DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 aprile 1994
Sospensione dalla carica di un consigliere della regione Lazio.(GU n.108 del 11-5-1994)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30; Visto l'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 18 gennaio 1992, n. 16; Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30; Vista la comunicazione del tribunale di Roma, ottava sezione penale, dalla quale risulta che il sig. Giovanni Antonini, consigliere della regione Lazio, colpevole del reato di concussione, e' stato condannato in data 22 marzo 1994, alla pena di anni quattro di reclusione ed all'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici; Vista la comunicazione in data 28 marzo 1994, n. 125/4.03.21.05, del commissario del Governo per la regione Lazio; Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale del sig. Giovanni Antonini; Accertata la sussistenza dei presupposti della sospensione contemplata dalla legge; Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno; Decreta: Il sig. Giovanni Antonini e' sospeso dalla carica di consigliere della regione Lazio a decorrere dal 22 marzo 1994. Roma, 11 aprile 1994 Il Presidente: CIAMPI