Disciplina della Centrale dei rischi. Coordinamento con le norme del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.(GU n.91 del 20-4-1994)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; Viste le proprie delibere del 16 maggio 1962, 27 novembre 1970 e 29 dicembre 1977 nonche' il decreto del Ministro del tesoro del 2 aprile 1991, di istituzione e disciplina del servizio di centralizzazione dei rischi bancari ai sensi dell'art. 32, lettera h), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e succesive modifiche e integrazioni, abrogato dal richiamato testo unico; Visto l'art. 53, comma 1, lettera b), del ripetuto testo unico in forza del quale la Banca d'Italia emana, conformemente alle deliberazioni di questo Comitato, disposizioni di carattere generale nei confronti delle banche aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; Ritenuto che risulta coerente con tale obiettivo anche la realizzazione del servizio di centralizzazione dei rischi, il quale costituisce uno strumento di ausilio per le banche al fine di evitare i rischi derivanti dal cumulo dei fidi; Visti gli articoli 65 e 67, comma 1, lettera b), nonche' l'art. 107, comma 2, del testo unico che conferiscono analoghi poteri nei confronti delle societa' finanziarie appartenenti a gruppi bancari, di quelle partecipate almeno per il 20 per cento dalle societa' appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca e nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui al comma 1 del medesimo art. 107; Considerata l'esigenza di estendere, con opportuna gradualita', ai richi assunti da queste ultime categorie di intermediari l'area di rilevazione del servizio al fine di accrescere l'efficacia informativa dello stesso; Considerta la necessita' di meglio precisare l'ambito di applicazione dell'obbligo di riservatezza sui dati censiti dalla Centrale, con particolare riferimento alla possibilita' di rendere edotti i terzi delle informazioni registrate a loro nome; Rilevata l'opportunita' di estendere il principio dell'onerosita' a tutte le richieste di prima informazione, considerato anche il crescente utilizzo di tale specifico servizio da parte del sistema bancario; Delibera: 1. Alla Banca d'Italia e' affidato il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi. Le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13, le societa' finanziarie di cui all'art. 65, comma 1, lettere a) e b), e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia sono tenuti, a richiesta della Banca d'Italia e con le modalita' da questa stabilite, a comunicare periodicamente l'esposizione nei confronti dei propri affidati e i nominativi a questi collegati. La Banca d'Italia individua nell'ambito delle societa' finanziare di cui all'art. 65 sopra indicate e dei soggetti iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107, quelli che, anche in ragione dell'attivita' svolta, sono tenuti a effettuare la segnalazione alla Centrale dei rischi. 2. La Banca d'Italia fornisce periodicamente a ogni soggetto tenuto a effettuare le comunicazioni di cui al precedente punto 1 la posizione riepilogativa dei rischi complessivamente censiti al nome di ciascun affidato dallo stesso segnalato e dei nominativi collegati. 3. Le societa' e gli enti di cui al punto 1 possono richiedere alla Banca d'Italia che sia loro resa nota la posizione globale di rischio di nominativi censiti diversi da quelli da essi segnalati. Tali richieste possono essere avanzate per finalita' connesse all'attivita' di assunzione del rischio nelle sue diverse configurazioni; a fronte delle stesse deve essere versato alla Banca d'Italia, con le modalita' da questa stabilite, un corrispettivo volto a perseguire l'economicita' del servizio e la correttezza del suo utilizzo. 4. I dati personali censiti dalla Centrale dei rischi hanno carattere riservato. La Banca d'Italia e i soggetti di cui al punto 1 possono comunicare ai terzi le informazioni registrate a loro nome, secondo la procedura indicata dalla Centrale dei rischi. 5. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione di cui all'art. 7, comma 7, del testo unico, la Banca d'Italia puo' portare a conoscenza delle autorita' competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea le informazioni concernenti le posizioni globali di rischio dei nominativi censiti dalla Centrale dei rischi, consentendo che le stesse siano utilizzate dalle banche e dagli intermediari finanziari di quegli Stati. 6. Per l'inosservanza delle disposizioni della presente delibera e di quelle che verranno impartite dalla Banca d'Italia per l'attuazione del servizio si applicano le previsioni di cui agli articoli 144 e 145 del testo unico. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 marzo 1994 Il Presidente: BARUCCI