COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 19 aprile 1994 

  Fissazione, ai sensi ed ai  fini  dell'applicazione  dell'art.  10,
comma  9,  della  legge  18  febbraio  1992, n. 149, del minor limite
percentuale di flottante per le azioni  ordinarie  della  Finanziaria
Cirio-Bertolli-De Rica S.p.a. (Deliberazione n. 7986).
(GU n.103 del 5-5-1994)

                      LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
  Visto l'art. 10, comma 9 della legge 18 febbraio 1992, n. 149,  che
impone  l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla
totalita' dei titoli a  chi,  direttamente  o  indirettamente,  abbia
acquistato, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e
8  del  medesimo  art.  10,  il controllo di una societa' quotata nei
mercati regolamentati quando il flottante sia  inferiore  al  10  per
cento o al minor limite stabilito dalla Consob;
  Vista la propria delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993 nella quale,
tra  l'altro, sono stati indicati i criteri di fissazione, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149  del  1992,
dell'eventuale  minor  limite  di  flottante  per  i  titoli  la  cui
percentuale di flottante risulti inferiore al 10 per cento;
  Visto che la Agroalimentare italiana S.r.l., ai  sensi  e  per  gli
effetti  dell'art.  10,  comma 8, della citata legge n. 149 del 1992,
deve promuovere un'offerta pubblica di acquisto  relativamente  a  n.
171.909.835  azioni  emesse  dalla Finanziaria Cirio-Bertolli-De Rica
S.p.a., pari al 37,88% del capitale sociale;
  Considerato che in esito all'offerta  di  cui  sopra  il  flottante
della  Finanziaria  Cirio-Bertolli-De Rica S.p.a. potrebbe ridursi al
di sotto del limite del 10 per cento stabilito dall'art. 10, comma 9,
della citata legge n. 149/1992;
  Ritenuto che il valore di mercato, il numero  dei  titoli  ordinari
emessi   dalla   Finanziaria   Cirio-Bertolli-De  Rica  S.p.a  ed  il
controvalore degli scambi giornalmente effettuati  rendono  opportuno
definire  un minor limite percentuale di flottante rispetto al limite
generale stabilito dal ripetuto art. 10, comma 9;
                              Delibera:
  Ai sensi ed ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9,  della
legge  18  febbraio  1992, n. 149, alle azioni ordinarie emesse dalla
Finanziaria Cirio-Bertolli-De Rica S.p.a. e' fissato il minor  limite
percentuale di flottante nella misura del 9 per cento.
  La  presente  delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
   Milano, 19 aprile 1994
                                              Il presidente: BERLANDA