Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica degli articoli 6 e 7 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi".(GU n.120 del 25-5-1994)
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica degli articoli 6 e 7 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1963, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini della emanazione del relativo decreto ministeriale, i testi modificati dei sopracitati articoli nei termini di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ------------ Proposta di modifica degli articoli 6 e 7 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi" Art. 6. - I vini "Colli Tortonesi", con una delle specificazioni di vitigno di cui appresso all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: Barbera: colore: rosso rubino piuttosto carico; con l'invecchiamento si attenua assumendo riflessi granata; odore: gradevolmente vinoso, con persistente profumo caratteristico; sapore: secco, fresco, vivace, sapido, robusto; con l'eta' si affina e diventa di gusto pieno, rotondo, armonico; gradazione alcolica complessiva minima: 11,5; acidita' totale minima: 6 per mille; estratto secco netto minimo: 21 per mille. Cortese: colore: paglierino chiaro con riflessi verdognoli; odore: delicato, gradevole e persistente profumo carattestico; sapore: secco, fresco, vivace, leggero con una punta di amaro di mandorla; gradazione alcolica complessiva minima: 10; acidita' totale minima: 5,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. E' in facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. Art. 7. - La denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi" con la specificazione "Cortese" puo' essere utilizzata per designare vini frizzanti o spumanti ottenuti con mosti e vini che rispondano alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, seguendo le vigenti norme per la preparazione dei vini frizzanti e dei vini spumanti. I vini di cui al precedente comma, all'atto dell'immissione al consumo, debbono avere una gradazione alcolica minima per lo spumante di 11,50 e per il frizzante di 10,50. Le operazioni di vinificazione e di presa di spuma debbono essere effettuate nel territorio di cui all'art. 5 del presente disciplinare.