Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.120 del 25-5-1994)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il piano triennale di sviluppo dell'Universita' 1991-93, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, che prevede per l'Universita' degli studi di Bari la trasformazione della scuola diretta a fini speciali in informatica nell'omonimo corso di diploma universitario; Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 1992, recante le modificazioni all'ordinamento didattico universitario, con il quale e' aggiunta la tabella XXVI-ter, relativa al diploma universitario in informatica; Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita'; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 14 settembre 1993; Considerato che le autorita' accademiche di questa Universita' hanno fatto proprie tutte le osservazioni di cui al predetto parere; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come segue: Dopo l'art. 422 del titolo XXIII dello statuto dell'Universita' degli studi di Bari e' inserito il seguente articolo e intitolazione: Art. 423 (Diploma universitario in informatica). - Il corso di diploma in informatica ha lo scopo di fornire le conoscenze dei metodi e delle tecniche per lo sviluppo dei sistemi e delle applicazioni informatiche, insieme alla cultura di base necessaria al diplomato per adeguarsi alla evoluzione della disciplina. Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'articolazione del corso di diploma, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutoraggio, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticita' degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche con le modalita' previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. In attesa della entrata in vigore del regolamento didattico di ateneo le funzioni delle strutture didattiche per gli adempimenti di cui al comma precedente in relazione al diploma in informatica sono esercitate dai consigli di facolta' che deliberano su proposta del consiglio di corso di diploma. La durata del corso di diploma e' di tre anni. Gli insegnamenti sono organizzati sulla base di unita' didattiche. Ogni unita' didattica comprende circa 60 ore complessive di lezioni, esercitazioni e sperimentazioni. Ogni insegnamento comprende una o due unita' didattiche. Ciascun anno di corso puo' essere articolato in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprendente almeno 12 settimane di effettiva attivita' didattica. Per l'ammissione all'esame di diploma e' necessario aver superato le prove di valutazione relative a tutti gli insegnamenti obbligatori, quelle di ulteriori insegnamenti complementari per complessive ventisei unita' didattiche. Questo computo include le quattro unita' didattiche corrispondenti ai corsi di laboratorio. Il corso di diploma e' organizzato in un biennio propedeutico ed in un ulteriore anno di applicazione. I corsi tra i quali possono essere scelti gli insegnamenti complementari sono determinati annualmente dalla struttura didattica competente. La scelta degli insegnamenti complementari viene effettuata dallo studente all'atto della sua iscrizione al secondo anno. PIANO DI STUDI: I Anno: 1) algebra (una unita' didattica) 2) algoritmi e strutture dati (due unita' didattiche) 3) analisi matematica I (una unita' didattica) 4) architettura degli elaboratori (due unita' didattiche) 5) geometria (una unita' didattica) 6) programmazione (una unita' didattica): a) laboratorio in architettura degli elaboratori (una unita' didattica) b) laboratorio in programmazione (una unita' didattica). II Anno: 1) analisi matematica II (una unita' didattica) 2) calcolo delle probabilita' e statistica matematica (una unita' didattica) 3) calcolo numerico (una unita' didattica) 4) linguaggi di programmazione (una unita' didattica) 5) sistemi operativi (due unita' didattiche) 6) due unita' didattiche complementari: a) laboratorio in linguaggi di programmazione (una unita' didattica) b) laboratorio in sistemi operativi (una unita' didattica). III Anno: 1) basi di dati e sistemi informativi (una unita' didattica) 2) ingegneria del software (due unita' didattiche) 3) intelligenza artificiale (una unita' didattica) 4) due unita' didattiche complementari. Tutti gli insegnamenti impartiti nel corso di diploma dovranno appartenere ai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341. (Seguono tabelle A, B e C: Aree disciplinari relative al diploma in informatica). Le due unita' didattiche di algebra e geometria devono contenere elementi di base di matematica discreta e due unita' didattiche devono essere dedicate al calcolo differenziale ed integrale. Nel rispetto delle tabelle il consiglio di corso di diploma potra', dove richiesto, apportare delle modifiche allo statuto anche per quanto riguarda gli insegnamenti fondamentali. La prova di esame di ogni laboratorio e quella dell'insegnamento con esso coordinato sono svolte congiuntamente con modalita' stabilite dal consiglio del corso di diploma e danno luogo ad un unico voto. Per un efficace svolgimento delle attivita' sperimentali, viene assicurato un rapporto ordinariamente non superiore a cento tra il numero di studenti che frequentano i corsi di laboratorio e il numero dei docenti di questi corsi. Per conseguire il diploma lo studente dovra' discutere, di fronte ad una commissione nominata secondo modalita' stabilite dalla struttura didattica competente, un progetto svolto sotto la guida di un relatore. Questo progetto puo' essere svolto nell'ambito di periodi di addestramento presso aziende secondo modalita' stabilite dalla struttura didattica competente. Ai fini del proseguimento degli studi e del riconoscimento previsto dal terzo comma dell'art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono considerati affini: il corso di laurea in informatica; il corso di laurea in fisica; tutti i corsi della facolta' di ingegneria. Le strutture didattiche componenti provvedono ai riconoscimenti ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutando anche i programmi effettivamente svolti. Sono comunque riconoscibili ai fini del conseguimento del diploma i seguenti insegnamenti del biennio propedeutico al corso di laurea in informatica: tutti gli insegnamenti dell'area informatica del biennio propedeutico, due unita' corrispondenti all'insegnamento dei fondamenti della matematica discreta e due unita' corrispondenti agli insegnamenti del calcolo differenziale ed integrale. NORME TRANSITORIE FINALI. In attesa dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che definira' i settori scientifico-disciplinari, gli insegnamenti indicati nelle tabelle A, B e C potranno essere sostituiti con insegnamenti dello stesso contenuto attivati dove e' istituito il corso di diploma. AREE DISCIPLINARI RELATIVE AL DIPLOMA IN INFORMATICA TABELLA A Area informatica: algoritmi e strutture dati; architettura degli elaboratori; basi di dati e sistemi informativi; fondamenti dell'informatica; informatica applicata; informatica generale; informatica teorica; ingegneria del software; intelligenza artificiale; interazione uomo-macchina; laboratorio di informatica; linguaggi di programmazione; metodi formali dell'informatica; programmazione; sistemi di elaborazione; sistemi operativi. TABELLA B Area della matematica: algebra; algebra computazionale; analisi matematica; equazioni differenziali; analisi numerica; calcolo delle probabilita'; calcolo delle probabilita' e statistica matematica; calcolo numerico; geometria; geometria combinatoria; logica matematica; matematica computazionale; matematica discreta; metodi di approssimazione; ricerca operativa. ------------ TABELLA C Area della fisica ed elettronica: fisica; fisica generale; elettronica. Il presente decreto sara' pubblicato, a norma di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bari, 28 ottobre 1993 Il rettore