MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

                      Provvedimenti concernenti
il trattamento straordinario di integrazione salariale
(GU n.123 del 28-5-1994)

   Con   decreto   ministeriale   3   maggio   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vestro,  con
sede in Madone (Bergamo) e unita' di Madone (Bergamo), per i quali e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 21  ore  settimanali
nei  confronti  di 138 dipendenti, a 20 ore settimanali nei confronti
di 8 impiegati e da 8 mesi lavorativi a 5 mesi lavorativi per 40  ore
settimanali  nei  confronti  di  39  lavoratori  part-time, da 7 mesi
lavorativi a 4 mesi lavorativi per 40 ore settimanali  nei  confronti
di 38 lavoratori part-time a fronte di un organico complessivo pari a
644 unita', per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 13881 del 13 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 3 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vestro,  con
sede in Madone (Bergamo) e unita' di Madone (Bergamo), per i quali e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti di 12 lavoratori (sei mesi lavorativi e sei
mesi  di sospensione), da 20 a 10 ore medie settimanali nei confronti
di 2  lavoratori  part-time  (sei  mesi  lavorativi  e  sei  mesi  di
sospensione)  e da 25 a 12,5 ore medie settimanali nei confronti di 3
lavoratori part-time (sei mesi lavorativi e sei mesi di  sospensione)
il  tutto  a fronte di un organico complessivo pari a 617 unita', per
il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  3   maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vestro, con
sede in Madone (Bergamo) e unita' di Madone (Bergamo), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  20 ore medie
settimanali nei confronti di 12 lavoratori (sei mesi lavorativi e sei
mesi di sospensione), da 20 a 10 ore medie settimanali nei  confronti
di  2  lavoratori  part-time  (sei  mesi  lavorativi  e  sei  mesi di
sospensione) e da 25 a 12,5 ore medie settimanali nei confronti di  3
lavoratori  part-time (sei mesi lavorativi e sei mesi di sospensione)
il tutto a fronte di un organico complessivo pari a 617  unita',  per
il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 3 maggio 1994:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con
effetto dal 2 marzo  1993,  in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  La  nuova  meccanica  navale,  con sede in Napoli e unita'
produttive ed ufficio in Napoli, per il periodo dal 2 settembre  1993
al 1 marzo 1994.
   Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1993 con decorrenza 2
settembre 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 aprile 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Con decreto ministeriale 3 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Autocentri
Balduina,  con  sede in Roma, sede legale-amministrativa e filiali di
Roma,  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 34 ore settimanali nei confronti di 165 dipendenti full time a
fronte di un organico pari a 166 unita'. Per un lavoratore  part-time
l'orario  settimanale  svolto,  pari a 20 ore, sara' ridotto a 17 ore
settimanali. Si allega l'elenco  con  i  nuovi  orari  del  personale
interessato,  che forma parte integrante del presente decreto, per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 3 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Hauswagen,
con  sede in Roma e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro da 40 ore a: 33 ore settimanali nei confronti
di 57 lavoratori full time a fronte di un organico pari a 58  unita',
per  un  lavoratore part-time, l'orario settimanale svolto, pari a 20
ore, sara' ridotto a 16,30 ore settimanali. Si allega l'elenco con  i
nuovi orari del personale interessato, che forma parte integrante del
presente  decreto,  per  il  periodo  dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno
1994.
   Con decreto ministeriale 3 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Sci,  con
sede  in  Genova  e unita' di Genova, Roma, Taranto, Milano, Padova e
Torino, per i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 31 ore medie settimanali nei  confronti  di  130  impiegati  e
quadri  (con  esclusione  dei  lavoratori  assunti  con C.F.L.) su un
organico di 139 unita' da attuarsi con modalita'  differenti  secondo
quanto  previsto  dall'allegato  accordo  che fa parte integrante del
presente provvedimento, per il periodo  dal  1  gennaio  1994  al  30
giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  3  maggio  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Volta
Industries, con sede in Scandicci (Firenze)  e  unita'  di  Scandicci
(Firenze),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore a: un orario medio settimanale ridotto del 28% per 120 lavoratori
su un organico di 181 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30
giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  3  maggio  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
S.T.E.I.A.M., con sede in Roma e unita' di Roma, per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40 ore a: 30 ore settimanali,
articolate in senso orizzontale, su  cinque  giorni  lavorativi,  nei
confronti  di 9 lavoratori a fronte di un organico complessivo di 116
unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 3 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Ceramica
Falcinelli,   con  sede  in  Spello  (Perugia)  e  unita'  di  Spello
(Perugia), per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 30 ore massime settimanali ed a 15 ore minime settimanali  nei
confronti di 46 lavoratori su un organico di 58 e comunque secondo le
modalita' riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del
presente  provvedimento,  per  il  periodo  dal  1 gennaio 1994 al 30
giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 3 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Reda,  con
sede  in  Roma,  e  unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a:    20 ore settimanali (4 ore
giornaliere per 5 giorni con ripartizione del personale in due turni)
nei confronti di 16 lavoratori a fronte di un organico di 17  unita',
per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale  3  maggio  1994  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siatem,
con sede in Padova e stabilimento in Padova, per  il  periodo  dal  7
novembre 1993 al 6 maggio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale   3   maggio  1994  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.A.I.S. -
Fabbrica  apparecchi  idrotermici  Simonato,  con sede in S. Giovanni
Lupatoto (Verona) e stabilimento in S.  Giovanni  Lupatoto  (Verona),
per il periodo dal 29 settembre 1993 al 28 marzo 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  3  maggio   1994   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta  Confezioni
lariane  di Falzone Giovanna, con sede in Albese con Cassano (Como) e
stabilimento in Albese con Cassano (Como),  per  il  periodo  dal  15
dicembre 1993 al 14 giugno 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 3 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Generale
prefabbricati,  con  sede in Citta della Pieve (Perugia), e unita' di
Bettona (Perugia) e Citta' della Pieve  (Perugia),  per  i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di  lavoro  da  40  ore  a:  20  ore  medie
settimanali  e  secondo  le modalita' riportate nell'allegato accordo
che fa parte integrante del presente provvedimento nei  confronti  di
52 lavoratori su un organico complessivo di 54 unita', per il periodo
dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  3  maggio  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lagorara
servizi scali merci, con sede in Grosseto, e unita' di Terni,  per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 38 ore a: una  media
settimanale  di  31 ore attuate con lo svolgimento del normale orario
di lavoro contrattuale e la  sospensione  a  rotazione  di  2  unita'
lavorative  delle 11 complessivamente in forza presso lo stabilimento
di  Terni,  per  complessive  76  ore  settimanali  su  un   organico
complessivo  aziendale  di  109  unita', per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Raddrizzatori metallici Saiani e Pizzola, con
sede  in Trani con sede effettiva in Trezzano sul Naviglio (Milano) e
unita'  in  Trani  (Bari)  e  Trezzano  sul  Naviglio  (Milano),   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 12 novembre 1993 all'11 novembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Heko italiana cartotecnica e pelletteria, con
sede   in  Bareggio  (Milano)  e  unita'  di  Bareggio  (Milano),  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 6 luglio 1993 al 5 luglio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l. Continental (Milano) e unita' di Cardano al
Campo (Varese), e'  autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal 9 dicembre 1992 all'8
dicembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  3 maggio 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. AB costruzioni, con sede in Milano  e  unita'
in   Milano,   e'   autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale  dal  1  luglio  1993  al  30
giugno 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a. Bellico (Gruppo Fiat), con sede in Mirandola
(Modena)  e  unita'  di  Montevarchi  (Arezzo),   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del   trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del   trattamento,   del  periodo  di  integrazione  salariale  cosi'
concesso, per il periodo dal 1 marzo 1994 al 28 febbraio 1995.
   Con decreto ministeriale 3 maggio 1994:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con
effetto dal 7 dicembre 1992, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Alucapvit,  con  sede  in Milano e unita' di Torre d'Isola
(Pavia), per il periodo dal 7 dicembre 1993 al 6 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 14 dicembre 1993 con decorrenza
7 dicembre 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 aprile 1994.
   Con  decreto  ministeriale  3  maggio  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Calzaturificio Tiger, con  sede  in  Monsummano  Terme  (Pistoia),  e
unita'  di Monsummano Terme (Pistoia), per i quali e' stato stipulato
un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  a:  28  oppure  31  ore  medie
plurisettimanali, per 57 lavoratori su  un  organico  di  69  unita',
secondo  le  modalita' specificate nell'allegato elenco facente parte
integrante dell'accordo, per il periodo  dal  1  gennaio  1994  al  6
giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   3   maggio   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Spea sistemi
per l'elettronica e l'automazione, con sede in Volpiano  (Torino),  e
unita'  di  Volpiano  (Torino),  per  i  quali  e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a:  28  ore  medie  settimanali
articolate su base mensile cosi' come stabilito  nell'ultimo  verbale
di   accordo   che   costituisce   parte   integrante   del  presente
provvedimento nei confronti di 90 lavoratori a fronte di un  organico
di  174  unita',  per  il periodo dal 15 novembre 1993 al 31 dicembre
1993.
   Con decreto ministeriale 3 maggio 1994:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  28  dicembre  1993,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con
effetto dal 22 marzo 1993,  in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Intek,  con  sede  in  Cittaducale  (Rieti),  e  unita' di
Cittaducale (Rieti), per il periodo dal 22 settembre 1993 al 21 marzo
1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza
22 settembre 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 febbraio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio  1994  con
effetto  dall'8  marzo  1993,  in  favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   D.I. M.R.C. - Manifattura romana confezioni, con sede  in  Ariccia
(Roma),  e  unita' di Ariccia (Roma), per il periodo dall'8 settembre
1993 al 7 marzo 1994.
   Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1993 con decorrenza
8 settembre 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 febbraio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Con decreto ministeriale 3 maggio 1994:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  1
febbraio 1993 con effetto dall'8  febbraio  1992,  in  favore  di  un
numero massimo di 100 lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Rapisarda, con sede in Frosinone e unita' di Frosinone, per
il periodo dal 7 agosto 1993 al 6 febbraio 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 7 settembre 1993 con decorrenza 7
agosto 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 gennaio 1994;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992,  che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 26  giugno  1992  con
effetto  dal  24 febbraio 1992, in favore di un numero massimo di 100
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Breda Danieli - Extrusion and forcing presses, con sede  in
Cinisello  Balsamo  (Milano) e unita' di Cinisello Balsamo (Milano) e
Rho (Milano), per il periodo dal 24 agosto 1993 al 23 febbraio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1993 con decorrenza
24 agosto 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 marzo 1994.
   Con  decreto  ministeriale  3  maggio   1994   e'   proragata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  F.
Duecento  80,  con  sede  in Pomezia (Roma) e stabilimento in Pomezia
(Roma), per il periodo dal 7 gennaio 1994 al 6 luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale  3  maggio  1994  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. D'Avenza,
con sede in Carrara (Massa Carrara) e stabilimento in Carrara  (Massa
Carrara), per il periodo dal 17 gennaio 1994 al 16 luglio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  3  maggio   1994   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.A.D.P. -
Industria alimenti dolci Perino, con sede in Roma e  stabilimento  in
Roma, per il periodo dal 2 dicembre 1993 al 1 giugno 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 3 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Maglificio
G.  Brugnoli,  con  sede  in Busto Arsizio (Varese) e unita' di Busto
Arsizio (Varese),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a: 16 ore settimanali nei confronti di 56 lavoratori
(due  giornate  lavorative  di  8  ore)  a  fronte  di  un   organico
complessivo pari a 66 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31
gennaio 1994.
   Con   decreto   ministeriale   3   maggio   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Maglificio
G.  Brugnoli,  con  sede  in Busto Arsizio (Varese) e unita' di Busto
Arsizio (Varese), per i quali  sono  stati  stipulati  due  contratti
collettivi aziendali che hanno stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro  da 40 ore a: 16 ore settimanali (due giornate lavorative di 8
ore) nei confronti di 43 lavoratori nel periodo 1 febbraio 1993 al 31
luglio 1993 e nei confronti di 56 lavoratori nel periodo dal 1 agosto
1993 al 31 gennaio 1994 su  un  organico  complessivo  di  68  unita'
lavorative, per il periodo dal 1 febbraio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Il  presente  decreto  annulla  e sostituisce quelli del 23 giugno
1993, n. 13051 e del 17 dicembre 1993, n. 13947.
   Con decreto ministeriale 3 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Onama,
unita'  mensa presso Imperial, con sede in Milano e unita' di Milano,
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito  una  riduzione dell'orario di lavoro da 36 ore a: 25,5
ore settimanali nei confronti di 3  lavoratori,  da  23  a  16,1  ore
settimanali  nei  confronti  di  un  lavoratore, da 19 ore a 13,5 ore
settimanali nei confronti di 6 lavoratori su un organico  complessivo
di 10 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  3  maggio  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Asso Werke,
con sede in Fornacette di Calcinaia (Pisa) e unita' di Fornacette  di
Calcinaia  (Pisa),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  a:  una  media  semestrale  di  400 ore mediante
l'alternanza di settimane ad orario pieno (n. 10) e settimane a  zero
ore  (n.  16)  per  239  addetti  su un organico di 242 unita', per 5
unita' a part-time, la riduzione sara' da 20 ore settimanali  ad  una
media  semestrale  di  200  ore  tramite  la  suddetta  alternanza di
settimane a orario pieno e settimane a zero ore, per il periodo dal 1
gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 3 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  CIT  -
Costruzioni  impianti  telefonici,  con  sede  in Pescara e unita' di
Montesilvano (Pescara) e Pescara, per i quali e' stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali e secondo
le modalita' riportate nell'allegato accordo che fa parte  integrante
del  presente  provvedimento  nei confronti di n. 85 dipendenti su un
organico complessivo di n. 85 unita', per il periodo  dal  1  gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   3   maggio   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Forese  (ex
ATI)  con  sede  in  Milano e unita' di Pescara, per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 36 ore medie settimanali
nei  confronti  di  116  lavoratori,  intero organico, per il periodo
dall'8 giugno 1993 al 30 novembre 1993.
   Con decreto ministeriale 3 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Pellegrini
centro  sud,  unita'  mensa  presso lo stabilimento Esso, con sede in
Milano e unita' di Priolo (Siracusa), per i quali e' stato  stipulato
un  contratto  collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 ore e 50 minuti  nei  confronti
di 9 operai; da 33 a 26 ore nei confronti di 2 operai; da 20 a 15 ore
e  50  minuti nei confronti di 4 operai su un organico complessivo di
20 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  3   maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini
centro sud unita' mensa presso lo  stabilimento  Esso,  con  sede  in
Milano  e unita' di Priolo (Siracusa), per i quali e' stato stipulato
un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario  di  lavoro da 40 ore a: 31 ore e 50 minuti nei confronti
di 9 operai; da 33 ore a 26 ore nei confronti di 2 operai; da 20  ore
a  15  ore  e  50  minuti  nei  confronti  di 4 operai su un organico
complessivo di 20 unita', per il periodo dal  2  agosto  1993  al  31
dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  3  maggio  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Coop.
Unilega Siracusa unita' mensa presso il gruppo Enichem, con  sede  in
Siracusa  e  unita'  di  Priolo  (Siracusa),  per  i  quali  e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 11 ore settimanali nei
confronti di 9 unita'; 12 ore e 30 minuti settimanali  nei  confronti
di  23  unita';  11  ore  e  30 minuti settimanali nei confronti di 5
unita' su un organico complessivo di 49 unita', per il periodo dal  1
gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   3   maggio   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a  r.l.  Coop.
Unilega  Siracusa  unita' mensa presso il gruppo Enichem, con sede in
Siracusa e  unita'  di  Priolo  (Siracusa),  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 11 ore  settimanali  nei
confronti  di  9 unita'; 12 ore e 30 minuti settimanali nei confronti
di 23 unita'; 11 ore e 30  minuti  settimanali  nei  confronti  di  5
unita'  su un organico complessivo di 49 unita', per il periodo dal 2
agosto 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  3   maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siac, con
sede in Pescara e unita' di Bussi (Pescara), per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a:  28  ore  settimanali
(comunque  non  superiore  al  30%  rispetto  all'orario contrattuale
previsto) nei confronti di 95 dipendenti su un  organico  complessivo
di 120 unita', per il periodo dal 2 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 14068 del 18 gennaio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  3   maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cell, con
sede in Celano (L'Aquila) e unita' di Celano (L'Aquila), per i  quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una  riduzione  dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali
nei confronti di 60 unita'; 25 ore settimanali  nei  confronti  di  5
unita'  su  un  organico  complessivo  di  115  unita'  e  secondo le
modalita' indicate nell'allegato verbale di accordo, che  costituisce
parte  integrante  del  presente provvedimento, per il periodo dal 10
gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 3 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini
nord unita' mensa presso G.F. gestioni in.li div. Augusta,  con  sede
in  Milano  e  unita' di Cascina Costa (Varese), per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali nei
confronti di 14 unita'; da 30 ore settimanali a  20  ore  settimanali
nei  confronti  di  17  unita';  da  25  ore  settimanali  a  20  ore
settimanali nei confronti di una unita', per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 14 aprile 1994.
   Con decreto ministeriale 3 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Arredamenti
Aventino,  con  sede  in  Roma e unita' di Roma, per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali nei
confronti di 57 unita' lavorative a orario pieno con  esclusione  dei
dipendenti  in  C.F.L.;  a 17 ore settimanali (da 24 ore settimanali)
per  4  lavoratori  part-time;  a  20  ore  settimanali  (da  28  ore
settimanali) per un lavoratore part-time; a 15 ore settimanali (da 20
ore  settimanali) per un lavoratore part-time con riduzione verticale
dell'orario, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 3 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pro.Met, con
sede in Torino e unita' di Torino, per i quali e' stato stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a:  16  ore  medie  settimanali
articolate  anche  su  cicli  plurisettimanali  e comunque secondo il
prospetto   allegato   che   e'   parte   integrante   del   presente
provvedimento,  nei  confronti  di  59  lavoratori ad esclusione di 8
operai assunti con C.F.L. e a fronte di un organico complessivo di 67
unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 3 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ital  Ricami
di  Frisullo Agostino & C., con sede in Castrignano dei Greci (Lecce)
e unita' di Castrignano dei Greci  (Lecce),  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a:  30  ore  settimanali
articolate  secondo  il  prospetto  posto in allegato che costituisce
parte integrante del  presente  provvedimento  nei  confronti  di  31
lavoratori  a fronte di un organico complessivo di 106 unita', per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 3 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E.,
con sede in Bologna e unita' di Campobasso,  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26 ore medie settimanali
per 159 unita'; 30 ore medie per 4 impiegati amministrativi, il tutto
su un organico di 165 dipendenti e nel rispetto  delle  modalita'  di
cui   all'allegato  accordo  che  costituisce  parte  integrante  del
presente provvedimento con esclusione dei lavoratori in  C.F.L.,  per
il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  3  maggio  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officina
meccanica Bellini & Romagnoli,  con  sede  in  Mirandola  (Modena)  e
unita'  di  Mirandola  (Modena),  per  i  quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro da 40 ore a: 25 ore settimanali per 6 operai;
20 ore settimanali per 9 operai; 30 ore settimanali per  4  impiegati
nei  confronti  di  19 lavoratori su un organico di 22 unita', per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 3 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Maite,  con
sede  in Manfredonia (Foggia) e unita' di Manfredonia (Foggia), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 30 ore
settimanali per 5  unita'  (3  operai  e  2  impiegati);  da  40  ore
settimanali  a  24 ore settimanali per 45 unita' (tutti operai) su un
organico complessivo di 58 unita', per il periodo dal 1 gennaio  1994
al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  3  maggio  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Iter,
con sede in Ravenna e unita'  di  Ravenna,  sede  operativa  di  Lugo
(Ravenna)  e  sede operativa di Massa Lombarda (Ravenna), per i quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a:  30,8  ore  medie
settimanali  nei  confronti  di  167 lavoratori su un organico di 532
unita' (due periodi di sospensione dell'attivita' lavorativa di 4 ore
ciascuno per ogni settimana e sospensione  dell'attivita'  lavorativa
nelle seguenti settimane: 27-31 dicembre 1993 e 8-12 agosto 1994, per
il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  3  maggio  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Impresa
costruzioni emiliana, con sede in Bologna e unita' di Bologna, per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40  ore  a:  24  ore
medie   settimanali   e   comunque  secondo  le  modalita'  riportate
nell'allegato  accordo  che  fa   parte   integrante   del   presente
provvedimento  nei  confronti di 60 lavoratori su 88 in organico, per
il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 3 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lippem,  con
sede  in  Rivoli  (Torino) e unita' di Rivoli, localita' Cascine Vica
(Torino), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 39 lavoratori su  un
organico  complessivo di 44 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994
al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 3 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l.
Tecnicoop,  con  sede  in  Porto  Torres  (Sassari) e unita' di Porto
Torres (Sassari),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali per 22 lavoratori (15 operai e
7 impiegati) appartenenti al  reparto  fusti  dei  31  dipendenti  in
organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  3  maggio  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio
della Riviera, con sede in Magnano in Riviera  (Udine)  e  unita'  di
Magnano  in  Riviera  (Udine),  per  i  quali  e'  stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a:  20  ore settimanali - 4 ore
giornaliere  per  cinque  giorni  lavorativi  nei  confronti  di   34
lavoratori  su un organico di 53 unita', per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 3 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sacadi coop.
arti decorative, con sede  in  Imola  (Bologna)  e  unita'  di  Imola
(Bologna),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 45 lavoratori su un
organico di 47 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno
1994.
   Con decreto ministeriale 3 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Siei, con
sede in Zola Predosa (Bologna) e unita' di  Zola  Predosa  (Bologna),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31  ore
per  12  dipendenti  full-time; 28 ore per 2 dipendenti full-time; 14
ore per 2 impiegati a tempo parziale; 19 ore e 3/4  per  1  impiegato
part-time;  nei  confronti  di  17  lavoratori  su  un organico di 70
unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 3 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in  favore   dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.
Hydrocontrol,  con sede in Castel San Pietro Terme (Bologna) e unita'
di Castel San Pietro Terme (Bologna), per i quali e' stato  stipulato
un  contratto  collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28,48 ore medie  settimanali  (548
ore  nell'arco dell'intero anno) nei confronti di 69 lavoratori su un
organico di 90 unita'  e  comunque  secondo  le  modalita'  riportate
nell'allegato   accordo   che   fa   parte  integrante  del  presente
provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 3 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Magida,  con
sede  in  Bari  e  unita'  di Bari, per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali nei confronti
di 16 lavoratori su un organico complessivo  di  80  unita',  per  il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  3  maggio  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zuani, con
sede in Rovereto (Trento) e unita' di Rovereto (Trento), per i  quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da 40 ore a: 27,30 ore medie
settimanali (5 ore e 30 minuti al giorno, primo turno  dalle  7  alle
12,30  e  secondo  turno  dalle  12,30  alle 18) su un organico di 37
dipendenti, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 3 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l.
Cooperativa muratori e cementisti - CMC, con sede in Ravenna e unita'
di  Ravenna,  per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a: 31,7 ore medie settimanali (8 ore al giorno per 4 giorni alla
settimana nonche' la sospensione a zero ore di 2 giornate  lavorative
nell'arco di utilizzo del contratto di solidarieta') nei confronti di
406  lavoratori  su  un  organico  di  931  unita' lavorative, per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 3 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Puntimatic,
con  sede  in Monte San Pietro (Bologna) e unita' di Monte San Pietro
(Bologna), per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 28 ore medie settimanali nei confronti di 21 lavoratori su  un
organico  di  28 unita'. La riduzione dell'orario non sara' superiore
al  30%  rispetto  a  quello  ordinario  medio   mensile   risultante
dall'applicazione  dell'orario  settimanale previsto dal CCNL, per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 3 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.n.c.  Officine
Sicolo  e  Bonasia,  con  sede  in Bitonto (Bari) e unita' di Bitonto
(Bari), per i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a:  20  ore  medie  settimanali  articolate  su  base  annua  nei
confronti  di  46  lavoratori,  su  un  organico di 64, come appresso
specificato:
    23 unita' sospese a zero ore dall'11 ottobre 1993  al  10  aprile
1994;
    23  unita'  sospese  a zero ore dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre
1994, e comunque  secondo  quanto  riportato  nell'unito  verbale  di
accordo  che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  3   maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Officine
Sicolo e Bonasia, con sede in Bitonto  (Bari)  e  unita'  di  Bitonto
(Bari),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  20  ore  medie  settimanali  articolate  su  base  annua nei
confronti di 46 lavoratori, su  un  organico  di  64,  come  appresso
specificato:
    23  unita'  sospese  a zero ore dall'11 ottobre 1993 al 10 aprile
1994;
    23 unita' sospese a zero ore dall'11 aprile 1994  al  10  ottobre
1994,  e  comunque  secondo  quanto  riportato  nell'unito verbale di
accordo che costituisce parte integrante del presente  provvedimento;
per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 14270 del 23 febbraio 1994.
   Con decreto ministeriale 3 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pollini, con
sede  in Pontenure (Piacenza) e unita' di Pontenure (Piacenza), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 27 ore
settimanali nei confronti di 4 impiegati e 9 verniciatori e a 24  ore
settimanali  nei confronti di 35 operai, su un organico di 53 unita',
per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 3 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Seven Steel,
con sede in Settimo Torinese (Torino) e unita'  di  Settimo  Torinese
(Torino),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  20  ore  medie  settimanali per 14 lavoratori a fronte di un
organico di 18 unita' secondo lo  schema  di  accordo  sindacale  che
costituisce parte integrante del presente decreto, per il periodo dal
1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  3  maggio  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. SPEA -
Sistemi per l'elettronica  e  l'automazione,  con  sede  in  Volpiano
(Torino)  e  unita'  di  Volpiano  (Torino),  per  i  quali  e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali
articolate su base mensile cosi' come stabilito nell'unito verbale di
accordo  che  costituisce parte integrante del presente provvedimento
nei confronti di novanta lavoratori a fronte di un  organico  di  174
unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   3   maggio   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Co.,  con
sede  in Novara e unita' di Novara, per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a:  28  ore settimanali per 251
lavoratori su un organico di 374 che  osserveranno  un  orario  medio
settimanale  di  28  ore  fino  al  31  marzo 1994 e di 30 ore per il
periodo successivo, per il periodo dal 19 aprile 1993 al 31  dicembre
1993.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 24 novembre 1993, n. 13701.
   Con  decreto  ministeriale  3   maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Co., con
sede in Novara e unita' di Novara, per i quali e' stato stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario  di  lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali per 251
lavoratori su un organico di 374 che  osserveranno  un  orario  medio
settimanale  di  28  ore  fino  al  31  marzo 1994 e di 30 ore per il
periodo successivo, per il periodo dal 1 gennaio 1994  al  18  aprile
1994.
   Con   decreto   ministeriale   3   maggio   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  Ditta  Antonio
Boccuto, con sede in Bitritto (Bari) e unita' di Bitritto (Bari), per
i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40  ore  a:  30  ore
settimanali, con orario 8-14, nei confronti di 22 lavoratori a fronte
di un organico complessivo di 24 unita', per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   3   maggio   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Prestel, con
sede in Alba (Cuneo) e unita' di Alba (Cuneo), per i quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a:  24  ore  settimanali
articolate  attraverso una media plurisettimanale su base trimestrale
e comunque secondo il prospetto di riduzione posto  in  allegato  che
costituisce  parte  integrante  del  presente  provvedimento,  per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  3   maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zamasport,
con sede in Novara e unita' di Novara, per i quali e' stato stipulato
un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a: un minimo di 29,40 ed a un massimo
di  36,92  ore  medie  settimanali  secondo  le modalita' applicative
riportate nel prospetto allegato che costituisce parte integrante del
presente provvedimento, nei confronti di 81 lavoratori su un organico
complessivo di 123 unita' per il periodo dal 1  gennaio  1994  al  30
giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   3   maggio   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Immagina,
con  sede in Trivero (Vercelli) e unita' di Trivero (Vercelli), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 30 ore
settimanali ripartite in 6 ore al giorno per 5 giorni alla  settimana
nei confronti di 25 lavoratori a fronte di un organico complessivo di
35 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   3   maggio   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bendini, con
sede in Crespellano (Bologna), unita' di Crespellano (Bologna)  e  S.
Cesario  sul  Panaro  (Modena),  per  i  quali  e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 20 ore nei confronti di 35 operai
e  23  impiegati  occupati  presso  lo  stabilimento  di  Crespellano
(Bologna)  e  10 operai occupati presso lo stabilimento di S. Cesario
sul Panaro (Modena), su un organico  totale  di  72  unita',  per  il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   3   maggio   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Artia
Confezioni,  con sede in Cerano (Novara) e unita' di Cerano (Novara),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore
medie settimanali nei confronti di 23  lavoratori  che  rappresentano
l'intero  organico,  per  il  periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno
1994.