Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.124 del 30-5-1994)
Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine A. Sibilia e Figlio, con sede in Castelletto Ticino (Novara), e unita' di Castelletto Ticino (Novara), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali per 10 unita' del reparto assemblaggio pale caricatrici; da 40 a 20 ore medie settimanali per 4 unita' su un organico complessivo di 42 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. New International Media, con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 37 ore a: 27 ore medie settimanali nei confronti di 4 unita' a fronte di un organico complssivo pari a 17 unita', per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. New International Media, con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 36 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 8 unita' a fronte di un organico complessivo pari a 17 unita', per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla New International Media, con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 37 ore a: 27 ore medie settimanali nei confronti di 4 unita' a fronte di un organico complessivo pari a 17 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. New International Media, con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 36 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 8 unita' a fronte di un organico complessivo pari a 17 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fancy, con sede in Ornago (Milano) e unita' di Ornago (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 30 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 45 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fancy, con sede in Ornago (Milano) e unita' di Ornago (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 30 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 45 unita', per il periodo dal 2 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Beca, con sede in Budrio (Bologna) e unita' di Budrio (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 36 ore e fino ad una riduzione a 20 ore medie settimanali nei confronti di 169 lavoratori su un organico di 377 unita'. La riduzione oraria sara' articolata con modalita' differenti per i singoli dipendenti e comunque secondo quanto riportato negli allegati accordi ed elenchi che sono parti integranti del presente provvedimento, per il periodo dal 2 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Beca, con sede in Budrio (Bologna) e unita' di Budrio (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 36 ore e fino ad una riduzione a 20 ore medie settimanali nei confronti di 169 lavoratori su un organico di 377 unita'. La riduzione oraria sara' articolata con modalita' differenti per i singoli dipendenti e comunque secondo quanto riportato negli allegati accordi ed elenchi che sono parti integranti del presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. P.S., con sede in Cuneo e unita' di Bra (Cuneo), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 novembre 1993 al 22 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Genovese pneumatici, con sede in Busalla (Genova) e unita' di Busalla (Genova), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 ottobre 1993 al 14 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Car agricola, con sede in Busana (Reggio Emilia) e unita' di Busana (Reggio Emilia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 ottobre 1993 al 31 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mapl, con sede in Ferrara e unita' di Castello d'Argile (Bologna) e Ferrara, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 novembre 1993 all'11 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Marinalco - Marinati alimentari conservati, con sede in Porto Garibaldi, fraz. Comacchio (Ferrara) e unita' di Porto Garibaldi (Ferrara), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 ottobre 1993 al 31 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lombardini fabbrica italiana motori, con sede in Reggio Emilia e unita' di Rieti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Officina meccanica subalpina di Malandrone & C., con sede in Murello (Cuneo) e stabilimento in Murello (Cuneo), per il periodo dal 21 gennaio 1994 al 20 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Cooperativa 19 luglio, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Dawn, con sede in Torino e unita' di Vinovo (Torino), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 giugno 1993 al 2 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Corimer, con sede in S. Giorgio Jonico (Taranto) e stabilimento in S. Giorgio Jonico (Taranto), per il periodo dal 21 ottobre 1993 al 20 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Indi, con sede in Gravellona Toce (Novara) e stabilimento in Gravellona Toce (Novara), per il periodo dal 15 gennaio 1994 al 14 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Elki, con sede in Torino e stabilimento in Beinasco (Torino), per il periodo dal 17 gennaio 1994 al 16 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Elbis elettrocostruzioni, con sede in Ponderano (Vercelli) e unita' di Ponderano (Vercelli), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 maggio 1993 al 3 novembre 1993. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 13505. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e' prorogata dal 4 novembre 1993 al 3 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Elettrochimica Canavese, con sede in Borgofranco d'Ivrea (Torino) e unita' di Borgofranco d'Ivrea (Torino), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 ottobre 1993 al 26 ottobre 1994. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 23 febbraio 1994, n. 14304. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio calzificio torinese, con sede in Torino, filiale di Carpi (Modena) e Torino, per il periodo dal 15 gennaio 1994 al 14 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.C.I. - Societa' industria conserviera ittica, con sede in Notaresco (Teramo) e unita' di Notaresco (Teramo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 50 operai su un organico complessivo di 66 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurocompany, con sede in Catignano (Pescara) e unita' di Catignano (Pescara), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nei confronti di 41 lavoratori dipendenti su un organico complessivo di 45 unita', per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurocompany, con sede in Catignano (Pescara) e unita' di Catignano (Pescara), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nei confronti di 41 lavoratori dipendenti su un organico complessivo di 45 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 17 aprile 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni A & B, con sede in Lanciano (Chieti) e unita' di Lanciano (Chieti), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 22 unita' costituenti l'intero organico aziendale, secondo le modalita' indicate nell'allegato verbale di accordo che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni A & B, con sede in Lanciano (Chieti) e unita' di Lanciano (Chieti), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 22 unita' costituenti l'intero organico aziendale, secondo le modalita' indicate nell'allegato verbale di accordo che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 marzo 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 15 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. C.G.T. - Compagnia generale trattori, con sede in Vercelli, unita' site in: Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lombardia, Valle d'Aosta, Veneto, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, per il periodo dal 15 settembre 1993 al 14 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 19 ottobre 1993 con decorrenza 15 settembre 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 marzo 1994; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Alcatel Italia - Divisione Alcatel Siette, con sede in Milano, unita' nelle province di: Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza, per il periodo dal 1 settembre 1993 al 30 novembre 1993. Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1993 con decorrenza 1 settembre 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 gennaio 1994; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Alcatel Italia - Divisione Siette, con sede in Milano, unita' site in: Campania, Sardegna, Basilicata, Puglia, Toscana, Abruzzo, Marche, Umbria, per il periodo dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1993 con decorrenza 1 luglio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 gennaio 1994; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Alcatel Italia - Divisione Siette, con sede in Milano, unita' site in: Campania, Sardegna, Basilicata, Puglia, Toscana, Abruzzo, Marche, Umbria, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1994 con decorrenza 1 gennaio 1994. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 aprile 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SO.FO.ME., con sede in Napoli, unita' di Caserta, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 18 gennaio 1994 al 17 gennaio 1995. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hoonved, con sede in Venegono Superiore (Varese) e unita' di Venegono Superiore (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24 ore medie settimanali nei confronti di 33 lavoratori e da 20 a 10 ore medie settimanali nei confronti di 2 lavoratori part-time a fronte di un organico complessivo pari a 65 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hoonved, con sede in Venegono Superiore (Varese) e unita' di Venegono Superiore (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24 ore medie settimanali nei confronti di 33 lavoratori e da 20 a 10 ore medie settimanali nei confronti di 2 lavoratori part-time a fronte di un organico complessivo pari a 65 unita', per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grande distribuzione avanzata G.DI.A., con sede in S. Bovio di Peschiera Borromeo (Milano) e unita' di Casaletto (Cremona) e San Bovio di Peschiera Borromeo (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 33,45 ore medie settimanali per 716 unita'; a 33,45 ore medie settimanali per 94 unita' part-time (part-time verticale annuo con 32 settimane lavorative su 52) e da 24 a 20,15 ore medie settimanali per 94 unita' part-time, da 20 a 17 ore medie settimanali per 38 unita' part-time, da 25 a 21 ore medie settimanali per 2 unita' part-time. Organico complessivo 1077 secondo le modalita' del verbale allegato al decreto ministeriale del 23 febbraio 1994, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Duplomatic, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unita' di Legnano (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26,66 ore medie settimanali nei confronti di 9 unita', a 24 ore medie settimanali nei confronti di 3 unita', a 22 ore medie settimanali nei confronti di 3 unita', a 20 ore medie settimanali nei confronti di 20 unita', a 16 ore medie settimanali nei confronti di 3 unita', a 15 ore medie settimanali nei confronti di 10 unita', e da 37,5 a 18,75 ore medie settimanali per 2 unita'. Tutte a fronte di un organico pari a 165 lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Duplomatic, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unita' di Legnano (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26,66 ore medie settimanali nei confronti di 9 unita', a 24 ore medie settimanali nei confronti di 3 unita', a 22 ore medie settimanali nei confronti di 3 unita', a 20 ore medie settimanali nei confronti di 20 unita', a 16 ore medie settimanali nei confronti di 3 unita', a 15 ore medie settimanali nei confronti di 10 unita', e da 37,5 a 18,75 ore medie settimanali per 2 unita'. Tutte a fronte di un organico pari a 165 lavoratori, per il periodo dal 6 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Turisanda, con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 101 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 120 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Turisanda, con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 101 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 120 unita', per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.T. Flygt, con sede in Cusago (Milano) e unita' di Cusago (Milano), e unita' nazionali, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a: 35 ore medie settimanali nei confronti di 170 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 216 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Paolo Pigna, con sede in Alzano Lombardo (Bergamo) e unita' di Alzano Lombardo (Bergamo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 40 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 595 unita', per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.A.P. Medicali articoli parafarmaceutici, con sede in Como e unita' di Casnate (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nei confronti di 248 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 281 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni del Nord, con sede in Torrebelvicino (Vicenza) e unita' di Torrebelvicino (Vicenza), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 25 ore medie settimanali nei confronti di 30 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 71 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 28 maggio 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zetronic, con sede in Padova e unita' di Padova, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 141 unita', a 32 ore medie settimanali nei confronti di 20 unita', per 11 lavoratori part-time l'orario sara' ridotto da 24 ore settimanali a settimane alterne e avvicendate, tutto secondo le modalita' previste dall'allegato verbale d'accordo, che e' parte integrante del presente decreto e a fronte di un organico pari a 175 unita', per il periodo dal 20 marzo 1994 al 2 aprile 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. U.F.I. Universal Filter italiana, con sede in Nogarole Rocca (Verona) e unita' di Nogarole Rocca (Verona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nei confronti di 135 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 137 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Giovanni Rodio & C. Impresa costruzioni speciali, con sede in Casalmaiocco (Milano), cantieri nazionali, magazzino di Bari, uffici di Bari, Catania, Roma, Ancona, uffici di Feltre (Belluno), unita' di Casalmaiocco (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: una riduzione media settimanale attuata differentemente nelle varie unita' nei confronti di complessivi 536 lavoratori a fronte di un organico di 960 lavoratori e secondo le modalita' riportate nel verbale di accordo allegato al precedente decreto del 13 dicembre 1993, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Mima, con sede in Fosso' (Venezia) e unita' di Fosso' (Venezia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali e secondo le modalita' riportate nel verbale di accordo allegato al precedente decreto del 18 gennaio 1994 nei confronti di 20 lavoratori su 56 in organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavirivest, con sede in Bagnoli di Sopra (Padova) e unita' di Bagnoli di Sopra (Padova) e Umbertide (Perugia), per il periodo dal 29 settembre 1993 al 29 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.E.P., con sede in Montepulciano Stazione (Siena) e unita' di Montepulciano Stazione (Siena), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: un orario ridotto del 40% per 10 dipendenti, del 60% per 6 dipendenti e dell'80% per un dipendente su un organico di 18 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Oromare, con sede in Notaresco (Teramo) e unita' di Notaresco (Teramo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 16 lavoratori su un organico complessivo di 21 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Oromare, con sede in Notaresco (Teramo) e unita' di Notaresco (Teramo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 16 lavoratori su un organico complessivo di 21 unita', per il periodo dal 29 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Aedilia, con sede in Magliano dei Marsi (L'Aquila) e unita' di Pescina, fraz. Venere (L'Aquila), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 8 impiegati su un organico complessivo di 30 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.C.I. Societa' Industria Conserviera Ittica, con sede in Notaresco (Teramo) e unita' di Notaresco (Teramo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 50 operai su un organico complessivo di 66 unita', per il periodo dall'8 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autostir, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unita' di Sansepolcro (Arezzo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 25 ore medie settimanali per 203 lavoratori di cui 15 part-time (per questi ultimi si applichera' in proporzione la stessa riduzione oraria pari al 40% dell'orario effettivamente svolto) su un organico di 207 unita' e con le modalita' specificate nel prospetto allegato facente parte integrante dell'accordo citato, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autostir, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unita' di Sansepolcro (Arezzo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 25 ore medie settimanali per 203 lavoratori di cui 15 part-time (per questi ultimi si applichera' in proporzione la stessa riduzione oraria pari al 40% dell'orario effettivamente svolto) su un organico di 207 unita' e con le modalita' specificate nel prospetto allegato facente parte integrante dell'accordo citato, per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Atelier, con sede in Altopascio (Lucca) e unita' di Altopascio (Lucca), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 16 ore medie settimanali nel periodo 1 aprile 1993-15 maggio 1993; a 28 ore medie settimanali nel periodo dal 17 maggio 1993 al 18 giugno 1993 e a 32 ore medie settimanali per il rimanente periodo a favore dei lavoratori dipendenti indicati nell'allegato e con esclusione dei lavoratori soci, per il periodo dal 27 aprile 1993 al 29 agosto 1993. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.V.A. Levorato, con sede in Sarmeola di Rubano (Padova) e unita' di Sarmeola di Rubano (Padova), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 34 ore medie settimanali per il periodo 1 febbraio 1993-13 aprile 1993 e 28 ore settimanali, per il periodo 14 aprile 1993-31 dicembre 1993, nei confronti di 302 unita' delle 306 che rappresentano l'intero organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Cartiera di Arbatax, con sede in Cagliari e unita' di Tortoli (Nuoro), per il periodo dal 7 dicembre 1993 al 12 maggio 1994. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche', all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Maratea, con sede in Maratea (Potenza) e unita' di Maratea (Potenza), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali per 116 lavoratori (di cui un impiegato) 30 ore settimanali per un lavoratore (addetto ai generatori di vapore) e a 25 ore settimanali per un impiegato e un operaio (con mansioni di guardiano), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Martinelli, con sede in Campo Tizzoro (Pistoia) e unita' di Campo Tizzoro (Pistoia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali ripartite su quattro giorni lavorativi a settimana per l'intero organico di 16 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telemarsicabruzzo, con sede in Cappelle di Scurcola Marsicana (L'Aquila) e unita' di Cappelle di Scurcola Marsicana (L'Aquila), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali nei confronti di 14 lavoratori su un organico complessivo di 15 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecno Arredo, con sede in Chiusi Scalo (Siena) e unita' di Chiusi Scalo (Siena), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali con una riduzione pari al 25% per l'intero organico di 17 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura S. Stefano, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unita' di Anghiari (Arezzo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 o 25 ore medie settimanali secondo le modalita' specificate nell'unito prospetto facente parte dell'accordo sindacale, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maxim, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unita' di Citta' di Castello (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: massimo 24 ore lavorative medie settimanali per i lavoratori a full-time e 16 ore lavorative medie settimanali per i dipendenti a part-time, come indicato nell'accordo sindacale che e' parte integrante del presente decreto, su 194 unita' in organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, e' disposta l'estensione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Avis Autonoleggio, con sede in Roma, uffici, stazioni, filiali nazionali, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a mediamente 35 ore settimanali su base bimestrale per le unita' lavorative di seguito specificate: n. 11 lavoratori assunti ex lege 482/68; n. 3 lavoratori il cui contratto di formazione lavoro e' stato convertito a tempo indeterminato a partire dal 21 aprile 1993; n. 9 lavoratori con contratti di formazione lavoro i cui rapporti di lavoro saranno trasformati a tempo indeterminato alle loro naturali scadenze; per il periodo dal 21 aprile 1993 al 31 marzo 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura di S. Giustino, con sede in S. Giustino (Perugia) e unita' di S. Giustino (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24 ore lavorative medie settimanali come specificato nell'accordo sindacale allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, per 97 unita' su 99 in organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hunter Douglas Italia, con sede in Gorgonzola (Milano) e unita' di Gorgonzola (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 35 ore medie settimanali nei confronti di 5 lavoratori, a 30 ore medie settimanali nei confronti di 2 lavoratori ed a 20 ore medie settimanali nei confronti di 7 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 26 unita', per il periodo dall'8 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hunter Douglas Italia, con sede in Gorgonzola (Milano) e unita' di Gorgonzola (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 35 ore medie settimanali nei confronti di 5 lavoratori, a 30 ore medie settimanali nei confronti di 2 lavoratori ed a 20 ore medie settimanali nei confronti di 7 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 26 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Darimec di Dagnoni Mario & C., con sede in Segrate (Milano) e unita' di Segrate (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 27 ore medie settimanali nei confronti di 16 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 25 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 10 aprile 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Darimec di Dagnoni Mario & C., con sede in Segrate (Milano) e unita' di Segrate (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 27 ore medie settimanali nei confronti di 16 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 25 unita', per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Susta, con sede in Cavenago Brianza (Milano) e unita' di Cavenago Brianza (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 25 ore medie settimanali nei confronti di 27 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 52 unita', per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Susta, con sede in Cavenago Brianza (Milano) e unita' di Cavenago Brianza (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 25 ore medie settimanali nei confronti di 27 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 52 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Immobiliare Unione, con sede in Legnano (Milano) e unita' di Legnano (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 23 lavoratori costituenti l'intero organico aziendale, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Immobiliare Unione, con sede in Legnano (Milano) e unita' di Legnano (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 23 lavoratori costituenti l'intero organico aziendale, per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cisi Aid, con sede in Milano e unita' di Milano, Bologna e Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 ore medie settimanali nei confronti di 30 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 40 unita', per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cisi Aid, con sede in Milano e unita' di Milano, Bologna e Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 ore medie settimanali nei confronti di 30 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 40 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acciaierie e Ferriere di Piombino, con sede in Piombino (Livorno) e unita' di Piombino (Livorno), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31,6 oppure 28 ore medie settimanali, effettuando nella prima ipotesi un giorno di lavoro in meno a settimana piu' uno in meno nel corso del semestre; nella seconda ipotesi uno e due giorni in meno a settimane alterne per n. 154 unita' su un organico di 3079 addetti, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acciaierie e Ferriere di Piombino, con sede in Piombino (Livorno) e unita' di Piombino (Livorno), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31,6 ore medie settimanali lavorando per quattro giorni a settimana con orario pieno e recuperando i decimali con un ulteriore riduzione di un giornata nell'arco di sei mesi per 183 unita' su un organico di 3079 addetti, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. 3 M Italia, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta) e unita' in S. Marco Evangelista (Caserta), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita' tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 9 dicembre 1993 all'8 dicembre 1994.