Determinazione dell'orario di apertura e di chiusura della raccolta del gioco del lotto automatizzato.(GU n.105 del 7-5-1994)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate; Visto il decreto ministeriale n. 4832 del 17 marzo 1993, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1993, registro n. 24 Finanze, foglio n. 72, con il quale e' stato attribuito in concessione il servizio del lotto automatizzato alla Lottomatica S.c.p.a. di Roma; Visto il decreto ministeriale n. 8099 dell'8 novembre 1993, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1993, registro n. 24 Finanze, foglio n. 73, integrativo e modificativo della predetta concessione; Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/1990 in base al quale con decreto del Ministro delle finanze deve essere stabilita l'ora e il giorno di chiusura della raccolta delle giocate, nonche' il termine entro il quale i relativi dati devono affluire al sistema di automazione; Decreta: I ricevitori del gioco del lotto automatizzato possono effettuare la raccolta delle giocate dalle ore 7 alle ore 24 dei giorni feriali, ad eccezione del giorno di estrazione, in cui la raccolta termina alle ore 11. La commissione di estrazione puo' iniziare le proprie operazioni non prima delle ore 12 dell'ultimo giorno utile per la raccolta del gioco e dopo l'avvenuto deposito delle matrici meccanizzate di tutte le ruote ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303. Roma, 25 gennaio 1994 Il Ministro: GALLO Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1994 Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 282