REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 1994 

  Stralcio  di  un'area  ubicata  nel comune di Acquanegra sul Chiese
dall'ambito territoriale n. 16 individuato  con  deliberazione  della
giunta  regionale  10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione
di ampliamento di caseificio da parte del "Caseificio Cantarelli rag.
Giuseppe". (Deliberazione n. V/48555).
(GU n.102 del 4-5-1994)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto l'art. 82 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio  1977,  n.  616,  con  cui  sono state delegate alle regioni a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Vista la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi'  come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del  26
aprile  1988  avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio
dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno  1939,  n.  1497,
per  la  realizzazione  di  opere  insistenti  su aree di particolare
interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge  8
agosto  1985,  n.  431,  con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985";
  Richiamata la delibera di giunta regionale n. 22971 del  25  maggio
1992  con  la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le
procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge  29
giugno  1939,  n.  1497,  fissati con la sopracitata deliberazione di
giunta  regionale  n.  31898/88,  anche  ad  opere  di   riconosciuta
rilevanza economico-sociale;
  Vista  l'istanza  di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data  19  novembre
1993,   prot.   n.   53086,   dal   "Caseificio  Cantarelli"  per  la
realizzazione di ampliamento capannoni su area ubicata nel comune  di
Acquanegra  sul  Chiese  (Mantova),  mappale  44, foglio 5 (intero) e
mappale 45, foglio 5 (parte  nord-ovest)  per  la  parte  interessata
dall'intervento,  sottoposta  a  vincolo paesaggistico in forza della
legge n. 431/85, art. 1, lettera c), nonche' gravata  da  vincolo  di
immodificabilita'  ed  inedificabilita'  temporanea  di  cui all'art.
1-ter della legge  8  agosto  1985,  n.  431,  in  quanto  ricompresa
nell'ambito  territoriale  n.    16, individuato con deliberazione di
giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non  sussistono
esigenze  assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare la
permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-ter della
legge 8 agosto 1985, n. 431:  cio'  in  considerazione  del  limitato
impatto  ambientale delle opere in quanto l'intervento risulta essere
un ampliamento di un piu' vasto ambito edificato  con  fabbricati  di
uso produttivo;
  Atteso  che  si  e'  proceduto,  relativamente all'area interessata
dall'opera proposta, a  verificare  che  la  stessa  non  risulti  in
contrasto  con  tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri
della proposta di piano paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della
pianificazione paesistica;
  Riconosciuto, in  base  alle  attestazioni  e  alla  documentazione
prodotta,  la  particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in
argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali
consistenti nel riconoscimento di attivita' economica  di  tradizione
locale profondamente radicata nel tessuto sociale;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,   in   considerazione  dell'improcrastinabile  esigenza  di
soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale
non puo' esimersi dal prendere in  esame,  in  ragione  dei  problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata;
  Ritenuto  opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare l'area
interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito  territoriale  n.  16,
individuato  e  perimetrato  con deliberazione di giunta regionale n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7  della  legge
29  giugno  1939, n. 1497, si procedera' a valutare la compatibilita'
dell'opera  in  ordine  alla  piu'  puntuale  localizzazione  e  alla
migliore qualificazione progettuale;
  Dato  atto  che  ai  sensi  dell'art.  1 del decreto legislativo n.
40/1993 come  modificato  dall'art.  1  del  decreto  legislativo  n.
479/1993, la presente deliberazione non e' soggetta a controllo;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                               Delibera:
   1)  di  stralciare,  per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata in comune di Acquanegra sul  Chiese  (Mantova),  mappale  44,
foglio  5  (intero)  e mappale 45, foglio 5 (parte nord-ovest) per la
parte interessata  dall'intervento  dall'ambito  territoriale  n.  16
individuato  con  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985;
   2) di riperimetrare, in conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
punto  1)  della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 16,
individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10  dicembre
1985;
   3)   di   pubblicare  la  presente  deliberazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12  del
regolamento  3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia, come previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della
legge  regionale  17  maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
    Milano, 23 febbraio 1994
                                           Il presidente: GHILARDOTTI
Il segretario: FERMO