MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNICATO

                Limitazione delle funzioni consolari
        al titolare del consolato generale onorario in Gibuti
(GU n.112 del 16-5-1994)

                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
  (Omissis).
                              Decreta:
   Il  sig.  Massimiliano  Ameglio,  console  onorario in Gibuti, con
circoscrizione  territoriale  comprendente  l'intera  Repubblica   di
Gibuti,  oltre  all'adempimento  dei  generali doveri di difesa degli
interessi nazionali  e  di  protezione  dei  cittadini,  esercita  le
funzioni consolari limitatamente a:
    a)  ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in
Sanaa degli atti di stato civile pervenuti  dalle  autorita'  locali,
dai  cittadini  italiani  o  dai  comandanti  di  navi  ed aeromobili
nazionali o stranieri;
    b) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia  in
Sanaa  delle  dichiarazioni  concernenti lo stato civile da parte dei
comandanti di navi e di aeromobili;
    c) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia  in
Sanaa dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;
    d)  ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in
Sanaa degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;
    e)  emanazione  di  atti  conservativi,  che  non  implichino  la
disposizione  dei  beni,  in  materia  di  successione,  naufragio  o
sinistro  aereo,   con   l'obbligo   di   informare   tempestivamente
l'ambasciata d'Italia in Sanaa;
    f)   rilascio   di   certificazioni  (esclusi  i  certificati  di
cittadinanza   e   di   residenza    all'estero),    vidimazioni    e
legalizzazioni,   dandone   tempestiva  comunicazione  all'ambasciata
d'Italia in Sanaa;
    g) rinnovo di  passaporti  nazionali,  e  vidimazione  di  quelli
stranieri,  dopo  aver  interpellato,  caso per caso, l'ambasciata in
Sanaa;
    h) effettuazione delle operazioni  richieste  dalla  legislazione
vigente in materia di arrivo e partenza di una nave nazionale;
    i)  tenuta  dello schedario dei cittadini e di quello delle firme
delle autorita' locali;
    j) autentiche delle firme, rilascio di procure  speciali  per  le
quali   la   legge   non  richiede  la  forma  dell'atto  pubblico  e
limitatamente alle persone fisiche,  a  favore  dei  residenti  nella
circoscrizione dell'ufficio consolare.
   Il  presente  decreto  verra'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 4 febbraio 1994
                                              p. Il Ministro: FINCATO