MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
   denominazioni di origine e delle indicazioni  geografiche  tipiche
   dei  vini relativo alla richiesta di modifica degli articoli 6 e 7
   del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine
   controllata "Colli Tortonesi".
(GU n.120 del 25-5-1994)

   Il  Comitato  nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni  geografiche  e  tipiche
dei  vini,  istituito  a  norma  dell'art. 17 della legge 10 febbraio
1992, n. 164, esaminata la domanda intesa  ad  ottenere  la  modifica
degli  articoli  6  e  7  del  disciplinare  di produzione del vino a
denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi" approvato  con
decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1963, ha espresso
parere favorevole al  suo  accoglimento  proponendo,  ai  fini  della
emanazione  del relativo decreto ministeriale, i testi modificati dei
sopracitati articoli nei termini di cui appresso.
   Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta  proposta  di
riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate
dagli  interessati  al Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali - Direzione generale della produzione agricola -  Divisione
VI,  entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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Proposta di modifica  degli  articoli  6  e  7  del  disciplinare  di
produzione  del  vino  a  denominazione di origine controllata "Colli
Tortonesi"
   Art. 6. - I vini "Colli Tortonesi", con una  delle  specificazioni
di vitigno di cui appresso all'atto dell'immissione al consumo devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
   Barbera:
    colore:  rosso  rubino  piuttosto carico; con l'invecchiamento si
attenua assumendo riflessi granata;
    odore:   gradevolmente   vinoso,    con    persistente    profumo
caratteristico;
    sapore:  secco,  fresco,  vivace,  sapido, robusto; con l'eta' si
affina e diventa di gusto pieno, rotondo, armonico;
    gradazione alcolica complessiva minima: 11,5;
    acidita' totale minima: 6 per mille;
    estratto secco netto minimo: 21 per mille.
   Cortese:
    colore: paglierino chiaro con riflessi verdognoli;
    odore: delicato, gradevole e persistente profumo carattestico;
    sapore: secco, fresco, vivace, leggero con una punta di amaro  di
mandorla;
    gradazione alcolica complessiva minima: 10;
    acidita' totale minima: 5,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   E' in facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con
proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati per l'acidita'
totale e l'estratto secco netto.
   Art.   7.   -  La  denominazione  di  origine  controllata  "Colli
Tortonesi" con la specificazione "Cortese" puo' essere utilizzata per
designare vini frizzanti o spumanti ottenuti con  mosti  e  vini  che
rispondano  alle  condizioni  e  ai  requisiti stabiliti dal presente
disciplinare, seguendo le vigenti norme per la preparazione dei  vini
frizzanti e dei vini spumanti.
   I  vini  di  cui  al precedente comma, all'atto dell'immissione al
consumo, debbono avere una gradazione alcolica minima per lo spumante
di 11,50 e per il frizzante di 10,50.
   Le operazioni di vinificazione e di presa di spuma debbono  essere
effettuate   nel   territorio   di   cui   all'art.  5  del  presente
disciplinare.