MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
   denominazioni di origine e delle indicazioni  geografiche  tipiche
   dei  vini  relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di
   produzione della denominazione di origine controllata "Bianco  dei
   Colli Maceratesi".
(GU n.108 del 11-5-1994)

   Il Comitato nazionale per la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  esaminata  la  domanda  intesa  ad  ottenere  la  modifica  del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
"Bianco dei Colli Maceratesi" riconosciuta con decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1975 (Gazzetta Ufficiale n. 177 del 5 luglio
1975),  ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo,
ai fini  della  emanazione  del  relativo  decreto  ministeriale,  il
disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli
interessati  al  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari   e
forestali   -   Direzione   generale   delle   politiche  agricole  e
agroindustriali nazionali - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
                 del vino "Colli Maceratesi Bianco"
   Art.  1.  -  La  denominazione  di  origine   controllata   "Colli
Maceratesi  Bianco"  e'  riservata  al  vino bianco che risponde alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti  nel  presente  Disciplinare  di
produzione.
   Art.  2.  - Il vino "Colli Maceratesi Bianco" deve essere ottenuto
dalle uve provenienti da vigneti composti dai seguenti vitigni:
    "Maceratino" almeno 80% possono inoltre essere utilizzati da soli
o congiuntamente, fino  al  20%  "Trebbiano  Toscano",  "Verdicchio",
"Malvasia Toscana", "Chardonnay".
   Art.  3.  -  La  zona  di produzione comprende l'intero territorio
della provincia di  Macerata  e  quello  del  comune  di  Loreto,  in
provincia  di Ancona, idoneo alla coltura, con l'esclusione cioe' dei
terreni ubicati ad un'altitudine superiore ai 450 metri s.l.m.  e  di
quelli siti in pianura e nei fondo valle.
   Art.  4.  -  Le  condizioni  ambientali  e  di coltura dei vigneti
destinati alla produzione del vino "Colli Maceratesi  Bianco"  devono
essere  quelle  tradizionali  delle  zone e comunque atte a conferire
alle uve  ed  al  vino  derivato  le  specifiche  caratteristiche  di
qualita'.
   I  sesti  di  impianto,  le  forme  di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   La  resa  massima di uva ammessa per la produzione del vino "Colli
Maceratesi Bianco" non deve essere superiore ai quintali 130  di  uva
per Ha di coltura specializzata.
   Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro
in  coltura  promiscua  deve  essere  calcolata,  rispetto  a  quella
specializzata, in rapporto alla effettiva  superficie  coperta  dalla
vite.
   A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovra'  essere  riportata  attraverso  un'accurata  cernita delle uve
purche' la produzione non superi del 20% il limite massimo.
   La resa massima delle uve da vino non  deve  essere  superiore  al
70%.
   Art.  5.  -  Le  operazioni  di  vinificazione  per  i vini di cui
all'art. 1  devono  essere  effettuate  nell'interno  della  zona  di
produzione delimitata nel precedente art. 3.
   Le  uve  destinate  alla vinificazione devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico complessivo minimo naturale di 10,5.
   Nella vinificazione sono ammesse soltanto le  pratiche  enologiche
leali  e  costanti,  atte  a  conferire  al  vino  le  sue  peculiari
caratteristiche.
   Art.  6.  -   Il   vino   "Colli   Maceratesi   Bianco"   all'atto
dell'immissione    al   consumo   deve   rispondere   alle   seguenti
caratteristiche:
    colore: giallo paglierino tenue;
    odore: caratteristico, gradevole;
    sapore: asciutto ed armonico;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11 gradi;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   E' in facolta' del Ministero per le risorse agricole, alimentari e
forestali con proprio decreto, di modificare i  limiti  minimi  sopra
indicati per l'acidita' totale di estratto secco netto.
   Art.  7.  -  Alla  denominazione  di  cui  all'art.  1  e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi  compresi  gli  aggettivi:
"superiore" "extra" "fine" "scelto" e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non  aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'aquirente.
   E'   considerato  altresi'  l'uso  di  indicazioni  geografiche  e
toponomastiche che facciano riferimento  a  comuni,  frazioni,  aree,
fattorie,  zone  e  localita',  comprese  nella  zona  delimitata nel
precedente art. 3, e dalle quali effettivamente provengono le uve  da
cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.