COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1993 

  Ripiano  della  maggiore  spesa autorizzata per l'esercizio 1990 in
favore delle regioni Veneto, Liguria, Friuli-Venezia Giulia  e  della
provincia autonoma di Trento, a valere sulle disponibilita' del Fondo
sanitario nazionale 1993 - parte corrente.
(GU n.108 del 11-5-1994)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,  convertito  nella
legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del
Servizio sanitario nazionale;
  Visto  il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella
legge 19 novembre 1990, n. 334, recante tra l'altro disposizioni  per
il  finanziamento  della  maggiore  spesa sanitaria relativa all'anno
1990;
  Visto,  in  particolare,  l'art.   3,   comma   3,   del   predetto
decreto-legge  15  settembre  1990, n. 262, convertito nella legge 19
novembre  1990,  n.  334,  il   quale   stabilisce   che   la   spesa
effettivamente sostenuta a fronte delle autorizzazioni concesse e gli
oneri  derivanti  dalle  anticipazioni  straordinarie  di cassa, sono
assunti a carico delle regioni  e  delle  province  autonome  e  sono
finanziati con operazioni di mutuo con oneri di ammortamento a carico
dello Stato, fino alla concorrenza di L. 90.000 a cittadino residente
per ciascuna regione o provincia autonoma;
  Visto, altresi', l'art. 3, comma 3-bis, del citato decreto-legge n.
262/1990  convertito nella legge n. 334/1990, il quale stabilisce che
alla differenza residua si fa fronte quanto al 25% con oneri a carico
delle regioni e delle province autonome  e  quanto  al  75%  mediante
accensione di mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato;
  Considerato  che  in  base  al comma 3-quater del piu' volte citato
decreto-legge n. 262/1990, convertito nella  legge  n.  334/1990,  al
pagamento delle rate di ammortamento provvedono le regioni mutuatarie
mediante  utilizzo  di  quota  parte  del  Fondo  sanitario nazionale
all'uopo prevista e vincolata;
  Visto l'art. 1, comma 11, della legge 23 dicembre 1992, n. 498,  il
quale  dispone  che  l'ammortamento dei mutui relativi al ripiano dei
disavanzi degli anni 1989, 1990 e 1991, stipulati dopo  l'entrata  in
vigore della legge medesima, decorre dall'anno successivo a quello in
cui  si  sono  perfezionati i relativi contratti e comunque non prima
del 1 gennaio 1994;
  Considerato che le regioni Veneto, Liguria, Friuli-Venezia Giulia e
provincia autonoma di Trento hanno stipulato i contratti di mutuo per
il ripiano dei disavanzi relativi  all'esercizio  1990  anteriormente
alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 498/1992;
  Vista  la  propria  deliberazione  del 13 luglio 1993, con la quale
sono state assegnate  alle  regioni  delle  somme  per  la  copertura
dell'onere di ammortamento dei mutui relativi al 1 semestre 1993;
  Vista  la  proposta  del Ministro della sanita' in data 29 novembre
1993,  concernente  l'assegnazione  alle  regioni  Veneto,   Liguria,
Friuli-Venezia  Giulia  e  provincia  autonoma di Trento, della somma
complessiva di L. 115.687.600.406, per il  pagamento  delle  rate  di
ammortamento  scadenti il 31 dicembre 1993, relative ai mutui assunti
per  il  ripiano  della  maggiore  spesa  sanitaria  per  l'esercizio
finanziario 1990;
  Ritenuto,  pertanto, di dover procedere alla copertura dei relativi
oneri di ammortamento per il secondo  semestre  1993,  con  le  quote
appositamente  vincolate  del  Fondo  sanitario nazionale 1993, parte
corrente;
  Considerato che la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato le regioni e le province autonome ha espresso, in data 9 giugno
1993,  parere  favorevole  in  ordine  alla  proposta  in  esame, con
l'intesa che si intenda reso anche per la restante  assegnazione  del
mese di dicembre 1993;
                              Delibera:
  A  valere  sulle sulle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale
1993 - parte corrente, e' assegnata  alle  regioni  Veneto,  Liguria,
Friuli-Venezia   Giulia  e  provincia  autonoma  di  Trento,  per  le
finalita'  indicate  in  premessa,  la  somma   complessiva   di   L.
115.687.600.406,  nella misura degli importi indicati per ciascuna di
esse nella  tabella  in  allegato,  che  fa  parte  integrante  della
presente deliberazione.
   Roma, 21 dicembre 1993
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA
           FONDO SANITARIO NAZIONALE - PARTE CORRENTE 1993
 Rata 31 dicembre 1993 - Mutui ripiano maggiore spesa sanitaria 1990
               Regioni                              Rata
                 --                                  --
Veneto. . . . . . . . . . . . . . . . .        91.772.040.470
Liguria . . . . . . . . . . . . . . . .        11.408.125.804
Friuli-Venezia Giulia . . . . . . . . .         6.441.281.440
Provincia autonoma di Trento. . . . . .         6.066.152.692
                                              ---------------
                            Totale. . .       115.687.600.406