MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
di integrazione salariale
(GU n.100 del 2-5-1994)

   Con  decreto  ministeriale  8  aprile 1994, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acme motori,
con  sede  in  Valdobbiadene  (Treviso)  e  unita'  di  Valdobbiadene
(Treviso), per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 30 ore medie settimanali (7,5  ore  giornaliere  per  4  giorni
lavorativi    dal    lunedi'    al   giovedi')   nei   confronti   di
centoquarantanove lavoratori a fronte di un organico complessivo pari
a centocinquantacinque unita', per il periodo dal 1 gennaio  1994  al
30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  8  aprile 1994, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Air Europe,
con sede in Gallarate (Varese) e unita' di Gallarate (Varese), per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a  27,50  ore
settimanali  in  turni  giornalieri  di  6  ore  e 1/2 dal lunedi' al
venerdi', nei confronti di novantasette dipendenti  a  fronte  di  un
organico  complessivo  pari a trecentosettanta unita', per il periodo
dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 8 aprile 1994,  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in  favore   dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.
Calzaturificio  Giomor,  con  sede  in  Dolo  (Venezia)  e  unita' di
Sambruson di Dolo (Venezia),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40  ore  a  30  ore  medie  settimanali  nei
confronti  di  trentotto  lavoratori,  a 28 ore medie settimanali nei
confronti di nove lavoratori, e  da  31  ore  medie  settimanali  nei
confronti  di due lavoratori a fronte di un organico complessivo pari
a sessantaquattro unita', per il periodo dal 1  gennaio  1994  al  30
giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  8  aprile 1994, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Castellanza
e Borri, con sede in Busto  Arsizio  (Varese)  e  unita'  di  Besnate
(Varese),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  30 ore medie settimanali nei confronti di 31 lavoratori, a 24
ore medie settimanali nei confronti di sedici lavoratori ed a 16  ore
medie  settimanali  nei confronti di trenta lavoratori a fronte di un
organico complessivo pari a ottantaquattro unita', per il periodo dal
1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  8  aprile 1994, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Con e Con,
con sede in Rogeno (Como) e unita' di Rogeno (Como), per i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a  20  ore  settimanali
nei  confronti  di  quindici  operai  a  tempo  pieno,  altri quattro
lavoratori  a  part-time  effettueranno  la  seguente  riduzione:  un
lavoratore  da  30 ore a 20 ore settimanali; un lavoratore da 24 a 12
ore settimanali; un  lavoratore  da  20  a  10  ore  settimanali;  un
lavoratore  da  15  a  8  ore  settimanali,  organico  complessivo di
ventisette unita', per il periodo dal 1 gennaio  1994  al  30  giugno
1994.
   Con  decreto  ministeriale  8  aprile 1994, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Colmar, con
sede  in  Arqua'  Polesine  (Rovigo)  e  unita'  di  Arqua'  Polesine
(Rovigo),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  20  ore  settimanali  nei confronti di trentadue lavoratori a
fronte di un organico complessivo pari a quarantaquattro unita',  per
il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  8  aprile 1994, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Confezioni
di Valle Camonica, con sede in Sovico (Brescia) e  unita'  di  Sovico
(Brescia),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  30  ore  medie settimanali (tre settimane di lavoro ed una di
sospensione) nei confronti di  ventuno  lavoratori  a  fronte  di  un
organico  complessivo  pari  a  ventitre unita', per il periodo dal 1
gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 8 aprile 1994,  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.a.s.  Confezioni
Urania,  con sede in Bresso (Milano) e unita' di Bresso (Milano), per
i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 ore a 20 ore
settimanali (4 ore giornaliere) nei confronti di quindici  lavoratori
a  fronte  di  un  organico  complessivo pari a sedici unita', per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 8 aprile 1994,  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Di  Corato,
con  sede  in  Trani  (Bari) e unita' di Trani (Bari), per i quali e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a  28  ore  settimanali
nei confronti di cinquantatre lavoratori (quarantaquattro impiegati e
dieci  operai)  e  da  50  ore  settimanali  a 38 ore settimanali nei
confronti di quattro lavoratori (addetti a lavori  discontinui  o  di
semplice attesa) periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 marzo 1994.
   Con  decreto  ministeriale  8  aprile 1994, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.c. a r.l.
El.Va.S. Coop., con sede in Dezzo di Scalve  (Bergamo)  e  unita'  di
Dezzo  di  Scalve  (Bergamo),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore a 25,4 ore medie settimanali nei
confronti di sedici unita', da 30 a 24,05 ore medie  settimanali  nei
confronti  di  un  lavoratore  part-time  e  da  20 a 16,14 ore medie
settimanali nei confronti di un lavoratore part-time a fronte  di  un
organico  complessivo  pari a diciannove unita', per il periodo dal 1
gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 8 aprile 1994,  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Elettronica
Veneta  e In. El., con sede in Motta di Livenza (Treviso) e unita' di
Motta di Livenza  (Treviso),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di  lavoro  da  40  ore  a  12  ore  settimanali  per  le
novantadue  unita' interessate su un organico di centodue unita', per
il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 8 aprile 1994,  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Elind,  con
sede  in  Rivoli (Torino) e unita' di Rivoli (Torino), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a 35 ore settimanali
per tre lavoratori, 27,5 ore settimanali per  dodici  lavoratori;  20
ore  settimanali  per trentatre lavoratori su un organico complessivo
di cinquantotto unita', per il  periodo  dal  3  maggio  1993  al  31
dicembre 1993.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
n. 13849 del 13 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 8 aprile 1994,  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Elind,  con
sede  in  Rivoli (Torino) e unita' di Rivoli (Torino), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a 35 ore settimanali
per tre lavoratori; 27,5 ore settimanali per  dodici  lavoratori;  20
ore  settimanali  per trentatre lavoratori su un organico complessivo
di cinquantotto unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 2 maggio
1994.
   Con decreto ministeriale 8 aprile 1994,  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eliolona ora
Texmantova, con sede in Garbagnate  Milanese  (Milano)  e  unita'  di
Garbagnate  Milanese  (Milano),  per  i  quali  e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali (5 al giorno per
5  giorni  lavorativi con recupero mensile o annuale nei confronti di
tre unita' e 6 ore al giorno per 5 giorni lavorativi per  una  unita'
tutti  dei servizi generali) ed a 20 ore settimanali nei confronti di
cinque unita'  appartenenti  ai  servizi  amministrativi  ed  ufficio
programmazione,   a   fronte   di  un  organico  complessivo  pari  a
centoventisette unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 3 maggio
1994.
   Con decreto ministeriale 8 aprile 1994,  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  F.C.
Electronic,  con  sede in Bagnolo Mella (Brescia) e unita' di Bagnolo
Mella  (Brescia),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei  confronti  di  quattordici
lavoratori  a  fronte  di un organico complessivo di diciotto unita',
per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 8 aprile 1994,  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Ferco,  con
sede  in  Milano  e  unita' di Misinto (Milano), per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore medie settimanali
(8  ore  giornaliere  per  3  giorni  lavorativi)  nei  confronti  di
diciassette lavoratori costituenti l'intero organico aziendale per il
periodo 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  8  aprile 1994, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla ditta Fiem di
Caroti Vasco, con sede in Badia al Piano (Arezzo) e unita'  di  Badia
al  Piano  (Arezzo),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali con una riduzione oraria di due
ore giornaliere per undici lavoratori su un organico di venti unita',
per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 20 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  8  aprile 1994, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Filatura a
pettine  di  Monteverde  di  Vannucci  Roverto  &  C.,  con  sede  in
Cantagallo (Firenze) e unita' di Cantagallo (Firenze), per i quali e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a  30  ore  settimanali
nei  confronti  di  ventidue lavoratori su un organico complessivo di
ventinove unita', per il periodo dal 1  gennaio  1994  al  23  maggio
1994.
   Con  decreto  ministeriale  8  aprile 1994, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiocchi
munizioni, con sede in Lecco (Como) e unita' di Lecco (Como),  per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a  30  ore
settimanali   nei  confronti  di  quaranta  lavoratori  (3  settimane
lavorative di 40 ore ed una settimana di sospensione a  zero  ore)  a
fronte  di un organico complessivo pari a quattrocentosessantaquattro
unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 8 aprile 1994,  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  ditta  Fornaro
Carmelo,  con  sede in Taranto e unita' c/o Arsenale M.M. di Taranto,
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito  una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore
settimanali nei confronti di diciassette lavoratori che rappresentano
la totalita' dell'organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994  al  18
aprile 1994.
   Con  decreto  ministeriale  8  aprile 1994, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. G.B.C.
Italiana,  con  sede  in  Cinisello  Balsamo  (Milano)  e  unita'  di
Cinisello  Balsamo  (Milano),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di
centotrentotto  lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a
centotrentanove unita', per il periodo  dal  1  gennaio  1994  al  30
giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  8  aprile 1994, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. General
Medical Merate, con sede in Seriate (Bergamo)  e  unita'  di  Seriate
(Bergamo),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  20  ore  settimanali  nei confronti di trentasei lavoratori a
fronte di un organico complessivo pari a centoventisette unita',  per
il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  8  aprile 1994, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Henriette
confezioni, con sede in Castenedolo (Brescia) e unita' di Castenedolo
(Brescia), per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore  a  26  ore  settimanali  nei   confronti   di   cinquantaquattro
lavoratori,  a  24  ore  settimanali  nei  confronti di centoventisei
lavoratori ed a 20 ore nei  confronti  di  venticinque  lavoratori  a
fronte  di  un  organico complessivo pari a duecentottantatre unita',
per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 8 aprile 1994,  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  I.L.I.O.  -
Industria lavorazioni ittiche ed olearie, con sede in Latina e unita'
di  Latina,  per  i  quali e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  pari  a  2080  ore  annue,  a  720  ore  annue per ottantacinque
lavoratori (operai), nonche' a 1120 ore annue per ventuno  lavoratori
(dieci operai e undici impiegati) a fronte di un organico di centosei
dipendenti: la riduzione dell'orario di lavoro a carattere verticale,
sara'  attuata  su  base  annua  per settimane intere o per gruppi di
settimane intere, per il periodo dal 1  gennaio  1994  al  13  giugno
1994.
   Con  decreto  ministeriale  8  aprile 1994, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.A., con
sede in Arosio (Como) e unita' di Arosio (Como), per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali
nei  confronti  di  ventitre  lavoratori  a  fronte  di  un  organico
complessivo pari a centodiciotto unita', per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  8  aprile 1994, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria
della biancheria G. Leva Letra, con sede in Travedona Monate (Varese)
e unita' di Ispra  (Varese),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore settimanali nei confronti di
diciotto lavoratori, a 20  ore  settimanali  nei  confronti  di  otto
lavoratori  e  da  20  a  12  ore  settimanali  nei  confronti  di un
lavoratore part-time a fronte  di  un  organico  complessivo  pari  a
ventinove  unita',  per  il  periodo  dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno
1994.
   Con decreto ministeriale 8 aprile 1994,  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Krizia
maglia,  con  sede  in  S.  Giuliano Milanese (Milano) e unita' di S.
Giuliano Milanese  (Milano),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro  da  40  ore  a  35,50  ore  settimanali  (otto
settimane  lavorative  consecutive  a  40 ore ed una settimana a zero
ore) nei confronti di nove lavoratori, a 10 ore medie settimanali nei
confronti di quattro lavoratori ed a 13,33 ore medie settimanali  nei
confronti  di  sei  lavoratori,  il  tutto  a  fronte  di un organico
complessivo pari a  cinquantasette  unita',  per  il  periodo  dal  1
gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  8  aprile 1994, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.E.S. -
Legatoria editoriale  Scarrone,  con  sede  in  Torino  e  unita'  di
Grugliasco  (Torino),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  a  30 ore settimanali nei confronti di ventinove
unita' su un organico di cinquantatre, suddivise  in  due  gruppi  di
lavoro  ad orario avvicendato: dal lunedi' al sabato dalle ore 8 alle
ore 13, dal lunedi' al venerdi' dalle ore 13  alle  ore  19,  per  il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 4 aprile 1994.
   Con  decreto  ministeriale  8  aprile 1994, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.rl. Legatoria
Parella, con sede in Torino e unita' di Torino, per i quali e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30  ore  settimanali  nei
confronti  di  ventisette  unita',  su  un  organico  di quarantatre,
suddivise in due gruppi di lavoro ad orario avvicendato: dal  lunedi'
al  sabato dalle ore 8 alle ore 13, dal lunedi' al venerdi' dalle ore
13 alle ore 19, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 4 aprile 1994.
   Con decreto ministeriale 8 aprile 1994,  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Lema
Lezzeni,  con  sede  in  Olgiate  Comasco  (Como) e unita' di Olgiate
Comasco  (Como),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un   contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro  da  40  ore  a  30   ore   settimanali   nei   confronti   di
quarantaquattro  lavoratori;  a  18  ore settimanali nei confronti di
quattordici  lavoratori;  a  12  ore  settimanali  nei  confronti  di
diciannove  lavoratori  e da 20 a 15 ore settimanali nei confronti di
un  lavoratore  part-time  a fronte di un organico complessivo pari a
ottantaquattro unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno
1994.
   Con decreto ministeriale 8 aprile 1994,  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Linea  Esse,
con  sede  in  Gussago (Brescia) e unita' di Gussago (Brescia), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 ore a 20 ore
settimanali nei confronti di quarantuno lavoratori e da 20 a  12  ore
settimanali  nei confronti di diciannove lavoratori part-time, per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 8 aprile 1994,  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lorenzo  Del
Carlo,  con sede in S. Lucia di Uzzano (Pistoia) e unita' di S. Lucia
di Uzzano (Pistoia), per i quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali nei  confronti  di  quattordici
lavoratori  con  qualifica impiegatizia su un organico complessivo di
centocinque unita', per il periodo dal 1 settembre 1994 al 13  giugno
1994.
   Con  decreto  ministeriale  8  aprile 1994, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.I.B. -
Manifattura  italiana  del  Brembo,  con  sede  in  Pontirolo   Nuovo
(Bergamo) e unita' di Pontirolo Nuovo (Bergamo), per i quali e' stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28  ore  settimanali  nei
confronti  di  centottantanove  lavoratori  a  fronte  di un organico
complessivo pari a duecentoventitre unita',  per  il  periodo  dal  1
gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  8  aprile 1994, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  e  dell'art.  7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988,  n.  48,
in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Maglificio
Bellavita, con sede in Rho (Milano) e unita' di Rho (Milano),  per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a  20  ore
settimanali  nei  confronti  di  cinquantatre  lavoratori a fronte di
centotrentuno unita' costituenti l'intero organico,  per  il  periodo
dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  8  aprile 1994, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Man veicoli
industriali, con sede in Dossobuono di Villafranca (Verona) e  unita'
di Dossobuono di Villafranca (Verona), per i quali e' stato stipulato
un  contratto  collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione
dell'orario di  lavoro  da  38  ore  a  32  ore  settimanali  (7  ore
giornaliere  dal  lunedi'  al  giovedi'  e  4  ore  il  venerdi') nei
confronti  di  sessantatre  lavoratori  a  fronte  di   un   organico
complessivo  pari  a sessantatre unita', per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 8 aprile 1994,  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mario Pinto,
con sede in Torino e unita' di Torino, per i quali e' stato stipulato
un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a 16 ore medie settimanali attuate su
base  mensile  e  comunque secondo le modalita' applicative riportate
nell'allegato  accordo  che  fa   parte   integrante   del   presente
provvedimento  nei confronti di quarantadue lavoratori su un organico
complessivo di sessantatre unita', per il periodo dal 1 gennaio  1994
al 9 maggio 1994.
   Con   decreto   ministeriale   8   aprile  1994,  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. MG2 c/o Fiat
Auto Alfa  Lancia/Arese,  con  sede  in  Torino  e  unita'  di  Arese
(Milano),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a 15 ore settimanali nei confronti di ventiquattro lavoratori ed
a 20 ore settimanali nei confronti di  quarantaquattro  lavoratori  a
fronte  di  un organico complessivo pari a sessantotto unita', per il
periodo dal 7 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 8 aprile 1994,  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. MG2 c/o Fiat
Auto Alfa  Lancia/Arese,  con  sede  in  Torino  e  unita'  di  Arese
(Milano),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a 15 ore settimanali nei confronti di ventiquattro lavoratori ed
a 20 ore settimanali nei confronti di  quarantaquattro  lavoratori  a
fronte  di  un organico complessivo pari a sessantotto unita', per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 6 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 8 aprile 1994,  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Milano
termica,  con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario di lavoro da 40 ore a 31 ore medie settimanali
(6,75 ore giornaliere dal lunedi' al giovedi' e 4  ore  il  venerdi')
nei  confronti  di  quarantuno  lavoratori  a  fronte  di un organico
complessivo pari a sessantadue unita', per il periodo dal  1  gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  8  aprile 1994, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Norton, con
sede in Corsico (Milano) e unita' di Corsico (Milano), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali
nei confronti  di  ventinove  lavoratori  a  fronte  di  un  organico
complessivo  pari  a  duecentonovantuno  unita', per il periodo dal 1
gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 8 aprile 1994,  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nova  Sigma,
con  sede in Calcinato (Brescia) e unita' di Calcinato (Brescia), per
i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 ore a 20 ore
settimanali nei confronti di  ventisei  lavoratori  a  fronte  di  un
organico  complessivo  pari  a  trenta  unita',  per il periodo dal 1
gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 8 aprile 1994,  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Sirma,
con sede in Malcontenta (Venezia) e unita' di Malcontenta  (Venezia),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a  30  ore
settimanali   nei  confronti  di  novantuno  unita'  su  un  organico
complessivo di trecentoventi lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 8 aprile 1994,  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.a.s.  Officine
meccaniche  Zerbo,  con  sede  in  Brusnengo  (Vercelli)  e unita' di
Brusnengo (Vercelli), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali distribuito  su  cinque  giorni
settimanali  nei  confronti  di  ventuno lavoratori che rappresentano
l'intero organico, per il periodo dal 1 gennaio  1994  al  13  giugno
1994.
   Con  decreto  ministeriale  8  aprile 1994, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Pavan-Mapimpianti, con sede in Galliera Veneta (Padova) e  unita'  di
Galliera Veneta (Padova), per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a 31,15 ore medie settimanali (6  ore  e  15  minuti
giornalieri  per  5  giorni)  nei  confronti di duecentottantaquattro
lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a quattrocentotre
unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  8  aprile   1994,   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piaggio
veicoli europei, con sede in Pontedera (Pisa) e unita'  di  Arcore  -
Divisione  Gilera  (Milano),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali nei confronti di
trecentoundici  lavoratori  dal 1 febbraio 1993 al 1 aprile 1993 e da
40 a 20 ore settimanali nei confronti  di  trecentoundici  lavoratori
dal  1  ottobre  1993  al  31  dicembre 1993, a fronte di un organico
complessivo di trecentoquaranta sei unita' lavorative, per il periodo
dal 1 febbraio 1993 al 1 aprile 1993.
   Con decreto ministeriale 8 aprile 1994,  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Piaggio
veicoli  europei,  con  sede in Pontedera (Pisa) e unita' di Arcore -
Divisione  Gilera  (Milano),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali nei confronti di
trecentoundici lavoratori dal 1 febbraio 1993 al 1 aprile 1993  e  da
40  a  20  ore settimanali nei confronti di trecentoundici lavoratori
dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre  1993,  a  fronte  di  un  organico
complessivo  di trecentoquarantasei unita' lavorative, per il periodo
dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 8 aprile 1994,  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Piaggio
veicoli  europei,  con sede in Pontedera (Pisa) e unita' di Pontedera
(Pisa), per i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 28 ore settimanali per millesettecentotrenta lavoratori  dall'8
febbraio  1993  al 30 aprile 1993, da 40 ore a 28 ore settimanali per
millesettecentotrenta lavoratori dal 1 ottobre 1993  al  31  dicembre
1993  e da 40 ore a 20 ore settimanali per cinquecento lavoratori dal
1 ottobre  1993  al  31  dicembre  1993,  a  fronte  di  un  organico
complessivo di quattromilaottocentocinquantuno unita' lavorative, per
il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  8  aprile 1994, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pirampepe,
con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  30 ore medie
settimanali, articolate secondo  i  criteri  stabiliti  nell'allegato
verbale  di accordo, che forma parte integrante del presente decreto,
nei confronti di quattordici dipendenti a fronte di  un  organico  di
diciannove  unita',  per  il  periodo dal 1 gennaio 1994 al 25 aprile
1994.
    Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Regina
Warner,  con  sede  in Milano e unita' di Cernusco Lombardone (Como),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito  una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore
settimanali, nei  confronti  di  venti  lavoratori  a  fronte  di  un
organico  complessivo pari a centoquaranta unita', per il periodo dal
1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  8  aprile   1994,   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ricamificio
Frisullo Agostino, con sede in Castrignano dei Greci (Lecce) e unita'
di Borgagne di Melendugno (Lecce), per i quali e' stato stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore  a  30  ore  settimanali,  articolate
secondo  il  verbale  di  accordo  e  prospetto posti in allegato che
costituiscono  parte  integrante  del  presente  provvedimento,   nei
confronti  di  trenta unita' che rappresentano l'intero organico, per
il periodo dal 30 agosto 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 8 aprile 1994,  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  ditta  Ricamificio
Frisullo Agostino, con sede in Castrignano dei Greci (Lecce) e unita'
di  Borgagne di Melendugno (Lecce), per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore a 30 ore settimanali, articolate
secondo il verbale di accordo  e  prospetto  posti  in  allegato  che
costituiscono   parte  integrante  del  presente  provvedimento,  nei
confronti di trenta unita' che rappresentano l'intero  organico,  per
il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  8  aprile 1994, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rimoldi, con
sede  in  Olcella  di  Busto  Garolfo (Milano) e unita' di Olcella di
Busto Garolfo (Milano), per i quali e' stato stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore  a  27  ore  medie  settimanali,  nei  confronti  di
cinquecentottantasette lavoratori a fronte di un organico complessivo
pari  a seicentoventidue unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al
30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  8  aprile   1994,   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Riry, con
sede in Torino e unita' di Torino, per i quali e' stato stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali,  articolate  su
base  annua  cosi'  come stabilito dal verbale di accordo in allegato
che costituisce  parte  integrante  del  presente  provvedimento  nei
confronti  di  nove lavoratori su un organico complessivo di quindici
unita', per il periodo dal 5 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 8 aprile 1994,  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Riry,  con
sede  in Torino e unita' di Torino, per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali, articolate su
base annua cosi' come stabilito dal verbale di  accordo  in  allegato
che  costituisce  parte  integrante  del  presente  provvedimento nei
confronti di nove lavoratori su un organico complessivo  di  quindici
unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 4 aprile 1994.
   Con  decreto  ministeriale  8  aprile 1994, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla ditta Romana
lamiere, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 ore a 24 ore
settimanali, per 18 lavoratori a fronte di un organico di  diciannove
dipendenti  (con  esclusione  di  una  unita'  in  C.F.L.) sino al 10
ottobre 1993; per diciassette lavoratori nel periodo successivo,  per
il periodo dal 1 gennaio 1994 al 19 marzo 1994.
   Con  decreto  ministeriale  8  aprile 1994, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.C. Tess,
con  sede in Masate (Milano) e unita' di Masate (Milano), per i quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a  30  ore  settimanali
nei  confronti  di sessantaquattro lavoratori a fronte di un organico
complessivo pari a sessantanove unita', per il periodo dal 1  gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  8  aprile 1994, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Selmat
industriale, con sede in Rosta (Torino) e unita' di Rosta  -  Cascine
Vica (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore  a  30  ore  medie  settimanali  nei  confronti  di   ottantanove
lavoratori su un organico complessivo di cento unita', per il periodo
dal 1 gennaio 1994 al 4 aprile 1994.
   Con  decreto  ministeriale  8  aprile 1994, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens, con
sede  in  Milano  e  unita'  di  Bari e Firenze, per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei
confronti di cinque lavoratori occupati nell'unita' di Bari e Firenze
e da 20 ore a 15 ore  settimanali  nei  confronti  di  un  lavoratore
part-time occupato nell'unita' di Bari, a fronte di un organico nelle
predette  unita'  di sessantaquattro lavoratori, per il periodo dal 1
gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 8 aprile 1994,  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens, con
sede in Milano e unita' di Ancona, Bologna, Cagliari e Genova, per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a  30  ore
settimanali nei confronti di nove lavoratori occupati nelle unita' di
Bologna,  Genova,  Cagliari  e  Ancona, a fronte di un organico nelle
stesse unita' di centodiciotto  lavoratori,  per  il  periodo  dal  1
gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  8  aprile 1994, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens, con
sede  in Milano e unita' di Torino, per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di
tre  lavoratori  su  un organico complessivo di ottantatre lavoratori
dell'unita' di Torino, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno
1994.
   Con decreto ministeriale 8 aprile 1994,  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens, con
sede in Milano e unita' di Milano, via dei Valtoria n. 48  e  Milano,
via  Vipiteno  n.  4  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a 35 ore settimanali per centonove lavoratori, a  30
ore  settimanali per 6 lavoratori e da 20 a 17,50 ore settimanali per
6 lavoratori a part-time nei confronti  di  un  organico  complessivo
pari  a  cinquecentosessanta  lavoratori  per l'unita' di Milano, via
Vipiteno e centottantanove per l'unita' di Milano, via dei  Valtoria,
per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  8  aprile 1994, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Simon's
confezioni, con  sede  in  Bozzolo  (Mantova)  e  unita'  di  Bozzolo
(Mantova),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  30  ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  cinquantotto
lavoratori. Tale riduzione verra' effettuata attraverso  due  fermate
collettive  dal  lavoro ciascuna di cinque settimane e da una fermata
collettiva di due ore nel mese di  giugno.  Organico  complessivo  di
sessanta unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  8  aprile 1994, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Starte, con
sede in Rho (Milano) e unita' di Rho (Milano), per i quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 27,5 ore settimanali  nei
confronti di ventisei unita' a fronte di un organico complessivo pari
a ventisei lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno
1994.
   Con  decreto  ministeriale  8  aprile 1994, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Swisel
italiana, con  sede  in  Sovicille  (Siena)  e  unita'  di  Sovicille
(Siena),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore a 30 ore settimanali per settantacinque unita' nei primi sei mesi
e  successivamente  per ottantanove unita' su un organico complessivo
di novantadue lavoratori, per il periodo dal 1  gennaio  1994  al  12
aprile 1994.
   Con  decreto  ministeriale  8  aprile 1994, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnomatic,
con sede in Cremona e  unita'  di  Cremona,  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie  settimanali
(6  ore  giornaliere  per  5  giorni  la  settimana) nei confronti di
settantuno  operai  a  fronte  di  settantacinque  unita'  lavorative
costituenti  l'intero  organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al
30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  8  aprile 1994, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unikeller
italiana, con sede  in  Santhia'  (Vercelli)  e  unita'  di  Santhia'
(Vercelli),  per  i  quali e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  28  ore  settimanali  nei  confronti  di duecentonovantasette
lavoratori che  rappresentano  la  totalita'  dell'organico,  per  il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 maggio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  8  aprile 1994, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a.Vittorio
Giudice, con sede in Trecate (Novara) e unita' di  Trecate  (Novara),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a  28  ore
settimanali  nei  confronti  di  trentatre  unita'  che rappresentano
l'intero organico, per il periodo dal 1 gennaio  1994  al  18  aprile
1994.
   Con  decreto  ministeriale  8  aprile 1994, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Weingrill
Carlo, con sede in Verona e unita' di Verona, per i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  cha ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie  settimanali
nei  confronti  di  quarantasei  lavoratori  a  fronte di un organico
complessivo pari a quarantasei unita', per il periodo dal  1  gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto  ministeriale  8  aprile  1994,  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Guidi
Costruzioni, con sede in Roma e stabilimenti in Grosseto e Roma,  per
il periodo dal 17 dicembre 1992 al 16 giugno 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.