REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 1994 

  Stralcio  di  un'area  ubicata  nel  comune di Bagolino dall'ambito
territoriale  n.  19,  individuato  con  deliberazione  della  giunta
regionale  10  dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una
strada   privata   da   parte   della   sig.ra   Melzani   Maddalena.
(Deliberazione n. V/50128).
(GU n.120 del 25-5-1994)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art.  82  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui  sono  state  delegate  alle  regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Vista  la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi' come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859  del  10
dicembre  1985,  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle aree di
particolare interesse ambientale a norma della legge 8  agosto  1985,
n. 431";
  Richiamata  la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26
aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il  rilascio
dell'autorizzazione  ex  art.  7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
per la realizzazione di  opere  insistenti  su  aree  di  particolare
interesse  ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8
agosto 1985, n. 431, con deliberazione n.  IV/3859  del  10  dicembre
1985";
  Vista  l'istanza  di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data  28  dicembre
1993,   prot.  n.  58051,  dalla  sig.ra  Melzani  Maddalena  per  la
realizzazione di  strada  privata  su  area  ubicata  nel  comune  di
Bagolino  (Brescia),  mappali  7916,  7925,  foglio  15 (per la parte
relativa alle opere) sottoposta  a  vincolo  paesaggistico  in  forza
della    legge   n.   431/85,   nonche'   gravata   da   vincolo   di
immodificabilita' ed inedificabilita' temporanea di cui  all'art.  1-
ter  della  legge  8  agosto  1985,  n.  431,  in  quanto  ricompresa
nell'ambito territoriale n.  19,  individuato  con  deliberazione  di
giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Verificato,  in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono
esigenze assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare  la
permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-ter legge
8  agosto 1985, n. 431: cio' in considerazione del fatto che le opere
sono di limitato impatto ambientale;
  Atteso che si  e'  proceduto,  relativamente  all'area  interessata
dall'opera  proposta,  a  verificare  che  la  stessa  non risulti in
contrasto con tutti quegli elementi di carattere  ambientale,  propri
della proposta di piano paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della  legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della
pianificazione paesistica;
  Riconosciuto,  in  base  alle  attestazioni  e  alla documentazione
prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale  dell'opera  in
argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali
consistenti   nella   manutenzione   dei   fabbricati  rurali  e  nel
mantenimento dell'attivita' agro-silvo-pastorale;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,  in  considerazione  dell'improcrastinabile   esigenza   di
soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale
non  puo'  esimersi  dal  prendere  in esame, in ragione dei problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata;
  Ritenuto opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare  l'area
interessata  dall'opera  in  oggetto, dall'ambito territoriale n. 19,
individuato e perimetrato con deliberazione di  giunta  regionale  n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato  atto  che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge
29 giugno 1939, n. 1497, si procedera' a valutare  la  compatibilita'
dell'opera  in  ordine  alla  piu'  puntuale  localizzazione  e  alla
migliore qualificazione progettuale;
  Dato atto che ai sensi  dell'art.  1  del  decreto  legislativo  n.
40/1993  come  modificato  dall'art.  1  del  decreto  legislativo n.
479/1993 la presente deliberazione non e' soggetta a controllo;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
   1) di stralciare, per le motivazioni di cui  in  premessa,  l'area
ubicata  in  comune di Bagolino (Brescia), mappali 7916, 7925, foglio
15 (per la parte relativa alle opere) dall'ambito territoriale n.  19
individuato  con  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985;
   2) di riperimetrare, in conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
punto  1)  della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 19,
individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10  dicembre
1985;
   3)   di   pubblicare  la  presente  deliberazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12  del
regolamento  3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia, come previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della
legge  regionale  17  maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
    Milano, 28 marzo 1994
                                           Il presidente: GHILARDOTTI
Il segretario: FERMO