MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 aprile 1994 

  Modificazione  al  decreto ministeriale 30 dicembre 1993 contenente
norme di applicazione dei regolamenti CEE n.  1842/83  del  Consiglio
del  30  giugno  1983  e n. 3392/93 della Commissione del 10 dicembre
1993, relativi alla cessione a prezzo ridotto di latte e di  prodotti
lattieri agli alunni delle scuole.
(GU n.96 del 27-4-1994)

                      IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista   la   legge   4   dicembre  1993,  n.  491,  concernente  il
riordinamento  delle  competenze  regionali  e  statali  in   materia
agricola  e  forestale  e  istituzione  del  Ministero  delle risorse
agricole, alimentari e  forestali  e  in  particolare  l'art.  2  che
demanda al Ministero medesimo la predisposizione degli atti necessari
per l'attuazione della normativa comunitaria;
  Visto  il proprio decreto ministeriale 30 dicembre 1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1994, che detta norme di
applicazione dei regolamenti CEE n.  1842/83  del  Consiglio  del  30
giugno  1983  e  n.  3392/93  della Commissione del 10 dicembre 1993,
relativi alla cessione a  prezzo  ridotto  di  latte  e  di  prodotti
lattiero-caseari agli alunni degli istituti scolastici;
  Considerata  la  necessita' di apportare alcune modifiche in ordine
ai  prezzi  massimi  imputabili  agli  alunni  beneficiari,   fissati
nell'art. 7 del decreto ministeriale 30 dicembre 1993, per adeguare i
prezzi medesimi all'evoluzione dei prezzi di mercato;
  Considerata  la necessita' di fissare i prezzi massimi pagati dagli
alunni per il latte intero e parzialmente scremato in  confezioni  di
contenuto  netto  uguale  o  inferiore  a 200 ml e di differenziare i
prezzi massimi anche in base all'eventuale aggiunta  di  cacao  o  di
aromatizzanti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  testo  dell'art. 7 del decreto ministeriale 30 dicembre 1993 e'
sostituito dal seguente:
  I prodotti per i quali e' concesso l'aiuto ai sensi del regolamento
CEE n. 1842/93, le relative quantita' massime giornaliere  pro-capite
e  i  corrispondenti  prezzi  massimi di cui all'art. 10, par. 1, del
regolamento sono quelli di seguito riportati:
                                             Quantitativo      Prezzo
                                               massimo        massimo
                                                 (gr)         (L./kg)
                                                  -              -
 Categoria I:
a) Latte intero, pastorizzato o sottoposto
 a un trattamento UHT in confezioni di con-
 tenuto netto superiore a 200 ml                  257,5         1.100
 Latte intero, pastorizzato o sottoposto a
 un trattamento UHT in confezioni di conte-
 nuto netto uguale o inferiore a 200 ml           257,5         1.500
b) Latte intero, al cacao o aromatizzato,
 pastorizzato o sterilizzato o sottoposto
 a un trattamento UHT e contenente almeno
 il 90% in peso di latte intero, in confe-
 zioni di contenuto netto superiore a 200 ml      257,5         1.500
Latte intero, al cacao o aromatizzato,
 pastorizzato o sterilizzato o sottoposto
 a un trattamento UHT e contenente almeno
 il 90% in peso di latte intero, in confe-
 zioni di contenuto netto uguale o infe-
 riore a 200 ml                                   257,5         1.800
c) Yogurt del latte intero                        257,5         4.300
Categoria II:
a) Latte parzialmente scremato pastorizzato
 o sottoposto a un trattamento UHT, in con-
 fezioni di contenuto netto superiore 200 ml      257,5         1.300
                                             Quantitativo      Prezzo
                                               massimo        massimo
                                                 (gr)         (L./kg)
                                                  -              -
Latte parzialmente scremato pastorizzato o
 sottoposto a un trattamento UHT, in confe-
 zioni di contenuto netto uguale o inferiore
 a 200 ml                                         257,5         1.600
b) Latte parzialmente scremato, al cacao o
 aromatizzato, pastorizzato o sterilizzato
 o sottoposto a un trattamento UHT e conte-
 nente almeno il 90% in peso di latte par-
 zialmente scremato, in confezioni di con-
 tenuto netto superiore a 200 ml                  257,5         1.700
Latte parzialmente scremato, al cacao o
 aromatizzato, pastorizzato o sterilizzato
 o sottoposto a un trattamento UHT e con-
 tenente almeno il 90% in peso di latte
 parzialmente scremato, in confezioni di
 contenuto netto uguale o inferiore a 200 ml      257,5         2.000
Categoria III:
Formaggi freschi e formaggi fusi aventi
 tenore di materie grasse, in peso, della
 sostanza secca uguale o superiore al 40%          85,8        11.100
Categoria IV:
Altri formaggi aventi tenore di materie
 grasse, in peso, della sostanza secca
 uguale o superiore al 45%                         33,6        10.900
Categoria V:
Formaggio Grana Padano                             30,2        14.500
Categoria VI:
Parmigiano Reggiano                                27,5        17.000
 Il  presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 aprile 1994
                                                   Il Ministro: DIANA