REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 1994 

  Stralcio  di  un'area  ubicata nei comuni di Val Masino e Buglio in
Monte dall'ambito territoriale n. 2,  individuato  con  deliberazione
della   giunta  regionale  10  dicembre  1985,  n.  IV/3859,  per  la
realizzazione  di  un  elettrodotto  a  15  KV  da  parte  dell'ENEL.
(Deliberazione n. V/50115).
(GU n.120 del 25-5-1994)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art.  82  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui  sono  state  delegate  alle  regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Vista  la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi' come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859  del  10
dicembre  1985,  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle aree di
particolare interesse ambientale a norma della legge 8  agosto  1985,
n. 431";
  Richiamata  la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26
aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il  rilascio
dell'autorizzazione  ex  art.  7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
per la realizzazione di  opere  insistenti  su  aree  di  particolare
interesse  ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8
agosto 1985, n. 431, con deliberazione n.  IV/3859  del  10  dicembre
1985";
  Vista  l'istanza  di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale  in  data  13  agosto
1993,   prot.   n.  37560,  dall'ENEL  per  la  realizzazione  di  un
elettrodotto a 15 KV  su  area  ubicata  nei  comuni  di  Val  Masino
(Sondrio),  mappali 393, 181, 306, 307, 429, 430, 304, 305, 182, 309,
184, 394, 395, 313, 186, foglio 43, mappali 54, 180, 56,  57,  foglio
53  e Buglio in Monte (Sondrio) mappali 1, 2, 3, 4, 5, 48, 49, 60, 7,
116, 117, 118, 8, foglio 4, sottoposte  a  vincolo  paesaggistico  in
forza   della   legge  n.  431/85,  nonche'  gravata  da  vincolo  di
immodificabilita' ed inedificabilita' temporanea di cui  all'art.  1-
ter  della  legge  8  agosto  1985,  n.  431,  in  quanto  ricompresa
nell'ambito territoriale  n.  2,  individuato  con  deliberazione  di
giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Verificato,  in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono
esigenze assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare  la
permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-ter della
legge  8  agosto  1985,  n.  431: cio' in considerazione del limitato
impatto ambientale delle opere;
  Atteso che si  e'  proceduto,  relativamente  all'area  interessata
dall'opera  proposta,  a  verificare  che  la  stessa  non risulti in
contrasto con tutti quegli elementi di carattere  ambientale,  propri
della proposta di piano paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della  legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della
pianificazione paesistica;
  Vista  la delibera di giunta comunale di Buglio in Monte n. 163 del
24 giugno 1993 ed il certificato del sindaco del comune di Val Masino
prot. 2257 del 20 luglio 1993;
  Riconosciuto, in  base  alle  attestazioni  e  alla  documentazione
prodotta,  la  particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in
argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali
consistenti nel ripristinare il servizio elettrico alle utenze  della
localita' Sasso Bisolo;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,   in   considerazione  dell'improcrastinabile  esigenza  di
soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale
non puo' esimersi dal prendere in  esame,  in  ragione  dei  problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata;
  Ritenuto  opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare l'area
interessata dall'opera in oggetto,  dall'ambito  territoriale  n.  2,
individuato  e  perimetrato  con deliberazione di giunta regionale n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7  della  legge
29  giugno  1939, n. 1497, si procedera' a valutare la compatibilita'
dell'opera  in  ordine  alla  piu'  puntuale  localizzazione  e  alla
migliore qualificazione progettuale;
  Dato  atto  che  ai  sensi  dell'art.  1 del decreto legislativo n.
40/1993 come  modificato  dall'art.  1  del  decreto  legislativo  n.
479/1993 la presente deliberazione non e' soggetta a controllo;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
   1)  di  stralciare,  per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata nei comuni di Val Masino (Sondrio), mappali  393,  181,  306,
307,  429,  430,  304, 305, 182, 309, 184, 394, 395, 313, 186, foglio
43, mappali 54, 180, 56, 57, foglio 53 e Buglio  in  Monte  (Sondrio)
mappali  1,  2,  3,  4, 5, 48, 49, 60, 7, 116, 117, 118, 8, foglio 4,
dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta
regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   2) di riperimetrare, in conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
punto  1)  della  presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2,
individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10  dicembre
1985;
  3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3
giugno 1940, n.  1357,  e  nel  Bollettino  ufficiale  della  regione
Lombardia,  come  previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della legge
regionale 17 maggio 1985, n. 57, cosi' come  modificato  dalla  legge
regionale 12 settembre 1986, n. 54.
    Milano, 28 marzo 1994
                                           Il presidente: GHILARDOTTI
Il segretario: FERMO