Tassi di interesse agevolati da applicare alle operazioni previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni.(GU n.123 del 28-5-1994)
IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla costituzione di un Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia (FRIE); Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 26, concernente gli incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia; Visto l'art. 25 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il quale prevede che i tassi di interesse agevolati per le operazioni previste dalla cennata legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche e integrazioni, sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione all'andamento del mercato finanziario; Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 20 febbraio 1992, con il quale sono stati determinati i tassi agevolati sui finanziamenti concessi a valere sul Fondo di rotazione sopra citato, in misura differenziata a seconda delle dimensioni delle imprese beneficiarie, in armonia con la normativa comunitaria; Visto il decreto del Ministro del tesoro del 14 ottobre 1993, con il quale sono stati modificati i parametri di riferimento per la determinazione della misura del tasso di interesse agevolato da applicare alle operazioni previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni; Considerato che, a seguito delle mutate condizioni del mercato finanziario, occorre procedere ad una riduzione del tasso agevolato per gli operatori che beneficiano degli interventi del Fondo di rotazione; Ritenuta l'urgenza; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 11 marzo 1988, n. 67, i tassi di interesse agevolati per le operazioni previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, sono cosi' determinati: a) 6% per i mutui destinati alla costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali ed aziende artigiane, alle costruzioni navali ed alle attivita' turistico-alberghiero, nonche' alle altre attivita' economiche previste dalle lettere a), b) e c) dell'art. 1 della legge 29 gennaio 1986, n. 26. Tale tasso sara' ridotto: al 5% per le imprese che non abbiano un numero di dipendenti superiore a duecentocinquanta unita' ed un fatturato non superiore a 20 milioni di ECU o un totale dell'attivo patrimoniale, al netto degli ammortamenti, non superiore a 10 milioni di ECU, le quali facciano capo per non piu' del 25 per cento ad imprese con requisiti dimensionali superiori, salvo che non si tratti di societa' finanziarie pubbliche, di societa' a capitale di rischio o, purche' non esercitino il controllo, di investitori istituzionali; al 4% per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 50 unita' ed un fatturato non superiore a 5 milioni di ECU o un totale dell'attivo patrimoniale, al netto degli ammortamenti, non superiore a 2 milioni di ECU, le quali facciano capo per non piu' del 25 per cento ad imprese con requisiti dimensionali superiori, salvo che non si tratti di societa' finanziarie pubbliche, di societa' a capitale di rischio o, purche' non esercitino il controllo, di investitori istituzionali; b) 4% per i mutui destinati alla costruzione di alloggi di tipo popolare. Per attivo patrimoniale deve intendersi all'ammontare delle sole immobilizzazioni con esclusione del capitale circolante. Le misure come sopra fissate si applicheranno ai contratti di mutuo stipulati a far tempo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 maggio 1994 Il Ministro: DINI