MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 aprile 1994 

  Accertamento  della  mancata  riscossione  e del mancato versamento
dell'imposta erariale di  trascrizione  da  parte  degli  uffici  del
pubblico  registro  automobilistico  di  Brescia,  Pescara,  Perugia,
Firenze, Ancona, Sassari, Nuoro, L'Aquila e Brindisi.
(GU n.101 del 3-5-1994)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
  Vista la legge 23 dicembre  1977,  n.  952,  recante  modificazioni
delle  norme  sulla  registrazione degli atti da prodursi al pubblico
registro automobilistico e di altre norme in materia  di  imposta  di
registro;
  Ritenuto  che  per  le  formalita'  da eseguirsi presso il pubblico
registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con
sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la  richiamata
legge,  all'art.  1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da
corrispondersi al momento stesso della richiesta;
  Considerato che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del  decreto
ministeriale  16  aprile  1987,  n. 310, attuativo delle disposizioni
contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n.
952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve
effettuare il  versamento  dell'imposta  alla  sezione  di  tesoreria
provinciale  dello  Stato,  con  imputazione al capo VIII, cap. 1236,
dello stato di previsione delle entrate statali del  rispettivo  anno
finanziario,  entro il giorno successivo a quello in cui le richieste
di formalita' sono state presentate;
  Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre
1977, n. 952, cosi' come modificato dall'art. 8-bis del decreto-legge
2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1 dicembre 1981,
n. 692, nonche' dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187;
  Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui  alla
normativa suddetta comporta l'applicabilita' di sanzioni a carico del
richiedente;
  Tenuto  conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il
giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, puo' comportare
sanzioni  a   carico   del   conservatore   del   pubblico   registro
automobilistico,  per  effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della
legge 23 dicembre 1977, n.  952,  alle  disposizioni  in  materia  di
registro, in quanto compatibili;
  Attesa,  quindi,  la necessita' di prevedere, nei casi di eventi di
carattere  eccezionale  che  impediscano  di  assolvere  nei  termini
prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo
suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;
  Viste  le  note  con  le quali le competenti procure generali della
Repubblica hanno segnalato l'irregolare  funzionamento  dei  seguenti
uffici  del  pubblico  registro  automobilistico  nei  giorni e per i
motivi a fianco indicati e, conseguentemente, il mancato rispetto dei
termini previsti per la liquidazione, riscossione,  contabilizzazione
e versamento dell'imposta erariale di trascrizione:
   pubblico  registro automobilistico di Brescia nei giorni: 2 aprile
1993 (dalle ore 10 alle ore 14) e 28 maggio 1993 (dalle ore  10  alle
ore 14) per sciopero del personale; 15 luglio 1993 (dalle ore 10 alle
ore  13)  e  12  gennaio  1994 (dalle ore 8,30 alle ore 10,30) per la
partecipazione del personale ad assemblea sindacale;
   pubblico  registro  automobilistico  di  Pescara  nei  giorni:  30
settembre   e   1   ottobre   1993   per   consentire   le  attivita'
tecnico-addestrative  strettamente  indispensabili  all'avvio   delle
nuove  procedure automatizzate; 28 ottobre 1993 per la partecipazione
del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;
   pubblico  registro  automobilistico  di Perugia nei giorni: 5 e 28
ottobre 1993  per  la  partecipazione  del  personale  agli  scioperi
indetti  dalle  organizzazioni  sindacali;  11 e 12 novembre 1993 per
consentire    le    attivita'    tecnico-addestrative    strettamente
indispensabili all'avvio delle nuove procedure automatizzate;
   pubblico  registro  automobilistico  di  Firenze  nei  giorni:  28
ottobre 1993  per  la  partecipazione  del  personale  allo  sciopero
indetto dalle organizzazioni sindacali; 11 gennaio 1994 per assemblea
del  personale;  27  e  28  gennaio  1994 per consentire le attivita'
tecnico-addestrative  strettamente  indispensabili  all'avvio   delle
nuove procedure automatizzate;
   pubblico  registro  automobilistico  di  Ancona in data 28 ottobre
1993 per la partecipazione del personale allo sciopero indetto  dalle
organizzazioni sindacali;
   pubblico  registro  automobilistico  di Sassari nei giorni 25 e 26
novembre  1993  per  consentire  le  attivita'   tecnico-addestrative
strettamente   indispensabili   all'avvio   delle   nuove   procedure
automatizzate;
   pubblico registro automobilistico di Nuoro nei giorni 27, 28 e  29
gennaio   1994   per  consentire  le  attivita'  tecnico-addestrative
strettamente   indispensabili   all'avvio   delle   nuove   procedure
automatizzate;
   pubblico  registro automobilistico di L'Aquila nei giorni 24, 25 e
26 febbraio 1994 per  consentire  le  attivita'  tecnico-addestrative
strettamente   indispensabili   all'avvio   delle   nuove   procedure
automatizzate;
   pubblico registro automobilistico di Brindisi nei giorni 10  e  11
marzo   1994   per   consentire   le  attivita'  tecnico-addestrative
strettamente   indispensabili   all'avvio   delle   nuove   procedure
automatizzate;
  Ritenuto  che  le  suesposte  cause  devono  considerarsi eventi di
carattere eccezionale;
                              Decreta:
  Per i motivi indicati nelle premesse,  viene  accertata,  presso  i
sottoindicati uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni
a  fianco  indicati, la mancata riscossione della imposta erariale di
trascrizione per le formalita' che andavano eseguite entro tali  date
nonche' il mancato versamento all'erario dell'imposta, da effettuarsi
dagli uffici medesimi nello stesso termine:
   pubblico  registro automobilistico di Brescia nei giorni: 2 aprile
1993, 28 maggio 1993, 15 luglio 1993 e 12 gennaio 1994;
   pubblico  registro  automobilistico  di  Pescara  nei  giorni:  30
settembre 1993, 1 e 28 ottobre 1993;
   pubblico  registro  automobilistico  di Perugia nei giorni: 5 e 28
ottobre 1993, 11 e 12 novembre 1993;
   pubblico  registro  automobilistico  di  Firenze  nei  giorni:  28
ottobre 1993, 11, 27 e 28 gennaio 1994;
   pubblico  registro  automobilistico  di  Ancona in data 28 ottobre
1993;
   pubblico registro automobilistico di Sassari nei giorni  25  e  26
novembre 1993;
   pubblico  registro automobilistico di Nuoro nei giorni 27, 28 e 29
gennaio 1994;
   pubblico registro automobilistico di L'Aquila nei giorni 24, 25  e
26 febbraio 1994;
   pubblico  registro  automobilistico di Brindisi nei giorni 10 e 11
marzo 1994.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 17 aprile 1994
                                         Il direttore generale: ROXAS