia. (iii) Il dispositivo deve essere collegato in maniera sicura alla struttura della nave. Il collegamento non deve essere realizzato per mezzo unicamente delle ringhiere di murata della nave. Devono essere previsti su ciascun lato della nave punti di collegamento appropriati e robusti per il fissaggio di dispositivi di tipo portatile. (iv) Se in corrispondenza della ubicazione del dispositivo e' fissato un guardalato, questo deve essere rientrato sufficientemente per consentire al dispositivo di operare contro il fianco della nave. (v) Una scaletta a tarozzi deve essere montata adiacente al dispositivo e disponibile per l'immediato uso cosi' che vi si possa accedere da qualsiasi punto del suo percorso. La scaletta a tarozzi deve essere in grado di raggiungere il livello del mare dal suo proprio punto di accesso alla nave. (vi) La posizione sul fianco della nave lungo il quale verra' fatta ammainare il dispositivo deve essere indicata. (vii) Un'adeguata posizione di stivaggio deve essere prevista per i dispositivi portatili. Per il tempo molto freddo, per evitare il pericolo di formazione di ghiaccio, il dispositivo portatile non deve essere montato finche' il suo uso non sia imminente. (g) Dotazioni associate (i) Le seguenti dotazioni associate devono essere mantenute disponibili per l'uso immediato quando vengono trasferite delle persone: (1) due cavi a mano di diametro non inferiore ai 28 millimetri appropriatamente assicurati alla nave se cosi' richiesto dal pilota; (2) un salvagente anulare munito di luce ad accensione automatica; (3) una sagola da lancio (heaving line). (ii) Quando richiesto dal paragrafo (d), devono essere previsti tientibene e scalette da parapetto. (h) Illuminazione Deve essere previsto un adeguato impianto per illuminare fuoribordo il dispositivo di trasferimento, la posizione sul ponte dove la persona imbarca o sbarca ed i comandi del dispositivo meccanico di imbarco piloti." CAPITOLO VI Il titolo e il testo del Capitolo VI sono sostituiti dai seguenti: "TRASPORTO DI CARICHI PARTE A DISPOSIZIONI GENERALI Regola 1 Applicazione 1 Il presente capitolo si applica al trasporto di carichi (fatta eccezione per i liquidi alla rinfusa, i gas alla rinfusa e quei particolari trasporti trattati in altri capitoli) per i quali, dati i particolari pericoli che presentono per le navi o per le persone a bordo, possono richiedersi speciali precauzioni su tutte le navi alle quali si applicano le presenti regole e su quelle da carico di stazza lorda inferiore alle 500 tonnellate. Tuttavia, per le navi da carico di stazza lorda inferiore alle 500 tonnellate, l'Amministrazione se considera che la natura riparata e le condizioni del viaggio siano tali da rendere la applicazione di qualsiasi specifica prescrizione della parte A o B di presente capitolo non ragionevole o non necessaria, puo' prendere altre misure efficaci per garantire la sicurezza richiesta per quelle navi. 2 Ad integrazione delle prescrizioni delle parti A e B del presente capitolo, ciascun Governo Contraente deve assicurarsi che siano date informazioni sul carico e sul suo stivaggio e fissaggio, specificando, in particolare, le precauzioni necessarie per il trasporto in sicurezza di tali carichi(*). ____________________ (*) Si fa riferimento al: -1 Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing, adottato dall'IMO (NdT: Res.A.714(17) nov. 91); -2 Code of Safe Pratice for Ships Carrying Timber Deck Cargoes, adottato dall'IMO (NdT: Res.A.715(17) nov. 91); -3 Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes (BC Code) adottato dall'IMO con Risoluzione A.434(IX), emendata. Regola 2 Informazioni sul carico 1 Il caricatore deve consegnare al comandante od al suo rappresentante appropriate informazioni sul carico con sufficiente anticipo sulla caricazione per prendere le precauzioni che possono rendersi necessarie per un adeguato stivaggio e trasporto in sicurezza del carico. Tali informazioni devono essere confermate per iscritto (*) e da appropriati documenti di imbarco prima della caricazione del carico sulla nave. 2 Le informazioni sul carico devono includere: -1 nel caso di carico generale e di carico trasportato su unita' di carico, una descrizione generale del carico e qualsiasi speciale proprieta' del carico stesso; -2 nel caso di carico alla rinfusa, informazioni sul fattore di stivaggio, le procedure di trimming e, nel caso di concentrato o di altro carico che puo' diventare fluido, informazioni addizionali nella forma di un certificato relativo al contenuto di umidita' del carico ed al limite di umidita' per il suo trasporto; -3 nel caso di carico alla rinfusa non classificato secondo quanto previsto dalla regola VII/2, ma che possiede proprieta' chimiche che possono creare un potenziale pericolo, in aggiunta alle informazioni richieste dai precedenti sottoparagrafi, informazioni sulle sue proprieta' chimiche. 3 Prima dell'imbarco di unita' di carico a bordo delle navi, il caricatore deve assicurarsi che la massa lorda di tali unita' sia corrispondente a quella dichiarata sui documenti di imbarco. ____________________ (*) Il riferimento fatto ai documenti nella presente regola non esclude l'uso di tecniche di trasmissione mediante elaborazione elettronica di dati (EDP) e interscambio elettronico di dati (EDI), come ausilio alla documentazione cartacea. Regola 3 Apparecchiatura per l'analisi dell'ossigeno e la rivelazione di gas 1 Quando si trasporta un carico alla rinfusa suscettibile di emettere un gas tossico o infiammabile, o di causare un impoverimento del contenuto di ossigeno nello spazio del carico, deve essere presente un idoneo strumento per misurare la concentrazione di gas o di ossigeno nell'aria unitamente ad istruzioni dettagliate per il suo impiego. Tale strumento deve essere a soddisfazione dell'Amministrazione. 2 L'Amministrazione si deve per assicurare che gli equipaggi delle navi siano addestrati sull'impiego di tali strumenti. Regola 4 Impiego di pesticidi sulle navi (*) Devono essere prese precauzioni adeguate quando si impiegano sulle navi pesticidi, in particolare per la fumigazione. ____________________ (*) Si fa riferimento alla IMO Recommendation on the Safe Use of Pesticides in Ships, come emendata. Regola 5 Stivaggio e fissaggio 1 Il carico e le unita' di carico trasportati sul ponte o sotto il ponte (NdT: di coperta) devono essere caricati, stivati e fissati in maniera da prevenire, per quanto possibile, per tutta la durata del viaggio danni o pericoli alla nave ed alle persone a bordo, nonche' perdita di merce fuoribordo. 2 Il carico trasportato in una unita' di carico deve essere stivato e fissato entro l'unita' in maniera da prevenire, durante tutto il viaggio, danni o pericoli alla nave ed alle persone a bordo. 3 Appropriate precauzioni devono essere prese durante la caricazione ed il trasporto di carichi pesanti o carichi di dimensioni fisiche eccezionali al fine di garantire che non si verifichino danni strutturali alla nave e per mantenere una adeguata stabilita' durante tutto il viaggio. 4 Appropriate precauzioni devono essere prese durante la caricazione ed il trasporto di unita' di carico a bordo di navi ro-ro, specialmente per quanto riguarda le attrezzature di fissaggio a bordo di tali navi e sulle unita' di carico e per quanto riguarda la robustezza dei punti di fissaggio e le rizze. 5 I contenitori non devono essere imbarcati oltre il massimo peso lordo indicato sulla Safety Approval Plate prevista dalla Convenzione Internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC). PARTE B PRESCRIZIONI SPECIALI PER CARICHI ALLA RINFUSA DIVERSI DA GRANAGLIE Regola 6 Accettabilita' per l'imbarco 1 Prima della caricazione di un carico alla rinfusa, il comandante deve essere in possesso di complete informazioni sulla stabilita' e sulla distribuzione del carico per le condizioni normali di caricazione. Il metodo per fornire tali informazioni deve essere a soddisfazione dell'Amministrazione (*). 2 I concentrati e gli altri carichi che possono diventare fluidi devono essere accettati all'imbarco solo quando il contenuto di umidita' effettivo del carico e' inferiore a quello limite per il trasporto. Tuttavia, tali concentrati ed altri carichi possono essere accettati all'imbarco anche quando il loro contenuto di umidita' eccede il limite suddetto, purche' siano previste sistemazioni di sicurezza a soddisfazione della Amministrazione per garantire una adeguata stabilita' in caso di spostamento di carico ed inoltre alla condizione che la nave possieda un'adeguata integrita' strutturale. 3 Prima di imbarcare un carico alla rinfusa che non sia un carico classificato secondo le prescrizioni della regola VII/2 ma che ha proprieta' chimiche le quali possono creare un potenziale pericolo, devono essere prese speciali precauzioni per il suo trasporto in sicurezza. ____________________ (*) Si fa riferimento alle: -1 Resolution A.167 (ES.IV) dell'IMO: Recommendation on Intact Stability for Passenger and Cargo Ships under 100 metres in Lenght e relativi emendamenti adottati con Resolution A.206(VII); -2 Resolution A.562 (14) dell'IMO: Recommendation on a Severe Wind and Rolling Criterion (Weather Criterion) for the Intact Stability of Passenger and Cargo Ships of 24 metres in Lenght and Over. Regola 7 Stivaggio del carico alla rinfusa 1 I carichi alla rinfusa devono essere caricati e ragionevolmente livellati, per quanto necessario, fino ai confini dello spazio per il carico allo scopo di minimizzare il rischio di spostamento e per assicurare che sara' mantenuta per tutta la durata del viaggio una adeguata stabilita'. 2 Quando i carichi alla rinfusa sono trasportati in interpunti (NdT: in corridoi), i boccaporti di tali interponti devono essere chiusi in quei casi in cui l'istruzione sulla caricazione indica un livello inaccettabile di sollecitazione alla struttura del fondo qualora i boccaporti fossero lasciati aperti. Il carico deve essere ragionevolmente livellato e deve estendersi da una murata all'altra oppure essere assicurato da divisioni longitudinali addizionali di sufficiente robustezza. Deve essere rispettata la capacita' degli interponti a sostenere il carico per garantire che la struttura del ponte non venga sovraccaricata. PARTE C TRASPORTO DI GRANAGLIE Regola 8 Definizioni Per gli scopi della presente parte, a meno che non sia espressamente previsto in maniera diversa: 1 "International Grain Code" significa lo International Code for the Safe Carriage of Grain in Bulk adottato dal Maritime Safety Committee dell'Organizzazione con Resolution MSC.23(59) come puo' essere emendata dall'Organizzazione, purche' tali emendamenti siano adottati, posti in vigore ed abbiano effetto in applicazione delle prescrizioni dell'art.VIII della presente Convenzione riguardanti le procedure di emendamento all'Annesso, ad eccezione del capitolo I (NdT: come gia' riferito nel preambolo ai presenti E91). 2 Il termine "granaglie" comprende frumento, mais (granturco), avena, segale, orzo, riso, legumi secchi, semi e prodotti derivati da essi il cui comportamento e' simile a quello delle granaglie allo stato naturale. Regola 9 Prescrizioni per le navi da carico che trasportano granaglie 1 In aggiunta a qualsiasi altra prescrizione applicabile delle presenti regole, una nave da carico che trasporta granaglie deve essere conforme alle prescrizioni dello International Grain Code e possedere un documento di autorizzazione come richiesto dal codice stesso. Per gli scopi della presente regola, le prescrizioni del predetto codice devono essere trattate come obbligatorie. 2 Una nave senza tale documento non deve imbarcare granaglie finche' il comandante non convinca l'Amministrazione o il Governo Contraente del porto di caricazione che agisce per conto della Amministrazione stessa, che la nave sara' conforme alle prescrizioni dello International Grain Code nella sua condizione di caricazione proposta." CAPITOLO VII TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE Regola 5 Documenti (*) Il testo esistente del paragrafo 3 della presente regola e' sostituito dai seguenti paragrafi 3, 4 e 5: "3 Le persone responsabili dello stivaggio delle merci pericolose in un contenitore per il trasporto o in un veicolo stradale devono fornire un certificato di corretto stivaggio della merce nel contenitore o una dichiarazione di corretto stivaggio della merce nel veicolo, debitamente firmata, in cui si dichiari che la merce nell'unita' di carico e' stata appropriatamente stivata e fissata e che sono state rispettate tutte le prescrizioni applicabili al trasporto. Un tale certificato o dichiarazione puo' essere combinato con il documento di cui al paragrafo 2. 4 Qualora vi sia una fondata causa di sospetto che un contenitore per il trasporto o un veicolo stradale in cui sono stivate merci pericolose non e' conforme alle prescrizioni del paragrafo 2 o 3, o qualora non sia disponibile un certificato di corretto stivaggio della merce nel contenitore o una dichiarazione di corretto stivaggio della merce nel veicolo, il contenitore per il trasporto o il veicolo non devono essere accettati per l'imbarco. 5 Ogni nave che trasporta merce pericolosa deve possedere una speciale lista o manifesto che dichiari, in accordo con classificazione stabilita dalla regola 2, le merci pericolose imbarcate e la loro ubicazione a bordo. Un dettagliato piano di stivaggio (NdT: di carico), che identifica per classe e mostra la ubicazione a bordo di tutte le merci pericolose, puo' essere usato in sostituzione della predetta lista speciale o manifesto. Una copia di uno di questi documenti deve essere fornita prima della partenza alla persona o organizzazione designata dall'Autorita' dello Stato del porto." ____________________ (*) NdT: E' la stessa nota riportata precedentemente per la Reg.VI/2. La seguente nuova regola 7-1 e' inserita dopo la regola 7: "Regola 7-1 Rapporti sugli incidenti che coinvolgono merci pericolose 1 Quando si verifica un incidente che comporta la perdita o la probabilita' di perdita fuori bordo in mare di merci pericolose in colli, il comandante o altra persona responsabile della nave, deve fare un rapporto sui particolari di tale incidente senza ritardo e nella misura piu' estesa possibile al piu' vicino Stato costiero. Il rapporto deve essere basato sulle direttive e principi generali adottati dall'Organizzazione.(*) 2 Nel caso in cui la nave riferita al paragrafo 1 viene abbandonata o il rapporto da tale nave e' incompleto o indisponibile, il proprietario, il noleggiatore o l'armatore della nave o i loro agenti devono assumere, nella misura piu' estesa possibile, gli obblighi imposti dalla presente regola al comandante. ____________ (*) Si fa riferimento alla Resolution A.648(16) dell'IMO: General Principles for Ship Reporting Systems and Ship Reporting Requirements, Including Guidelines for Reporting Incidents Involving Dangerous Goods, Harmful Substances and/or Marine Pollutants."