Modificazioni alla deliberazione 7 agosto 1973 in materia di agevolazioni industriali nel Mezzogiorno.(GU n.111 del 14-5-1994)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1523 del 30 giugno 1967, che disciplinava l'entita' dei contributi da concedere - a cura della Cassa per il Mezzogiorno - alle imprese per la realizzazione e l'ampliamento di impianti industriali localizzati nelle aree del Mezzogiorno; Vista la legge 6 ottobre 1971, n. 853, recante nuove disposizioni in materia di agevolazioni industriali nel Mezzogiorno ed in particolare l'art. 10, comma 8, che modificava il precedente sistema agevolativo per le iniziative comportanti investimenti superiori a 5 miliardi di lire, nulla peraltro disponendo in materia di decorrenza del nuovo regime; Vista la propria delibera in data 7 agosto 1973 con la quale, nelle more di una puntuale disciplina legislativa del regime transitorio relativo alle agevolazioni ex lege n. 853/1971, autorizzava la Cassa del Mezzogiorno ad applicare, nei confronti delle iniziative industriali superiori ai 5 miliardi di lire, il disposto dell'art. 10, della legge n. 853/1971; Considerato che nessuna ulteriore disposizione legislativa e' stata emanata a definitiva regolamentazione della materia e che il CIPE non si e' piu' pronunciato sulla questione; Tenuto conto che con legge 1 marzo 1986, n. 64, e' stata abolita la Cassa del Mezzogiorno alla quale, per l'erogazione dei contributi alle imprese del Mezzogiorno, e' subentrata l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno; Tenuto conto altresi' che con legge 19 dicembre 1992, n. 488, e' stata soppressa l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e che le competenze in materia di agevolazioni alle attivita' produttive sono state demandate ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato; Considerato che, sui ricorsi riuniti proposti da alcune societa' a suo tempo interessate ad ottenere le agevolazioni previste dall'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 e dell'art. 10 della legge n. 853/1971, il Consiglio di Stato si e' pronunciato a favore della determinazione della misura dei finanziamenti e contributi sulla base della disciplina vigente alla data del "parere di conformita'"; Considerato che il medesimo Consiglio di Stato ha accolto parzialmente i ricorsi proposti dalla Sogemo S.p.a., incorporante la Rumianca Sud S.p.a., con sentenze n. 126 del 19 marzo 1987 e n. 125 del 18 febbraio 1989, annullando tra l'altro il provvedimento adottato dal CIPE il 7 agosto 1973; Ritenuto di dover ottemperare al giudicato del Consiglio di Stato, modificando il provvedimento adottato il 7 agosto 1973; Udita la relazione del Ministro del bilancio; Delibera: Alle iniziative industriali localizzate nel Mezzogiorno, di importo superiore ai 5 miliardi di lire, provviste alla data di entrata in vigore della legge 6 ottobre 1971, n. 853, dell'apposito "parere di conformita'", vanno applicate, relativamente alla misura dei contributi e dei finanziamenti richiesti, le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1523/1967 richiamato in premessa anziche' quelle della legge n. 853/1971. Il Ministero dell'industria, subentrato per la parte relativa alla erogazione delle agevolazioni, nelle competenze della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, e' incaricato di dare attuazione alla presente delibera. Roma, 25 febbraio 1994 Il Presidente delegato: SPAVENTA Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1994 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 64