Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.100 del 2-5-1994)
Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acme motori, con sede in Valdobbiadene (Treviso) e unita' di Valdobbiadene (Treviso), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali (7,5 ore giornaliere per 4 giorni lavorativi dal lunedi' al giovedi') nei confronti di centoquarantanove lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a centocinquantacinque unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Air Europe, con sede in Gallarate (Varese) e unita' di Gallarate (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 27,50 ore settimanali in turni giornalieri di 6 ore e 1/2 dal lunedi' al venerdi', nei confronti di novantasette dipendenti a fronte di un organico complessivo pari a trecentosettanta unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Giomor, con sede in Dolo (Venezia) e unita' di Sambruson di Dolo (Venezia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di trentotto lavoratori, a 28 ore medie settimanali nei confronti di nove lavoratori, e da 31 ore medie settimanali nei confronti di due lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a sessantaquattro unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Castellanza e Borri, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unita' di Besnate (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 31 lavoratori, a 24 ore medie settimanali nei confronti di sedici lavoratori ed a 16 ore medie settimanali nei confronti di trenta lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a ottantaquattro unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Con e Con, con sede in Rogeno (Como) e unita' di Rogeno (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di quindici operai a tempo pieno, altri quattro lavoratori a part-time effettueranno la seguente riduzione: un lavoratore da 30 ore a 20 ore settimanali; un lavoratore da 24 a 12 ore settimanali; un lavoratore da 20 a 10 ore settimanali; un lavoratore da 15 a 8 ore settimanali, organico complessivo di ventisette unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Colmar, con sede in Arqua' Polesine (Rovigo) e unita' di Arqua' Polesine (Rovigo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di trentadue lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a quarantaquattro unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Confezioni di Valle Camonica, con sede in Sovico (Brescia) e unita' di Sovico (Brescia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali (tre settimane di lavoro ed una di sospensione) nei confronti di ventuno lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a ventitre unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Confezioni Urania, con sede in Bresso (Milano) e unita' di Bresso (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali (4 ore giornaliere) nei confronti di quindici lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a sedici unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Di Corato, con sede in Trani (Bari) e unita' di Trani (Bari), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali nei confronti di cinquantatre lavoratori (quarantaquattro impiegati e dieci operai) e da 50 ore settimanali a 38 ore settimanali nei confronti di quattro lavoratori (addetti a lavori discontinui o di semplice attesa) periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 marzo 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. El.Va.S. Coop., con sede in Dezzo di Scalve (Bergamo) e unita' di Dezzo di Scalve (Bergamo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 25,4 ore medie settimanali nei confronti di sedici unita', da 30 a 24,05 ore medie settimanali nei confronti di un lavoratore part-time e da 20 a 16,14 ore medie settimanali nei confronti di un lavoratore part-time a fronte di un organico complessivo pari a diciannove unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettronica Veneta e In. El., con sede in Motta di Livenza (Treviso) e unita' di Motta di Livenza (Treviso), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 12 ore settimanali per le novantadue unita' interessate su un organico di centodue unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elind, con sede in Rivoli (Torino) e unita' di Rivoli (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 35 ore settimanali per tre lavoratori, 27,5 ore settimanali per dodici lavoratori; 20 ore settimanali per trentatre lavoratori su un organico complessivo di cinquantotto unita', per il periodo dal 3 maggio 1993 al 31 dicembre 1993. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13849 del 13 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elind, con sede in Rivoli (Torino) e unita' di Rivoli (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 35 ore settimanali per tre lavoratori; 27,5 ore settimanali per dodici lavoratori; 20 ore settimanali per trentatre lavoratori su un organico complessivo di cinquantotto unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 2 maggio 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eliolona ora Texmantova, con sede in Garbagnate Milanese (Milano) e unita' di Garbagnate Milanese (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali (5 al giorno per 5 giorni lavorativi con recupero mensile o annuale nei confronti di tre unita' e 6 ore al giorno per 5 giorni lavorativi per una unita' tutti dei servizi generali) ed a 20 ore settimanali nei confronti di cinque unita' appartenenti ai servizi amministrativi ed ufficio programmazione, a fronte di un organico complessivo pari a centoventisette unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 3 maggio 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.C. Electronic, con sede in Bagnolo Mella (Brescia) e unita' di Bagnolo Mella (Brescia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di quattordici lavoratori a fronte di un organico complessivo di diciotto unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferco, con sede in Milano e unita' di Misinto (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore medie settimanali (8 ore giornaliere per 3 giorni lavorativi) nei confronti di diciassette lavoratori costituenti l'intero organico aziendale per il periodo 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fiem di Caroti Vasco, con sede in Badia al Piano (Arezzo) e unita' di Badia al Piano (Arezzo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali con una riduzione oraria di due ore giornaliere per undici lavoratori su un organico di venti unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 20 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Filatura a pettine di Monteverde di Vannucci Roverto & C., con sede in Cantagallo (Firenze) e unita' di Cantagallo (Firenze), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di ventidue lavoratori su un organico complessivo di ventinove unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 23 maggio 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiocchi munizioni, con sede in Lecco (Como) e unita' di Lecco (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di quaranta lavoratori (3 settimane lavorative di 40 ore ed una settimana di sospensione a zero ore) a fronte di un organico complessivo pari a quattrocentosessantaquattro unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fornaro Carmelo, con sede in Taranto e unita' c/o Arsenale M.M. di Taranto, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore settimanali nei confronti di diciassette lavoratori che rappresentano la totalita' dell'organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 18 aprile 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.B.C. Italiana, con sede in Cinisello Balsamo (Milano) e unita' di Cinisello Balsamo (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di centotrentotto lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a centotrentanove unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. General Medical Merate, con sede in Seriate (Bergamo) e unita' di Seriate (Bergamo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di trentasei lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a centoventisette unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Henriette confezioni, con sede in Castenedolo (Brescia) e unita' di Castenedolo (Brescia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 26 ore settimanali nei confronti di cinquantaquattro lavoratori, a 24 ore settimanali nei confronti di centoventisei lavoratori ed a 20 ore nei confronti di venticinque lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a duecentottantatre unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.L.I.O. - Industria lavorazioni ittiche ed olearie, con sede in Latina e unita' di Latina, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore pari a 2080 ore annue, a 720 ore annue per ottantacinque lavoratori (operai), nonche' a 1120 ore annue per ventuno lavoratori (dieci operai e undici impiegati) a fronte di un organico di centosei dipendenti: la riduzione dell'orario di lavoro a carattere verticale, sara' attuata su base annua per settimane intere o per gruppi di settimane intere, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 13 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.A., con sede in Arosio (Como) e unita' di Arosio (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di ventitre lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a centodiciotto unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria della biancheria G. Leva Letra, con sede in Travedona Monate (Varese) e unita' di Ispra (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore settimanali nei confronti di diciotto lavoratori, a 20 ore settimanali nei confronti di otto lavoratori e da 20 a 12 ore settimanali nei confronti di un lavoratore part-time a fronte di un organico complessivo pari a ventinove unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Krizia maglia, con sede in S. Giuliano Milanese (Milano) e unita' di S. Giuliano Milanese (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 35,50 ore settimanali (otto settimane lavorative consecutive a 40 ore ed una settimana a zero ore) nei confronti di nove lavoratori, a 10 ore medie settimanali nei confronti di quattro lavoratori ed a 13,33 ore medie settimanali nei confronti di sei lavoratori, il tutto a fronte di un organico complessivo pari a cinquantasette unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.E.S. - Legatoria editoriale Scarrone, con sede in Torino e unita' di Grugliasco (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di ventinove unita' su un organico di cinquantatre, suddivise in due gruppi di lavoro ad orario avvicendato: dal lunedi' al sabato dalle ore 8 alle ore 13, dal lunedi' al venerdi' dalle ore 13 alle ore 19, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 4 aprile 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.rl. Legatoria Parella, con sede in Torino e unita' di Torino, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di ventisette unita', su un organico di quarantatre, suddivise in due gruppi di lavoro ad orario avvicendato: dal lunedi' al sabato dalle ore 8 alle ore 13, dal lunedi' al venerdi' dalle ore 13 alle ore 19, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 4 aprile 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lema Lezzeni, con sede in Olgiate Comasco (Como) e unita' di Olgiate Comasco (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di quarantaquattro lavoratori; a 18 ore settimanali nei confronti di quattordici lavoratori; a 12 ore settimanali nei confronti di diciannove lavoratori e da 20 a 15 ore settimanali nei confronti di un lavoratore part-time a fronte di un organico complessivo pari a ottantaquattro unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Linea Esse, con sede in Gussago (Brescia) e unita' di Gussago (Brescia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di quarantuno lavoratori e da 20 a 12 ore settimanali nei confronti di diciannove lavoratori part-time, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lorenzo Del Carlo, con sede in S. Lucia di Uzzano (Pistoia) e unita' di S. Lucia di Uzzano (Pistoia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali nei confronti di quattordici lavoratori con qualifica impiegatizia su un organico complessivo di centocinque unita', per il periodo dal 1 settembre 1994 al 13 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.I.B. - Manifattura italiana del Brembo, con sede in Pontirolo Nuovo (Bergamo) e unita' di Pontirolo Nuovo (Bergamo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali nei confronti di centottantanove lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a duecentoventitre unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Bellavita, con sede in Rho (Milano) e unita' di Rho (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di cinquantatre lavoratori a fronte di centotrentuno unita' costituenti l'intero organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Man veicoli industriali, con sede in Dossobuono di Villafranca (Verona) e unita' di Dossobuono di Villafranca (Verona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 38 ore a 32 ore settimanali (7 ore giornaliere dal lunedi' al giovedi' e 4 ore il venerdi') nei confronti di sessantatre lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a sessantatre unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mario Pinto, con sede in Torino e unita' di Torino, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 16 ore medie settimanali attuate su base mensile e comunque secondo le modalita' applicative riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento nei confronti di quarantadue lavoratori su un organico complessivo di sessantatre unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 9 maggio 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. MG2 c/o Fiat Auto Alfa Lancia/Arese, con sede in Torino e unita' di Arese (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 15 ore settimanali nei confronti di ventiquattro lavoratori ed a 20 ore settimanali nei confronti di quarantaquattro lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a sessantotto unita', per il periodo dal 7 giugno 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. MG2 c/o Fiat Auto Alfa Lancia/Arese, con sede in Torino e unita' di Arese (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 15 ore settimanali nei confronti di ventiquattro lavoratori ed a 20 ore settimanali nei confronti di quarantaquattro lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a sessantotto unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 6 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Milano termica, con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31 ore medie settimanali (6,75 ore giornaliere dal lunedi' al giovedi' e 4 ore il venerdi') nei confronti di quarantuno lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a sessantadue unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Norton, con sede in Corsico (Milano) e unita' di Corsico (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di ventinove lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a duecentonovantuno unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nova Sigma, con sede in Calcinato (Brescia) e unita' di Calcinato (Brescia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di ventisei lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a trenta unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Sirma, con sede in Malcontenta (Venezia) e unita' di Malcontenta (Venezia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di novantuno unita' su un organico complessivo di trecentoventi lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Officine meccaniche Zerbo, con sede in Brusnengo (Vercelli) e unita' di Brusnengo (Vercelli), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali distribuito su cinque giorni settimanali nei confronti di ventuno lavoratori che rappresentano l'intero organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 13 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pavan-Mapimpianti, con sede in Galliera Veneta (Padova) e unita' di Galliera Veneta (Padova), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31,15 ore medie settimanali (6 ore e 15 minuti giornalieri per 5 giorni) nei confronti di duecentottantaquattro lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a quattrocentotre unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piaggio veicoli europei, con sede in Pontedera (Pisa) e unita' di Arcore - Divisione Gilera (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali nei confronti di trecentoundici lavoratori dal 1 febbraio 1993 al 1 aprile 1993 e da 40 a 20 ore settimanali nei confronti di trecentoundici lavoratori dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993, a fronte di un organico complessivo di trecentoquaranta sei unita' lavorative, per il periodo dal 1 febbraio 1993 al 1 aprile 1993. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piaggio veicoli europei, con sede in Pontedera (Pisa) e unita' di Arcore - Divisione Gilera (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali nei confronti di trecentoundici lavoratori dal 1 febbraio 1993 al 1 aprile 1993 e da 40 a 20 ore settimanali nei confronti di trecentoundici lavoratori dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993, a fronte di un organico complessivo di trecentoquarantasei unita' lavorative, per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piaggio veicoli europei, con sede in Pontedera (Pisa) e unita' di Pontedera (Pisa), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali per millesettecentotrenta lavoratori dall'8 febbraio 1993 al 30 aprile 1993, da 40 ore a 28 ore settimanali per millesettecentotrenta lavoratori dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993 e da 40 ore a 20 ore settimanali per cinquecento lavoratori dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993, a fronte di un organico complessivo di quattromilaottocentocinquantuno unita' lavorative, per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pirampepe, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali, articolate secondo i criteri stabiliti nell'allegato verbale di accordo, che forma parte integrante del presente decreto, nei confronti di quattordici dipendenti a fronte di un organico di diciannove unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 25 aprile 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Regina Warner, con sede in Milano e unita' di Cernusco Lombardone (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali, nei confronti di venti lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a centoquaranta unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ricamificio Frisullo Agostino, con sede in Castrignano dei Greci (Lecce) e unita' di Borgagne di Melendugno (Lecce), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali, articolate secondo il verbale di accordo e prospetto posti in allegato che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, nei confronti di trenta unita' che rappresentano l'intero organico, per il periodo dal 30 agosto 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ricamificio Frisullo Agostino, con sede in Castrignano dei Greci (Lecce) e unita' di Borgagne di Melendugno (Lecce), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali, articolate secondo il verbale di accordo e prospetto posti in allegato che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, nei confronti di trenta unita' che rappresentano l'intero organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rimoldi, con sede in Olcella di Busto Garolfo (Milano) e unita' di Olcella di Busto Garolfo (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 27 ore medie settimanali, nei confronti di cinquecentottantasette lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a seicentoventidue unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Riry, con sede in Torino e unita' di Torino, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali, articolate su base annua cosi' come stabilito dal verbale di accordo in allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento nei confronti di nove lavoratori su un organico complessivo di quindici unita', per il periodo dal 5 aprile 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Riry, con sede in Torino e unita' di Torino, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali, articolate su base annua cosi' come stabilito dal verbale di accordo in allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento nei confronti di nove lavoratori su un organico complessivo di quindici unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 4 aprile 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Romana lamiere, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore settimanali, per 18 lavoratori a fronte di un organico di diciannove dipendenti (con esclusione di una unita' in C.F.L.) sino al 10 ottobre 1993; per diciassette lavoratori nel periodo successivo, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 19 marzo 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.C. Tess, con sede in Masate (Milano) e unita' di Masate (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di sessantaquattro lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a sessantanove unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Selmat industriale, con sede in Rosta (Torino) e unita' di Rosta - Cascine Vica (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di ottantanove lavoratori su un organico complessivo di cento unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 4 aprile 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens, con sede in Milano e unita' di Bari e Firenze, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di cinque lavoratori occupati nell'unita' di Bari e Firenze e da 20 ore a 15 ore settimanali nei confronti di un lavoratore part-time occupato nell'unita' di Bari, a fronte di un organico nelle predette unita' di sessantaquattro lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens, con sede in Milano e unita' di Ancona, Bologna, Cagliari e Genova, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di nove lavoratori occupati nelle unita' di Bologna, Genova, Cagliari e Ancona, a fronte di un organico nelle stesse unita' di centodiciotto lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens, con sede in Milano e unita' di Torino, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di tre lavoratori su un organico complessivo di ottantatre lavoratori dell'unita' di Torino, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens, con sede in Milano e unita' di Milano, via dei Valtoria n. 48 e Milano, via Vipiteno n. 4 per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 35 ore settimanali per centonove lavoratori, a 30 ore settimanali per 6 lavoratori e da 20 a 17,50 ore settimanali per 6 lavoratori a part-time nei confronti di un organico complessivo pari a cinquecentosessanta lavoratori per l'unita' di Milano, via Vipiteno e centottantanove per l'unita' di Milano, via dei Valtoria, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Simon's confezioni, con sede in Bozzolo (Mantova) e unita' di Bozzolo (Mantova), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di cinquantotto lavoratori. Tale riduzione verra' effettuata attraverso due fermate collettive dal lavoro ciascuna di cinque settimane e da una fermata collettiva di due ore nel mese di giugno. Organico complessivo di sessanta unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Starte, con sede in Rho (Milano) e unita' di Rho (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 27,5 ore settimanali nei confronti di ventisei unita' a fronte di un organico complessivo pari a ventisei lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Swisel italiana, con sede in Sovicille (Siena) e unita' di Sovicille (Siena), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali per settantacinque unita' nei primi sei mesi e successivamente per ottantanove unita' su un organico complessivo di novantadue lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 12 aprile 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnomatic, con sede in Cremona e unita' di Cremona, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali (6 ore giornaliere per 5 giorni la settimana) nei confronti di settantuno operai a fronte di settantacinque unita' lavorative costituenti l'intero organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unikeller italiana, con sede in Santhia' (Vercelli) e unita' di Santhia' (Vercelli), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali nei confronti di duecentonovantasette lavoratori che rappresentano la totalita' dell'organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 maggio 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.Vittorio Giudice, con sede in Trecate (Novara) e unita' di Trecate (Novara), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali nei confronti di trentatre unita' che rappresentano l'intero organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 18 aprile 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Weingrill Carlo, con sede in Verona e unita' di Verona, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale cha ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di quarantasei lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a quarantasei unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Guidi Costruzioni, con sede in Roma e stabilimenti in Grosseto e Roma, per il periodo dal 17 dicembre 1992 al 16 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.