Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.108 del 11-5-1994)
Con decreto ministeriale 12 aprile 1994 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, comprese le compagnie carenanti e ramo industriale di Genova, cosi' elencati nell'allegata tabella, che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1993, e per la durata dell'intera sospensione, cosi' come disciplinata dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, dall'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, dall'art. 31 del decreto-legge 1 marzo 1992, n. 195, convertito nella legge 9 novembre 1992, n. 428 e dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100. Il presente decreto sostituisce ed annulla quello dell'8 ottobre 1993, n. 13451. Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 e' autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L'Asfalto Ansani, con sede in Milano e stabilimento di Opera (Milano), per il periodo dal 28 settembre 1993 al 27 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 e' autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maserati gia' Officine Alfieri Maserati unita' produttiva di Milano-Lambrate, per il periodo dal 21 gennaio 1994 al 20 gennaio 1995. La proroga del trattamento del comma sopracitato non opera per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'art. 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, e all'art. 5, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185. I periodi di fruizione di cui al primo comma comportano la pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Met-Eur, con sede in Teramo e stabilimento di Tortoreto Lido (Teramo), per il periodo dal 20 agosto 1993 al 19 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decerto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Antica compagnia delle camicie, con sede in Ispra (Varese) e unita' di Ispra (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali per 16 unita', a 24 ore medie settimanali per 3 lavoratori; da 20 a 10 ore medie settimanali per 7 lavoratori part-time e da 20 a 12 ore medie settimanali per 1 lavoratore part-time, il tutto a fronte di un organico complessivo pari a 28 unita', per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Antica compagnia delle camicie, con sede in Ispra (Varese) e unita' di Ispra (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali per 16 unita', a 24 ore medie settimanali per 3 lavoratori; da 20 a 10 ore medie settimanali per 7 lavoratori part-time e da 20 a 12 ore medie settimanali per 1 lavoratore part-time, il tutto a fronte di un organico complessivo pari a 28 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Lord Mayor, con sede in Monsummano Terme (Pistoia) e unita' di Monsummano Terme (Pistoia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali per 9 unita' e a 31 ore medie settimanali per 4 unita' su un organico di 15 lavoratori, per il periodo dal 19 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Lord Mayor, con sede in Monsummano Terme (Pistoia) e unita' di Monsummano Terme (Pistoia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali per 9 unita' e a 31 ore medie settimanali per 4 unita' su un organico di 15 lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 29 gennaio 1994. Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Casucci calzature, con sede in Acquaviva delle Fonti (Bari) e unita' di Acquaviva delle Fonti (Bari), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24 ore settimanali nei confronti di 24 lavoratori su un organico complessivo di 27 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 23 maggio 1994. Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla A.R.L. - Coop. di produzione e lavoro Motta Vigiana, con sede in Massalengo (Milano) e unita' di Massalengo (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali (6 ore giornaliere) nei confronti di 72 lavotatori a fronte di un organico complessivo di 72 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 2 maggio 1994. Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Coats Cucirini, con sede in Milano e unita' di Acquacalda (Lucca), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24 ore medie settimanali con oscillazione dell'orario in una fascia di valori compresi tra 16 e 38 ore settimanali per 625 unita' nei mesi di novembre e dicembre 1993 e per 585 unita' nel restante periodo su un organico di 695 dipendenti, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Coats Cucirini, con sede in Milano e unita' di Acquacalda (Lucca), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24 ore medie settimanali con oscillazione dell'orario in una fascia di valori compresi tra 16 e 38 ore settimanali per 625 unita' nei mesi di novembre e dicembre 1993 e per 585 unita' nel restante periodo su un organico di 695 dipendenti, per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. D'Andrea, con sede in Lainate (Milano) e unita' di Lainate (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 16 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 49 unita', per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. D'Andrea, con sede in Lainate (Milano) e unita' di Lainate (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 16 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 49 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Every, con sede in Carru' (Torino) e unita' di Carru' (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali nei confronti di 25 lavoratori su un organico di 53 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 20 giugno 1994. Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiser, con sede in Giaveno (Torino) e unita' di Giaveno (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 19 lavoratori che rappresentano l'intero organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 aprile 1994. Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fontemura, con sede in Arezzo e unita' di Arezzo, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 o 32 ore settimanali, alternando settimane con riduzione di 9 ore e settimane con riduzione di 8 ore lavorative per 10 lavoratori su un organico di 15 unita', per il periodo dal 1 marzo 1993 al 31 maggio 1993. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 novembre 1993, n. 13635. Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fontemura, con sede in Arezzo e unita' di Arezzo, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 ore settimanali per il mese di settembre 1993 e a 24 ore settimanali per il periodo da ottobre 1993 a febbraio 1994 per 10 lavoratori su un organico di 15 unita', per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fontemura, con sede in Arezzo e unita' di Arezzo, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 ore settimanali per il mese di settembre 1993 e a 24 ore settimanali per il periodo da ottobre 1993 a febbraio 1994 per 10 lavoratori su un organico di 15 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 28 febbraio 1994. Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Frattolin, con sede in Latisana (Udine) e unita' di Latisana (Udine), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali in termini "verticali" inizialmente alternando un giorno di lavoro con un giorno di riposo secondo il verbale di accordo che fa parte integrante del presente decreto ministeriale nei confronti di 5 dipendenti a decorrere al 1 settembre 1993 e 4 operai a decorrere dal 1 novembre 1993 su un organico di 32 dipendenti, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gaspare Sironi, con sede in Gallarate (Varese) e unita' di Bogogno (Novara), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali nei confronti di 37 unita' su un organico complessivo di 44, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 12 aprile 1994. Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.C.I., con sede in Tolmezzo (Udine) e unita' di Tolmezzo (Udine), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali (2 settimane a 40 ore e 2 settimane a zero ore) nei confronti di 60 unita' (46 operai e 14 impiegati) su un organico complessivo di 139 lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 25 aprile 1994. Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria alimentare Montalbano, con sede in Cagliari e unita' di Lamporecchio (Pistoia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24 ore medie plurisettimanali articolate su tre giornate lavorative per 22 unita' su un organico di 24 lavoratori, per il periodo dal 13 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria alimentare Montalbano, con sede in Cagliari e unita' di Lamporecchio (Pistoia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24 ore medie plurisettimanali articolate su tre giornate lavorative per 22 unita' su un organico di 24 lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria confezioni 2000, con sede in Thiene (Vicenza) e unita' di Povegliano Veronese (Verona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26 ore medie settimanali nei confronti di 88 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 102 unita', per il periodo dal 1 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria confezioni 2000, con sede in Thiene (Vicenza) e unita' di Povegliano Veronese (Verona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26 ore medie settimanali nei confronti di 88 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 102 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.T.I.S. - Industria tessile italo svizzera, con sede in Casalbuttano (Cremona) e unita' di Casalbuttano (Cremona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 15 ore settimanali (3 ore per 5 giorni alla settimana) nei confronti di 33 dipendenti a fronte di 34 dipendenti occupati, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 15 marzo 1994. Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laboratori Mediplast, con sede in Ripalta Cremasca (Cremona) e unita' di Ripalta Cremasca (Cremona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 15 ore settimanali per 44 lavoratori da 20 ore settimanali a 10 ore settimanali per 22 lavoratori e da 40 ore settimanali a 20 ore settimanali per 5 lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 15 marzo 1994. Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ma.Pl.In., con sede in Grugliasco (Torino) e unita' di Grugliasco (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 18 dipendenti fino al 5 settembre 1993, dopo tale data i dipendenti interessati al trattamento si riducono di 7 unita' a fronte di un organico complessivo di 41 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 13 giugno 1994. Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pro.Met, con sede in Torino e unita' di Torino, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 16 ore medie settimanali articolate anche su cicli plurisettimanali e comunque secondo il prospetto allegato che e' parte integrante del presente provvedimento, nei confronti di 59 lavoratori ad esclusione di 8 operai assunti con contratto di formazione lavoro e a fronte di un organico complessivo di 67 unita', per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rete Gamma, con sede in Bergamo e unita' di Baldichieri (Asti), Leini' (Torino) e San Rocco Bernezzo (Cuneo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28,40 ore medie settimanali articolate su base annua e comunque secondo le modalita' applicative riportate negli allegati prospetti di riduzione che fanno parte integrante del presente provvedimento nei confronti di 232 lavoratori su un organico complessivo di 280 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 13 giugno 1994. Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Setificio Castelletto Ticino, con sede in Milano e unita' di Luino (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24 ore medie settimanali nei confronti di 5 unita', a 22,9 ore medie settimanali per 7 unita', a 20 ore medie settimanali per 10 unita' ed a 17,6 ore medie settimanali per 16 unita' a fronte di un organico complessivo pari a 45 unita' e secondo le modalita' riportate nell'allegato verbale d'accordo che e' parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 31 agosto 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Setificio Castelletto Ticino, con sede in Milano e unita' di Luino (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24 ore medie settimanali nei confronti di 5 unita', a 22,9 ore medie settimanali per 7 unita', a 20 ore medie settimanali per 10 unita' ed a 17,6 ore medie settimanali per 16 unita' a fronte di un organico complessivo pari a 45 unita' e secondo le modalita' riportate nel verbale d'accordo gia' allegato al precedente decreto, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silak, con sede in Vinci (Firenze) e unita' di Vinci (Firenze), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: una media di 28 ore settimanali con possibile alternanza di settimane ad orario superiore e settimane ad orario inferiore a quello medio concordato per 146 lavoratori su un organico di 168 unita', per il periodo dal 14 giugno 1993 al 12 dicembre 1993. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 gennaio 1994, n. 14094. Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silak, con sede in Vinci (Firenze) e unita' di Vinci (Firenze), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: una media di 28 ore settimanali nei confronti di 17 lavoratori (4 impiegati e 13 addetti al reparto modelli) e una media di 24 ore settimanali nei confronti dei restanti 129 lavoratori su un organico complessivo di 168 unita', con possibile alternanza di settimane ad orario superiore e settimane ad orario inferiore a quello concordato, per il periodo dal 13 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silak con sede in Vinci (Firenze) e unita' di Vinci (Firenze), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a una media di 28 ore settimanali nei confronti di 17 lavoratori (4 impiegati e 13 addetti al reparto modelli) e una media di 24 ore settimanali nei confronti dei restanti 129 lavoratori su un organico complessivo di 168 unita', con possibile alternanza di settimane ad orario superiore e settimane ad orario inferiore a quello concordato, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 13 giugno 1994. Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E. con sede in Bologna e filiale di Latina, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: pari a 2080 ore annue (52 settimane per 40 ore), a 1640 ore annue (41 settimane per 40 ore). La riduzione verticale dell'orario di lavoro su base annua avverra' per settimane intere e per gruppi di settimane, per un totale di 11 settimane annue, pari a 440 ore, e interessera' 117 lavoratori a fronte di 156 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 maggio 1994. Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E. con sede in Bologna e unita' di Gorizia, Trieste e Udine, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31,54 ore medie settimanali e secondo le modalita' riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento, nei confronti di 76 unita' occupate nell'unita' di Gorizia, Trieste ed Udine a fronte di un organico complessivo presente nel Friuli-Venezia Giulia pari a 176 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 13 giugno 1994. Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E. con sede in Bologna e unita' di Teramo, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali per 3 impiegati amministrativi; una riduzione su base annuale per 5 impiegati tecnici pari a 1840 ore (46 settimane annue); una riduzione su base annuale e settimanale per 79 operai per complessive 632 ore, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Carlo Lamperti con sede in Osnago (Como) e unita' di Osnago (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali per 8 lavoratori; a 9 ore medie settimanali per 2 lavoratori; a 10 ore medie settimanali per 13 lavoratori; a 11 ore medie settimanali per 21 lavoratori e a 12 ore medie settimanali per 9 lavoratori a fronte di 63 unita' lavorative costituenti l'intero organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 4 aprile 1994. Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Timavo e Tivene con sede in Bollate (Milano) e unita' di Bollate (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 180 lavoratori, da 30 a 22,5 nei confronti di 2 lavoratori part-time, da 25 a 18,75 nei confronti di 1 lavoratore part-time e da 20 a 15 nei confronti di 7 lavoratori part-time, il tutto a fronte di un organico complessivo pari a 195 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trafileria G. Passerini & C., con sede in Dolzago (Como) e unita' di Dolzago (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di 28 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 163 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.