MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNICATO

Entrata   in vigore degli emendamenti alla Convenzione internazionale
per la salvaguardia della vita umana in mare Solas 74/83.
(GU n.91 del 20-4-1994 - Suppl. Ordinario n. 63)

   Si  riporta  qui  di seguito, in lingua inglese con traduzione non
ufficiale  in  lingua  italiana,  il  testo  degli  emendamenti  alla
Convenzione   Solas  74/83  concernenti  la  Risoluzione  MSC  22(59)
adottata il 23 maggio 1991.
   I sunnominati emendamenti, di cui si riporta  qui  di  seguito  il
testo,  sono  entrati in vigore, a norma dell'art. VIII (b) (vii) (2)
della Convenzione, il 1› gennaio 1994.
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
          RISOLUZIONE MSC.22(59) ADOTTATA IL 23 MAGGIO 1991
           ADOZIONE DEGLI EMENDAMENTI (E91) ALLA SOLAS 74
            IL COMITATO DELLA SICUREZZA MARITTIMA (MSC),
   RICHIAMANDO l'art. 28(b)  della  Convenzione  IMO  riguardanti  le
funzioni del Comitato,
   NOTANDO  l'art.  VIII(b) della Solas 74, di qui in avanti chiamata
"la  Convenzione"  concernente  le  procedure  per  gli   emendamenti
all'Annesso alla Convenzione, diversi dalle prescrizioni del Capitolo
I  (NdT  per  gli  emendamenti  al cap. I della Solas, trattandosi di
prescrizioni di tipo amministrativo, e' necessaria una vera e propria
convenzione -vds Prot78 e Prot.88-  mentre  per  gli  altri  capitoli
essendo  di  natura  prettamente  tecnica  e'  sufficiente la 'tacita
accettazione'),
   AVENDO PRESO IN CONSIDERAZIONE, durante la sua 59a  sessione,  gli
emendamenti  alla  Convenzione  proposti  e  fatti  circolare secondo
l'art. VIII(b)(i):
   1.     ADOTTA,  in  applicazione   dell'art.   VIII(b)(iv)   della
Convenzione,  gli  emendamenti  alla  Convenzione,  i  cui testi sono
riportati in Annesso alla presente risoluzione;
   2.  DETERMINA, in applicazione dell'art. VIII(b)(iv)(2)(bb)  della
Convenzione, che gli emendamenti devono essere accettati il 1› luglio
1993  a  meno  che,  prima di tale data, piu' di un terzo dei Governi
Contraenti  la  Convenzione,  o  Governi  Contraenti  le  cui  flotte
mercantili  sommate  siano  non  meno del 50 % della stazza lorda del
totale della  flotta  mercantile  mondiale,  non  abbiano  presentato
obiezioni agli emendamenti stessi;
   3.    INVITA  i  Governi  Contraenti a notare che, in applicazione
dell'art. VIII(b)(vii)(2) della Convenzione, gli  emendamenti  devono
entrare  in  vigore  il  1›  gennaio  1994  su  loro  accettazione in
applicazione del succitato paragrafo 2;
   4.   RICHIEDE al  Segretario-Generale,  in  conformita'  dell'art.
VIII(b)(v)  della Convenzione, di trasmettere copie autenticate della
presente risoluzione ed il testo degli emendamenti in Annesso a tutti
i Governi Contraenti la Solas 74;
   5.  RICHIEDE INOLTRE al Segretario-Generale di  trasmettere  copie
della  risoluzione  ai  Membri IMO che non sono Governi Contraenti la
Convenzione.
                               ANNESSO
             EMENDAMENTI 91 ALLA SOLAS 74, COME EMENDATA
                            CAPITOLO II-2
COSTRUZIONE - PROTEZIONE, RILEVAZIONE ED ESTINZIONE INCENDI
                              Regola 20
               Piani per la difesa contro gli incendi
Il titolo esistente e' sostituito dal seguente:
   "Piani   per   la  difesa  contro  gli  incendi  ed  esercitazioni
antincendio".
Il seguente testo e' inserito dopo il titolo:
   "La presente regola si applica a tutte le navi".
Il seguente nuovo paragrafo 3 e' aggiunto dopo il 2:
   "3 Le esercitazioni antincendio devono essere condotte secondo  le
prescrizioni della Reg.III/18".
                              Regola 21
  Possibilita' di rapida utilizzazione degli impianti di estinzione
                              incendio
Il seguente testo e' inserito dopo il titolo:
   "La presente regola si applica a tutte le navi".
Il testo esistente della presente regola e' sostituito dal seguente:
   "I  mezzi antincendio (NdT: intesi come tutti gli impianti) devono
essere mantenuti in buono  stato  ed  essere  disponibili  per  l'uso
immediato in qualsiasi momento".
                              Regola 28
                          Mezzi di sfuggita
Il seguente testo e' inserito dopo il titolo:
   "(Il  paragrafo  1.8  della  presente  regola si applica alle navi
costruite il 1› gennaio 1994 o posteriormente)".
Il seguente nuovo sottoparagrafo 1.8  e'  aggiunto  dopo  l'esistente
sottoparagrafo 1.7:
   ".8 Allorquando spazi pubblici si estendono per tre o piu' ponti e
contengono  materiali  combustibili  come  per esempio mobili e spazi
chiusi come per esempio negozi, uffici e ristoranti, ciascun  livello
entro  detto  spazio pubblico deve disporre di due mezzi di sfuggita,
uno dei quali deve dare accesso  diretto  ad  un  mezzo  di  sfuggita
verticale chiuso che soddisfi alle prescrizioni del paragrafo 5".
                              Regola 32
                      Impianti di ventilazione
Il seguente testo e' inserito dopo il titolo:
   "(Il  paragrafo  1.7  della  presente  regola si applica alle navi
costruite il 1› gennaio 1994 o posteriormente)".
Il seguente nuovo paragrafo 1.7 e' inserito tra quelli esistenti  1,6
e 2:
   "1.7  Allorquando spazi pubblici si estendono per tre o piu' ponti
e contengono materiali combustibili come per esempio mobili  e  spazi
chiusi  come  per  esempio  negozi,  uffici  e  ristoranti, lo spazio
pubblico stesso deve essere attrezzato con un impianto di  estrazione
fumi.   Detto   impianto  di  estrazione  deve  essere  attivato  dal
prescritto impianto di rivelazione  fumi  e  poter  essere  comandato
manualmente.  I  ventilatori  devono essere dimensionati in modo tale
che l'intero volume  compreso nello spazio possa essere  esaurito  in
10 minuti o meno".
                              Regola 36
    Impianti fissi di rivelazione e segnalazione incendi. Sistema
      automatico sprinkler, rivelazione e segnalazione incendi
Il seguente testo e' inserito dopo il titolo:
   "(Il paragrafo 2 si applica alle navi costruite il 1› gennaio 1994
o posteriormente)".
Il  paragrafo  esistente  e'  numerato  come  1, ed il seguente nuovo
paragrafo e' aggiunto dopo il nuovo 1:
   "2  Allorquando spazi pubblici si estendono per tre o piu' ponti e
contengono materiali combustibili come per  esempio  mobili  e  spazi
chiusi  come  per  esempio negozi, uffici e ristoranti, l'intera zona
verticale principale contenente  tale  spazio  pubblico  deve  essere
protetta  mediante  un  sistema  automatico  sprinkler  conforme alla
Reg.12".
                              Regola 40
    Servizi ronda, impianti di segnalazione e di allarme incendi,
                      impianti di altoparlanti
Il seguente testo e' inserito dopo il titolo:
   "(Il paragrafo 7 si applica alle navi costruite il 1› gennaio 1994
o posteriormente)".
Il seguente nuovo paragrafo 7 e' aggiunto dopo l'esistente 6:
   "7 Allorquando spazi pubblici si estendono per tre o piu' ponti  e
contengono  materiali  combustibili  come  per esempio mobili e spazi
chiusi come per esempio negozi, uffici e  ristoranti,  l'intera  zona
verticale  principale  contenente  tale  spazio  pubblico deve essere
protetta mediante un  impianto  di  rivelazione  fumi  conforme  alla
Regola 13, fatta eccezione per il paragrafo 1.9".
                            CAPITOLO III
                        MEZZI DI SALVATAGGIO
                              REGOLA 18
           Abbandono nave, addestramento ed esercitazioni
Il titolo ed il testo esistenti della presente regola sono sostituiti
dai seguenti:
     "Addestramento ed esercitazioni per i casi di emergenza
1    La presente regola si applica a tutte le navi.
2    Manuali
     Un  manuale per l'addestramento conforme alle prescrizioni della
Reg.51 deve essere sistemato in ciascuna  mensa  equipaggio  e  nella
saletta di ricreazione od in ciascuna cabina equipaggio.
3    Pratica degli appelli e delle esercitazioni
3.1  Ciascun membro dell'equipaggio deve partecipare almeno una volta
al mese ad una esercitazione di abbandono nave e di incendio a bordo.
Le  esercitazioni  dell'equipaggio  devono essere effettuate entro 24
ore  dalla  partenza  della  nave  da  un  porto  se  piu'  del   25%
dell'equipaggio    nel    mese    precedente   non   ha   partecipato
all'esercitazione di abbandono nave ed incendio  a  bordo  di  quella
particolare nave. L'Amministrazione, quando cio' non sia praticabile,
puo'  accettare  altre  soluzioni  che  siano  almeno equivalenti per
quelle classi di navi.
3.2  Su una nave adibita a viaggi internazionali che non siano viaggi
internazionali brevi, gli appelli dei passeggeri devono essere  fatti
entro  24  ore  dall'imbarco.  I  passeggeri  devono  essere istruiti
sull'uso delle cinture di salvataggio e sulle azioni da intraprendere
in caso di emergenza. Se, dopo  l'appello  predetto,  imbarca  in  un
porto  un  ridotto  numero di passeggeri, invece di eseguire un nuovo
appello, sara' sufficiente attirare l'attenzione di questi passeggeri
sulle istruzioni di emergenza prescritte dalle regole 8.2 e 8.4.
3.3  Su una nave adibita a viaggi internazionali brevi, se  l'appello
dei  passeggeri  non  e'  stato  eseguito alla partenza, l'attenzione
degli stessi deve  essere  attirata  sulle  istruzioni  di  emergenza
prescritte dalle regole 8.2 e 8.4.
3.4  Ciascuna esercitazione di abbandono deve comprendere:
     -1    la  chiamata  dei passeggeri e dell'equipaggio ai punti di
          riunione usando l'allarme richiesto dalla regola  6.4.2  ed
          il  controllo che essi siano in grado di capire l'ordine di
          abbandono nave come indicato sul ruolo di appello;
     -2  il raggiungimento dei punti di riunione  e  la  preparazione
          per assolvere ai compiti descritti sul ruolo di appello;
     -3  la verifica che i passeggeri e l'equipaggio siano vestiti in
          modo appropriato;
     -4    la  verifica che le cinture di salvataggio siano indossate
          correttamente;
     -5  l'ammainata di almeno una imbarcazione di  salvataggio  dopo
          aver  eseguito  la  necessaria  preparazione  per l'ammaina
          stessa;
     -6  la messa in moto e la manovra del  motore  dell'imbarcazione
          di salvataggio;
     -7    la  manovra  delle  gru  usate  per la messa in mare delle
          zattere di salvataggio.
3.5   Differenti  imbarcazioni  di  salvataggio  devono,  per  quanto
possibile,  essere  ammainate  durante le successive esercitazioni in
conformita' alle prescrizioni del paragrafo 3.4.5.
3.6  Ciascuna imbarcazione di salvataggio deve essere  ammainata  con
l'equipaggio  assegnato a farla funzionare e manovrata in mare almeno
una volta ogni tre mesi nel corso di una esercitazione  di  abbandono
nave.  L'Amministrazione  puo' accettare per le navi adibite a viaggi
internazionali brevi che le imbarcazioni di salvataggio  di  un  lato
non  siano  messe  in  mare quando gli apprestamenti dell'ormeggio in
porto e la natura dei viaggi della nave non permettono  la  messa  in
mare  delle imbarcazioni di salvataggio di quel lato. Tuttavia, tutte
queste imbarcazioni devono essere ammainate almeno una volta ogni tre
mesi e messe a mare almeno una volta l'anno.
3.7  Per quanto sia pratico e ragionevole, i  battelli  di  emergenza
diversi  dalle imbarcazioni di salvataggio che sono anche battelli di
emergenza, devono essere messi in mare almeno una volta al  mese  con
l'equipaggio  assegnato per farli funzionare e manovrati in acqua. In
ogni caso questa prescrizione deve essere osservata almeno una  volta
ogni tre mesi.
3.8  Se le esercitazioni di ammaina delle imbarcazioni di salvataggio
e  dei  battelli  di emergenza sono eseguite con nave in navigazione,
esse devono essere eseguite, per i rischi  che  comportano,  solo  in
zone di mare riparato e sotto la supervisione di un ufficiale esperto
in questo tipo di esercitazioni.
3.9    L'illuminazione di emergenza per la riunione ed abbandono nave
deve  essere  provata  in  occasione  di  ciascuna  esercitazione  di
abbandono nave.
3.10 Ciascuna esercitazione antincendio deve comprendere:
     -1    il  raggiungimento dei punti di riunione e la preparazione
          per assolvere ai compiti descritti  nel  ruolo  di  appello
          della regola 8.3;
     -2    la  messa in moto di una pompa antincendio usando almeno i
          due getti di acqua richiesti per dimostrare che  l'impianto
          funziona in modo appropriato;
     -3    la  prova  degli  equipaggiamenti da vigile del fuoco e le
          altre attrezzature personali di soccorso;
     -4  la prova delle attrezzature principali delle comunicazioni;
     -5    la  prova di funzionamento delle porte stagne, delle porte
          tagliafuoco e delle serrande tagliafuoco;
     -6  la prova delle attrezzature  necessarie  per  il  successivo
          abbandono nave.
3.11  Le  esercitazioni  antincendio dovrebbero essere programmate in
maniera tale da tenere in debita considerazione la prassi normale per
le varie emergenze che possono verificarsi in relazione  al  tipo  di
nave ed al tipo di carico.
3.12  Le  attrezzature  usate  durante le esercitazioni devono essere
immediatamente  riportate  nelle  precedenti  condizioni   di   piena
operativita'  e qualsiasi manchevolezza e difetto evidenziati durante
le esercitazioni devono essere corretti quanto prima possibile.
3.13 Le esercitazioni devono essere eseguite, per  quanto  possibile,
come se si trattasse di una reale emergenza.
4    Addestramento ed istruzioni a bordo
4.1    L'addestramento  e  l'istruzione a bordo sull'uso dei mezzi di
salvataggio,  comprese  le  dotazioni   dei   mezzi   collettivi   di
salvataggio,  nonche'  sull'impiego  dei mezzi di estinzione incendio
devono essere eseguiti il piu' presto  possibile  ma  non  oltre  due
settimane  dal  momento  in cui il membro dell'equipaggio e' giunto a
bordo. Tuttavia, se il membro dell'equipaggio e' in turni regolari di
imbarco l'addestramento predetto deve essere eseguito non  oltre  due
settimane dopo il primo imbarco su quella nave stessa.
L'istruzione  individuale  puo' riguardare parti differenti dei mezzi
di salvataggio e di estinzione incendio della nave,  ma  su  tutti  i
mezzi  di  salvataggio  e  di  estinzione  incendio della nave devono
essere date istruzioni ogni due mesi.
4.2  A ciascun membro dell'equipaggio devono essere  date  istruzioni
comprendenti  gli  argomenti  seguenti,  anche se non necessariamente
limitati a questi:
     -1  manovra ed uso delle zattere di salvataggio gonfiabili della
          nave;
     -2  problemi relativi alla ipotermia e relativo  trattamento  di
          pronto  soccorso  ed  altre appropriate procedure di pronto
          soccorso;
     -3  istruzioni speciali necessarie per l'impiego  dei  mezzi  di
          salvataggio  della  nave  nel  caso  di  avverse condizioni
          meteorologiche e di mare agitato;
     -4  manovra ed impiego dei mezzi di estinzione incendio.
4.3  L'addestramento a bordo sull'uso delle zattere di salvataggio di
tipo ammainabile mediante gru deve essere  fatto  ad  intervalli  non
superiori  a quattro mesi su ogni nave dotata di queste attrezzature.
Ogni  qualvolta  sia  fattibile  l'addestramento  deve  includere  il
gonfiamento  e  l'ammainata  di  una  zattera  di salvataggio. Questa
zattera di salvataggio puo' essere  una  zattera  speciale  destinata
unicamente allo scopo dell'addestramento e che non faccia parte della
dotazione  di  mezzi di salvataggio della nave; tale zattera speciale
deve essere adeguatamente contrassegnata.
5    Annotazioni
   Le date in cui vengono eseguiti gli appelli, i  particolari  delle
esercitazioni  di  abbandono nave ed incendio, le esercitazioni sugli
altri mezzi di salvataggio e l'addestramento a  bordo  devono  essere
annotati  su  un  apposito  giornale  di  bordo  secondo le eventuali
prescrizioni dettate dall'Amministrazione. Se  un  completo  appello,
esercitazione  o  addestramento  non  si  espletano  entro  il  tempo
stabilito, deve essere fatta una annotazione sul  giornale  di  bordo
che indichi le circostanze e l'estensione dell'appello, esercitazione
o addestramento eseguito."
                             CAPITOLO V
                     SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
                              Regola 17
   Scalette ed apparecchiature meccaniche per l'imbarco dei piloti
Il titolo ed il testo esistente della presente regola sono sostituiti
dai seguenti:
            "Sistemazioni per il trasferimento dei piloti
(a)  Applicazione
     (i)    Le navi adibite a viaggi nel corso dei quali e' probabile
          che  vengano  impiegati  piloti  devono  essere  dotate  di
          sistemazioni per il trasferimento dei piloti stessi.
     (ii)    Le  dotazioni e le sistemazioni per il trasferimento dei
          piloti  che  sono  installate  il   1›   gennaio   1994   o
          posteriormente  devono  soddisfare  alle prescrizioni della
          presente  regola  e   devono   essere   prese   in   debita
          considerazione le norme adottata dalla Organizzazione.(*)
     (iii)  Le  dotazioni  e le sistemazioni per il trasferimento dei
          piloti installate a bordo prima del 1› gennaio 1994  devono
          soddisfare  almeno  alle  prescrizioni  della  regola 17 in
          vigore prima di quella data e devono essere prese in debita
          considerazione le norme adottate dalla Organizzazione prima
          di quella data. (**)
     (iv)  Le dotazioni e le sistemazioni che vengono sostituite dopo
          il 1 gennaio 1994 devono soddisfare, per quanto  pratico  e
          ragionevole, alle prescrizioni di questa regola.
____________________
(*)    Si  fa  riferimento  alla  Recommendation  on  Pilot  Transfer
Arrangements adottata dall'IMO con Risoluzione A.667(16).
(**) Si fa riferimento alla Recommendation on  Performance  Standards
for   Mechanical  Pilot  Hoists  adottata  dall'IMO  con  Risoluzione
A.275(VIII) ed alla Recommendation on Arrangements for Embarking  and
Disembarking  Pilots  in  Very  Large  Ships  adottata  dall'IMO  con
Risoluzione A.426(XI).
(b)  Generalita'
     (i)    Tutte le sistemazioni  usate  per  il  trasferimento  del
          pilota  devono  servire  con  efficacia  al  loro scopo per
          consentire l'imbarco  e  lo  sbarco  del  pilota  in  tutta
          sicurezza.  I  dispositivi  devono  essere  tenuti  puliti,
          manutenzionati  e  stivati   in   maniera   appropriata   e
          regolarmente  ispezionati  al  fine  di  garantire  la loro
          sicurezza nell'impiego. Devono essere usati unicamente  per
          l'imbarco e lo sbarco del personale.
     (ii)    Il montaggio delle sistemazioni per il trasferimento del
          pilota e l'imbarco e lo sbarco  del  pilota  devono  essere
          sorvegliati  da  un  ufficiale responsabile che disponga di
          mezzi di comunicazione con il ponte di comando e  che  deve
          anche  provvedere  a  far  accompagnare  il pilota lungo un
          percorso sicuro per o dal ponte di  comando.  Il  personale
          impegnato  per  il  montaggio  e  per  il  funzionamento di
          qualsiasi apparecchiatura meccanica  deve  essere  istruito
          circa   le   procedure   di  sicurezza  da  adottare  e  la
          apparecchiatura stessa deve essere provata prima dell'uso.
(c)  Sistemazioni per il trasferimento
     (i)    Devono essere previste  sistemazioni  per  consentire  al
          pilota  di  imbarcare  e  sbarcare  in  tutta  sicurezza da
          ciascun lato della nave.
     (ii)  Su tutte le navi dove la distanza dal livello del mare  al
          punto di accesso a bordo, od uscita, sia superiore a 9 m, e
          qualora  si intenda imbarcare e sbarcare i piloti per mezzo
          della  scala  reale,  o  per   mezzo   di   apparecchiature
          meccaniche  o  altro  mezzo  ugualmente  sicuro  ed agevole
          unitamente ad una scaletta  a  tarozzi,  tale  attrezzatura
          deve essere disponibile a bordo su ciascun lato della nave,
          a   meno  che  l'attrezzatura  medesima  non  possa  essere
          trasferita per l'uso su un lato  o  sull'altro  della  nave
          stessa.
     (iii)  Un  sicuro ed agevole accesso od uscita dalla nave devono
          essere previsti da:
         (1) una scaletta a tarozzi che richieda una  salita  di  non
            meno  1,5  m  e  non  piu'  di  9  m  sopra la superficie
            dell'acqua posizionata ed assicurata in modo che:
           (aa) essa sia  lontana  da  qualsiasi  scarico  fuoribordo
                dalla nave;
           (bb) essa si trovi entro la lunghezza del corpo cilindrico
                della  nave  e,  per  quanto praticabile, entro meta'
                lunghezza della nave nella zona mediana;
           (cc) ogni scalino rimanga fermamente appoggiato contro  il
                fianco  della nave; qualora sistemazioni strutturali,
                come per esempio  bottazzi,  potrebbero  impedire  la
                applicazione   della  presente  prescrizione,  devono
                essere previste speciali sistemazioni a soddisfazione
                della  Amministrazione  atte  ad  assicurare  che  le
                persone  siano  in  grado  di imbarcare e sbarcare in
                tutta sicurezza;
           (dd) la singola lunghezza di scaletta  a  tarozzi  sia  in
                grado  di  raggiungere  l'acqua da punto di accesso o
                uscita dalla nave e sia fatto debito conto  di  tutte
                le  condizioni di caricazione e di assetto della nave
                e di uno sfavorevole sbandamento di 15›; gli attacchi
                per il fissaggio, le maniglie ed i cavi di  fissaggio
                devono  avere  robustezza  almeno uguale a quella dei
                cavi laterali;
     (2) una scala reale insieme alla scaletta  a  tarozzi  od  altri
          mezzi  ugualmente  sicuri  ed  agevoli  qualora la distanza
          dalla superficie della acqua al punto di  accesso  a  bordo
          sia  maggiore  di 9 m. La scala reale deve essere sistemata
          in modo da far via verso poppa.    Quando  viene  usata  la
          scala  reale,  la  sua  estremita'  inferiore deve rimanere
          fermamente appoggiata contro il fianco della nave entro  la
          lunghezza  del  corpo  cilindrico  della nave e, per quanto
          fattibile, entro meta'  lunghezza  della  nave  nella  zona
          mediana  e  libera  da  qualsiasi  scarico fuoribordo dalla
          nave; oppure
     (3)  un'apparecchiatura meccanica per l'imbarco pilota sistemata
          in maniera tale  che  sia  entro  la  lunghezza  del  corpo
          cilindrico  della nave e, per quanto fattibile, entro meta'
          lunghezza  della  nave  nella  zona  mediana  e  libera  da
          qualsiasi scarico fuoribordo dalla nave.
(d)  Accesso al ponte della nave
     Dispositivi  devono  essere previsti per assicurare un passaggio
     sicuro, agevole e senza ostacoli  a  qualsiasi  persona  che  si
     imbarchi  o  sbarchi  dalla  nave sistemati tra la testata della
     scaletta a tarozzi o della scala  reale  o  di  qualsiasi  altro
     mezzo  di  accesso  a  bordo ed il ponte della nave. Quando tale
     passaggio e' fatto per mezzo di:
     (i)   un varco attraverso la ringhiera o nel  parapetto,  devono
          essere sistemati adeguati tientibene;
     (ii)    una  scaletta  da parapetto, devono essere sistemate due
          sbarre per tientibene rigidamente assicurate alla struttura
          della nave alla loro base o vicino  ad  essa  ed  anche  in
          punti  piu'  alti.  La  scaletta  da  parapetto deve essere
          collegata  in  maniera  sicura  alla  nave  allo  scopo  di
          prevenire un capovolgimento.
(e)  Portelli di murata
I  portelli  di  murata impiegati per il trasferimento del pilota non
     devono aprirsi verso l'esterno.
(f)  Dispositivi meccanici per imbarco pilota
     (i)   Il dispositivo meccanico per l'imbarco del pilota e le sue
          dotazioni ausiliarie devono essere di tipo approvato  dalla
          Amministrazione.  Tale  dispositivo  deve essere progettato
          per funzionare come una  scala  mobile  per  far  salire  o
          scendere  una  o  piu'  persona lungo il fianco della nave.
          Deve  essere  tale  che  il  progetto  e   la   costruzione
          assicurino  che il pilota possa essere imbarcato e sbarcato
          in  maniera  sicura,  compreso  un  passaggio  sicuro   dal
          dispositivo  al  ponte  e  viceversa.  Tale  passaggio deve
          essere effettuato direttamente da una piattaforma  protetta
          con sicurezza mediante tientibene.
     (ii)    Efficiente  dispositivo manuale deve essere previsto per
          far scendere o recuperare la persona o persone  trasportate
          e deve essere tenuto pronto all'uso nel caso di mancanza di
          energia.
     (iii)  Il  dispositivo  deve  essere collegato in maniera sicura
          alla struttura della nave. Il collegamento non deve  essere
          realizzato  per  mezzo unicamente delle ringhiere di murata
          della nave. Devono essere previsti su  ciascun  lato  della
          nave  punti  di  collegamento  appropriati e robusti per il
          fissaggio di dispositivi di tipo portatile.
     (iv)  Se in corrispondenza della ubicazione del  dispositivo  e'
          fissato   un   guardalato,  questo  deve  essere  rientrato
          sufficientemente per consentire al dispositivo  di  operare
          contro il fianco della nave.
     (v)      Una scaletta a tarozzi deve essere montata adiacente al
          dispositivo e disponibile per l'immediato uso cosi' che  vi
          si  possa  accedere da qualsiasi punto del suo percorso. La
          scaletta a tarozzi deve essere in grado di  raggiungere  il
          livello  del  mare  dal  suo  proprio punto di accesso alla
          nave.
     (vi)    La posizione sul fianco della nave lungo il quale verra'
          fatta ammainare il dispositivo deve essere indicata.
     (vii) Un'adeguata posizione di stivaggio  deve  essere  prevista
          per i dispositivi portatili. Per il tempo molto freddo, per
          evitare   il   pericolo   di  formazione  di  ghiaccio,  il
          dispositivo portatile non deve essere  montato  finche'  il
          suo uso non sia imminente.
(g)  Dotazioni associate
     (i)      Le seguenti dotazioni associate devono essere mantenute
          disponibili per l'uso immediato quando  vengono  trasferite
          delle persone:
         (1)  due  cavi  a  mano  di  diametro  non  inferiore  ai 28
              millimetri appropriatamente  assicurati  alla  nave  se
              cosi' richiesto dal pilota;
         (2)  un  salvagente  anulare  munito  di  luce ad accensione
              automatica;
         (3) una sagola da lancio (heaving line).
     (ii)  Quando richiesto dal paragrafo (d), devono essere previsti
          tientibene e scalette da parapetto.
(h)  Illuminazione
     Deve  essere  previsto  un  adeguato  impianto  per   illuminare
     fuoribordo  il  dispositivo  di  trasferimento, la posizione sul
     ponte dove  la  persona  imbarca  o  sbarca  ed  i  comandi  del
     dispositivo meccanico di imbarco piloti."
                             CAPITOLO VI
Il titolo e il testo del Capitolo VI sono sostituiti dai seguenti:
                        "TRASPORTO DI CARICHI
                               PARTE A
                        DISPOSIZIONI GENERALI
                              Regola 1
                            Applicazione
1    Il  presente  capitolo si applica al trasporto di carichi (fatta
eccezione per i liquidi alla rinfusa,  i  gas  alla  rinfusa  e  quei
particolari trasporti trattati in altri capitoli) per i quali, dati i
particolari  pericoli  che  presentono per le navi o per le persone a
bordo, possono richiedersi speciali precauzioni su tutte le navi alle
quali si applicano le presenti regole e su quelle da carico di stazza
lorda inferiore alle 500 tonnellate. Tuttavia, per le navi da  carico
di  stazza  lorda inferiore alle 500 tonnellate, l'Amministrazione se
considera che la natura riparata e le condizioni  del  viaggio  siano
tali  da  rendere la applicazione di qualsiasi specifica prescrizione
della parte A  o  B  di  presente  capitolo  non  ragionevole  o  non
necessaria,  puo'  prendere  altre  misure  efficaci per garantire la
sicurezza richiesta per quelle navi.
2  Ad integrazione delle prescrizioni delle parti A e B del  presente
capitolo,  ciascun Governo Contraente deve assicurarsi che siano date
informazioni  sul  carico  e   sul   suo   stivaggio   e   fissaggio,
specificando,  in  particolare,  le  precauzioni  necessarie  per  il
trasporto in sicurezza di tali carichi(*).
____________________
(*)  Si fa riferimento al:
     -1 Code  of  Safe  Practice  for  Cargo  Stowage  and  Securing,
        adottato dall'IMO (NdT: Res.A.714(17) nov. 91);
     -2  Code of Safe Pratice for Ships Carrying Timber Deck Cargoes,
        adottato dall'IMO (NdT: Res.A.715(17) nov. 91);
     -3 Code of Safe  Practice  for  Solid  Bulk  Cargoes  (BC  Code)
        adottato dall'IMO con Risoluzione A.434(IX), emendata.
                              Regola 2
                       Informazioni sul carico
1      Il   caricatore  deve  consegnare  al  comandante  od  al  suo
rappresentante appropriate informazioni sul  carico  con  sufficiente
anticipo  sulla  caricazione  per prendere le precauzioni che possono
rendersi  necessarie  per  un  adeguato  stivaggio  e  trasporto   in
sicurezza  del carico. Tali informazioni devono essere confermate per
iscritto (*) e  da  appropriati  documenti  di  imbarco  prima  della
caricazione del carico sulla nave.
2  Le informazioni sul carico devono includere:
     -1    nel  caso  di  carico  generale e di carico trasportato su
        unita' di carico,  una  descrizione  generale  del  carico  e
        qualsiasi speciale proprieta' del carico stesso;
     -2  nel caso di carico alla rinfusa, informazioni sul fattore di
        stivaggio,   le   procedure   di  trimming  e,  nel  caso  di
        concentrato o di altro  carico  che  puo'  diventare  fluido,
        informazioni   addizionali  nella  forma  di  un  certificato
        relativo al contenuto di umidita' del carico ed al limite  di
        umidita' per il suo trasporto;
     -3    nel  caso  di carico alla rinfusa non classificato secondo
        quanto  previsto  dalla  regola  VII/2,   ma   che   possiede
        proprieta'   chimiche   che   possono  creare  un  potenziale
        pericolo,  in  aggiunta  alle  informazioni   richieste   dai
        precedenti  sottoparagrafi, informazioni sulle sue proprieta'
        chimiche.
3  Prima dell'imbarco di unita' di carico  a  bordo  delle  navi,  il
caricatore  deve  assicurarsi  che  la massa lorda di tali unita' sia
corrispondente a quella dichiarata sui documenti di imbarco.
____________________
(*)   Il riferimento fatto ai documenti  nella  presente  regola  non
esclude  l'uso  di  tecniche  di  trasmissione  mediante elaborazione
elettronica di dati (EDP) e interscambio elettronico di  dati  (EDI),
come ausilio alla documentazione cartacea.
                              Regola 3
   Apparecchiatura per l'analisi dell'ossigeno e la rivelazione di
                                 gas
1    Quando  si  trasporta  un  carico  alla  rinfusa suscettibile di
emettere un gas tossico o infiammabile, o di causare un impoverimento
del contenuto di  ossigeno  nello  spazio  del  carico,  deve  essere
presente  un idoneo strumento per misurare la concentrazione di gas o
di ossigeno nell'aria unitamente ad istruzioni dettagliate per il suo
impiego.    Tale    strumento    deve    essere    a    soddisfazione
dell'Amministrazione.
2    L'Amministrazione si deve per assicurare che gli equipaggi delle
navi siano addestrati sull'impiego di tali strumenti.
                              Regola 4
                 Impiego di pesticidi sulle navi (*)
Devono essere prese precauzioni adeguate quando  si  impiegano  sulle
navi pesticidi, in particolare per la fumigazione.
____________________
(*)    Si  fa  riferimento alla IMO Recommendation on the Safe Use of
     Pesticides in Ships, come emendata.
                              Regola 5
                        Stivaggio e fissaggio
1  Il carico e le unita' di carico trasportati sul ponte o  sotto  il
ponte  (NdT: di coperta) devono essere caricati, stivati e fissati in
maniera da prevenire, per quanto possibile, per tutta la  durata  del
viaggio  danni  o pericoli alla nave ed alle persone a bordo, nonche'
perdita di merce fuoribordo.
2  Il carico trasportato in una unita' di carico deve essere  stivato
e  fissato  entro  l'unita' in maniera da prevenire, durante tutto il
viaggio, danni o pericoli alla nave ed alle persone a bordo.
3  Appropriate precauzioni devono essere prese durante la caricazione
ed il trasporto di carichi pesanti o carichi  di  dimensioni  fisiche
eccezionali  al  fine  di  garantire  che  non  si  verifichino danni
strutturali alla nave e per mantenere una adeguata stabilita' durante
tutto il viaggio.
4  Appropriate precauzioni devono essere prese durante la caricazione
ed  il  trasporto  di  unita'  di  carico  a  bordo  di  navi  ro-ro,
specialmente per quanto riguarda le attrezzature di fissaggio a bordo
di  tali  navi  e  sulle  unita'  di  carico e per quanto riguarda la
robustezza dei punti di fissaggio e le rizze.
5  I contenitori non devono essere imbarcati oltre  il  massimo  peso
lordo indicato sulla Safety Approval Plate prevista dalla Convenzione
Internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC).
                               PARTE B
 PRESCRIZIONI SPECIALI PER CARICHI ALLA RINFUSA DIVERSI DA GRANAGLIE
                              Regola 6
                    Accettabilita' per l'imbarco
1    Prima della caricazione di un carico alla rinfusa, il comandante
deve essere in possesso di complete informazioni sulla  stabilita'  e
sulla   distribuzione   del  carico  per  le  condizioni  normali  di
caricazione. Il metodo per fornire tali informazioni  deve  essere  a
soddisfazione dell'Amministrazione (*).
2    I  concentrati  e gli altri carichi che possono diventare fluidi
devono essere accettati  all'imbarco  solo  quando  il  contenuto  di
umidita'  effettivo  del  carico  e' inferiore a quello limite per il
trasporto. Tuttavia, tali concentrati ed altri carichi possono essere
accettati all'imbarco anche quando  il  loro  contenuto  di  umidita'
eccede  il  limite  suddetto,  purche' siano previste sistemazioni di
sicurezza a soddisfazione della  Amministrazione  per  garantire  una
adeguata  stabilita' in caso di spostamento di carico ed inoltre alla
condizione che la nave possieda un'adeguata integrita' strutturale.
3  Prima di imbarcare un carico alla rinfusa che non  sia  un  carico
classificato  secondo  le  prescrizioni  della regola VII/2 ma che ha
proprieta' chimiche le quali possono creare un  potenziale  pericolo,
devono  essere  prese  speciali  precauzioni  per il suo trasporto in
sicurezza.
____________________
(*)  Si fa riferimento alle:
     -1 Resolution A.167 (ES.IV) dell'IMO: Recommendation  on  Intact
        Stability  for  Passenger and Cargo Ships under 100 metres in
        Lenght  e  relativi  emendamenti  adottati   con   Resolution
        A.206(VII);
     -2  Resolution  A.562  (14) dell'IMO: Recommendation on a Severe
        Wind and Rolling Criterion (Weather Criterion) for the Intact
        Stability of Passenger and Cargo Ships of 24 metres in Lenght
        and Over.
                              Regola 7
                  Stivaggio del carico alla rinfusa
1  I carichi alla rinfusa devono essere  caricati  e  ragionevolmente
livellati, per quanto necessario, fino ai confini dello spazio per il
carico  allo  scopo  di  minimizzare  il rischio di spostamento e per
assicurare che sara' mantenuta per tutta la durata  del  viaggio  una
adeguata stabilita'.
2  Quando i carichi alla rinfusa sono trasportati in interpunti (NdT:
in corridoi), i boccaporti di tali interponti devono essere chiusi in
quei  casi  in  cui  l'istruzione sulla caricazione indica un livello
inaccettabile di sollecitazione alla struttura del  fondo  qualora  i
boccaporti   fossero   lasciati   aperti.   Il   carico  deve  essere
ragionevolmente livellato e deve estendersi da una  murata  all'altra
oppure  essere  assicurato  da divisioni longitudinali addizionali di
sufficiente robustezza. Deve essere  rispettata  la  capacita'  degli
interponti  a  sostenere il carico per garantire che la struttura del
ponte non venga sovraccaricata.
                               PARTE C
                       TRASPORTO DI GRANAGLIE
                              Regola 8
                             Definizioni
Per gli scopi della presente parte, a meno che non sia  espressamente
previsto in maniera diversa:
1  "International Grain Code" significa lo International Code for the
Safe Carriage of Grain in Bulk adottato dal Maritime Safety Committee
dell'Organizzazione   con  Resolution  MSC.23(59)  come  puo'  essere
emendata  dall'Organizzazione,   purche'   tali   emendamenti   siano
adottati,  posti  in  vigore ed abbiano effetto in applicazione delle
prescrizioni dell'art.VIII della presente Convenzione riguardanti  le
procedure  di  emendamento  all'Annesso,  ad eccezione del capitolo I
(NdT: come gia' riferito nel preambolo ai presenti E91).
2   Il termine  "granaglie"  comprende  frumento,  mais  (granturco),
avena, segale, orzo, riso, legumi secchi, semi e prodotti derivati da
essi  il  cui  comportamento  e' simile a quello delle granaglie allo
stato naturale.
                              Regola 9
    Prescrizioni per le navi da carico che trasportano granaglie
1   In aggiunta a  qualsiasi  altra  prescrizione  applicabile  delle
presenti  regole,  una  nave  da  carico che trasporta granaglie deve
essere conforme alle prescrizioni dello International  Grain  Code  e
possedere  un  documento  di autorizzazione come richiesto dal codice
stesso. Per gli scopi della  presente  regola,  le  prescrizioni  del
predetto codice devono essere trattate come obbligatorie.
2  Una nave senza tale documento non deve imbarcare granaglie finche'
il  comandante non convinca l'Amministrazione o il Governo Contraente
del porto di caricazione che agisce per conto  della  Amministrazione
stessa,   che   la   nave  sara'  conforme  alle  prescrizioni  dello
International  Grain  Code  nella  sua  condizione   di   caricazione
proposta."
                            CAPITOLO VII
                    TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE
                              Regola 5
                            Documenti (*)
   Il  testo  esistente  del  paragrafo  3  della  presente regola e'
sostituito dai seguenti paragrafi 3, 4 e 5:
   "3  Le persone responsabili dello stivaggio delle merci pericolose
   in un contenitore per il trasporto o in un veicolo stradale devono
   fornire un certificato  di  corretto  stivaggio  della  merce  nel
   contenitore  o una dichiarazione di corretto stivaggio della merce
   nel veicolo, debitamente firmata, in cui si dichiari che la  merce
   nell'unita'  di carico e' stata appropriatamente stivata e fissata
   e che sono state rispettate tutte le prescrizioni  applicabili  al
   trasporto.   Un  tale  certificato  o  dichiarazione  puo'  essere
   combinato con il documento di cui al paragrafo 2.
   4  Qualora vi sia una fondata causa di sospetto che un contenitore
   per il trasporto o un veicolo stradale in cui sono  stivate  merci
   pericolose  non e' conforme alle prescrizioni del paragrafo 2 o 3,
   o qualora non sia disponibile un certificato di corretto stivaggio
   della merce  nel  contenitore  o  una  dichiarazione  di  corretto
   stivaggio della merce nel veicolo, il contenitore per il trasporto
   o il veicolo non devono essere accettati per l'imbarco.
   5    Ogni  nave  che trasporta merce pericolosa deve possedere una
   speciale  lista  o  manifesto  che  dichiari,   in   accordo   con
   classificazione  stabilita  dalla  regola  2,  le merci pericolose
   imbarcate e la loro ubicazione a bordo. Un  dettagliato  piano  di
   stivaggio  (NdT: di carico), che identifica per classe e mostra la
   ubicazione a bordo di tutte le merci pericolose, puo' essere usato
   in sostituzione della predetta lista  speciale  o  manifesto.  Una
   copia  di  uno di questi documenti deve essere fornita prima della
   partenza alla persona o  organizzazione  designata  dall'Autorita'
   dello Stato del porto."
____________________
(*)    NdT:  E'  la  stessa  nota  riportata  precedentemente  per la
     Reg.VI/2.
   La seguente nuova regola 7-1 e' inserita dopo la regola 7:
                             "Regola 7-1
      Rapporti sugli incidenti che coinvolgono merci pericolose
1   Quando si verifica un incidente che  comporta  la  perdita  o  la
probabilita'  di  perdita  fuori bordo in mare di merci pericolose in
colli, il comandante o altra persona responsabile  della  nave,  deve
fare  un  rapporto  sui particolari di tale incidente senza ritardo e
nella misura piu' estesa possibile al piu' vicino Stato costiero.  Il
rapporto  deve  essere  basato  sulle  direttive  e principi generali
adottati dall'Organizzazione.(*)
2  Nel caso in cui la nave riferita al paragrafo 1 viene  abbandonata
o  il  rapporto  da  tale  nave  e'  incompleto  o  indisponibile, il
proprietario, il noleggiatore o l'armatore della nave o i loro agenti
devono assumere, nella misura piu'  estesa  possibile,  gli  obblighi
imposti dalla presente regola al comandante.
____________
(*)    Si  fa riferimento alla Resolution A.648(16) dell'IMO: General
     Principles  for  Ship  Reporting  Systems  and  Ship   Reporting
     Requirements,   Including  Guidelines  for  Reporting  Incidents
     Involving Dangerous  Goods,  Harmful  Substances  and/or  Marine
     Pollutants."