Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Bianco dei Colli Maceratesi".(GU n.108 del 11-5-1994)
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Bianco dei Colli Maceratesi" riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1975 (Gazzetta Ufficiale n. 177 del 5 luglio 1975), ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini della emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ------------ Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Colli Maceratesi Bianco" Art. 1. - La denominazione di origine controllata "Colli Maceratesi Bianco" e' riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente Disciplinare di produzione. Art. 2. - Il vino "Colli Maceratesi Bianco" deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti dai seguenti vitigni: "Maceratino" almeno 80% possono inoltre essere utilizzati da soli o congiuntamente, fino al 20% "Trebbiano Toscano", "Verdicchio", "Malvasia Toscana", "Chardonnay". Art. 3. - La zona di produzione comprende l'intero territorio della provincia di Macerata e quello del comune di Loreto, in provincia di Ancona, idoneo alla coltura, con l'esclusione cioe' dei terreni ubicati ad un'altitudine superiore ai 450 metri s.l.m. e di quelli siti in pianura e nei fondo valle. Art. 4. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Colli Maceratesi Bianco" devono essere quelle tradizionali delle zone e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Colli Maceratesi Bianco" non deve essere superiore ai quintali 130 di uva per Ha di coltura specializzata. Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purche' la produzione non superi del 20% il limite massimo. La resa massima delle uve da vino non deve essere superiore al 70%. Art. 5. - Le operazioni di vinificazione per i vini di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo naturale di 10,5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Art. 6. - Il vino "Colli Maceratesi Bianco" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo paglierino tenue; odore: caratteristico, gradevole; sapore: asciutto ed armonico; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11 gradi; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. E' in facolta' del Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale di estratto secco netto. Art. 7. - Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi: "superiore" "extra" "fine" "scelto" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'aquirente. E' considerato altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e localita', comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3, e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.