MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 28 aprile 1994, n. 1676 

  Circolare  del  Ministero  dei lavori pubblici 10 febbraio 1994, n.
302/U.I. Art. 6 della legge 24  dicembre  1993,  n.  537.  Appalti  e
concessioni di opere pubbliche.
(GU n.110 del 13-5-1994)
 
 Vigente al: 13-5-1994  
 

                                  Agli     enti     trasferitari    e
                                  concessionari
                                  Al dirigente del servizio  progetti
                                  idrici
                                  Al  dirigente del servizio progetti
                                  civili
                                  Al    dirigente    del     servizio
                                  coordinamento    sedi   periferiche
                                  Agensud
                                  Al  dirigente   del   servizio   di
                                  segreteria e coordinamento generale
                                  Ai    provveditori    alle    opere
                                  pubbliche
                                  All'ingegnere  capo   delle   opere
                                  marittime di Cagliari
 La  legge  n.  537 del 24 dicembre 1993 - pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1993 e recentemente
ripubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 31
gennaio 1994 - detta, nel quadro di interventi correttivi di  finanza
pubblica  finalizzati  al contenimento della spesa, alcune importanti
disposizioni  concernenti  l'esecuzione  di  opere  pubbliche  ed   i
contratti della P.A. per la fornitura di beni e servizi.
  Tali  disposizioni  -  previste  dall'art.  6  della citata legge -
introducono un nuovo rigoroso criterio di congruita' dei  prezzi,  in
vigore dal 1 gennaio 1994.
  In  particolare,  e  con  riferimento  soltanto  alla  materia  dei
contratti aventi ad oggetto la realizzazione di opere  pubbliche,  si
ricava dai commi 16 e segg. il criterio secondo cui la congruita' sui
prezzi   dei   lavori   pubblici   dovra'  fondarsi  sui  c.d.  costi
standardizzati fissati dall'Osservatorio dei lavori  pubblici  (comma
17).
  Riguardo  a tale rilevante novita' legislativa - non priva di dubbi
applicativi ed interpretativi - il Ministero dei lavori  pubblici  ha
emanato  circolare  esplicativa  n.  302/U.I.  del  10  febbraio 1994
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16  febbraio  1994)  che  si
allega  in copia alla presente, unitamente al testo dell'art. 6 della
legge n. 537/1993, per opportuna conoscenza e diffusione.
  In sintesi, la nuova regolamentazione legislativa si  applica  alle
seguenti  diverse  fattispecie: 1) nuovi appalti di opere pubbliche e
nuove concessioni (commi 16, 17 e 18); 2) contratti e concessioni  in
attesa  di  approvazione,  ivi  compresi  i  relativi atti aggiuntivi
(commi dal 19  al  27);  3)  contratti  e  concessioni  in  corso  di
esecuzione   (commi   dal   28   al  33,  ove  e'  prevista  la  c.d.
rinegoziazione).
  Si evidenzia particolarmente la  circostanza  che  anche  gli  atti
aggiuntivi  connessi  a contratti in essere subiscono la procedura di
congruita' economica (cfr. il comma 19).
  Riguardo alla materia degli atti aggiuntivi, la circolare si limita
a chiarire che la nuova disciplina  si  applica  soltanto  agli  atti
aggiuntivi  che  eccedono il limite nel sesto quinto d'obbligo, anche
se la norma (comma 19) non distingue tra importo eccedente il  quinto
del prezzo dell'appalto e quello che non supera tale soglia.
  Facendo  esplicitamente  salvo  tale  limite,  il  Ministero  ha in
sostanza ritenuto che la nuova  normativa  non  modifichi  la  regola
dell'art.  344 della legge n. 2248/1865, allegato F, secondo cui fino
alla concorrenza del quinto del prezzo d'appalto rimangono inalterate
tutte le condizioni del contratto principale.
  Parimenti si deve ritenere che non si produca l'assoggettamento  al
giudizio di congruita' sia nel caso di varianti (tecniche) che non si
traducono  in  un  aumento  del prezzo complessivo del contratto, sia
(ovviamente) nel caso di variazioni del progetto  che  importano  una
diminuzione dell'importo previsto in contratto.
  Per  gli  atti aggiuntivi che ricadono sotto il vigore della legge,
in attesa di approvazione alla data del 1 gennaio 1994, si applica la
disciplina (transitoria) prevista nel comma 19 e nel successivo comma
20: pertanto entro sessanta  giorni  dal  1  gennaio  c.a.  (data  di
entrata  in  vigore  della  legge  n.  537)  occorre  dare  avvio  al
procedimento  avente  ad  oggetto  il  giudizio  di  congruita',   da
concludersi entro i successivi novanta giorni (comma 20).
  La   circolare  del  Ministero  dei  lavori  pubblici  fa  peraltro
decorrere detti termini dal momento in cui sono individuati i criteri
ed i parametri di riferimento.
  Per gli atti aggiuntivi futuri  si  puo'  ritenere  applicabile  la
medesima  disciplina (a regime) prevista per i nuovi contratti (commi
16  e  17)  con  l'avvertenza  che  in  attesa   della   costituzione
dell'Osservatorio,   possono  essere  utilizzati,  medio  tempore,  i
criteri e  parametri  fissati  dal  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici.
  Occorre  a tal fine segnalare che il Consiglio superiore dei lavori
pubblici ha formulato i criteri e parametri  di  riferimento  per  le
verifiche di congruita' di cui al comma 19 dell'art. 6 della legge n.
537/1993  (pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 66 del 21 marzo
1994, pag. 48), individuandoli nei  prezzi  stabiliti  per  le  varie
categorie  di lavoro nel prezzario ufficiale delle regioni ovvero dei
provveditorati, opportunamente aggiornati.
  In base  alla  circolare  del  Ministero  dei  lavori  pubblici  ai
"criteri  e parametri" individuati dal Consiglio superiore puo' farsi
medio tempore riferimento anche per i nuovi contratti e  per  l'esame
di  congruita'  dei contratti in corso di esecuzione, in attesa della
definizione dei "costi standardizzati", di cui ai commi 17 e 28.
  In prima applicazione, la nuova  disciplina  sulla  congruita'  dei
prezzi  puo'  assumere un rilievo relativamente alle opere trasferite
ex art. 5 della legge n. 64/1986 e delibera CIPE n.  157/87,  per  le
quali permane, medio tempore, fino al subentro della Cassa depositi e
prestiti, la competenza di gestione del Ministero dei lavori pubblici
e per esso del commissario ad acta.
  In   tale   ambito,  allorquando  si  palesi  la  ricorrenza  delle
fattispecie che danno luogo al meccanismo previsto dall'art. 6 (nuovo
contratto, cottimo fiduciario,  atto  aggiuntivo,  ecc.),  occorrera'
accertarne   l'applicazione  da  parte  del  soggetto  trasferitario,
subordinando,  se  del  caso,  l'erogazione  delle  rate  di  acconto
previste in convenzione al riscontro dell'adempimento di legge.
  Dei  risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dell'art. 6 - il
cui ammontare sara' dedotto da  apposita  certificazione  del  legale
rappresentante  dell'ente  trasferitario - si terra' conto in sede di
certificazione della spesa finale in vista  della  definizione  della
convenzione,  a  meno  che,  nel  frattempo,  non  subentri  la Cassa
depositi e prestiti.
  Di rilievo per l'attivita' del commissario  ad  acta  e'  anche  il
meccanismo  di revisione dei contratti in corso, di cui ai commi 28 e
seguenti.
  La normativa investe, in  primo  luogo  le  attivita'  in  gestione
diretta  non  ancora  trasferite, per le quali la responsabilita' del
giudizio di congruita' grava direttamente sullo scrivente.
  In questo ambito, occorre pertanto  procedere  immediatamente  alla
individuazione di eventuali contratti che debbono essere sottoposti a
detta valutazione, ricadendo nelle condizioni indicate dalla legge:
   stato   di   esecuzione   non   eccedente   il   25%  dell'importo
contrattuale;
   eccedenza del  prezzo  concordato  del  15%  rispetto  all'importo
risultante dall'applicazione dei prezzi unitari;
   aggiudicazione  o  stipulazione  nel  periodo  compreso  tra  il 1
gennaio 1992 ed il 1 gennaio 1994.
  In  attesa  che  siano  resi  noti  i   prezzari   aggiornati   dei
provveditori,  sulla  base  dei  quali  verificare  la  seconda delle
condizioni sopra indicate (secondo quanto disposto dall'assemblea del
Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 25 febbraio
e dalla circolare del Ministero dei lavori  pubblici),  le  strutture
operative  verificheranno  la  sussistenza  della prima e della terza
condizione, dandone tempestiva comunicazione  allo  scrivente  ed  al
servizio  coordinamento  giuridico  e  contenzioso. Per le successive
incombenze verranno impartite ulteriori direttive.
  Si  ricorda  che,  in  ogni  caso  i  procedimenti   di   revisione
contrattuale  debbono  essere  definiti entro il termine (considerato
perentorio dalla circolare del Ministero dei lavori pubblici) di  sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge (1 luglio 1994).
  Per  quanto riguarda le attivita' tuttora in regime di concessione,
l'onere  di  procedere  al   giudizio   di   congruita'   spetta   ai
concessionari,   titolari  dei  rapporti  contrattuali.  Tuttavia  le
strutture operative, nell'ambito dei poteri di controllo inerenti  la
concessione,  avranno  cura  di  verificare gli avvenuti adempimenti.
Analogamente si procedera' nell'ambito dei rapporti di  trasferimento
regolati dalle convenzioni ex art. 5 della legge n. 64/1986.
                                    Il commissario ad acta: CONSIGLIO