MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 maggio 1994 

  Tassi  di interesse agevolati da applicare alle operazioni previste
dalla legge 18 ottobre  1955,  n.  908,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.
(GU n.123 del 28-5-1994)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed
integrazioni, relativa alla costituzione di un Fondo di rotazione per
iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia  di
Gorizia (FRIE);
  Vista  la  legge  29 gennaio 1986, n. 26, concernente gli incentivi
per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia;
  Visto l'art. 25 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il quale  prevede
che  i  tassi di interesse agevolati per le operazioni previste dalla
cennata legge 18 ottobre 1955,  n.  908,  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  sono  determinati con decreto del Ministro del tesoro,
sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio,
in relazione all'andamento del mercato finanziario;
  Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 20 febbraio  1992,
con   il   quale   sono  stati  determinati  i  tassi  agevolati  sui
finanziamenti concessi a valere sul Fondo di rotazione sopra  citato,
in  misura  differenziata  a  seconda  delle dimensioni delle imprese
beneficiarie, in armonia con la normativa comunitaria;
  Visto il decreto del Ministro del tesoro del 14 ottobre  1993,  con
il  quale  sono  stati  modificati  i parametri di riferimento per la
determinazione della misura  del  tasso  di  interesse  agevolato  da
applicare  alle  operazioni  previste dalla legge 18 ottobre 1955, n.
908, e successive modifiche ed integrazioni;
  Considerato che, a seguito  delle  mutate  condizioni  del  mercato
finanziario,  occorre  procedere ad una riduzione del tasso agevolato
per gli operatori che  beneficiano  degli  interventi  del  Fondo  di
rotazione;
  Ritenuta l'urgenza;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 11 marzo 1988,
n. 67, i tassi di interesse  agevolati  per  le  operazioni  previste
dalla  legge  18  ottobre  1955,  n.  908,  e successive modifiche ed
integrazioni, sono cosi' determinati:
    a) 6% per i  mutui  destinati  alla  costruzione,  riattivazione,
trasformazione,   ammodernamento   ed   ampliamento  di  stabilimenti
industriali ed aziende artigiane, alle  costruzioni  navali  ed  alle
attivita'   turistico-alberghiero,   nonche'   alle  altre  attivita'
economiche previste dalle lettere a), b) e c) dell'art. 1 della legge
29 gennaio 1986, n. 26.
  Tale tasso sara' ridotto:
  al 5% per le imprese  che  non  abbiano  un  numero  di  dipendenti
superiore  a duecentocinquanta unita' ed un fatturato non superiore a
20 milioni di ECU o un  totale  dell'attivo  patrimoniale,  al  netto
degli  ammortamenti,  non  superiore  a  10  milioni di ECU, le quali
facciano capo per non piu' del 25 per cento ad imprese con  requisiti
dimensionali   superiori,   salvo  che  non  si  tratti  di  societa'
finanziarie pubbliche, di societa' a capitale di rischio  o,  purche'
non esercitino il controllo, di investitori istituzionali;
   al  4%  per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a
50 unita' ed un fatturato non superiore a  5  milioni  di  ECU  o  un
totale  dell'attivo  patrimoniale,  al  netto degli ammortamenti, non
superiore a 2 milioni di ECU, le quali facciano capo per non piu' del
25  per  cento ad imprese con requisiti dimensionali superiori, salvo
che non si tratti di societa' finanziarie pubbliche,  di  societa'  a
capitale  di  rischio  o,  purche'  non  esercitino  il controllo, di
investitori istituzionali;
    b) 4% per i mutui destinati alla costruzione di alloggi  di  tipo
popolare.
  Per  attivo  patrimoniale  deve intendersi all'ammontare delle sole
immobilizzazioni con esclusione del capitale circolante.
  Le misure come sopra fissate si applicheranno ai contratti di mutuo
stipulati a far  tempo  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 maggio 1994
                                                    Il Ministro: DINI