Approvazione del piano specifico di intervento della societa' RIBS S.p.a. per il completamento della ristrutturazione dello stabilimento saccarifero di Minerbio e la sistemazione produttiva temporanea dello stabilimento di Ostellato.(GU n.91 del 20-4-1994)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo saccarifero; Vista la propria delibera del 12 giugno 1984 con la quale sono state impartite le direttive per l'attuazione degli interventi della RIBS S.p.a. nel settore bieticolo-saccarifero; Vista la legge 30 luglio 1990, n. 209, che, nel quadro di nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero, prevede l'aggiornamento del piano settoriale; Vista la delibera CIPE del 20 dicembre 1990 con la quale sono state approvate le linee generali dell'aggiornamento del piano bieticolo-saccarifero e riconfermate, in aderenza alla normativa soprarichiamata, le direttive per l'attuazione degli interventi della RIBS di cui alla delibera del 12 giugno 1984; Visto il piano d'intervento proposto, con nota del 4 agosto 1993, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che prevede il completamento della ristrutturazione degli stabilimenti di Minerbio e Ostellato entrambi di proprieta' della societa' Cooperativa produttori bieticoli - Coprob - Societa' cooperativa a responsabilita' limitata; Su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Delibera: E' approvato, nelle sue linee generali, il piano di intervento di cui alle premesse per il completamento della ristrutturazione dello stabilimento saccarifero di Minerbio e la sistemazione produttiva temporanea dello stabilimento di Ostellato. Nel quadro delle esigenze finanziarie prospettate nell'anzidetto piano di intervento, la RIBS S.p.a. e' autorizzata ad erogare nuovi mutui per un importo massimo di lire 23.000 milioni. La Finanziaria pubblica dovra' definire inoltre le modalita' e i tempi di erogazione delle predette risorse finanziarie in armonia con l'attuazione del piano di intervento nonche' le garanzie reali e/o personali da ottenere dalla societa', dai soci e/o da terzi a fronte degli stessi finanziamenti. Roma, 30 settembre 1993 Il Presidente delegato: SPAVENTA Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1994 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 54