REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 1994 

  Stralcio  di  un'area  ubicata  nel  comune  di  Grosio dall'ambito
territoriale  n.  02  individuato  con  deliberazione  della   giunta
regionale  10  dicembre  1985, n. IV/3859, per la ristrutturazione di
immobili da parte della  sig.ra  Rinaldi  Orsola.  (Deliberazione  n.
V/48775).
(GU n.103 del 5-5-1994)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art.  82  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui  sono  state  delegate  alle  regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Vista  la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi' come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859  del  10
dicembre  1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree di
particolare interesse ambientale a norma della legge 8  agosto  1985,
n. 431";
  Richiamata  la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26
aprile 1988 avente per oggetto "Criteri e procedure per  il  rilascio
dell'autorizzazione  ex  art.  7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
per la realizzazione di  opere  insistenti  su  aree  di  particolare
interesse  ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8
agosto 1985, n. 431, con deliberazione n.  IV/3859  del  10  dicembre
1985";
  Richiamata  la  delibera di giunta regionale n. 22971 del 25 maggio
1992 con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri  e  le
procedure  per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29
giugno 1939, n. 1497, fissati con  la  sopracitata  deliberazione  di
giunta  regionale  n.  31898/1988,  anche  ad  opere  di riconosciuta
rilevanza economico-sociale;
  Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge  29  giugno
1939,  n.  1497,  presentata  alla giunta regionale in data 27 luglio
1993,  prot.  n.  34203,  dalla  sig.ra   Rinaldi   Orsola   per   la
ristrutturazione  di  immobili  su  area ubicata nel comune di Grosio
(Sondrio), mappali 377, 378, foglio 9, mappali 460,  461,  foglio  10
(per  la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo
paesaggistico in forza della legge n. 431/1985,  nonche'  gravata  da
vincolo  di  immodificabilita'  ed  inedificabilia' temporanea di cui
all'art.  1-ter  della  legge  8  agosto  1985,  n.  431,  in  quanto
ricompresa   nell'ambito   territoriale   n.   02,   individuato  con
deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che  non  sussistono
esigenze  assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare la
permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-ter della
legge 8 agosto 1985, n. 431:  cio'  in  considerazione  del  limitato
impatto ambientale delle opere;
  Atteso  che  si  e'  proceduto,  relativamente all'area interessata
dall'opera proposta, a  verificare  che  la  stessa  non  risulti  in
contrasto  con  tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri
della proposta di piano paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della  legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della
pianificazione paesistica;
  Vista la delibera di consiglio comunale prot. 6824  del  2  ottobre
1992;
  Riconosciuto,  in  base  alle  attestazioni  e  alla documentazione
prodotta, la particolare rilevanza economica e sociale dell'opera  in
argomento,  diretta  al  soddisfacimento  di  interessi  economici  e
sociali consistenti  nello  sviluppare  l'attivita'  agricola  locale
favorendo la permanenza dell'uomo in montagna;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,   in   considerazione  dell'improcrastinabile  esigenza  di
soddisfare i suddetti interessi economici e sociali ad essa  sottesi,
i  quali  rivestono  una  rilevanza  ed  urgenza  tali  che la giunta
regionale non puo' esimersi dal prendere in  esame,  in  ragione  dei
problemi  gestionali  correlati al particolare regime di salvaguardia
cui l'area in questione risulta assoggettata;
  Ritenuto opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare  l'area
interessata  dall'opera  in  oggetto, dall'ambito territoriale n. 02,
individuato e perimetrato con deliberazione di  giunta  regionale  n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato  atto  che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge
29 giugno 1939, n. 1497, si procedera' a valutare  la  compatibilita'
dell'opera  in  ordine  alla  piu'  puntuale  localizzazione  e  alla
migliore qualificazione progettuale;
  Dato atto che ai sensi  dell'art.  1  del  decreto  legislativo  n.
40/1993  come  modificato  dall'art.  1  del  decreto  legislativo n.
479/1993 la presente deliberazione non e' soggetta a controllo;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
   1) di stralciare, per le motivazioni di cui  in  premessa,  l'area
ubicata  in  comune  di Grosio (Sondrio), mappali 377, 378, 379, 380,
foglio 10 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito
territoriale n. 02, individuato con deliberazione di giunta regionale
n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   2) di riperimetrare, in conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
punto  1)  della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 02,
individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10  dicembre
1985;
   3)   di   pubblicare  la  presente  deliberazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12  del
regolamento  3  giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia, come previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della
legge  regionale  17  maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
    Milano, 1 marzo 1994
                                           Il presidente: GHILARDOTTI
Il segretario: FERMO