PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 26 marzo 1994, n. 8 

  Integrazioni  alle  circolari  numeri  4,  5,  6  e  7  relative  a
interventi a favore delle attivita' musicali e di danza in Italia.
(GU n.110 del 13-5-1994)
 
 Vigente al: 13-5-1994  
 

  In attesa che per il 1995, anche  in  attuazione  delle  norme  che
riguardano  il  trasferimento  di funzioni alle regioni in materia di
spettacolo, possa essere emanata una  circolare  che  sostituisca  ed
integri  le  norme  regolamentari  di  cui alle circolari n. 4 del 26
gennaio 1993, n. 5 del 25 febbraio 1993, n. 6 del 12 luglio 1993 e n.
7 del 25 ottobre 1993, si ravvisa la necessita', su  conforme  parere
della  Commissione  centrale  per  la musica, di apportare, sempre ai
sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800, alcune  modifiche  tecniche
alla regolamentazione vigente.
  Tali modifiche divengono operanti a decorrere dall'esercizio 1994.
  Si premette che la dizione "Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Direzione   generale   dello  spettacolo"  e'  sostituita  da  quella
"Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri   Dipartimento   dello
spettacolo".
Art. 1, ultimo comma.
  I  quaranta  esemplari in copia delle schede riepilogative non sono
richiesti per i teatri  di  tradizione  e  per  le  stagioni  liriche
ordinarie.
Art. 3.
  Viene eliminato l'aggettivo "consuntiva" alla fine dell'articolo.
Art. 4.
  Il  secondo  comma  e'  cosi' modificato ed integrato: "Il bilancio
consuntivo - con allegata  una  relazione  che  giustifichi,  per  le
entrate,  l'eventuale  differenza  delle indicazioni del preventivo -
dovra'  avere  la  stessa  impostazione  di  quello  di   previsione,
risultare  approvato  dall'organo istituzionalmente preposto e dovra'
dettagliare analiticamente ogni singola voce di spesa e  di  entrata,
specificando  per  le  spese  il  numero,  la  data e l'importo delle
fatture, ricevute o quietanze, distinte per voci di bilancio.  Dovra'
inoltre  essere prodotta una dichiarazione autenticata attestante che
i documenti di spesa di cui alle fatture, ricevute o  quietanze  sono
agli  atti  del beneficiario della sovvenzione, regolarizzati ai fini
fiscali  e  con  l'indicazione  delle  specifiche   causali   e   dei
destinatari".
  Il disposto riguardante le spese generali e gli oneri per interessi
passivi  e' cosi' modificato: " ..Tali spese generali dovranno essere
documentate (almeno attraverso l'elenco  delle  fatture,  ricevute  o
quietanze,  contenente  il  numero,  la data, l'importo) soltanto nei
casi in cui venga superata la percentuale del 20% delle uscite".
  Viene aggiunto il  seguente  ultimo  comma:  "Presso  il  domicilio
fiscale  dei  beneficiari  delle  sovvenzioni devono essere tenute le
documentazioni contabili costantemente aggiornate, a disposizione  di
eventuali  verifiche  contabili disposte dall'amministrazione, intese
ad accertare l'osservanza delle norme e le risultanze di bilancio".
Art. 7.
  Il secondo comma e' cosi' modificato: "I bilanci dovranno, in  ogni
caso  esporre entrate diverse dal contributo statale non inferiori al
60% della sovvenzione richiesta".
  Il settimo e l'ottavo comma sono cosi' modificati: "Una particolare
attenzione sara' rivolta anche alle coproduzioni articolate almeno in
due recite a teatro, per le quali sia realizzata  una  partecipazione
proporzionale negli importi di investimento e nel numero delle recite
coprodotte.  L'intervento  statale  sara'  di  pari  importo per ogni
partecipazione proporzionale.
  Anche in questo caso i bilanci dovranno evidenziare entrate diverse
dal  contributo  statale  non  inferiore  al  60%  dello stesso; tale
percentuale tuttavia viene elevata all'80% per le recite per le quali
viene individuata la piu' elevata delle quote maggiorate".
Art. 11.
  Viene sospesa l'applicazione  dell'ultimo  periodo  del  terzultimo
comma:  "Tale  organico non potra' essere inferiore a quaranta unita'
salvo che per le orchestre da camera, per  le  quali  le  unita'  non
potranno essere inferiori a venticinque".
  Per  l'ultimo  comma  viene  rinviata al 1995 l'adozione di bilanci
omologhi per le istituzioni riconosciute.    Art.  12,  primo  comma,
lettera c).
  Al  termine "diarie" vengono aggiunte le parole: "o rimborsi a pie'
di lista".
                       p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                         MACCANICO
Registrata alla Corte dei conti il 20 aprile 1994
Registro n. 1 Turismo, foglio n. 6