COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 25 febbraio 1994 

  Modificazioni alla  deliberazione  7  agosto  1973  in  materia  di
agevolazioni industriali nel Mezzogiorno.
(GU n.111 del 14-5-1994)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 102 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
1523 del 30 giugno 1967, che disciplinava l'entita' dei contributi da
concedere  - a cura della Cassa per il Mezzogiorno - alle imprese per
la realizzazione e l'ampliamento di impianti industriali  localizzati
nelle aree del Mezzogiorno;
  Vista  la  legge 6 ottobre 1971, n. 853, recante nuove disposizioni
in  materia  di  agevolazioni  industriali  nel  Mezzogiorno  ed   in
particolare  l'art. 10, comma 8, che modificava il precedente sistema
agevolativo per le iniziative comportanti investimenti superiori a  5
miliardi  di lire, nulla peraltro disponendo in materia di decorrenza
del nuovo regime;
  Vista la propria delibera in data 7 agosto 1973 con la quale, nelle
more di una puntuale disciplina legislativa  del  regime  transitorio
relativo  alle agevolazioni ex lege n. 853/1971, autorizzava la Cassa
del  Mezzogiorno  ad  applicare,  nei  confronti   delle   iniziative
industriali  superiori  ai  5 miliardi di lire, il disposto dell'art.
10, della legge n. 853/1971;
  Considerato che nessuna ulteriore disposizione legislativa e' stata
emanata a definitiva regolamentazione della materia e che il CIPE non
si e' piu' pronunciato sulla questione;
  Tenuto conto che con legge 1 marzo 1986, n. 64, e' stata abolita la
Cassa del Mezzogiorno alla quale,  per  l'erogazione  dei  contributi
alle   imprese  del  Mezzogiorno,  e'  subentrata  l'Agenzia  per  la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;
  Tenuto conto altresi' che con legge 19 dicembre 1992,  n.  488,  e'
stata  soppressa  l'Agenzia  per  la  promozione  dello  sviluppo del
Mezzogiorno e che le  competenze  in  materia  di  agevolazioni  alle
attivita'  produttive  sono  state demandate ai sensi dell'art. 3 del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, al Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato;
  Considerato che, sui ricorsi riuniti proposti da alcune societa'  a
suo  tempo interessate ad ottenere le agevolazioni previste dall'art.
102 del decreto del Presidente della Repubblica 30  giugno  1967,  n.
1523 e dell'art. 10 della legge n. 853/1971, il Consiglio di Stato si
e'  pronunciato  a  favore  della  determinazione  della  misura  dei
finanziamenti e contributi sulla base della disciplina  vigente  alla
data del "parere di conformita'";
  Considerato   che   il  medesimo  Consiglio  di  Stato  ha  accolto
parzialmente i ricorsi proposti dalla Sogemo S.p.a., incorporante  la
Rumianca  Sud  S.p.a., con sentenze n. 126 del 19 marzo 1987 e n. 125
del  18  febbraio  1989,  annullando  tra  l'altro  il  provvedimento
adottato dal CIPE il 7 agosto 1973;
  Ritenuto  di dover ottemperare al giudicato del Consiglio di Stato,
modificando il provvedimento adottato il 7 agosto 1973;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio;
                              Delibera:
  Alle iniziative industriali localizzate nel Mezzogiorno, di importo
superiore ai 5 miliardi di lire, provviste alla data  di  entrata  in
vigore  della  legge 6 ottobre 1971, n. 853, dell'apposito "parere di
conformita'",  vanno  applicate,  relativamente   alla   misura   dei
contributi  e  dei  finanziamenti richiesti, le disposizioni previste
dal  decreto  del Presidente della Repubblica n. 1523/1967 richiamato
in premessa anziche' quelle della legge n. 853/1971.
  Il Ministero dell'industria, subentrato per la parte relativa  alla
erogazione  delle  agevolazioni,  nelle  competenze  della  soppressa
Agenzia  per  la  promozione  dello  sviluppo  nel  Mezzogiorno,   e'
incaricato di dare attuazione alla presente delibera.
   Roma, 25 febbraio 1994
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA
 Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 64