Modificazione allo statuto dell'Universita'.(GU n.97 del 28-4-1994)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1937, n. 2788, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facolta' di lettere e filosofia (sede di Torino) nella riunione del 16 luglio 1993; Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunione del 20 settembre 1993 e dal consiglio di amministrazione, riunione del 21 settembre 1993; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Torino; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 17 dicembre 1993; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 46, relativo alla facolta' di lettere e filosofia (sede di Torino), corso di laurea in scienze della comunicazione, all'elenco degli insegnamenti opzionali comuni a tutti gli indirizzi del triennio e' aggiunta la seguente disciplina: lingua litaliana. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Torino, 12 marzo 1994 Il rettore: DIANZANI